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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.39
Data decisione, Autorità:
22.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00039
RG/sc
Lugano
22 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 19 agosto 2002
interposta da
Fondaz. coll. LPP __________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 19 agosto 2002, con
cui la Fondazione collettiva LPP della __________ ha chiesto al TCA di
condannare la __________ al pagamento di fr. 15'995 oltre interessi al 5% dal
1.8.1999, dedotti pagamenti parziali per complessivi fr. 4'195, a titolo di
contributi previdenziali arretrati, rispettivamente il rigetto dell’opposizione
interposta al precetto no. __________emesso dall’UEF di __________;
considerato che con scritto 27 settembre
2002 all'UEF di __________ il rappresentante della convenuta ha revocato
l’opposizione interposta al precetto esecutivo succitato e ha contestualmente
chiesto al TCA di procedere allo stralcio della lite (V);
rilevato che con scritto 18 ottobre 2002
alla convenuta (trasmesso in copia al TCA) l'attrice ha preso atto del ritiro
dell'opposizione precisando che provvederà al ritiro della petizione non appena
sarà in possesso della dichiarazione di ritiro sottoscritta dalla convenuta;
rilevato che tramite la revoca, formulata nello scritto 27 settembre
2002 all'attenzione dell'UEF di __________, dell’opposizione interposta al
precetto esecutivo relativo ai contributi della previdenza professionale
chiesti con la petizione la convenuta ha aderito alla richiesta attorea
tendente al versamento di fr. 11'800 oltre interessi al 5% dal 1.8.1999
(acquiescenza del debitore) e che questa soluzione può essere omologata in
quanto conforme alla legge, la causa potendo quindi essere stralciata dai ruoli
in quanto divenuta priva di oggetto (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid.
4a; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF
104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 387);
viste
le disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961;
decreta 1.- La
petizione é stralciata dai ruoli per acquiescenza.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l’avvertenza che contro il
presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura
o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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