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Numero d'incarto:
34.2002.42
Data decisione, Autorità:
13.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00042
RG/cd
Lugano
13 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 20 agosto
2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
Considerato in fatto e in diritto che
-
con
petizione 20 agosto 2002 __________, patrocinato dal __________, ha convenuto
dinanzi a questo TCA il suo datore di lavoro, indicato come __________, alle
dipendenze del quale egli ha svolto l'attività di cuoco nel periodo 1° marzo -
30 settembre 1999, chiedendo di stabilire l'obbligo per quest'ultimo di
affiliarsi ad un istituto di previdenza rispettivamente - per quanto è dato di
desumere dall'esplicito riferimento fatto in petizione alla normativa
concernente l'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro - di
provvedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti nel periodo sopra
indicato;
-
in data 5
settembre 2002 é pervenuto al TCA uno scritto della __________ con il quale è
stata prodotta una lettera di quest'ultima inviata al patrocinatore dell'attore
in data 27 agosto 2002 in cui è dichiarato che la "nostra ditta si occupa
della conduzione della __________ da autunno 2001, il signor __________ non è
mai stato alle nostre dipendenze";
-
con
scritto 10 settembre 2002 il patrocinatore dell'attore, cui è stato trasmesso
per osservazioni lo scritto 5 settembre della __________ (e allegato) ha
precisato che la petizione "è indirizzata nei confronti del firmatario del
contratto di lavoro, quale rappresentante della Convenuta" (VI);
-
dagli
atti di causa risulta che in data 1° marzo 1999 __________ (datore di lavoro) e
__________ (dipendente) hanno concluso un contratto di lavoro - cui l'attore in
petizione fa esplicito riferimento nel precisare l'identità del datore di
lavoro convenuto presso cui egli ha svolto attività lavorativa nel periodo
litigioso - che prevedeva l'assunzione dell'attore in qualità di cuoco a far
tempo dal 1° marzo 1999 (cfr. doc. _ prodotto con la petizione);
-
da
accertamenti effettuati dal TCA presso il Registro di commercio di __________,
emerge che in data 10 dicembre 1999 la __________ è stata radiata in
applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC (cfr. Estratto RC __________.2002, doc.
_);
-
secondo
l'art. 2 cpv. 3 LPTCA - applicabile in virtù dell’articolo 8 della Legge
cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999 (LALPP) - il Giudice
delegato esamina immediatamente il ricorso (in casu la petizione) ed è
competente a respingerlo se tardivo o irricevibile;
-
l'art. 23
LPTCA prescrive che per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le
norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale
di procedura civile;
-
la
capacità di essere parte è un presupposto processuale e va esaminata d'ufficio
dal giudice in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 4 CPC). Nel caso si accerti
la carenza sin dall'inizio della capacità di essere parte l'azione viene
dichiarata irricevibile (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese,
Zurigo 1989, pag. 16; Walder-Bohner, Der Neue Zürcher Zivilprozess, Zurigo 1979,
pag. 126). Qualora si accerti durante il processo il venir meno della capacità
di essere parte, l'azione viene dichiarata priva di oggetto (Walder,
Prozesserledignug ohne Anspruchsprüfung, Zurigo 1966, pag. 9-10; ZR 1956 Nr. 7;
Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich, Zurigo 1999, pag. 89; Walder/Bohner, cit.; Ottaviani, cit.);
-
a
prescindere dal contenuto dello scritto 27 agosto 2002 della __________ al
patrocinatore dell'attore, come visto datore di lavoro dell'attore nel periodo
litigioso è stata la __________, la quale in data __________ dicembre 1999 è
stata radiata da RC in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 cpv.
2 ORC;
-
in quanto
inesistente a seguito della radiazione da RC __________ è priva della capacità
di essere parte (Ottaviani, op. cit. p. 16/17);
-
di
conseguenza la petizione va respinta in ordine in quanto irricevibile;
-
la
petizione è parimenti da dichiarare irricevibile anche nell'ipotesi -
desumibile dalla peraltro confusa precisazione espressa pendente lite dal
patrocinatore dell'attore (cfr. doc. _) - in cui la stessa sia da considerare
siccome "indirizzata nei confronti del firmatario del contratto di
lavoro" (in relazione al quale vengono fatte valere le pretese attoree,
cfr. doc. _) quale "rappresentante della convenuta". Infatti, in
quanto non datore di lavoro ma unicamente rappresentante di quest'ultimo, il
"firmatario del contratto di lavoro" non può essere personalmente
convenuto dinanzi a questo TCA, ritenuto che la competenza del giudice
istitutito dall'art. 73 LPP é data unicamente in caso di controversie tra
istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto;
-
la
procedura giudiziaria dinanzi al TCA è di principio gratuita (art. 20 cpv. 1
LPTCA).
-
di
conseguenza non si prelevano tasse di giustizia e le spese sono a carico dello
Stato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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