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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.52
Data decisione, Autorità:
26.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.52
RG/sc
Lugano
26 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 17 settembre
2003 promossa da
ATTO0
rappr. da: RAPP0
contro
_CONV0
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
-
che con
sentenza __________ 2002, cresciuta in giudicato, il Tribunale di __________
(I) ha pronunziato lo scioglimento del matrimonio per divorzio tra i coniugi
__________ e __________;
-
che con
atto 17 settembre 2003, pervenuto a questo TCA in data 24 settembre 2003,
__________, considerato come l'ex marito - che dispone di averi previdenziali
presso la __________ - risulti aver fatto richiesta presso quest'ultima di
versamento della propria prestazione di libero passaggio per cessazione
d'attività lucrativa in Svizzera, postula la quantificazione e l'attribuzione a
suo favore di parte di detta prestazione ai sensi della LPP, chiedendo altresì
che questo Tribunale abbia a ordinare, quale provvedimento d'urgenza,
l'immediata sospensione del pagamento della prestazione nelle mani dell'ex
marito;
-
che
giusta l'art. 25a LFLP il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'art. 73 cpv. 1 LPP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
da dividere in caso di divorzio ex artt. 122 e 123 CC, deve procedere d'ufficio
alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice
del divorzio, non appena la controversia gli sia stata deferita (art. 142 CC);
-
che i
citati art. 122 e 123 CC prevedono infatti che in caso di divorzio, se uno o
entrambi i coniugi sono stati affiliati ad un istituto di previdenza e se non è
ancora sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla
metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del
matrimonio secondo la LFLP del 17 dicembre 1993; in virtù dell'art. 124 CC è
invece dovuta un'indennità adeguata allorché è già sopraggiunto un caso di
previdenza per uno o entrambi i coniugi ovvero allorché le pretese
previdenziali non possono più essere divise per altri motivi;
-
che la
competenza materiale, giusta l'art. 25 a LFLP, del giudice istituito dall'art.
73 LPP (giudice delle assicurazioni sociali del luogo del divorzio) è limitata
all'esecuzione della divisione sulla base della chiave di riparto fissata dal
giudice del divorzio e quindi alla quantificazione esatta degli averi
previdenziali spettanti ad uno o ad entrambi i coniugi, il compito di stabilire
se ed in che misura vi è diritto ad una ripartizione (di regola per metà, cfr.
art. 122 e 123 CC) degli averi accumulati dai coniugi in costanza di matrimonio
spettando per contro al giudice del divorzio (in argomento Geiser, Le
nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag.
53ss, 83s). Il giudizio del giudice del divorzio circa le quote di ripartizione
degli averi previdenziali è vincolante ed ha quindi effetto obbligatorio per il
giudice delle assicurazioni (Schneider/Bruchez, La prevoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication
CEDIDAC, Losanna 2000, pag. 249ss, 252; art. 142 cpv. 3 lett. 1 CC);
-
che
trattandosi di divorzio pronunciato all'estero, è il diritto applicabile al
divorzio che determina in che maniera le aspettative di previdenza acquisite
durante il matrimonio devono essere compensate, ritenuto che gli artt. 122 e
124 CC trovano in tal caso applicazione a condizione che il diritto
internazionale applicabile nel paese interessato rinvii su tale questione al
diritto svizzero; nel caso in cui uno dei coniugi dispone di averi
previdenziali presso un istituto di previdenza in Svizzera, il giudice
straniero, per la determinazione del valore di tali averi acquisiti durante il
matrimonio, deve applicare gli artt. 22 e 22a LFLP. Pretese previdenziali di
spettanza di un coniuge nei confronti dell'istituto di previdenza dell'altro
stabilite dal giudice del divorzio straniero (ipotizzabile sarebbe qui anche,
in applicazione - mutatis mutandis - dell'art. 22b LFLP, il diritto al
trasferimento di parte dell'avere previdenziale dell'ex coniuge a titolo di
indennizzo dovuto in forza del diritto straniero) sono suscettibili
all'occorrenza di essere azionabili nei confronti dell'istituto previdenziale
debitore seguendo le vie dell'art. 73 LPP (quindi dinanzi al giudice delle
assicurazioni sociali) previo riconoscimento della sentenza di divorzio
straniera giusta l'art. 29 cpv. 3 LDIP (in argomento cfr. Schneider/Bruchez,
cit., pag. 218). Rispettivamente, nel caso in cui il giudice straniero si
limita a fissare le proporzioni della divisione senza quindi statuire sul
quantum delle prestazioni da dividersi, il calcolo dettagliato come pure
l'esecuzione della divisione verranno effettuati in Svizzera, anche in tal caso
dal giudice istituito dall'art. 73 LPP (cfr. "Le partage des avoirs de
prévoyance en Suisse en relation avec des jugements de divorce étrangers",
Prise de position del Office fédérale de la justice, in: SJ 2001 401);
-
che nella
misura in cui la sentenza di divorzio straniera risulti lacunosa in punto alla
regolamentazione concernente la compensazione delle aspettative previdenziali -
ed in particolare nel caso in cui il giudice straniero ignori o riservi
espressamente tale questione -, resta ipotizzabile l'esperimento di un'azione
di completamento della sentenza (straniera) di divorzio davanti al giudice del
divorzio svizzero ai sensi dell'art. 64 LDIP e ciò qualora siano date le
premesse di competenza giusta gli artt. 59 e 60 LDIP e, se del caso, giusta
l'art. 3 LDIP (cd. foro di necessità; sul punto cfr. Trigo Trindade, La
nouvelle LFLP et le divorce, en particuleir…, in: SJ 1995 441, 440; STF
non pubblicata del 19 ottobre 2001 in re Z., 5C.173/2001; Bopp/Grolimund,
Schweizerischer Vorsorgeausgleich bei ausländischen Scheidungurteilen, in
FamPra 2003, pag. 497ss, 504ss; cfr. anche DTF 114 II 291);
-
che in
casu il Tribunale di __________, negando l'esistenza delle premesse di cui
all'art. 12 bis L. 898/70 come novellato nel 1987, ha dichiarato improponibile
la richiesta di __________ in punto all'attribuzione di una percentuale della
prestazione d'uscita accumulata dal marito presso un ente previdenziale
svizzero ("indennità di fine rapporto di lavoro") (cfr. sentenza di
divorzio, agli atti);
-
che in
simili circostanze, alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo il
giudice (straniero) del divorzio stabilito a favore dell'ex moglie alcun
diritto all'attribuzione di una quota dell'avere previdenziale accumulato
dall'ex marito in Svizzera, né tantomeno avendo egli proceduto ad alcuna
quantificazione (neppure a titolo di indennità) della pretesa fatta valere da
__________, la competenza materiale dello scrivente Tribunale a statuire nel
merito della vertenza (pur ammettendo - per pura ipotesi di lavoro - una sua
competenza ratione loci) deve essere giocoforza negata;
-
che non
essendo manifestamente data la competenza di questo TCA a conoscere il merito
della vertenza, deve essere di conseguenza pure negata la sua competenza ad
adottare i provvedimenti d'urgenza richiesti;
-
che di
conseguenza la petizione devve essere dichiarata irricevibile;
-
che, alla
luce di quanto sopra esposto, spetterà quindi all'attrice valutare se sono
eventualmente date - tenuto conto di tutte le circostanze concrete (evincibili
solo in parte dagli atti della presente causa) - le premesse necessarie per la
messa in atto di eventuali altri mezzi giurisdizionali a tutela dei propri
interessi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione non é ricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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