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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.36
Data decisione, Autorità:
30.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.36
RG/sc
Lugano
30 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull' "istanza" del 28
aprile 2003 di
__________ Compagnia d'ass. sulla
vita, __________
contro
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto e in diritto
-
che con
atto 28 aprile 2003 la __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita,
__________ (in seguito: __________) ha chiesto a questo Tribunale di
pronunciare, in virtù dell'art. 82 LEF, la cancellazione dell'opposizione
interposta dalla __________ al PE n. __________dell'UEF __________, concernente
un credito di fr. 50'455.40 per premi della previdenza professionale dovuti
dall'escussa nel periodo 1999-2001 in virtù del contratto d'affiliazione
sottoscritto nell'agosto 1997 (I);
-
che
giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori
di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza
cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 LALPP);
-
che per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b
e riferimenti ivi citati);
-
che in
casu tramite il succitato precetto la __________ ha avviato una procedura
esecutiva nei confronti della __________ per l'incasso di contributi
assicurativi LPP per un importo complessivo di fr. 50'455.40;
-
che l'escussa
ha interposto opposizione;
-
che
giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il
creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura
ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione
dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che
tolga espressamente l'opposizione;
-
che in
concreto la richiesta di giudizio della __________ non configura azione di
riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79
LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito
della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF
107 III 60ss; Praxis 73, nr. 195);
-
che
infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto
provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF __________
giusta l'art. 82 LEF;
-
che per
applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per
decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio
dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore
secondo la loro competenza;
-
che di
conseguenza l'istanza in esame deve essere dichiarata irricevibile e gli atti
trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________
quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 14 e 16 LALEF, art. 21 Cost.
cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72, RCC 1989 pag. 152).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo
Tribunale non è competente a statuire nel merito
dell'
"istanza" 28 aprile 2003 della __________ Compagnia d'assicurazioni
sulla vita.
2.- Gli atti
sono trasmessi alla Pretura del Distretto di __________ per ragione di
competenza.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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