AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.4
Data decisione, Autorità:
01.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.4
FC/tf
Lugano
1 aprile 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione 10 gennaio 2003
promossa da
Comune di __________
rappr. da: __________
contro
Cassa pensioni __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata il __________ 1942, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze del
Comune di __________ in qualità di __________ dal 1° settembre 1981.
Ai fini
dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, il Comune
di __________ si è affiliato alla Cassa pensioni dei __________ (in seguito:
Cassa pensioni) in forza di una convenzione stipulata il 6 ottobre 1965 (doc.
_). Il comune di __________ ha inoltre concluso con __________, un contratto
collettivo d'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per
tutto il suo personale (VII).
1.2. A motivo di
malattia, __________ è divenuta inabile al lavoro nella misura del 100% dal 25
febbraio 2001. Conformemente all’art. 60 del Regolamento organico dei
dipendenti comunali (ROD, doc. _), il Comune di __________ ha versato alla sua
dipendente, per i primi 360 giorni di assenza e più precisamente dal 25
febbraio 2001 al 28 febbraio 2002, l’intero stipendio per un ammontare mensile
di fr. 3'150.15 nel 2001 (doc. _) e di fr. 3'159.60 nei mesi di gennaio e
febbraio 2002 (doc. _).
Sempre per il
primo anno di incapacità lavorativa, la __________ ha dal canto suo
riconosciuto il versamento di indennità giornaliere pari al 100% del salario
AVS (XIX).
1.3. Per il
secondo anno di assenza, il Comune di __________ ha pagato a __________ n, dal
1° marzo 2002 e sino al 30 ottobre 2002, un importo mensile di fr. 2'426.00,
così suddiviso (doc. _):
pensione base fr. 1'307.00
supplemento sostitutivo AVS/AI fr. 1'119.00
conformemente
alle indicazioni fornite dalla Cassa pensioni (doc. _) e all’art. 60 par. 3
ROD, il quale prescrive che al dipendente iscritto alla Cassa pensioni sono in
ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di
pensionamento.
1.4. Con
decisione 18 settembre 2002 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità cantonale
(UAI) ha concesso a __________ una rendita d’invalidità intera con effetto dal
1° marzo 2002 (doc. _).
1.5. La
__________ ha continuato a versare al Municipio di __________ le indennità
giornaliere previste dal contratto - ammontanti per il secondo anno di
malattia, vale a dire dal 21 febbraio 2002, al 50% del salario della dipendente
- sino al 25 febbraio 2003, ovvero fino all'esaurimento delle 730 indennità
giornaliere contrattuali (doc. _).
Successivamente
all'emanazione della decisione 18 settembre 2002 dell'UAI la __________ ha
versato la differenza tra l'ultimo salario effettivo percepito dall'assicurata
e la rendita riconosciuta dall'AI (doc. _).
1.6. Con scritti
12 e 25 novembre 2002 il Comune ha informato la Cassa pensioni della decisione
dell’UAI, precisando inoltre che a far tempo dal 1° novembre 2002 considerava
decaduto il suo obbligo di corrispondere prestazioni alla dipendente ritenuto
che dalla medesima data doveva essere riconosciuta la rendita d’invalidità
della previdenza professionale (doc. _).
Con
lettera 19 novembre 2002 (doc. _; cfr. anche lo scritto 16 dicembre 2002, doc.
_), la Cassa pensioni ha invitato il datore di lavoro a comunicarle per
iscritto la data in cui la compagnia d’assicurazione avrebbe sospeso il
versamento dell’indennità giornaliera per malattia e ha confermato che
l'assicurata veniva pensionata per motivi di salute con effetto dal 1.
novembre 2002.
1.7. Con
comunicazione 13 dicembre 2002 (doc. _), la Cassa pensioni, confermato il
pensionamento per motivi di salute a contare dal 1. novembre 2002, ha
riconosciuto il diritto di __________ al versamento di una rendita d’invalidità
della previdenza professionale a partire dal 1° ottobre 2002, ossia dal mese
successivo alla delibera AI giusta l'art. 16a cpv. 2 del Regolamento della
Cassa pensioni (cfr. anche il doc. _). Tuttavia, considerato come il Comune
avesse già pagato lo stipendio sino al 31 ottobre 2002, ha reputato che il
diritto alla rendita d’invalidità doveva essere stabilito con effetto dal 1°
novembre 2002. Inoltre, l'erogazione della rendita veniva differita sino
all'esaurimento delle indennità giornaliere versate dalla __________. La Cassa
ha di conseguenza nuovamente invitato il Comune a comunicarle l’ammontare
dell’indennità per perdita di guadagno (cfr. doc. _).
1.8. Mediante
risoluzione 3 gennaio 2003 la Cassa pensioni ha decretato il pensionamento
totale per motivi di salute di __________ con effetto dal 1. ottobre 2002 e
differito l'erogazione della rendita di invalidità fino all'esaurimento delle
indennità giornaliere per perdita di guadagno (doc. _).
1.9. Con
petizione 10 gennaio 2003 al TCA nei confronti della Cassa pensioni, il Comune
di __________, rappresentato dal Municipio, nella sua qualità di datore di
lavoro di __________, ha in sostanza contestato il differimento del pagamento
della rendita di invalidità della previdenza professionale postulando:
" 1. La
Cassa pensioni dei __________ deve versare l’intera
prestazione
di diritto a favore della signora __________ a far tempo dal 1° ottobre 2002.
- I diritti di regresso e di rivalsa sono
regolati di conseguenza."
A
motivazione della propria richiesta, il Comune ha fatto tra l'altro valere:
"
(…)
Il Comune ha effettivamente stipulato con la
__________ una polizza - facoltativa, non obbligatoria - in caso di
assenza di dipendenti a seguito di malattia o infortunio non professionali.
Assicurato e beneficiario delle prestazioni assicurative è il Comune e non i
suoi dipendenti. Il rapporto Comune/dipendenti è retto dal citato art. 60 ROD.
La polizza prevede che per il 2° anno di assenza viene rimborsato al Comune il 50%
del salario riservato il calcolo di riduzione a seguito di fissazione di
rendita AI.
La __________ ha in effetti corrisposto al Comune
il 100% del salario versato alla signora __________ dal 25 febbraio 2001 al 24
febbraio 2002; e a far tempo dal 25 febbraio 2002 il 50%, ossia fr. 56.10
giornalieri compresa la 13a mensilità, e questo fino al 30 novembre 2002. Dal
1° dicembre 2002 al 24 febbraio 2003 la __________ tiene calcolo della rendita
AI e quindi la prestazione risulta ridotta.
Risulta quindi che il Comune, a far tempo dal 1°
marzo 2002, è sì al beneficio di una prestazioni assicurativa, tuttavia
inferiore rispetto all'indennità corrisposta alla signora __________. Di questo
fatto è stata data comunicazione alla Cassa pensioni con lettera 25 novembre
2002 (doc. _), nella quale il Comune chiedeva anche che la Cassa pensioni
iniziasse ad erogare le sue prestazioni complete con effetto 1° novembre 2002.
Con decisione in proposito, qui contestata, la
Cassa pensioni pretende di differire fino al 25 febbraio 2003 le sue
prestazioni, accampando che, fino a tale data il Comune deve corrispondere
all'interessata l'indennità.
Sennonché, l'assicurazione del Comune, oltre a
non essere obbligatoria, non copre interamente il Comune.
All'art. 61 / Assicurazione malattia collettiva,
il ROD prevede: "il Municipio ha la facoltà di stipulare una polizza di
assicurazione indennità giornaliera".
Non avesse il Comune stipulato una tale
assicurazione, la Cassa pensioni era tenuta a versare le sue prestazioni,
secondo l'art. 16a Lcpd e 14 Rcpd. dal 1° ottobre 2002.
Con la risoluzione 3 gennaio 2003 del Comitato
(doc. _), la Cassa pensioni riconosce il pensionamento della signora
__________, per motivi di salute, con effetto 1° ottobre 2002.
Il Comune nel frattempo continua a versare alla
signora __________, a titolo di anticipo, quindi senza pregiudizio, la
prestazione corrispon-dente a garantirle la stessa entrata che aveva dal 1°
marzo 2002.
Ad ogni buon conto, le prestazioni di Cassa
pensione non possono venir differite nel caso concreto, in quanto la copertura
assicurativa non è né obbligatoria, né integrale." (I)
1.10. Con risposta
7 febbraio 2003, la Cassa pensioni ha chiesto la reiezione della petizione
adducendo le seguenti motivazioni:
"
(…)
Secondo la delibera del 18 settembre 2002 dell'Ufficio AI del Canton Ticino, la signora __________ ha diritto alla rendita
intera d'invalidità a contare dal 1° marzo 2002.
La comunicazione del 3 gennaio 2003 scioglie pertanto il rapporto
di lavoro della signora __________, con effetto 1 °
ottobre 2002. A questo proposito richiamiamo la sentenza del 12 settembre 2001
del Tribunale cantonale amministrativo (cfr. in re S. A. pag. 5).
Per quanto concerne la garanzia del diritto al salario e
dell'inizio delle prestazioni d'invalidità dell'istituto di previdenza in
favore del dipendente, codesto lodevole Tribunale delle assicurazioni si e già
a più riprese pronunciato.
In particolare il Tribunale ha statuito (cfr. sentenza 19.11.1998
in re R. B. pag. 6), richiamando l'art. 27 OPP2, che
l'Istituto di previdenza può differire il diritto alla prestazione d'invalidità
fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera, nella misura in cui
l'indennità per perdita di guadagno ammonta almeno all'80% del salario di cui è
privato il dipendente, e se l'indennità giornaliera sarà finanziata almeno
per la metà dal datore di lavoro.
La disposizione cantonale (cfr. art. 14 cpv., 3 Rcpd) prevede
esplicitamente questa possibilità.
Considerato quindi che l'assicurata ha diritto all'indennità per
perdita di guadagno, più la rendita federale d'invalidità (AI), la Cassa
pensioni deve differire il diritto alle prestazioni d'invalidità.
In merito all'osservazione del Municipio di __________ riferita
alla stipulazione facoltativa della polizza assicurativa, precisiamo che l'art. 27 OPP2 non fa alcuna distinzione sulla natura
facoltativa o obbligatoria della polizza, ma pone unicamente le due condizioni
cumulative citate, per il differimento del diritto alle prestazioni
d'invalidità dell'Istituto di previdenza.
Nel caso concreto siamo in presenza di un'indennità per perdita di
guadagno finanziata integralmente dal datore di lavoro, e quindi in misura
superiore a quanto prevede la disposizione federale, per cui nel determinare le
prestazioni (inizio del diritto, ammontare) l'indennità per perdita di guadagno
va presa in considerazione.
La Compagnia d'assicurazione __________, secondo quanto previsto
dalla polizza stipulata con il Comune di __________, verserà 730 indennità per
perdita di guadagno; il versamento dell'indennità da parte de __________ scadrà
il 25 febbraio 2003 (cfr. comunicazione 04 febbraio 2003 __________).
Per determinare l'indennità da versare, la Compagnia
d'assicurazione tiene conto dell'importo della rendita AI di cui è beneficiaria
l'assicurata (fr. 2'060.00 nel 2002 e fr. 2'110.00
dal 01.01.2003).
A parere del Comitato questa indennità - tenuto conto che il
rapporto di lavoro è stato sciolto con effetto 30 settembre 2002 - spetta
direttamente all'interessata e quindi il Comune di __________ non può avanzare
alcuna pretesa di compensazione dei propri crediti salariali.
La possibilità del datore di lavoro di compensare i propri crediti
riferiti al salario versato, nel caso concreto, è quindi data per il periodo 1°
marzo 2002 / 30 settembre 2002.
L'interessata al verificarsi dell'evento (1° ottobre 2002), si è
vista privare potenzialmente, di un salario lordo proporzionale al grado di
attività, per un importo di fr. 3'159.40 mensili (grado di
attività 67.55%).
II Comitato ribadisce che - tenuto conto della decisione di
differire il versamento delle prestazioni - nel caso in cui l'ammontare
dell'indennità per perdita di guadagno più la rendita AI dovesse essere
inferiore all'80% del salario di cui l'assicurata è privata, la Cassa pensioni può
eventualmente intervenire a dipendenza dell'ammontare dell'indennità per
perdita di guadagno a garantire la copertura salariale in misura proporzionale
a partire dal 1° ottobre 2002 sino al 25 febbraio 2003.
Per questi motivi, nella comunicazione del 3 gennaio 2003 al
Municipio di __________ è stato chiesto di comunicare l'ammontare
dell'indennità per perdita di guadagno versata dalla Compagnia d'assicurazione
__________ alfine di assicurare, se del caso, questa copertura. La Cassa ha
quindi assunto direttamente questa informazione presso __________ (cfr. lettera
04.02.2003 de __________).
Con la decisione della Cassa pensioni, in applicazione dell'art.
16 a cpv. 1 e 2 Lcpd e dell'art. 14 cpv. 3 Rcpd a partire dal 1 ° ottobre 2002
sino all'esaurimento dell'indennità per perdita di guadagno, la situazione per
l'assicurata è la seguente:
- Periodo 01.10/ 31.12.2002
a) Indennità per perdita di
guadagno riportata su base mensile: fr. 3'366.00
b) 80% salario lordo di cui
l'assicurata è privata in seguito al
verificarsi dell'evento: fr. 2'528.00
c) prestazioni d'invalidità in caso di
contemporaneo intervento delle
assicurazioni sociali (I e II pilastro):
Totale fr. 3'367.00
- Periodo 01.01.2003 125.02.2003
a) Indennità per perdita di
guadagno riportata su base mensile: fr. 3'366.00
b) 80% salario lordo di cui
l'assicurata è privata in seguito al
verificarsi dell'evento: fr. 2'550.25
c) prestazioni d'invalidità in caso di
contemporaneo intervento delle
assicurazioni sociali (I e II pilastro):
Totale fr. 3'417.00
L'aumento
dell'importo, oltre il limite dell'indennità per perdita di guadagno, è dovuto
all'aumento della rendita AI al 1 ° gennaio 2003.
Come si può rilevare dai calcoli che precedono, la decisione del
Comitato di differire il versamento delle prestazioni non comporta alcuna
perdita salariale per l'assicurata, per rapporto alla situazione vigente al
verificarsi dell'evento.
Tuttavia a partire dal 1 ° gennaio 2003, in applicazione della
comunicazione del 3 gennaio 2003, la Cassa dovrebbe intervenire con un versamento
di fr. 51.00 mensili (fr. 3'417.00 - fr. 3'366.00) per garantire quello che l'assicurata percepirebbe
se la Cassa pensioni non avesse differito il diritto alle prestazioni.
A nostro parere l'intervento della Cassa non sarebbe però conforme
con l'art. 14 cpv. 3 Rcpd perché l'assicurata percepisce
l'indennità per perdita di guadagno.
A partire dalla data dell'esaurimento del diritto all'indennità
per perdita di guadagno (del 26 febbraio 2003), la situazione previdenziale
della signora __________ sarà la seguente (valori 2003):
a) Prestazione d'invalidità
della Cassa pensioni
fr. 1'307.00
x 13 fr. 16'991.00 annui
b) Rendita federale
d'invalidità
fr. 2'110.00
x 12 fr. 29'320.00 annui
Totale fr. 42'311.00
annui
c) 90% salario lordo perso
sul 100%
fr. 61349.00 x 90% fr. 55'214.00 annui
Tenuto conto che non si verifica una
sovrassicurazione ai sensi dell'art. 19 Lcpd la signora __________ ha diritto
alle prestazioni d'invalidità integrali da parte della Cassa pensioni.
Si precisa che in ogni caso, a
partire dalla data d'esaurimento dell'indennità per perdita di guadagno (25
febbraio 2003) - considerato che questo non è contestato dalla controparte - la
Cassa pensioni inizierà il versamento della pensione d'invalidità in favore
della signora __________. (…)" (III)
1.11. Con scritto
25 febbraio 2003, l’attore ha comunicato di non avere osservazioni da formulare
in merito alla risposta (V).
Con ulteriore
atto 12 gennaio 2004 il comune di __________ ha prodotto copia della polizza
d'assicurazione collettiva per indennità giornaliere in caso di malattia
stipulata con la __________ (VII).
1.12. Il TCA ha in
seguito proceduto a diversi accertamenti - di cui si dirà, per quanto
necessario, di seguito - intimando le relative risultanze alle parti
in
diritto
In
ordine
2.1. Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza
cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 Legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LALPP).
L’art. 73
LPP contempla unicamente le liti fra:
-
istituti
di previdenza e aventi diritto;
-
istituti
di previdenza e datori di lavoro;
-
datori
di lavoro e aventi diritto (Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 106/1987 I
pag. 610).
L'art. 73
LPP si applica dunque, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di
diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni
minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di
quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di
previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni
che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT
I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid.
1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid.
1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988
pag. 47; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:
Questions de procédure", in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart,
"Die Rechtspflege nach BVG", in: SZS 1983 pag. 174).
La
dottrina non è unanime trattandosi di stabilire se le controversie di cui
all’art. 73 cpv. 1 LPP siano di diritto delle assicurazioni sociali o di
diritto privato (DTF 116 V 112 e riferimenti ivi citati). Il tema comunque non
è di rilievo decisivo ai fini di stabilire la via di diritto entrante in linea
di conto; determinante è piuttosto che esista fra le parti una lite relativa
alla previdenza professionale, in senso stretto o in senso lato. È data la via
dell’art. 73 cpv. 1 e 4 solo qualora la lite concerna un istituto
previdenziale, un datore di lavoro o un avente diritto, agenti come parti poste
sullo stesso piano (Meyer, op. cit., pag. 613).
Vertenze
fra datori di lavoro e istituti di previdenza sono segnatamente quelle relative
alla ripartizione dei contributi (art. 66 LPP) ed all’affiliazione (Meyer, op.
cit., pag. 614).
Nel caso
di specie la controversia oppone la Cassa pensioni __________, vale a dire un
istituto di previdenza di diritto pubblico iscritto nel registro della
previdenza professionale (art. 2 della Legge sulla Cassa pensioni __________),
ad un datore di lavoro sul tema della decorrenza della rendita d’invalidità
della previdenza professionale dovuta ad un'ex dipendente e della conseguente
ripartizione delle competenze fra le parti in causa. Si tratta quindi di una
vertenza che ha come oggetto un rapporto assicurativo concreto di natura
previdenziale e che cade pertanto nella competenza di questo tribunale (DTF 120
V 15: vertenza opponente due istituti previdenziali, per analogia).
Nel
merito
2.2. Litigiosa è
in concreto la data di decorrenza della rendita di invalidità intera della
previdenza professionale a cui ha - incontestatamente - diritto __________, già
dipendente del comune di __________.
La Cassa
pensioni sostiene infatti di essere legittimata a differire l’erogazione della
rendita fino all’esaurimento delle indennità giornaliere per malattia versate
dalla __________, e cioè fino al 25 febbraio 2003 (cfr. doc. _). A far tempo da
tale data la convenuta ha garantito il versamento all'assicurata della rendita
intera (cfr. risposta pag. 5, III).
Il Comune
di __________ ritiene invece che la convenuta sia tenuta a versare la rendita
già dal 1° ottobre 2002, data dalla quale la Cassa pensioni ha riconosciuto il
pensionamento totale dell’assicurata per motivi di salute e dalla quale di
conseguenza il comune è esonerato dal pagamento di prestazioni (doc. _).
2.3. Per quanto
concerne la decorrenza della pretesa l’art. 26 cpv. 1 LPP prevede che
" per
la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per
analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (art. 29 LAI)."
Secondo
l’art. 29 cpv. 1 LAI, applicabile in base al rinvio di cui all’art. 26 cpv. 1
LPP,
" il
diritto alla rendita secondo l’art. 28 nasce, tra l’altro, il più presto nel
momento in cui l’assicurato è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media."
Questo
concetto è ribadito all’art. 16a cpv. 1 della Legge sulla Cassa pensioni
__________ (nella sua versione in vigore dal 1. ottobre 2000), applicabile al
presente litigio in virtù dell'art. 2 della Convenzione conclusa nel 1965 tra
il Comune di __________ e la Cassa pensioni __________ (doc. _; cfr. anche
l'art. 10 LORD), secondo cui
" La
pensione d'invalidità e i relativi supplementi decorrono dalla nascita del
diritto alla rendita federale d'invalidità (AI)”.
2.4. Nella
fattispecie l’AI ha fissato la decorrenza della rendita al 1. marzo 2002
(consid. 1.4).
Di
conseguenza, secondo l’art. 26 cpv. 1 LPP e l'art. 16a cpv. 1 Lcpd, anche la
rendita LPP dovrebbe decorrere dalla medesima data.
2.5. L’Istituto
di previdenza si avvale tuttavia degli art. 26 cpv. 2 LPP e 27 OPP2.
Richiamando
la sentenza del TCA non pubblicata del 19 novembre 1998 in re R.B. (cfr. anche
RDAT I 1995 p. 232 consid. 2.6), evidenzia che, nel caso di specie, vi è la
possibilità di differire il versamento della rendita, poiché all’assicurata
sono state versate indennità giornaliere di malattia a completazione della
rendita AI per un ammontare complessivo superiore all'80% del salario percepito
prima di ammalarsi.
Ora,
il diritto della previdenza professionale contiene alcune disposizioni in
materia di coordinamento con l’assicurazione malattia.
In
particolare, l'art. 26 cpv. 2 LPP dispone che:
"
L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue
disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito
fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo".
Il
consiglio Federale, basandosi su questa norma nonché sull’art. 34 cpv. 2 LPP
(nella sua versione in vigore fino al 31.12.2002, ripresa sostanzialmente
invariata all'art. 34a cpv. 1 LPP in vigore dal 1.1.2003) - che gli conferisce
il mandato d'emanare prescrizioni finalizzate ad impedire che il cumulo di
prestazioni procuri un vantaggio ingiustificato all'assicurato -, ha
autorizzato gli istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni
d’invalidità fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera se
(art. 27 OPP2):
a. l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità
giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80
per cento del salario di cui è privato, e
b. se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà
dal datore di lavoro.
Per la
giurisprudenza l'art. 26 cpv. 2 LPP rappresenta una norma di coordinamento nel
tempo, che intende evitare che il pagamento del salario o di prestazioni
sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del
salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che
percepiva quando lavorava regolarmente (Messaggio del Consiglio federale sul progetto
di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid.
5c, 120 V 61 consid. 2b, SZS 1994 pag. 236; SZS 1998 pag. 393).
Il diritto ad
una rendita d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le
disposizioni interne (regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo
prevedono esplicitamente (DTF 123 V 199 e 120 V 61; Nef, Die Leistungen der
beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie
haftpflichtigen Dritten, in SZS 1987 pag. 31; SZS 1994 pag. 236; RAMI 1994 p.
171 consid. 2b e dottrina ivi citata; SZS 1998 pag. 393; Moser, Die Zweite
Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea e Francoforte 1993, p. 206; Viret,
"La surindemnisation dans la prévoyance professionelle", in RSA 1999
pag. 28).
Va infine
ancora precisato che contrariamente al tenore letterale dell'art. 27 OPP2, il
diritto al differimento è dato non solo in caso di versamento di indennità
giornaliere secondo la LAMal, ma anche nell'evenienza in cui, in sostituzione
del salario, sono erogate indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli
infortuni (DTF 123 V 199), dell'assicurazione militare, indennità di perdita di
guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o di protezione civile
così come anche nell'evenienza in cui sono versate – come in casu - indennità
giornaliere sulla base di un contratto sottoposto alla LCA (Schlauri, Die
Ueberentschädigungsabschöpfung in der weitergehenden beruflichen Vorsorge, in:
Berufliche Vorsorge, St. Gallen 2002, pag. 127; e contrario SZS 1996 pag. 52 e
DTF 128 V 249).
Nell’ipotesi in cui le menzionate condizioni – o
solo una di loro – non sono adempiute, l’istituto di previdenza è tenuto a
versare le sue prestazioni per primo. Nel caso segnatamente di indennità
giornaliere versate dall'assicuratore malattia, in effetti, conformemente
all’art. 122 cpv. 3 OAMal, sono tali indennità giornaliere a venir ridotte
nella misura di un sovrindennizzo.
L'istituto di previdenza non autorizzato a
differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni cumulative
previste dall'art. 27 OPP2 (o in difetto di una specifica norma regolamentare)
non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24 OPP2 in
relazione con l'art. 34 cpv. 2 LPP considerato come le indennità giornaliere
non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del calcolo di
una eventuale sovrassicurazione (RAMI 1994 p. 173 e riferimenti; cfr. anche
Frésard, "Questions de coordination en matière de prévoyance
professionnelle", in: RJN 2000 pag. 32).
La regola
non cambia anche quando le disposizioni interne dell’istituto di previdenza non
prevedono la possibilità di differire il diritto alle prestazioni in caso di
pagamento d’indennità giornaliere. Questa regolamentazione vale anche in
materia di previdenza più estesa alla quale è pure applicabile l'art. 122 cpv.
3 OAMal (RAMI 1994 p. 173).
Invece, nel caso in cui le condizioni dell’art.
27 OPP2 sono soddisfatte, l’assicurato riceve soltanto l’80% del suo stipendio,
senza aver la possibilità di compensare il 20% residuo con delle prestazioni
(eventualmente ridotte) dell’istituto di previdenza (Frésard, "Questions
de coordination en matière de prévoyance professionnelle", in: RJN 2000
pag. 32).
2.6. Già si è
detto che la Lcpd, al suo art. 16a cpv. 1 (nella versione in vigore dal 1.
ottobre 2000), prevede che la pensione d'invalidità ed i relativi supplementi
decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI).
Giusta il
cpv. 2 del medesimo disposto, il versamento delle prestazioni della Cassa
inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla
scadenza del diritto allo stipendio pieno. Per il cpv. 3, rimane riservato
l'art. 29a della legge.
Con
riferimento all'art. 16a cpv. 2 Lcpd, va detto che la disposizione non può che
essere intesa nel senso che le prestazioni previdenziali vengono erogate solo
dopo la resa della decisione dell'UAI e questo tuttavia manifestamente anche
nella misura degli eventuali pagamenti retroattivi dalla nascita del diritto alle
prestazioni medesime, momento questo che resta invece fissato conformemente al
cpv. 1 dell'art. 16a Lcpd.
Inoltre,
l’art. 12 cpv. 1 del Regolamento della Cassa pensioni __________ stabilisce
che
" Se
l’assicurato ha esaurito il suo diritto allo stipendio, la Cassa esamina
d’ufficio, secondo l’art. 29 e 29a della Lcpd, se ricorrono i limiti per il
pensionamento di invalidità”.
L’art. 14
cpv. 3 Rcpd (nella sua versione in vigore dal 1. luglio 2001) prevede d'altra
parte che
" La
Cassa differisce il diritto alla pensione d'invalidità fino all’esaurimento del
diritto allo stipendio 100% o all’indennità giornaliera per malattia o
infortunio”.
Dal chiaro
tenore di tali disposizioni, in particolare dell’art. 16a cpv. 2 Lcpd, emerge
che la Cassa ha espressamente previsto la possibilità del differimento del
pagamento della rendita di invalidità conformemente dell’art. 26 cpv. 2 LPP (e
27 OPP2) e della giurisprudenza federale, sia in caso di pagamento di salario
che di versamento di indennità giornaliere.
A titolo
abbondanziale si rilevi che già nella richiamata sentenza pubblicata in RDAT I
1995 p. 232 il TCA aveva avuto modo di statuire che la LCP, nel vecchio tenore,
prevedeva il differimento della rendita. Il previgente art. 24 cpv. 2 disponeva
segnatamente che “la pensione è esigibile a partire dal mese successivo a
quello in cui all’assicurato o ai suoi superstiti è stato riconosciuto il
salario”.
Inoltre,
nella sentenza non pubblicata del 19 novembre 1998 in causa B. (inc.
__________), con specifico riferimento all'art. 14 cpv. 3 del Regolamento nella
sua versione in vigore sino al 30 giugno 2001 - che prevedeva la possibilità
per la Cassa di differire il diritto a prestazioni d'invalidità " fino
all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera"-, questo Tribunale
ha concluso che il fatto che l’art. 14 indicava unicamente le indennità
giornaliere non era rilevante e significava unicamente che il legislatore aveva
voluto assimilare colui che riceve indennità giornaliere a colui che percepisce
un salario, il differimento nell’ipotesi di versamento del salario essendo
comunque espressamente previsto agli art. 16 cpv. 3 LCP e 12 cpv. 1 del
regolamento.
2.7. Nel caso di
specie, a seguito della resa della decisione 18 settembre 2002 dell'UAI con la
quale è stata riconosciuta a __________ una rendita di invalidità intera, la
Cassa convenuta ha riconosciuto il pensionamento totale per motivi di salute
dell'interessata con effetto dal 1° ottobre 2002 (doc. _).
Tale comunicazione ha sciolto, con effetto alla
medesima data, il rapporto di lavoro di __________ con il Comune di __________
(cfr. risposta di causa, pag. 3).
In effetti dalla documentazione agli atti è
desumibile che entrambe le parti hanno ritenuto che il pensionamento per
invalidità sancito dalla Cassa pensioni ha determinato anche la cessazione del
rapporto di impiego e meglio in applicazione dell'art. 6 ROD, il quale,
analogamente all’art. 58 LOrd (Legge cantonale sull'ordinamento degli
__________), prescrive che la cessazione del rapporto d'impiego può avvenire,
tra l'altro, anche per collocamento a riposo anticipato, formulazione
quest'ultima che deve essere intesa anche per il caso di pensionamento per
motivi di salute (X).
In proposito
la Cassa pensioni richiama una sentenza resa dal Tribunale cantonale
amministrativo il 12 settembre 2001 in re S.A., relativa ad un impiegato
cantonale, con la quale il Tribunale, esprimendosi sull'art. 50 LOrd [recte: 58
LOrd] che pure non prevede espressamente la cessazione del rapporto d'impiego
per invalidità, ha giudicato che analogamente al decesso del dipendente,
l'evento stesso del pensionamento, per anzianità o per invalidità, determina
l'estinzione del rapporto d'impiego. Tale giurisprudenza può senz'altro essere
applicata per analogia anche nel caso concreto, considerata la similitudine
delle disposizioni del ROD con quanto previsto dalla LOrd.
Ne discende che nella fattispecie deve essere
ammesso che il rapporto di lavoro fra __________ e il Comune di __________ ha
preso fine il 30 settembre 2002. Del resto non risulta dall’incarto che il
Comune abbia disdetto il contratto di lavoro con la sua dipendente per una
scadenza precedente.
2.8. Ai sensi
dell’art. 60 ROD ("Assenza per malattia o infortunio -Diritto allo
stipendio"), in caso di assenza per malattia o infortunio non
professionali, anche discontinua, il dipendente percepisce l’intero stipendio
per i primi 360 giorni e il 50% per gli altri 360 giorni.
Al dipendente iscritto alla Cassa pensioni sono
in ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di
pensionamento (X).
Nel caso
specifico, come visto al considerando che precede, il rapporto di lavoro tra
l’attore e __________ ha preso fine in data 30 settembre 2002.
L’obbligo
di versare alla dipendente l’intero stipendio per i primi 360 giorni e il 50%
per i successivi 360 giorni in caso di assenza per malattia o infortunio non
professionali (art. 60 ROD) è decaduto in tale data. In effetti, questa
disposizione non garantisce il diritto allo stipendio in modo assoluto ma
presuppone che il dipendente rimanga in carica. Non gli assicura invece di
rimanere in carica sino al momento in cui il diritto allo stipendio decade. Non
impedisce quindi che la dipendente venga pensionata prima che siano trascorsi
720 giorni di assenza (cfr. STCA del 12 settembre 2001 in re S.A., consid. 4,
relativo all’art. 23 Lstip, per analogia), ciò che è accaduto nel caso di
specie.
Il Comune di __________ non era dunque tenuto a
versare lo stipendio dopo il 30 settembre 2002.
Litigioso rimane tuttavia il quesito di sapere se
da questa data la convenuta sia tenuta a versare la rendita della previdenza
professionale.
2.9. Giusta
l’art. 61 ROD, il Municipio ha la facoltà di stipulare una polizza di
assicurazione indennità giornaliera (X).
Il Municipio di __________ ha fatto uso di
quest’ultima possibilità stipulando con __________ un contratto collettivo
d’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia di tutto il personale
comunale, sottoposto alla LCA (VII). Tale accordo contempla una copertura in
coordinazione alla LPP che prevede il versamento di 730 indennità giornaliere
al massimo, con deduzione del termine di attesa di 90 giorni (cfr. VII).
Durante il primo anno d'inabilità l’indennità giornaliera è del 100%, nel
secondo ammonta al 50% del salario AVS (XIX, doc. _).
Le
Condizioni contrattuali, edizione 1997, dispongono tra l'altro che
"
se, durante lo stesso periodo, un’altra
assicurazione corrisponde delle prestazioni subordinate al salario, noi le
completeremo fino all’importo del salario determinante per il nostro calcolo
delle indennità giornaliere" (doc. _).
La fine
del rapporto di lavoro con il Comune di __________ non ha implicato la fine
della copertura assicurativa prevista dal contratto collettivo d’indennità
giornaliera in caso di malattia. La __________ ha infatti continuato a versare
le proprie prestazioni giornaliere anche successivamente al 1. ottobre 2002 e
meglio sino al 25 febbraio 2003, ovvero sino all'esaurimento dei 730 giorni di
indennità previsti dal contratto (XII, doc. _). E questo verosimilmente in
applicazione del primo capoverso della clausola G10 delle Condizioni Generali
(Diritto alle prestazioni in casi speciali) per la quale "se la copertura
assicurativa termina, noi continueremo a versare l'indennità giornaliera
relativa ad un'incapacità lavorativa in corso, tuttavia al massimo fino alla
durata delle prestazioni" (doc. _).
2.10. Alla luce di
quanto precede, considerato come le disposizioni della cassa convenuta
prevedano espressamente la possibilità di differire il pagamento della rendita
d'invalidità conformemente agli art. 26 cpv. 2 LPP e art. 27 OPP2 sia in caso
di pagamento di salario che di versamento di indennità giornaliere (cfr.
consid. 2.6.), il preteso diritto al differimento dell'erogazione della rendita
d'invalidità a __________ dipende dall'assolvimento delle due condizioni
ricordate sopra (consid. 2.5.) e meglio:
-
versamento
all'assicurato di indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie
che ammontino almeno all'80% del salario di cui è privato;
-
le
indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di
lavoro.
Il TCA
constata che il secondo requisito è pacificatamente assolto nella presente
fattispecie, l'onere assicurativo relativo al contratto d'indennità giornaliera
con la __________ essendo assunto integralmente dal comune di __________. Il
primo merita invece maggiore approfondimento.
2.11. Nel periodo
litigioso (ottobre 2002-febbraio 2003) la __________ ha effettuato, nei mesi di
ottobre e novembre 2002 pagamenti di fr. 1'739.10 risp. fr. 1'683 (doc. _) pari
a indennità giornaliere del 50% del salario. Conseguentemente all'emanazione
della decisione 18 settembre 2002 la __________ ha proceduto a chiedere all'UAI
il rimborso dell'importo versato in eccedenza nei mesi da marzo a novembre 2002
nell'ambito della procedura di compensazione di pagamenti retroattivi
dell'AVS/AI (cfr. doc. _).
Questo
conformemente al contratto concluso con il comune di __________ per il quale in
sostanza le prestazioni dell'assicurazione invalidità sono prese in
considerazione nel calcolo delle indennità giornaliere nella misura in cui il
cumulo delle prestazioni superi la perdita di guadagno effettiva (cfr. la
clausola delle Condizioni contrattuali ripresa per esteso al consid. 2.9.; cfr.
anche gli art. 53 e 71 LCA; doc. _).
Sempre in
ossequio a tale clausola contrattuale, a far tempo dal 1. dicembre 2002 (e sino
al 25 febbraio 2003) la __________ ha corrisposto la differenza tra il salario
effettivo percepito da __________ prima di ammalarsi (fr. 3159.60, doc. _) e la
rendita AI (di fr. 2'060 nel 2002 e fr. 2'110 nel 2003, doc. _) riducendo
quindi le indennità giornaliere assicurate nella misura in cui il cumulo delle
due prestazioni superava la perdita effettiva di guadagno (doc. _).
Riassumendo
quindi nel periodo controverso (ottobre 2002-febbraio 2003) a favore di
__________ è stata riconosciuta una rendita AI (di fr. 2'060 nel 2002 e fr.
2'110 nel 2003) e dalla __________ la differenza per raggiungere il salario
percepito prima di ammalarsi dal Comune di __________.
2.12. Come è stato
ricordato al consid. 2.5., la normativa di cui agli art. 26 cpv. 2 LPP e 27
OPP2 è una norma di coordinamento nel tempo che persegue lo scopo di evitare
che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il
datore di lavoro è esonerato dal versamento del salario, procuri all'assicurato
delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava (cfr. DTF 129
V 26 e riferimenti).
Con
riferimento alle indennità giornaliere dell'assicurazione malattia il
legislatore ha chiaramente inteso consentire un differimento delle prestazioni
d'invalidità solo quando da un lato esse raggiungono un
determinato importo del salario di cui è privato l'assicurato (l'80%) e
dall'altro quando i costi dell'assicurazione d'indennità giornaliera sono
stati assunti dal datore di lavoro almeno in ragione della metà. Solo a queste
precise, esplicite condizioni le indennità giornaliere di malattia possono
essere assimilate al salario ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LPP e consentire
quindi un differimento delle prestazioni (cfr. SZS 1996 pag. 53).
Nel caso
concreto, uno dei menzionati requisiti legali e regolamentari, (e cioè quello
del pagamento di indennità giornaliere ammontanti almeno all'80% del salario di
cui è privato l'assicurato), non è adempiuto dal momento che la __________,
conformemente al contratto stipulato con il comune di __________, nel secondo
anno di assenza di malattia di __________ ha erogato indennità giornaliere pari
al 50% del salario (doc. _).
È vero
che nei mesi oggetto del litigio (ottobre 2002-febbraio 2003) la compagnia
assicurativa ha ridotto ulteriormente le proprie prestazioni per evitare una
sovrassicurazione a dipendenza del versamento della rendita d'invalidità del
primo pilastro.
Comunque
il fatto che le indennità giornaliere di malattia vengono ridotte per evitare
un sovrindennizzo a seguito dell'erogazione di una rendita dell'AI non può di
principio essere ritenuta circostanza idonea a impedire il differimento di
prestazioni della previdenza professionale (cfr. in proposito e in questo senso
Duc, "Coordination entre les prestations de l'assurance-maladie pour perte
de salaire et celles de la prévoyance professionnelle", in: SZS 1998 p.
432segg.; Moser, Das Leistungsrecht der beruflichen vorsorge im Spiegel
jüngeren Grundsatzentscheide des EVG, in SJZ 1995 p. 287).
Resta
comunque il fatto che nel caso presente siano confrontati con il versamento di
indennità giornaliere ammontanti al massimo al 50% del salario perso e, quindi,
che non raggiungono l'ammontare richiesto dall'art. 27 OPP2 in relazione con
l'art. 26 LPP.
D'altra
parte, contrariamente a quanto ritiene la Cassa convenuta, ai fini di stabilire
se esiste il del diritto al differimento delle prestazioni della previdenza
professionale ex art. 27 OPP2 non è computabile la rendita AI. Contrariamente
alle indennità giornaliere dell'assicurazione malattie (giusta la LAMal o la
LCA), della LAINF, della LAM o della LIPG, le prestazioni dell'assicurazione
invalidità non costituiscono infatti prestazioni sostitutive del salario grazie
alle quali il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario (cfr.
consid. 2.5.; Schlauri, cit. sopra, p. 127).
Le
prestazioni AI vanno per contro computate nel calcolo di un'eventuale
sovrassicurazione giusta l'art. 24 OPP2 , mentre che da tale computo sono a
loro volta escluse le indennità giornaliere in caso di malattia (DTF 128 V
248).
Ne
consegue che a torto la Cassa convenuta pretende di poter differire il
pagamento della rendita d'invalidità dovuta a __________. La prestazione è per
contro dovuta a far tempo dal 1. ottobre 2002, come richiesto in petizione.
Non è
superfluo ricordare (cfr. consid. 2.5) a titolo abbondanziale che sulla
questione di sapere se l'istituto di previdenza può avvalersi dell’art. 24
OPP2, riducendo la propria prestazione tramite il conteggio delle indennità
giornaliere di malattia, il TFA ha già stabilito che, nel caso in cui non vi è
differimento della rendita di invalidità della previdenza professionale, il
fondo di previdenza deve versare prioritariamente le sue prestazioni. Egli non
può infatti avvalersi dell’art. 24 OPP2 per ridurre la rendita di invalidità,
in quanto le indennità giornaliere non fanno parte dei redditi da prendere in
considerazione ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 e 2 OPP2 (DTF 128 V 248; RAMI 1994
p. 173 consid. 3c e dottrina ivi citata; consid. 2.5; DTF 120 V 163; cfr. sopra
consid. 2.5).
Per la
giurisprudenza inoltre possono essere computate solo prestazioni di
assicurazioni sociali o di istituti previdenziali, non invece prestazioni
erogate da assicurazioni private (cfr. in tal senso l'art. 69 cpv. 1 LPGA per
il quale il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali
non deve provocare un sovarindennizzo dell'avente diritto; cfr. Frésard,
Questions de coordination en matière de prévoyance professionelle, in RJN 2000,
pag. 22).
Nel caso della
Cassa pensioni __________ questo principio vale sia per la parte obbligatoria
che per quella sovraobbligatoria della rendita d'invalidità, dal momento che
l'art. 19 Lcpd e l'art. 14 Rcpd prevedono una regolamentazione in materia di
sovrassicurazione analoga a quella dell'art. 24 OPP2 (cfr. SZS 1994 p. 56).
2.13. Mediante
l'atto di petizione l’attore chiede inoltre:
"
2. I diritti di regresso e di rivalsa sono
regolati di conseguenza”.
Alla luce della corrispondenza scambiata fra le
parti prima dell’introduzione della presente causa (cfr. doc. _, p.to 3), la
richiesta, di significato non del tutto evidente, deve essere intesa nel senso
che l’attore intende compensare le prestazioni anticipate a __________ durante
i mesi oggetto della contestazione (1° ottobre 2002 al 25 febbraio 2003) con la
rendita d’invalidità dovuta dalla Cassa pensioni all’assicurata.
2.14. Secondo
dottrina e giurisprudenza la compensabilità di due pretese configura un
principio generale del diritto, previsto, nel diritto civile agli art. 120ss CO
e applicabile anche al diritto amministrativo (STFA del 1. settembre 1998 non
pubbl. in re M.H p. 3 consid. 2a).
Riservate
disposizioni particolari del diritto amministrativo, prestazione e
controprestazione di Stato e cittadino possono quindi essere di regola
compensate.
Nel
diritto delle assicurazioni sociali, la compensazione, in assenza di una
regolamentazione specifica, è riconosciuta quale principio giuridico generale e
le disposizioni del codice delle obbligazioni trovano in tal caso applicazione
in via analogica (DTF 119 V 39 e 111 Ib 158 consid. 3; SZS 2000 p. 548; STFA
del 1. settembre 1998 in re M.H; DTF 110 V 185 consid. 2 e dottrina citata;
cfr. art. 39 cpv. 2 LPP; cfr. anche art. 21 LCP; DTF 114 V 33; Rüedi,
Allgemeine Rechtgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: FS Koller,
Bern/Stuutgard/Wien 1993, pag. 454; Pratique VSI 1994 p. 217 consid. 3).
Ai sensi
dell’art. 120 cpv. 1 CO, quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra
di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di
esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col
proprio credito.
Come nel
diritto privato, nel diritto amministrativo e in particolare nel diritto delle
assicurazioni sociali, una compensazione è possibile, se sono adempiuti i
seguenti presupposti: prestazione e controprestazione devono sussistere tra i
medesimi aventi diritto; la pretesa posta in compensazione dev'essere inoltre
scaduta ed esigibile giuridicamente (STFA del 1 settembre 1998 in re M.H p. 4
e dottrina citata).
Fondamentalmente dunque, affinché sia attuabile
una compensazione, devono sussistere due pretese tra le due stesse persone
(Peter, Basler Kommentar, art. 120 CO, n.5segg. all'art. 120 CO; SZS 1988 pag.
213 consid. 3b).
Questo presupposto imprescindibile non è dato nel
caso in esame. In effetti, il Comune di __________ è creditore della pretesa
alla restituzione delle prestazioni da lui versate a titolo provvisorio alla
sua ex dipendente. Debitrice nei confronti di __________ della rendita
d’invalidità della previdenza professionale è invece la Cassa pensioni (art. 23
LPP).
Si evince dunque chiaramente che fra il Comune di
__________ e la Cassa pensioni non esiste alcun rapporto di dare e avere.
Non sussistendo quindi, contrariamente alle
disposizioni succitate, prestazione e controprestazione tra gli stessi aventi
diritto, la postulata compensazione non può essere attuata.
2.15. Considerato
quanto sopra, la petizione è accolta per quanto concerne la decorrenza della
rendita intera d’invalidità della previdenza professionale che è da erogare dal
1° ottobre 2002. È invece respinta in merito alla questione della
compensazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la
Cassa pensioni __________ è condannata a versare a __________ una rendita
d’invalidità intera a far tempo dal 1° ottobre 2002.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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