AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.25
Data decisione, Autorità:
18.12.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.25
RG/sc
Lugano
18 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
rappr. da: avv.
e
Fondazione
istituto collettore LPP Amministraz. conti libero passaggio, __________
a
e
Fondazione
istituto collettore LPP Amministraz. conti libero passaggio, __________
e
e
Fondazione di
libero passaggio __________
in materia di
previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con
sentenza __________ 2003, cresciuta in giudicato il 9 aprile 2003, il Pretore
di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________, decidendo,
al dispositivo n. 6 della sentenza, la ripartizione a metà delle rispettive
prestazioni previdenziali d'uscita accumulate durante il matrimonio;
-
che con
scritto 10 aprile 2003 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e
notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73
cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
-
che ai
fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi
__________, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);
-
che in
corso d'istruttoria il TCA ha inoltre esperito alcuni accertamenti di cui si
dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;
-
che la
documentazione acquisita agli atti è stata trasmessa agli ex coniugi __________
per presa di posizione.
considerato, in
diritto
In
ordine
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98);
-
che
giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
"
In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- che a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che in
concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire
sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è
tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,
giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
che il
matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il __________ 1990 e
quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;
-
che il
calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe
quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (Brunner, Die Berücksichtigung
von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittsleistung nach Art.
122 ZGB, in: ZBJV 2000, p. 528), secondo cui
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
La tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
che
l'art. 22a LFLP presuppone tuttavia l'esistenza di averi previdenziali al
momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 12/99, p.
1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, __________, cresciuta
in giudicato);
-
che in
casu dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle
dichiarazioni delle parti, non risulta che all'epoca del matrimonio gli ex
coniugi __________ disponessero di prestazioni d'uscita presso un istituto
previdenziale e neppure di averi di libero passaggio (art. 22 cpv. 2 LFLP);
-
che di
conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con le
prestazioni accumulate durante il matrimonio;
-
che la
prestazione accumulata da __________ durante il matrimonio corrisponde
all'importo di fr. 8'026.-- comunicato dalla Fondazione istituto
collettore LPP, Amministrazione conti di libero passaggio, __________ (doc. _) - a cui, nel
novembre 2002, la Fondazione collettiva LPP della __________ (presso cui
l'interessata è stata assicurata nel periodo 1. febbraio - 31 agosto 2001 e a
cui, a sua volta, era stata trasferita nell'aprile 2001 una prestazione di
libero passaggio di fr. 3'743.-- da parte della Cassa pensioni __________ cui
__________ era stata assicurata dal 1. gennaio 1999 al 19 gennaio 2001) aveva
versato una prestazione di libero passaggio di fr. 8'055.70 - quale avere
di spettanza della citata sul conto n. __________al momento della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio (Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620);
(doc. _);
-
che la
prestazione accumulata da __________ durante il matrimonio ammonta
complessivamente a fr. 27'260.85. Tale somma è composta da:
·
fr. 4'611.85, corrispondente alla somma
degli averi di libero passaggio presenti al momento della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio presso la Fondazione istituto collettore LPP di
__________ (conti n. __________), a cui sia la __________ Società di
assicurazioni sulla vita nell'agosto 2001 aveva trasferito una prestazione di
libero passaggio di fr. 3'782.75 (__________risulta infatti essere stato
assicurato presso la __________ nel periodo 1. febbraio 2000 - 1. marzo 2001),
sia la __________ Fondazione collettiva di previdenza, presso cui __________ è
stato assicurato dal 1. febbraio al 31 luglio 1998, nel settembre 1999 aveva
trasferito una prestazione di libero passaggio di fr. 718.40 (doc. _);
·
fr. 6'924.00, corrispondenti all'ammontare della
prestazione d'uscita presente al momento del divorzio presso la __________
(contratto n. __________, polizza n. __________) a cui __________ risulta
essere assicurato a far tempo dal 1. maggio 2001 (cfr. doc. _);
·
fr. 15'725 quale avere di libero passaggio
presso la Fondazione di libero passaggio di __________, alla quale, nel luglio
1997, la Fondazione per la previdenza professionale __________ - presso cui
__________ risulta essere stato assicurato dal gennaio 1991 al giugno 1997 -
aveva trasmesso una prestazione di fr. 13'612.-- (doc. _; cfr. inc. di
divorzio);
-
che posta
la chiave di ripartizione pari, per ognuno, alla metà della prestazione accumulata
dall'altro durante il matrimonio, il credito a favore di __________ ammonta a
fr. 13'630.40 (fr. 27'260.85 : 2), quello a favore di __________
a fr. 4'013.-- (8'026.00 : 2);
-
che
considerate le suevidenziate reciproche pretese, a favore di __________ spetta,
a saldo (art 122 cpv. 2 CC), una prestazione pari a fr. 9'617.40;
-
che per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et
le divorce, in: SVZ 68/2000, p. 258);
-
che
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto o polizza di libero passaggio;
-
che
__________ risulta attualmente disporre di un conto di libero passaggio presso
la Fondazione istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero
passaggio, __________, dove dovrà quindi essere trasferito l'importo
complessivo di fr. 9'617.40;
-
che
pertanto la Fondazione istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero
passaggio, __________, la __________ (tramite la __________ Società svizzera di
assicurazioni sulla vita, __________) e la Fondazione di libero passaggio di
__________ verseranno a favore di __________ , presso il citata Fondazione sul
conto di sua spettanza, la prima - a debito dei conti n. __________e n.
__________- l'importo complessivo di fr. 1'625.35, la seconda - a debito della
polizza n. __________ (contratto __________) - l'importo di fr. 2'442.80 e
la terza - a debito del conto di libero passaggio __________intestato a
__________ - l'importo di fr. 5'549.25.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 27'260.85.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 8'026.--.
3.- E' fatto
ordine alla Fondazione istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero
passaggio, __________ di accreditare - tramite prelevamento di fr. 236.50 dal
conto __________rispettivamente di fr. 1'388.85 dal conto n. __________- sul
conto di libero passaggio n. __________a favore di __________ la somma
complessiva di fr. 1'625.35.
4.- E' fatto
ordine alla __________, per il tramite della __________ Società svizzera di
assicurazioni sulla vita, __________ di accreditare - mediante prelevamento
dalla polizza n. __________ (contratto n. __________) - alla Fondazione
istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero passaggio, __________,
sul conto n. __________a favore di __________, la somma di fr. 2'442.80.
5.- E' fatto
ordine alla Fondazione di libero passaggio di __________, di accreditare -
tramite prelevamento dal conto di libero passaggio __________intestato a
__________ - alla Fondazione istituto collettore LPP, Amministrazione conti di
libero passaggio, __________, sul conto n. __________a favore di __________, la
somma di fr. 5'549.25.
6.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
7.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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