AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.61
Data decisione, Autorità:
22.12.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.61
IP
Lugano
22 dicembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Irène Pavone, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 12 dicembre
2003 di
rappr. da: __________,
contro
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
1948, titolare di una ditta individuale di falegnameria a __________ (cfr.
estratto del Registro di commercio elettronico), ha concluso con la __________
(in seguito: istituto assicurativo) i seguenti contratti d’assicurazione sulla
vita:
a)
il 27.11.1973, polizza n. __________ (doc. _)
con un’assicurazione addizionale (doc. _);
b)
il 28.01.1977, polizza n. __________ (doc. _);
c)
l’08.01.1987, polizza di previdenza vincolata n.
__________ (doc. _);
d) il 01.07.1994, polizza di previdenza vincolata n. __________ (doc.
_).
La prestazione
principale contemplata da ogni contratto è il versamento del capitale
assicurato in caso di decesso o in caso di vita ad una determinata data; le
polizze prevedono inoltre diverse prestazioni addizionali, tra cui il
versamento di una determinata rendita annua in caso d’incapacità di guadagno.
Ciascun
contratto stabilisce anche l’entità del premio annuo dovuto, nonché le scadenze
di pagamento e contiene inoltre una clausola beneficiaria.
1.2. Sulla base
di tali contratti, l’istituto assicurativo, con scritto del 4 maggio 2001 (doc.
_), ha comunicato all’assicurato che gli avrebbe versato, con effetto
retroattivo al 01.07.1999, prestazioni d’incapacità di guadagno solo nella
misura del 30%, nonostante il certificato medico stabilisse un grado d’incapacità
al lavoro del 50%. Essa l’ha inoltre invitato a trasmettere copia dei conti e
dei bilanci economici relativi alla sua ditta, così come copia delle notifiche
e dichiarazioni fiscali, inerenti al biennio 1999/2000.
Con
lettera del 18 maggio 2001, __________ ha contestato la decisione dell’istituto
di previdenza, chiedendo una nuova valutazione della sua situazione (doc. _).
L’istituto
assicurativo ha successivamente riesaminato il caso sulla base dei documenti
relativi alla situazione finanziaria dell’assicurato, concludendo che non erano
più dati i presupposti per continuare ad erogare le prestazioni d’incapacità al
guadagno (con effetto al 30.11.2001, data dell’ultimo versamento della
rendita), considerando che il subentrare dell’affezione medica non aveva avuto
ripercussioni abbastanza significative sul guadagno conseguito dall’assicurato
(doc. _).
1.3. Dopo aver
tentato invano una conciliazione tramite l’ombudsmann dell’assicurazione
privata e della SUVA per la Svizzera italiana (docc. _), __________,
rappresentato dallo studio commerciale e fiduciario __________, ha chiesto, con
atto del 12 dicembre 2003, indirizzato a questo TCA contro la comunicazione 1°
ottobre 2002 della __________:
"A) Eventualmente essere convocati per meglio chiarire la
nostra tesi.
B) Che
l’assicurazione __________ riconosca al Signor __________ l’indennità o
incapacità fissata dal medico.
Questo
retroattivamente al 01.07.99 data della riduzione dal 50% al 30% ed in seguito
addirittura annullata.
Spese e ripetibili a carico della
__________."
in
diritto
2.1. Ai sensi
dell’art. 2 cpv. 3 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (applicabile in virtù del rinvio previsto
dall’art. 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LALPP),
il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente a
respingerlo se tardivo o irricevibile.
2.2. In concreto
oggetto del contendere è il versamento a favore di __________ di una rendita in
caso d’incapacità al guadagno corrispondente ad un grado d’incapacità
lavorativa del 50%, erogata dalla __________ sulla base dei contratti
d’assicurazione n. __________ (doc. _), __________ (doc. _), __________ (doc.
_) e __________ (doc. _).
2.3. Giusta
l’art. 73 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e
aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 cpv. 1 LALPP).
L'art. 73
LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto
privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime
obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle
minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a
favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag.
195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115
V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid. 1a, DTF 112 V
358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret,
"La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:
Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart,
"Die Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 pag. 174).
Le
controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di
previdenza competono tuttavia a detto Tribunale unicamente se la contestazione
concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1995
p. 374 consid. 1a; DTF 122 V 320 consid. 2b; DTF 120 V 18 consid. 1a; DTF 119 V
443; DTF 116 V 112; 221; DTF 112 Ia 613; Meyer, Die Rechtswege nach dem
Bundesgesetz über die beruflichen Alters- Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung, ZSR 1987 I p. 608, 613). Rientrano pertanto
principalmente nella sfera d’applicazione dell’art. 73 LPP le controversie
afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio
(attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali.
Per contro le vie di diritto dell’art. 73 LPP non sono aperte qualora la
controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale,
anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta
previdenza (DTF 125 V 165 consid. 2; DTF 122 III 59 consid. 2a, DTF 122 V 320
consid. 2b e riferimenti ivi citati; Bulletin de la prévoyance professionnelle
n. 49, N. 299).
2.4. In primo
luogo va osservato che, come esposto al considerando precedente, l’art. 73 LPP
vale unicamente per le controversie concernenti datori di lavoro, lavoratori e
istituti di previdenza (Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, Berna 1985,
p. 127 N. 3 e p. 97 N. 4).
L'istituto
assicurativo non è indicato quale possibile parte nel citato articolo. Una
compagnia di assicurazione vita non è un istituto di previdenza ai sensi
dell'art. 48 LPP né una fondazione non registrata di previdenza a favore del
personale ai sensi dell'art. 89bis cpv. 6 CC. Il rimedio giuridico dell'art. 73
LPP pertanto non le compete (SZS 1998 p. 122; p. 125 consid. 3f; STFA del 14
maggio 1997 in re G. contro V.L.L. e S.L.R. p. 4 consid. 2b e 2c; DTF 122 V 326
consid. 3c; STFA del 7 gennaio 2003 in re T., B 49/00; STCA del 2 settembre
2002 in re. B. F., inc. 34.2000.24; STCA del 29 febbraio 2000 in re B. U.,
34.1999.4; STCA del 4 novembre 1998 in re F. O., inc. 34.1996.22/45).
Nel caso
di specie, la petizione è stata presentata nei confronti della __________ (cfr.
consid. 2.2.). Orbene, come risulta dall’estratto elettronico del Registro di
commercio relativo alla società, quest’ultima è un istituto assicurativo ai
sensi della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), costituita in
forma di società anonima, e dunque non un fondo di previdenza ai sensi
dell’art. 73 LPP. Esso può infatti essere costituito unicamente in forma di fondazione,
di società cooperativa o di istituto di diritto pubblico (art. 48 cpv. 2 LPP;
cfr. DTF 117 V 216 consid. 1a).
In simili
condizioni, la petizione presentata nei confronti della __________ dev’essere
dichiarata irricevibile (STCA del 29 febbraio 2000 in re B. U., inc.
__________; STCA del 2 settembre 2002 in re B. F., __________).
Il fatto
che la convenuta intervenga, per quanto concerne i contratti di previdenza
vincolata n. __________ (doc. _) e n. __________ (doc. _), come istituto
d’assicurazione nell’ambito del 3° pilastro A (cfr. le forme di previdenza
riconosciute destinate esclusivamente ed irrevocabilmente alla previdenza
professionale, art. 82 LPP e ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni
fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, OPP3, RS
831.461.3) non muta nulla. L’Alta Corte ha in effetti statuito che non è
ammissibile un’interpretazione estensiva dell’art. 73 LPP, avendo per
conseguenza un’assimilazione degli istituti di libero passaggio, così come
degli istituti del 3° pilastro A, agli istituti di previdenza (cfr. DTF 122 V
320 consid. 3c, ultimo paragrafo).
2.5.1. In secondo
luogo non si tratta di una controversia ai sensi della LPP in senso stretto o
in senso lato ai sensi del considerando 2.3.
In effetti,
se è vero che i vari contratti in questione garantiscono all’assicurato una
determinata rendita annua in caso d'incapacità di guadagno, è anche vero che
non si tratta di prestazioni relative alla previdenza professionale, ma ad
assicurazioni private.
2.5.2. Nell’ambito
della previdenza obbligatoria ai sensi della LPP (art. 2 LPP, art. 7
LPP) il rapporto di previdenza sorge quale conseguenza legale del rapporto di
lavoro (art. 10 LPP, art. 6 e 7 OPP2; SZS 1994 p. 372; Riemer, op. cit., p. 99
N 8; cfr. DTF 119 V 134; DTF 115 V 98) e dipende dall’ammontare del salario
percepito dal lavoratore.
Il
debitore dei premi è unicamente il datore di lavoro (art. 66 cpv. 2 LPP,
Riemer, op. cit. p. 101), mentre l’affiliazione all’istituto di previdenza
dell’assicurato nasce ex lege (art. 11 LPP) (Locher,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea Francoforte 1994, p. 163) a seguito
dell’affiliazione del datore di lavoro ad un istituto di previdenza. Il
rapporto giuridico non sorge quindi sulla base di un contratto concluso tra
lavoratore e istituto di previdenza.
In tale
ambito l’istituto assicurativo non conclude alcun contratto con il
lavoratore/assicurato, bensì si occupa della copertura dei rischi degli
istituti di previdenza registrati (art. 68 LPP).
Sciolto il
rapporto di lavoro, l’assicurazione resta in vigore ancora trenta giorni per i
rischi morte e invalidità (art. 10 cpv. 3 LPP).
Nella
previdenza sovraobbligatoria (art. 49 cpv. 2 LPP), il rapporto
assicurativo nasce in virtù di un contratto concluso dall’assicurato con
l’istituto di previdenza, non tuttavia con un istituto assicurativo (contratto
innominato sui generis, DTF 115 V 99; Riemer, op. cit., pp. 101; Locher, op.
cit., p. 154).
Anche in
tal caso esso sorge nell’ambito di un contratto di lavoro ed in virtù della
percezione di un determinato salario, sulla cui base si fissano i premi, gli
accrediti di vecchiaia e le prestazioni.
Tale
rapporto non deve inoltre essere confuso con il contratto di assicurazione,
malgrado da un punto di vista economico possa essere considerato tale (Riemer,
op. cit., p. 102).
2.5.3.Nel caso in esame, dal tenore delle polizze di assicurazione, libere
(n. __________e n. __________) e vincolate (n. __________ e n. __________),
concluse dall’assicurato con la __________, emerge che ogni contratto è stato
concluso dall’assicurato stesso con l’istituto assicurativo e che non è affatto
legato ad un eventuale rapporto di lavoro. Nei contratti agli atti non vi è
inoltre alcuna indicazione relativa al salario assicurato, il contraente
risulta essere il debitore dei premi ed il rapporto assicurativo non termina
con un’eventuale rapporto di lavoro, bensì è di durata determinata.
Deve
infine essere precisato che i contratti di previdenza vincolata (art. 82 LPP e
OPP3) appartengono alla previdenza individuale (e non professionale), la
cui promozione era prevista dall’art. 34quater cpv. 6 v.CF (art. 111 cpv. 4
n.CF) (cfr. DTF 117 Ib 358 consid. 2a).
2.6. Nel caso in
esame non si può inoltre neppure parlare di previdenza facoltativa.
Ai sensi
dell’art. 4 LPP infatti i salariati e gli indipendenti non sottoposti
all’assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente
secondo la presente legge (art. 44 a 47 LPP; art. 28 a 32 OPP2; cfr. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, p. 188, 202).
Le
disposizioni sull’assicurazione obbligatoria, segnatamente i limiti di reddito
stabiliti all’art. 8, sono infatti applicabili per analogia all’assicurazione
facoltativa (art. 4 cpv. 2 LPP).
2.7. Viste le
considerazioni che precedono, questo TCA non è competente a dirimere la
vertenza, essendo la petizione indirizzata contro un istituto di assicurazione
privato, sulla base di contratti di previdenza individuale.
La
petizione presentata __________ deve quindi essere dichiarata irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster