AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.31
Data decisione, Autorità:
26.05.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.31
fc/tf
Lugano
26 maggio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa che oppone
-
rappr. da:
-
a
rappr. da: __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con
sentenza __________ 2002, cresciuta in giudicato il __________ 2002, il Pretore
di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________ omologando la
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio che prevede l'accredito a
favore di __________ della metà della prestazione d'uscita accumulata da
__________ durante il matrimonio (I);
-
che il 16
aprile 2003 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato
al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC (II);
-
che ai
fini del calcolo della prestazione accumulata durante il matrimonio da __________,
il TCA ha richiesto ad entrambi i coniugi come pure agli istituti di previdenza
interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) (III) ed ha
esperito ulteriori accertamenti;
-
che
l'intera documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con
facoltà di presa di posizione;
considerato, in
diritto
- che
giusta l'art. 22 LFLP
" In
caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono
divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli
articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
" 1 In caso di mancata intesa, il
giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni
d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- che a norma
dell'art. 25a LFLP
" In
caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso
di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a
statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione
materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP,
ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza,
possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
che il
matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il __________ 1983 e
quindi anteriormente al 1. gennaio 1995;
-
che
giusta l'art. 22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo
applicabili in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995,
" In
caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita
esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base
di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un
coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato
istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al
momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto,
è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a
mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della
celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto
di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto
secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e
gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse
fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte
dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al
momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella
devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla
lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del
matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.
La tabella tiene
conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della
prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del
versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché
della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si
applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1°
gennaio 1995.
-
che
__________ è assicurato a datare dal 1. settembre 1976 presso la Cassa pensioni
__________ (IV). Di conseguenza, non avendo l'interessato cambiato l'istituto
di previdenza prima del 1. gennaio 1995 ed essendo conosciuto l'importo della
prestazione d'uscita esistente a suo favore al momento del matrimonio calcolata
in applicazione della LFLP, secondo l'art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP
l'art. 22a cpv. 1 prima frase LFLP non trova applicazione e determinante per il
calcolo ex art 22 cpv. 2 LFLP è l'importo accertato della prestazione d'uscita
al momento della celebrazione del matrimonio calcolata secondo il nuovo diritto
(Schneider/Bruchez, op. cit., p. 253);
-
che
sempre per quanto riguarda la prestazione d'uscita al momento del matrimonio,
ai fini del calcolo della prestazione da dividere, all'avere esistente al
momento del matrimonio devono essere aggiunti gli interessi maturati sino al
divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il
tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2),
indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto
previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce
et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au
nouveau droit du divorce, Berna 1999, p. 69; Schneider/Bruchez,
op. cit., CEDIDAC, p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und
BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, p. 136s) - l'avere al momento del
matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando
esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli
et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, p. 153s;
PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss).
Il tasso
d'interesse applicabile è del 4% sino al 31 dicembre 2002 (valido anche per il
periodo precedente l'entrata in vigore, il 1. gennaio 1985, della LPP; cfr.
art. 8a cpv. 2 OLP, cfr. anche l'art. 12 OPP2; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 2000, p. 253);
-
che in casu, con scritto 30 aprile 2003 la Cassa pensioni
__________ ha quantificato la prestazione d'uscita al momento del matrimonio di
__________ in fr. 72'586.30 (IV);
-
che il
TCA ha provveduto a chiedere alla Cassa precisazioni in merito al calcolo della
prestazione e più precisamente circa il calcolo degli interessi dovuti sulla
stessa al momento del divorzio (VII);
-
che in
data 5 giugno 2003 la Cassa ha dato seguito alla richiesta del TCA specificando
come segue:
"
con riferimento alla sua richiesta del 20 maggio
2003, provvediamo ad indicare in dettaglio le modalità di calcolo dei valori
della prestazione di libero passaggio del signor __________.
Secondo l'art. 122 cpv. 1 del CCS il calcolo
della prestazione di libero passaggio avviene sulla base degli artt. 16 e 17
della Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio e della relativa
ordinanza. Queste disposizioni sono entrate in vigore al 1° gennaio 1995.
Tenuto conto che secondo i dati in nostro
possesso, l'assicurato è sempre stato assicurato alla Cassa pensioni __________
(non abbiamo alcuna indicazione contraria in questo senso) queste disposizioni,
a nostro parere, sono applicabili integralmente al caso concreto.
Il calcolo del valore della prestazione di libero
passaggio la matrimonio avviene quindi sulla base dei valori validi al momento
del calcolo (stipendio assicurato, tabella di capitalizzazione) ritenuto che
vengono presi in considerazione il periodo di assicurazione dalla data di
affiliazione sino alla data del matrimonio e l'età al matrimonio.
In sintesi i valori validi al momento del calcolo
(16 settembre 2002) sono i seguenti:
-
stipendio assicurato fr. 88'022.00
-
periodo di assicurazione 01.09.1976/26.10.1983=2576
giorni
-
età al matrimonio 34 anni
-
% annua rendita di vecchiaia 1.5%
-
% rendita di vecchiaia
al matrimonio 1.5%
x 2576 = 10.7333%
360
- tasso di capitalizzazione
16.09.2002
(cfr. art. 5 cpv. 3 Rcpd) 7.683
Valore prestazione di libero passaggio al
matrimonio (26.10.1983):
10.7333% di 88'022.00 = fr. 9'447.65 x 7.683 = fr. 72'586.30
Tenuto conto di quanto precede, a nostro parere
il valore indicato di fr. 72'586.30 è un valore attuale al 16 settembre 2002;
per queste ragioni non abbiamo aggiunto gli interessi.
Ci rimettiamo comunque al giudizio di codesto
lodevole Tribunale." (VIII)
- che il 16
settembre 2003 la Cassa pensioni ha precisato al TCA di aver interpellato
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in merito alle modalità
di calcolo della prestazione di libero passaggio al matrimonio (XI); con
ulteriore scritto del 20 novembre 2003 ha poi fatto pervenire copia della
risposta 7 novembre 2003 dell'UFAS del seguente tenore:
"
Facciamo osservare anzitutto che la prestazione
di libero passaggio acquisita durante il matrimonio deve essere calcolata
secondo il regolamento della cassa pensione. Se detto calcolo risulta superiore
a quello dell'articolo 17 LFLP, è l'importo il più elevato che viene
considerato.
Ciò detto, ricordiamo l'ultima giurisprudenza del
Tribunale federale in materia d'interessi, giurisprudenza che è stata riassunta
nel bollettino della previdenza professionale no. 70 del 27 ottobre 2003, cf.
413.
Per quanto riguarda i calcoli sottopostici, in
mancanza di tutti gli elementi concreti del caso di specie non ci è possibile
di darle una risposta definitiva."
- che alla
luce di tali prese di posizione il TCA ha interpellato direttamente l'UFAS in
merito ai criteri adottati per il calcolo della prestazione d'uscita esistente
al momento del matrimonio (XIII) ottenendo la risposta seguente:
"
Abbiamo sottoposto il calcolo del Signor
__________, della Cassa pensioni __________ al nostro servizio matematico, il
quale ci fa sapere che, dal punto di vista matematico, il calcolo della
prestazione tale come effettuato non è da considerare quale falso. Infatti, detto
calcolo tiene conto di una rivalutazione del salario assicurato che potrebbe
tenere conto degli interessi. Nei casi dove ci si trova, in una situazione di
aumento regolare dello stipendio, tenendo conto della cosiddetta "regola
d'oro" secondo la quale il salario segue l'evoluzione dell'interesse, non
ci dovrebbe essere una grande differenza. Tutt'altra sarebbe la questione se
gli stipendi sono molto differenti e se l'evoluzione non è regolare – ciò che
non dovrebbe essere il caso delle casse di diritto pubblico.
Tuttavia, nel caso dell'applicazione corretta
della legge, bisognerebbe prendere l'importo dello stipendio al momento del
matrimonio e calcolare gli interessi e gli interessi composti. Non ci è
possibile di fare il calcolo nel presente affare, in mancanza dei dati relativi
agli stipendi al momento del matrimonio in poi, ma, stimando uno stipendio di
metà dell'attuale valore, i nostri servizi arrivano a un importo di circa
75'000 – 80'000 franchi." (lettera dell'UFAS del 15 dicembre 2003, XIV)
- che
richiesta dal TCA (XVIII), la Cassa pensioni __________, il 12 febbraio 2004 ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito al calcolo della prestazione d'uscita
operato e informazioni circa l'evoluzione dei salari percepiti da __________ a
far tempo dal matrimonio (XIX e allegati), affermando tra l'altro:
"
Con riferimento alla sua lettera del 3 febbraio
2003 provvediamo ad allestire i calcoli di dettaglio da lei richiesti.
a) Prestazione di libero passaggio al 26
ottobre 1983 – art. 122
CCS.
a1) Calcolo secondo l'art. 16 LFLP sulla
base dello stipendio
assicurato 2002 e delle tabelle
attuariali in vigore al
16.9.2002 – senza interessi:
età:
34 anni
stipendio
assicurato 2002:
fr. 88'022.00
periodo
assicurativo 01.09.1976/26.10.1983:
2576 giorni
grado
di occupazione:
100%
%
pensione vecchiaia acquisita al 16.09.2002:
10.7333%
tasso
di conversione (art. 5 Lcpd 29.05.1996):
7.683
valore
prestazione di libero passaggio:
10.7333%
di fr. 88'022 = fr. 9'447.65 x 7.683
fr. 72'586.30
a2) Calcolo secondo l'art. 17 LFLP – senza
interessi:
valore prestazione di libero
passaggio:
totale
contributi versati 1.09.76/26.10.83
fr. 23'315.35
supplemento
– 34 anni (4% progressivo a partire da 20 anni in base all'età) = 56%
fr. 13'056.60
valore
prestazione di libero passaggio
fr. 36'371.95
b) Prestazione di libero passaggio al 26
ottobre 1983 – art. 122
CCS:
b1) Calcolo secondo l'art. 16 LFLP sulla
base dello stipendio
assicurato 1983 e delle tabelle
attuariali in vigore al
16.9.2002 – con interessi:
età:
34 anni
stipendio
assicurato 1983:
fr. 44'909.00
periodo
assicurativo 01.09.1976/26.10.1983:
2576 giorni
grado
di occupazione:
100%
%
pensione vecchiaia acquisita al 16.09.2002:
10.7333%
tasso
di conversione (art. 5 RCPD 29.05.1996)
7.683
valore
prestazione di libero passaggio:
10.7333%
di fr. 44'909.00 = fr. 4820.20 x 7.683
fr. 37'033.60
interessi 4% dal 26.10.83 al 16.09.2002
fr. 40'680.90
valore
prestazione di libero passaggio
fr. 77'714.50
b2) Calcolo sulla base dell'art. 17 LFLP –
con interessi:
valore prestazione di libero
passaggio:
totale
contributi personali versati al 26.10.1983
fr. 23'315.35
supplemento
- età 34 anni (4% progressivo a partire da 20 anni in base all'età) = 56%
fr. 13'056.60
Totale
fr. 36'371.95
interessi 4% dal 26.10.1983 al 16.09.2002
fr. 39'954.05
valore
prestazione di libero passaggio
fr. 76'326.10
c) Prestazione di libero passaggio al 26
ottobre 1983 sulla base
della disposizione in vigore a quel momento
(art. 7 Lcpd 14.9.76 –
allegato), con interessi:
periodo di assicurazione 7 anni + 1 mese +
26 giorni
valore prestazione di libero passaggio al
26.10.1983:
totale
contributi personali versati 1.09.76/26.10.83:
fr. 23'315.35
supplemento
art. 7 cpv. 2 Lcpd
fr. 0.00
Totale
fr. 23'315.35
interessi 4% dal 26.10.1983 al 16.09.2002
fr. 25'611.60
Valore
prestazione di libero passaggio
fr. 48'926.95
(…)." (XIX)
- che in
merito alla correttezza dei calcoli effettuati dalla cassa pensioni il TCA ha
nuovamente interpellato l'UFAS (XX), il quale, con scritto del 15 marzo 2004 ha
affermato:
"
In risposta alla Vostra domanda, abbiamo
sottoposto la documentazione al nostro servizio matematico, il quale ci fa
sapere quanto segue:
Dal punto di vista matematico, tutti i calcoli
sono giusti. Pertanto concludiamo che:
- il calcolo della cassa che prende in
considerazione l'ultimo stipendio
senza gli interessi produce una prestazione di
libero passaggio al
momento del matrimonio di 72'586.30 franchi:
- il calcolo "legale", che prende in
considerazione il salario dell'epoca
più gli interessi produce una prestazione di
libero passaggio al
momento del matrimonio di 77'714.50 franchi.
La differenza – ossia di qualche 7% - è da
apprezzare dal vostro tribunale."
-
che le
risultanze di cui sopra sono state trasmesse, tramite i rispettivi legali, a
__________ e __________ i quali non hanno tuttavia ritenuto di dovere
presentare osservazioni in merito;
-
che alla
luce degli accertamenti suesposti, questo Tribunale deve concludere che la
prestazione d'uscita di __________ esistente al momento del matrimonio deve
essere quantificata in fr. 77'714.50 conformemente al calcolo operato nello
scritto 12 febbraio 2004 della Cassa pensioni (cfr. XIX, lett. b1); tale calcolo
infatti è stato eseguito secondo il nuovo diritto e meglio sulla base del
salario di __________ al momento del matrimonio con l'aggiunta degli interessi
maturati sulla prestazione d'uscita sino alla data del divorzio come prescrive
espressamente l'art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP in relazione all'art. 22a
cpv. 1 seconda frase LFLP;
-
che non
può invece essere ritenuto l'importo di fr. 72'586.30, indicato dalla Cassa
pensioni nello scritto 5 giugno 2003 e alla lett. a1 della lettera del 12
febbraio 2004 (VIII, XIX); tale importo è infatti stato calcolato basandosi sul
salario assicurato di __________ al momento del divorzio e senza computazione
degli interessi; pur dando atto alla Cassa che la rivalutazione di cui ha
beneficiato il salario assicurato percepito da __________ dal momento del
matrimonio (fr. 44'909 annui) a quello del divorzio (fr. 88'022 annui, cfr.
XIX) potrebbe compensare il mancato computo degli interessi, tale modo di
calcolare non è conforme all'applicazione corretta della legge (in particolare
l'art. 22 cpv. 2 LFLP) che prescrive la presa in considerazione del salario al
momento del matrimonio e la computazione degli interessi al momento del
divorzio (cfr. in tal senso esplicitamente l'UFAS nel suo scritto al TCA del 15
dicembre 2003, XIV);
-
che per
quanto riguarda le prestazioni calcolate dalla Cassa giusta l'art. 17 LFLP,
ossia in base ai contributi versati dall'assicurato, va detto che ai fini del
calcolo della prestazione d'uscita al momento del matrimonio se l'importo
calcolato secondo il regolamento (o, in casu, la Lcpd) risulta superiore a
quello dell'articolo 17 LFLP, è il più elevato che deve essere considerato
(cfr. lettera dell'UFAS 7 novembre 2003, XII/3); nella presente fattispecie
quindi non possono essere considerati i valori di fr. 36'371.95 rispettivamente
di fr. 76'326.10 (cfr. XIX lett. a2 e b2) in quanto meno elevati della
prestazione d'uscita, di fr. 77'714.50, calcolata secondo l'art. 16 LFLP e le
norme della cassa pensioni interessata;
-
che
d'altro canto non può nemmeno essere ritenuto l'importo di fr. 48'926.95 (cfr.
XIX lett. c), considerato come lo stesso si basi sulle disposizioni della Cassa
applicabili al momento del matrimonio di __________, mentre che l'art. 22a cpv.
1 in relazione all'art. 22 cpv. 2 LFLP prescrive il calcolo secondo il nuovo
diritto;
-
che
d'altra parte, al momento del divorzio (ossia al 16 settembre 2002, data della
crescita in giudicato della sentenza di divorzio; cfr. II; cfr. Vetterli/Keel,
op. cit., p. 1620) __________ disponeva presso la Cassa pensioni __________ di
una prestazione di libero passaggio di fr. 362'256.60 (IV);
-
che di
conseguenza l'avere di previdenza di __________ accumulato durante il
matrimonio deve essere cifrato in fr. 284'542.10. Tale importo corrisponde alla
differenza tra la prestazione presente al momento del divorzio (fr. 362'256.60)
e quella esistente all'epoca del matrimonio più gli interessi (77'714.50);
-
che di
conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio
(per la ex moglie metà della prestazione accumulata dall'ex marito in costanza
di matrimonio), il credito a favore di __________ ammonta a fr. 142'271.05
(284'542.10: 2);
-
che la
chiave di ripartizione degli averi previdenziali stabilita nella sentenza di
divorzio - in casu l'accredito a favore della ex moglie della metà della
prestazione accumulata dall'ex marito - é vincolante ed ha quindi
effetto obbligatorio per il giudice competente a decidere a norma dei combinati
articoli 142 cpv. 2 CC, 25a cpv. 1 LFLP e 73 LPP, il cui compito, dal profilo
materiale, è quindi limitato all'esecuzione di quanto stabilito dal giudice del
divorzio (Geiser, op. cit., p. 53ss, 84; Schneider/Bruchez, op.
cit., CEDIDAC, p. 249ss, 252; FF 1996 I 114; art. 142 cpv. 3 lett. 1 CC;
STFA non pubblicata del 17 dicembre 2003 nella causa M. [B 96/03]; cfr.
SVR 2003 n. 6 pag. 18). Per il che alla richiesta di __________ presentata
nelle more della presente procedura tramite il suo legale (V) e volta
all'attribuzione - e consecutiva quantificazione - della metà dell'avere
accumulato dalla ex moglie durante il matrimonio, non può qui essere dato
seguito;
-
che per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., SVZ 2000, p. 258);
-
che
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto o polizza di libero passaggio;
-
che
conformemente alle indicazioni fornite da __________ nelle more della presente
procedura (VI), l'importo di fr. 142'271.05, unitamente agli interessi
compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12
OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in
giudicato della sentenza di divorzio (__________2002) e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile
2003 nella causa A., B 73/02; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa M., B 94/02;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa L., B 113/02; STFA del 18 luglio 2003 nella
causa L., B 36/02), dovrà essere trasferito a suo favore presso la Cassa
pensione __________, ccp. __________ (no. assicurato __________). In caso di
mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del
presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale
delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (art. 38 e 135
OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi suddetti interessi compensativi di spettanza di __________, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258
consid. 4 e sentenze inedite del TFA succitate).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio e da
dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio
ammonta a fr. 284'542.10.
2.- E' fatto
ordine alla Cassa pensioni __________ di versare alla Cassa pensione
__________, ccp. __________a favore di __________ (no. assicurato __________)
la somma di fr. 142'271.05 oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi a datare dal 16 settembre 2002.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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