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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.1
Data decisione, Autorità:
13.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.1-2
FC/RG
Lugano
13 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
viste le petizioni 27 dicembre 2002
promosse da
rappr. da: avv. __________
nei confronti di
-
Fondazione __________,
-
Fondazione di libero passaggio __________
in materia di previdenza professionale
visti i decreti 9 gennaio 2003 con cui è
stata ordinata la chiamata in causa di __________;
considerato in fatto e in diritto
-
che con
petizione 23 maggio 2000 __________ ha promosso azione di divorzio dinanzi al
Pretore di __________ nei confronti della moglie __________ (I);
-
che in
data 9 maggio 2000 e, quindi, a procedura di divorzio già inoltrata ma ancora
in pendenza di matrimonio (contratto nel 1993), l'istituto di previdenza presso
il quale era stato affilliato __________, la Fondazione collettiva __________
aveva effettuato a favore del marito un versamento di fr. 51'680.40 (doc. _
inc. __________) pari all'intera prestazione d'uscita spettantegli;
-
che in
data 5 giugno 2000 anche la Fondazione di libero passaggio della __________
aveva versato a __________ una prestazione di libero passaggio da lui maturata
di fr. 224'782.05 (doc. _ inc. __________);
-
che,
avendo __________, rappresentata dall'avv. __________, osservato come detti
versamenti fossero avvenuti indebitamente giacché non accompagnati dal
necessario consenso della moglie, con provvedimento 29 novembre 2002 il Pretore
di __________ ha assegnato a __________ un termine perentorio di 30 giorni per
promuovere presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni un'azione nei
confronti di entrambi gli istituti di previdenza professionale del marito
tendente all'accertamento della liceità o meno ai sensi dell'art. 5 LFLP dei
succitati versamenti, con la comminatoria che, decorso infruttuoso detto
termine, la liceità degli avvenuti pagamenti sarebbe stata presunta (doc. _);
-
che di
conseguenza in data 27 dicembre 2002 __________, tramite il suo legale, ha
inoltrato al TCA una petizione nei confronti della Fondazione collettiva
__________ e della Fondazione di libero passaggio della __________ tendente
all'accertamento del carattere indebito dei versamenti in contanti delle
prestazioni di libero passaggio effettuati da parte delle fondazioni convenute,
postulando pure la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita;
-
che con
decreti 9 gennaio 2003 il vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in
causa ai sensi dell'art. 19a della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 - applicabile anche
in materia di previdenza professionale in virtù dell'art. 8 della Legge di
applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999 (LALPP) – di __________, tramite il
suo legale avv. __________ e, quindi l’intimazione della petizione 27 dicembre
2002 con l’assegnazione di un termine di 20 giorni per pronunciarsi in merito
(II);
-
che con
presa di posizione 16 gennaio 2003 la Fondazione di libero passaggio della
__________ ha affermato che il pagamento contestato era avvenuto con il
consenso della moglie di __________ allegando la relativa documentazione (V,
inc. __________);
-
che da
parte sua la Fondazione collettiva __________, in data 12 febbraio 2003, ha
riconosciuto di aver versato la prestazione d’uscita a __________ senza il
necessario consenso della di lui consorte dichiarandosi di conseguenza disposta
a versare alla ex moglie la quota di sua spettanza (V, inc. __________);
-
che con
scritto del 24 febbraio 2003 __________, assistito dal suo legale, ha osservato
che nel frattempo, con sentenza di divorzio del __________ 2003, il Pretore di
__________ aveva omologato una convenzione sottoscritta dai coniugi __________
in data 16/20 gennaio 2003 prevedente, tra l’altro, il pagamento da parte di
__________ alla ex moglie di un importo di fr. 44'500 "a titolo di
liquidazione dell’avere di vecchiaia LPP accumulato in costanza di matrimonio
dai coniugi" (IX, doc. _); facendo poi osservare come detto versamento
fosse nel frattempo già avvenuto, egli ha quindi chiesto lo stralcio delle
procedure di fronte al TCA __________ poichè divenute prive d’oggetto (IX, inc.
__________);
-
che con
presa di posizione del 25 febbraio 2003 __________ i, assistita dal suo legale,
ha comunicato di ritirare le petizioni 27 dicembre 2002 incoate nei confronti
della Fondazione collettiva __________ e della Fondazione di libero passaggio
della __________ postulando l’assegnazione di congrue ripetibili “trattandosi
di acquiescenza” (X, inc. __________e X, inc. __________);
-
che di
conseguenza le cause sono divenute prive d'oggetto e vanno stralciate dai
ruoli;
-
che per
quanto riguarda l’assegnazione di ripetibili, devesi innanzitutto osservare che
la vertenza in essere tra i coniugi __________ in punto alla divisione
dell'avere previdenziale accumulato in pendenza di matrimonio è stata risolta
mediante la sottoscrizione di una convenzione sugli effetti accessori del
divorzio omologata dal giudice civile (IX, doc. _); d’altro canto non può
tuttavia non essere rilevato come le petizioni promosse dinanzi a questo
Tribunale siano state originate dagli avvenuti versamenti a __________ della
prestazione d’uscita accumulata in costanza di matrimonio, versamenti il cui
carattere indebito appare a prima vista più che verosimile - giacchè non
accompagnati dal necessario consenso della consorte __________ - e che tramite
le dovute verifiche da parte degli istituti interessati avrebbero con ogni
verosimiglianza potuto essere evitati;
-
che non
si può inoltre al proposito prescindere dall’osservare come dalla
documentazione versata agli atti dalla Fondazione di libero passaggio della
__________ (cfr. doc. _) sembra comprovato non solo che __________ fosse a
conoscenza dell’obbligo legale di fornire il consenso della moglie per ottenere
il pagamento in contanti della prestazione previdenziale d'uscita (doc. _), ma
anche che egli, al fine di attestare all'attenzione del medesimo istituto di
previdenza l'avvenuto consenso da parte della consorte, abbia presentato
documentazione sottoscritta da un’altra donna indicandola tuttavia come sua
moglie (doc. _);
-
che in
simili circostanze, in applicazione dell'art. 181 CPP, si giustifica la
trasmissione di detti documenti e di copia del presente decreto al Ministero
Pubblico affinché verifichi l'eventuale commissione di reati di azione
pubblica;
-
che
stante quanto sopra, riservati naturalmente gli sviluppi in sede penale che un
simile agire da parte di __________ potrà comportare, appare equo assegnare a
__________, assistita da un legale, un importo di fr. 1'200 a titolo di spese
ripetibili che appare giustificato mettere a carico di __________ - chiamato in
causa nella presente procedura e avente consequenzialmente veste di parte (cfr.
in argomento Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des
Kantons Zürich, Zurigo 1999, pag. 99) -, della Fondazione collettiva __________
e della Fondazione di libero passaggio della __________ ciascuno in ragione di
1/3;
-
che di
conseguenza la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata
dall’attrice in sede di petizione diventa priva d’oggetto (cfr. DTF 124 V 303 e
309, STCA non pubblicata del 20 febbraio 2001 in re R., __________);
viste
le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 in relazione all'art. 8 della
LALPP
decreta 1.- Le
cause di cui agli inc. 34.2003.1 e 34.2003.2 sono congiunte.
2.- Le cause
sono stralciate dai ruoli.
3.- Non si
percepiscono né tasse né spese.
La
Fondazione collettiva __________, la Fondazione di libero passaggio della
__________ e __________ verseranno a __________ ciascuno fr. 400.-- a titolo di
spese ripetibili, ciò che rende priva di oggetto l'istanza d'assistenza
giudiziaria presentata dall'attrice.
4.- Il doc. _ e
relativi annessi 1 a 3 di cui all'inc. __________come pure copia del presente
decreto vengono trasmessi per ragioni di competenza al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, Lugano.
5.- Intimazione
alle parti.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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