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Numero d'incarto:
34.2002.7
Data decisione, Autorità:
04.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00007
rg/sc
Lugano
4 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull'istanza 13 febbraio 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 3 dicembre 2001 da questo Tribunale nella causa che la
opponeva a
rappr. da: avv. __________,
e
Fondaz. coll. LPP __________,
in materia di previdenza professionale
Ritenuto in fatto che
-
con sentenza di divorzio __________ 2001, cresciuta in giudicato
il __________ 2001, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il
diritto di __________ all'accredito sulla propria cassa pensione
rispettivamente su di un proprio conto di libero passaggio o polizza di libero
passaggio LPP, della metà della prestazione di libero passaggio accumulata da
__________ durante il matrimonio;
-
con scritto 2 ottobre 2001 il Pretore ha trasmesso l'intero
incarto relativo al divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 3 CC, per
il calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a favore
dell'istituto di previdenza di __________, indicando la quota di ripartizione,
la durata del matrimonio, i fondi di previdenza dei coniugi e l'ammontare degli
averi LPP del marito e precisando che la ex moglie non dispone di alcun conto
di libero passaggio in quanto casalinga;
-
con sentenza 3 dicembre 2001, cresciuta incontestata in
giudicato, questa Corte ha accertato l'esistenza di una prestazione d'uscita di
fr. 89'052.-- acquisita da __________ durante il matrimonio presso la
Fondazione collettiva LPP della __________ rispettivamente ha fatto ordine a quest'ultima
di versare a favore di __________, sul conto no. __________ad essa intestato
presso la Fondazione di libero passaggio di __________, l'importo di fr.
44'526.--;
-
con istanza 13 febbraio 2002 __________, rappresentata dall'avv.
__________, ha chiesto la revisione della sentenza 3 dicembre 2001 del TCA. Al
riguardo essa ha prodotto lo scritto 4 febbraio 2002 con cui la rappresentante
di __________, la lic. jur. __________ dello studio legale __________, ha
comunicato all'istante l'esistenza di una ulteriore prestazione di libero
passaggio di spettanza di quest'ultimo presso la __________ (in seguito:
__________), dell'importo di fr. 7'596.35 al 31 ottobre 2001. Essa postula
quindi che - oltre alla metà della prestazione d'uscita acquisita presso la
Fondazione collettiva LPP della __________ (fr. 44'526) - anche la metà della
prestazione acquisita presso la __________ venga accreditata a suo favore
presso la citata fondazione di libero passaggio;
-
con scritto 19 febbraio 2002 la patrocinatrice di __________ ha
comunicato di non aver particolari osservazioni alla richiesta di accredito
della metà dell'avere di spettanza dell'ex marito presso la __________;
-
su richiesta del TCA con scritto 5 aprile 2002 la __________ ha
confermato l'esistenza di una prestazione d'uscita a favore di __________, ad
essa affiliato a far tempo dal 1. agosto 2000, ammontante il __________ 2001
(data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) a fr. 6'576.55,
confermando altresì l'attuabilità della divisione di tale prestazione, non
essendo nel frattempo intervenuto alcun caso di previdenza;
-
con rispettivi scritti 16 e 24 aprile 2002 i patrocinatori degli
ex coniugi hanno comunicato il proprio accordo alla divisione per metà della
prestazione d'uscita di fr. 6'576.55 presso la __________;
-
sempre su richiesta del TCA con scritto 15 maggio 2002 la
Fondazione collettiva LPP della __________ ha comunicato di non aver alcuna
osservazione in merito all'istanza di revisione presentata da __________ e di rimettersi
di conseguenza al giudizio di questo Tribunale.
Considerando in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H
304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
nel
diritto federale delle assicurazioni sociali è applicabile il principio non
scritto secondo cui deve essere garantita la revisione contro giudizi cantonali
se sono scoperti nuovi fatti o mezzi di prova. Tale principio vale anche nei
settori delle assicurazioni sociali che non conoscono una disposizione
corrispondente all'art. 85 cpv. 2 lett. h LAVS, all'art. 108 cpv. 1 lett. i
LAINF o all'art. 106 cpv. 2 lett. i LAM (DTF 111 V 53 consid. 4b, DTF 110 V 394
consid. 2a, SZS 2000 pag. 174; Meyer-Blaser, 1995-1999: Die Rechtsprechung von
Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 2000
pag.318; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 397;
Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale, RJN 1984 pag. 27);
-
l'art. 25
della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) sancisce, per quanto riguarda il
contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la
consultazione degli atti, l'obbligo del segreto e l'assistenza amministrativa,
l'applicazione per analogia delle disposizioni della LPP. Per quanto attiene in
particolare alla procedura in caso di divorzio, l'art. 25a LFLP precisa inoltre
che il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1
LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione stabilita dal giudice del divorzio;
-
né la LPP
né la LFLP contengono norme concernenti la revisione di decisioni su ricorso
nel caso in cui vengano scoperti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova;
-
giusta
l'art. 73 cpv. 2 LPP spetta ai Cantoni disciplinare la procedura, la quale deve
essere semplice, spedita e di regola gratuita e nella quale il giudice deve
accertare d'ufficio i fatti;
-
l'art. 14
LPTCA, pedissequamente al suevocato principio di diritto federale in materia di
revisione, prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni é ammessa la revisione se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi
di prova. Il rimedio della revisione è pure dato se un crimine o un delitto ha
influito sulla decisione.
Secondo
l'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,
con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)
dell'art 14;
- perché il
TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é quindi
necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
"Nuove",
secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle
circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento
principale, allegazioni di fatto erano ancora processualmente possibili, ma che
tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante.
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la
base fattuale della sentenza contestata ed a condurre, attraverso un
appropriato apprezzamento giuridico, a diversa decisione (STFA non pubblicate
del 9 settembre 1980 in re W., del 1° marzo 1982 in re R.A., del 13 aprile 1993
in re G.P e del 31 ottobre 1996 in re F.P.; STCA non pubblicata del 16 ottobre
2000 in re M.; Grisel , Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag
944).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono o provare fatti nuovi di
rilievo motivanti la revisione o fornire la prova di fatti conosciuti nel
procedimento precedente, ma rimasti non provati a svantaggio dell'istante.
In
sostanza, il nuovo mezzo di prova non solo deve servire ad apprezzare, ma pure
ad accertare i fatti (DTF 110 V 141, consid. 2; 110 V 292 consid. 1; 109 V 121
consid. 2b; 108 V 168; 106 V 87 consid. 1a; STCA non pubblicata del 13 aprile
1993 in re G.P.).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe
potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato
prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457
consid. 3);
-
soltanto,
dunque, fonda un'istanza di revisione il nuovo mezzo di prova che accerta fatti
nuovi suscettibili di dimostrare che gli elementi posti alla base della prima
pronunzia erano oggettivamente insufficienti od errati (RCC 1985, pag. 335,
consid. 2b; STFA 16.3.1992 cit.);
-
con la
presente istanza datata 13 febbraio 2002 __________ ha chiesto la revisione
della sentenza TCA del 3 dicembre 2001, cresciuta incontestata in giudicato,
postulando che, oltre all'accredito di fr. 44'526.--, corrispondente alla metà
della prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio presso
la Fondazione collettiva LPP della __________, venga versata a suo favore
presso la Fondazione di libero passaggio di __________ anche la metà della
prestazione accumulata durante il matrimonio dall'ex marito presso la
__________;
-
per
emanare la suddetta pronunzia, questa Corte si é fondata sulle risultanze processuali che avevano permesso di
accertare l'esistenza di una prestazione d'uscita di spettanza di __________
pari a fr. 89'052.-- presso la Fondazione collettiva LPP della __________ quale
unico istituto di previdenza presso cui l'ex marito, sulla base dei dati
comunicati dal giudice del divorzio e delle informazioni fornite sia dagli ex
coniugi che dal citato istituto previdenziale pendente lite, è risultato essere
stato affiliato a far tempo dal 1. aprile 1993;
-
nelle
more della presente procedura di revisione questo TCA, a seguito della nuova
documentazione prodotta dall'istante, ha avuto modo di accertare che
effettivamente, oltre ad aver accumulato una prestazione d'uscita presso la
Fondazione collettiva LPP della __________ a, __________ dispone pure di una
prestazione d'uscita presso la __________, alla quale risulta essere assicurato
a far tempo dal 1. agosto 2000, e che al momento della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio tale prestazione ammontava a fr. 6'576.55 (cfr. doc.
_);
-
siffatta
circostanza, segnatamente l'esistenza di un'ulteriore prestazione d'uscita di
spettanza dell'ex marito accumulata in costanza di matrimonio presso la
__________, configura a non aver dubbio un fatto nuovo ai sensi della citata
giurisprudenza federale e della pedissequa disciplina dell'istituto di
revisione prevista all'art. 14 LPTCA, non conosciuto nel precedente
procedimento e idoneo a far ritenere che gli elementi posti alla base delle
precedente pronunzia erano oggettivamente insufficienti;
-
ciò
stante, ritenuta, sulla base degli atti all'inserto, la tempestività della
presente istanza datata 13 febbraio 2002 con riferimento al termine di 90
giorni di cui all'art. 15 cpv. 1 LPTCA (cfr. doc. _), appare quindi
giustificato, ai fini del calcolo della prestazione d'uscita di __________ da
dividersi conformemente alla chiave di ripartizione stabilita dal giudice del
divorzio, considerare, oltre che la prestazione di fr. 89'052.-- accumulata
presso la Fondazione collettiva LPP della __________ (cfr. inc. __________),
anche la prestazione d'uscita di fr. 6'586.55 accumulata dall'ex marito presso
la __________ dal 1. aprile 1993 e sino alla crescita in giudicato della sentenza
di divorzio;
-
pur
essendo il matrimonio stato concluso in data __________ 1975, quindi
anteriormente al 1. gennaio 1995, non esistendo un'affiliazione dell'ex marito
alla __________ al momento del matrimonio, tutto l'avere accumulato presso tale
istituto, va considerato, al pari di quello accumulato presso la Fondazione
collettiva LPP della __________, siccome avere accumulato durante il
matrimonio, senza che sia quindi necessario procedere al calcolo prescritto
all'art. 22 a LFLP, la cui applicazione presuppone l'esistenza di
un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio (cfr.
Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP
12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta
in giudicato);
-
di
conseguenza la prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con le prestazioni
accumulate da __________ sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), sia presso la Fondazione
collettiva LPP della __________ a far tempo dal 1. aprile 1993 (fr. 89'052.--,
interessi compresi; cfr. Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620/21) che presso la
__________ dal 1. agosto 2000 (fr. 6'576.55, interessi compresi), per un
importo complessivo di fr. 95'628.55;
-
gli ex
coniugi __________, come pure la __________ hanno del resto dato il loro
accordo a che anche la metà della prestazione d'uscita accumulata presso
quest'ultimo istituto previdenziale pari a fr. 6'576.55 venga trasferita a
favore di __________, rispettivamente confermato l'attuabilità di tale
trasferimento, mentre che la Fondazione collettiva LPP della __________ si è
rimessa al giudizio di questa Corte precisando di non avere particolari
osservazioni al riguardo;
-
ne
consegue che, considerata la chiave di ripartizione, pari, per la ex moglie,
alla metà della prestazione accumulata dall'ex marito, il credito a favore di
__________ ammonta a fr. 47'814.30 (95'628.55 : 2);
-
tale
importo, che appare giustificato porre a carico della Fondazione collettiva LPP
della __________ in ragione di
fr.
44'526.-- e della __________ in ragione di fr. 3'288.30, dovrà quindi essere
accreditato a favore di __________ sul conto di libero passaggio ad essa
intestato presso la Fondazione di libero passaggio di __________;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
di revisione è accolta e di conseguenza
§ la
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 95'628.55;
§§ é
fatto ordine alla Fondazione collettiva LPP della __________ di versare sul
conto no. __________presso la Fondazione di libero passaggio di __________, a
favore di __________ l'importo di fr. 44'526.-;
§§§ é
fatto ordine alla __________ o, di versare sul conto no. __________presso la
Fondazione di libero passaggio di __________ a favore di __________ l'importo
di fr. 3'288.30.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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