AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
34.2004.1
Data decisione, Autorità:
05.03.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.1
RG/sc
Lugano
5 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 7 gennaio
2004 promossa da
ATTO1
rappr. da: RAPP1
contro
_CONV1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
-
con
contratto d'adesione 2 dicembre 1986 (sostituito, a far tempo dal 1. gennaio
1995, da un nuovo contratto datato 9 giugno 1994, doc. _) la ditta __________,
con sede a __________, ha aderito, con effetto dal 1. gennaio 1985, quale
datore di lavoro alla Fondazione della __________ per la previdenza
professionale obbligatoria (ora __________ fondazione per la previdenza
professionale, cfr. estratto RC agli atti) allo scopo di attuare la previdenza
professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. _). Per garantire
l’adempimento dei suoi obblighi la Fondazione ha stipulato con la __________
Società di Assicurazioni sulla Vita un contratto d'assicurazione collettiva
(art. 1.1 contratto d'adesione);
-
sino al
31 dicembre 1999 il datore di lavoro ha adempiuto ai propri obblighi
contributivi. Nelle rispettive date 6 dicembre 1999, 4 dicembre 2000, 11
dicembre 2001, 12 e 13 febbraio 2003 la Fondazione, sulla base dei salari
notificati dal datore di lavoro ha trasmesso a quest'ultimo i conteggi dei
premi relativi agli anni 2000 - 2003 con relative richieste di pagamento
(inclusi i contributi 1999-2003 per misure speciali e per il fondo di garanzia)
(doc. _);
-
a fronte
del mancato pagamento, nonostante diffida (doc. _), dei premi dovuti per i
succitati periodi, la Fondazione, dopo aver sciolto il contratto d'adesione con
effetto al 31 gennaio 2003 (doc. _), ha fatto spiccare dall’UEF di __________
il PE no. __________di fr. 27'686.25, oltre ad interessi del 5 % dal 19
febbraio 2003 e fr. 300.- per spese di mora, a cui l'escussa ha interposto
opposizione (doc. _);
-
con la
petizione in oggetto la Fondazione chiede la condanna della __________ (in
liquidazione) al pagamento di fr. 27'686.25 (comprensivi di fr. 870 per spese
di diffida, mora ed esecuzione) oltre ad interessi del 5 % dal 19 febbraio
2003, nonché di fr. 300.- per spese di mora, fr. 100.- per spese di precetto
più fr. 139.90 per relativa tassa d'incasso, postulando pure il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al succitato precetto;
-
il
termine per la risposta di causa fissato dal TCA alla convenuta per via
edittale (cfr. FU n. __________.2004) é infruttuosamente scaduto.
considerato in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
in lite
sono i contributi LPP dovuti dalla convenuta nel periodo 2000-2003;
-
l'art. 11
LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro
dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, pag.
46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, pag. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio
del Consiglio federale sulla LPP pag. 98). I primi servono per il finanziamento
del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste
dalla legge;
-
nel caso
di specie, inoltre, secondo l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di
lavoro si impegna a versare direttamente i contributi alla __________ (cfr.
anche punti 5.13 regolamento);
-
l’obbligo
contributivo - non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni
contrattuali e regolamentari - dev’essere quindi qui riconosciuto;
-
le
modalità di calcolo dei contributi sono previste ai seguenti articoli di
regolamento: 5.1.2 e 3, per gli accrediti di vecchiaia, 5.1.4 e 5.2 per i premi
rischio decesso e invalidità e per il rincaro (cfr. anche art. 36 LPP), 5.1.5
per le misure speciali ex art. 70 LPP (cfr. anche art. 46 OPP2) e 5.1.6 per il
fondo di garanzia ex art. 59 LPP. Le modalità di pagamento sono disciplinate
all'art. 3.3 del contratto d'adesione. Il tasso di interesse attivo
rispettivamente passivo è stabilito in base alla situazione di mercato (art.
2.2 contratto di adesione). Inoltre, il tasso minimo degli interessi per gli
accrediti di vecchiaia viene stabilito dal Consiglio federale (5.1.3
regolamento; art. 12 OPP2);
-
le
persone assicurate e i salari erogati risultano chiaramente dai documenti di
causa, in particolare dai conteggi e dai certificati prodotti (doc. _). Il calcolo
dei contributi previdenziali (e interessi) dovuti, rimasti insoluti, si fonda
su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente. Dalla
documentazione in atti emerge che detto calcolo è stato effettuato
conformemente alle surrichiamate disposizioni, tenuto conto del salario
coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni
intervenute. Il calcolo tiene altresì conto dei versamenti effettuati dal
datore di lavoro durante il periodo litigioso (cfr. doc. _).
Per il
che la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi previdenziali
scoperti;
- per
quanto riguarda le spese di diffida, di mora e di esecuzione conteggiate per
un ammontare complessivo di fr. 1'170.- (cfr. petizione, cfr. doc. _), le stesse
non possono essere riconosciute.
Secondo
l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore
eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe
alcuna colpa. Tali spese affinché possano essere riconosciute, devono essere
dimostrate (DTF 117 II 258).
In
concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e
quantificare i costi addebitati , che di conseguenza non possono essere
riconosciuti, ritenuto che l'art. 3.3 del contratto di adesione non é
sufficiente a dimostrare le spese in oggetto, indicando unicamente la
possibilità di addebitare delle spese, senza quantificarne l’ammontare;
-
per
quanto riguarda le spese (fr. 100.-) relative al precetto esecutivo di cui è
chiesto il rigetto dell'opposizione, si precisa - e ciò vale pure per quanto
attiene alle conteggiate spese di precetto di fr. 70.- relative ad una
precedente procedura esecutiva avviata dall'attrice nel marzo 2001 (cfr.
petizione, cfr. doc. _) - che esse non sono oggetto della sentenza di rigetto
definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto
costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal
debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso
contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d’opposition, § 164, pag. 414; Ammon, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, pag. 106), senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in
re R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a
carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 pag. 175);
-
disattesa
deve parimenti deve essere la richiesta attorea tendente al rimborso della
tassa d'incasso (cfr. art. 19 OTLEF) di cui al PE in rassegna (fr. 139.90),
ritenuto che la stessa, oltre che a non dover essere anticipata dal creditore
(cfr. art. 4 Rform), in nessuna ipotesi - e quindi nemmeno in caso di esito
negativo (per il creditore) della procedura esecutiva - è suscettibile di
essere posta a suo carico;
-
il saldo
definitivo che la convenuta dev’essere condannata a versare all'attrice ammonta
pertanto a fr. 26'816.25;
-
l’attrice
chiede anche il versamento di interessi di mora del 5 % a partire dal 19
febbraio 2003.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., pag.
46; SZS 1990 pag. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in
mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a
quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
- con la
petizione l’attrice chiede pure la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UEF di
__________.
Secondo
la giurisprudenza federale, il creditore che "in seguito d'opposizione ha
fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca
con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V
109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore
segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento
del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de
l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit
privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pag. 241ss (251 e 252). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
caso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione, limitatamente
all’importo di 26'816.25 oltre interessi al 5 % dal 19 febbraio 2003;
- per quel
che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si
osserva che secondo la LPTCA (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù
dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita.
Per il
TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di
procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss;
SZS 1998 pag. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T), ciò che è anche
previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono
di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 consid. 1b con
riferimenti).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui
che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando
pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della
richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La
presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il
gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito
favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha
riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò
ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287s; AHI Praxis 1998 pag.
189; STFA del 13 luglio 1998 in re T.).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335).
Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto
di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il
comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della
controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che
l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di
lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di
procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione
palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione
dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in
modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il
pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28
gennaio 1998 in re FICLPP contro P. Sagl).
Nel caso
in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alle diffide di pagamento
inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa.
Alla luce
della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va quindi
considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di
procedura per fr. 300.-;
- il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad
art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen
des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2
lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.
1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,
per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con
riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF
così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF
117 V 403).
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il diritto
è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate,
al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 in causa
D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195) a proposito dell'art. 108
LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono
all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti
funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF
112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126 V 150).
Per
contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,
non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V
150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 pag. 174; STCA del 9 marzo
1992 in re F.P. c. S.SA).
Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali,
vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata
hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono,
in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori
condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte
non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore
litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi
profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135
consid. 4d, AHI Praxis 2000 pag. 337; RCC 1984 pag. 278).
Nel caso concreto, stante la temerarietà imputabile alla convenuta,
appare giustificato riconoscere alla Fondazione attrice, patrocinata da un
avvocato, un'indennità per ripetibili di fr. 800.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§
Di conseguenza la __________ in liquidazione è condannata a versare alla
__________ fondazione per la previdenza professionale fr. 26'816.25 oltre
interessi al 5% dal 19 febbraio 2003.
§§ E'
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo no
__________dell’UEF di __________ limitatamente all’importo di fr. 26'816.25
oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2003.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 300.- sono poste a carico della convenuta,
la quale rifonderà all'attrice fr. 800.- per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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