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Numero d'incarto:
34.2003.27
Data decisione, Autorità:
14.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.27
RG/sc
Lugano
14 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 9 aprile 2003
promossa da
contro
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
-
ai fini
dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto
dal 1. gennaio 2001 la __________ ha aderito, in qualità di datore di lavoro,
alla Fondazione collettiva LPP della __________ (in seguito: Fondazione) (cfr.
doc. _);
-
in base
ai salari annunciati, la Fondazione ha stabilito l’ammontare dei contributi
relativi al 2001 per un ammontare complessivo di fr. 4'054.15, inviando il
relativo conteggio al datore di lavoro (doc. _);
-
a fronte
del mancato pagamento dell'importo dovuto, nel febbraio 2002 la Fondazione ha
notificato al datore di lavoro una diffida di pagamento per un importo
complessivo di fr. 4'416.05 (comprensivo di interessi debitori per fr. 361.90;
cfr. doc. _);
-
nel
maggio 2002 la Fondazione ha quindi fatto spiccare dall'UEF di __________ nei
confronti della __________ il precetto esecutivo no. __________ per l'importo
sopra indicato oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2002 e spese per fr.
280.--, contro cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. _);
-
nel
giugno 2002 la Fondazione ha emesso un successivo conteggio per premi dovuti
dal 1. gennaio 2002 per un importo di fr. 4'126.10 (doc. _);
-
nell'agosto
2002 la Fondazione ha nuovamente sollecitato il versamento del saldo dovuto al
31 dicembre 2001 per un importo di fr. 4'696,05, comminando la rescissione del
contratto d'adesione in caso di mancato versamento (doc. _);
-
con
lettera 3 settembre 2002 la Fondazione ha quindi notificato al datore di lavoro
lo scioglimento del contratto con effetto al 30 settembre 2002 (doc. _);
-
con
successiva comunicazione 4 dicembre 2002 l’istituto di previdenza ha trasmesso
al datore di lavoro il conteggio definitivo indicante un saldo complessivo di
fr. 8'264.30, comprensivo dei premi dovuti sino al 30 settembre 2002 oltre
spese per fr. 350.-- e interessi sino al 9 dicembre 2002 per
fr.
403.70 (doc. _);
-
su
domanda della Fondazione il 18 febbraio 2003 l'UEF di __________ ha spiccato
nei confronti della __________ il precetto esecutivo no. __________ per
l'importo sopra indicato oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2002, contro cui
l’escussa ha interposto opposizione (doc. _);
-
con la
petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la
__________ al pagamento di complessivi
fr.
8'264.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2002, postulando altresì il
rimborso delle spese d'esecuzione nonché il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UEF di __________ nonché la
rifusione di ripetibili;
- la
convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini da
parte del TCA per la presentazione della risposta di causa (doc. _).
considerato in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
l'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel
che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede
-, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi
(Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
Zurigo 1989, p. 32).
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale
sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza,
i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- in
concreto l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati agli articoli 9 del
Contratto d'adesione, 7, 9 e 10 delle Condizioni generali d'assicurazione, 2.1
e 6 del Regolamento di previdenza nonché nel Piano di previdenza della
__________ (doc. _);
In
particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si
compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese
accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP, art. 9 Contratto d'adesione).
I
contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo
aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore
di lavoro in ragione del 50% ciascuno (art. 2.3.2. Regolamento di previdenza,
cfr. Piano di Previdenza).
Per
quanto riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono
dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il
fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, dell'1% del salario annuo
assicurato per misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per
l'adeguamento al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP;
- dagli
atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla
__________ a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle
sopra richiamate disposizioni regolamentari, tenuto conto del salario
coordinato LPP, delle persone assicurate e dei salari erogati.
Il
calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su
quelli precedentemente esposti.
Del resto
la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare
dei contributi.
In simili
condizioni la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi
previdenziali scoperti;
- per
quanto riguarda le spese relative ai richiami di pagamento effettuati
dall'attrice e addebitate per complessivi fr. 560.--
(cfr.
doc. _), le stesse in quanto dimostrate (cfr. DTF 117 II 258) e conformi al
regolamento (cfr. art. 2.1 Regolamento delle spese [doc. _] che quantifica
l'ammontare delle spese in caso di diffida), vanno riconosciute;
- per
quanto riguarda le spese addebitate in ragione di fr. 70.--, corrispondenti
all'ammontare delle spese del precetto esecutivo di cui è chiesto il rigetto
dell'opposizione (doc. _), si precisa che esse non sono oggetto della sentenza
di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto
costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal
debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso
contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re
R.B.).
Né
l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli
assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).
Lo stesso
dicasi per quanto riguarda le spese di precetto (fr. 70) relative alla
precedente procedura esecutiva avviata nel giugno 2002 (e non più proseguita)
nei confronti della convenuta (cfr. doc. _).
- l'attrice
chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 10 dicembre 2002.
Poiché la
convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del
5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere
accolta;
-
ne
consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento di complessivi
fr. 8'194.30 oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2002;
-
l’attrice
postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto
esecutivo no. __________dell'UEF di __________.
Si
ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che
"in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il
dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca
con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 107 III 60ss,
121 V 109ss, 119 V 329ss).
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une
poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo
1990, p. 241ss (251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo può essere ammessa.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione per l’importo di fr.
8'194.30 oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2002;
- per quel
che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente
procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali
(art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura
è di principio gratuita.
Il TFA ha
tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124
V 285-287; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie
passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF
124 V 288, 290);
-
nel caso
concreto dagli atti emerge che la convenuta non ha rispettato le fatture e i
solleciti, ha provocato l'avvio di una procedura esecutiva e, infine, non è
intervenuta nella presente causa. In simili condizioni il suo comportamento va
considerato temerario ai sensi della succitata giurisprudenza e quindi le spese
di procedura di fr. 300.-- vanno poste a suo carico;
-
il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a
ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando
che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362,
RAMI 1992).
Visto
quanto precede la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorché
vittoriosa in causa non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta..
§
Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione
collettiva LPP della __________ sulla vita fr. 8'194.30 oltre interessi al 5%
dal
10
dicembre 2002.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________dell'UEF di __________ limitatamente all'importo di fr. 8'194.30
oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2002.
2.- La tassa di
giustizia e le spese di fr. 300.-- sono poste a carico della convenuta.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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