AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
34.2002.29
Data decisione, Autorità:
17.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.29
RG/sc
Lugano
17 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 29 maggio
2002 della
Fondazione __________
contro
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto che
-
in data
30 settembre 1993, con effetto dal 1° agosto 1993 (doc. _), la __________ con
sede a __________ (dal 30 gennaio 2002 sotto la nuova ragione sociale
__________ con sede a __________, dal settembre 2002 a __________), si è
affiliata in qualità di datore di lavoro alla Fondazione __________ per
l’incremento dell’assicurazione del personale, __________ (in seguito:
Fondazione), allo scopo di attuare la previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei suoi dipendenti, sottoposti
all’assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP;
-
a sua
volta la Fondazione, per garantire l’adempimento dei suoi obblighi
contrattuali, ha stipulato, con la __________ un contratto di assicurazione
collettiva (art. 1.3 contratto di adesione, doc. _);
-
con
effetto al 31 dicembre 2001 la Fondazione ha poi rescisso il contratto
d'affiliazione (doc. _);
-
durante
il periodo d'affiliazione la Fondazione ha fatto pervenire al datore di lavoro
i certificati collettivi d'assicurazione, la distinta dei premi dovuti a favore
dei dipendenti stabiliti sulla base dei salari annunciati e inviato le relative
fatture (doc. _);
-
a seguito
del mancato pagamento del saldo contributivo dovuto al 21 gennaio 2002, nei
confronti del datore di lavoro la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di
__________ il precetto esecutivo n. __________di 93'526.40 (oltre interessi al
4,5% dal 22 gennaio 2002), più fr. 374.20 per interessi dal 1° al 21 gennaio
2002, fr. 500 per spese amministrative e fr. 100 per costi di precetto
esecutivo (doc. _);
-
l'escussa
ha interposto opposizione;
-
con la
petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la
__________ al pagamento di fr. 93'526.40 (oltre interessi al 4,5% dal 22
gennaio 2002), fr. 374.20 per interessi dal 1° al 21 gennaio 2002, fr. 500 per
spese amministrative, postulando inoltre il rigetto definitivo dell'opposizione
al succitato precetto nonché la rifusione delle spese ripetibili e dei costi
d'esecuzione;
-
la
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da
parte del TCA per la presentazione della risposta di causa (doc. _);
-
nelle
more della procedura il TCA ha a più riprese chiesto all'attrice
delucidazioni in merito alla composizione del debito contributivo e delle
spese addebitate (doc. _ e relative risposte sub. doc. _);
considerato in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
l'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel
che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede
-, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Lüthy,
Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, pag. 32).
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale
concernente la LPP pag. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di
previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- con la
sottoscrizione del contratto di adesione (doc. _) la società convenuta si è
impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite
prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e
dei suoi contributi alla Fondazione (art. 5 contratto d'adesione).
La
convenuta non ha del resto mai contestato l'esistenza del contratto di adesione
e il suo obbligo contributivo dev’essere pertanto riconosciuto;
- nel caso
concreto le norme concernenti il finanziamento della previdenza professionale
sono previste all'art. 11 del piano relativo alle prestazioni e al
finanziamento cui rimanda l'art. 2.1 del contratto d'adesione e che definisce
in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _).
L'art. 5
del contratto stabilisce inoltre le norme applicabili per quanto riguarda il
pagamento e l'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o
l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente
ritardato dei contributi.
Per
quanto riguarda i costi, infine l'art. 2.1 del regolamento dei costi prevede
che, in caso di procedura esecutiva, oltre ai costi esecutivi ufficiali la
fondazione conteggia fr. 500.- e che inoltre, in caso di domanda di fallimento,
oltre ai costi ufficiali, viene addebitato un importo di fr. 1'000;
-
le
persone assicurate, l'ammontare dei contributi calcolati sui salari erogati e
degli interessi addebitati come pure l'addebito dei costi relativi alle diverse
procedure esecutive e fallimentari promosse durante in periodo d'affiliazione
non risultano essere mai stati contestati dal datore di lavoro;
-
dall'esame
della documentazione agli atti risulta del resto che il calcolo dei contributi
rimasti insoluti e degli interessi passivi - compresi quelli relativi al
periodo 1 - 21 gennaio 2001 che pendente lite l'attrice ha rettamente fissato
in fr. 257.15, rettificando l'importo di fr. 374.20 inizialmente chiesto in
petizione (cfr. doc. _) - è stato effettuato conformemente alle disposizioni
sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP e tenendo conto delle mutazioni e
dei versamenti effettuati dal datore di lavoro durante il periodo assicurativo;
-
relativamente
alle spese addebitate al datore di lavoro nel corso del periodo contributivo,
le stesse, nella misura in cui dimostrate (DTF 117 II 258) e conformi al
regolamento (art. 2.1), vanno riconosciute. In concreto le spese che l'attrice
non è stata in grado di debitamente documentare e giustificare (doc. _)
ammontano complessivamente a fr. 9'020 (si tratta segnatamente degli
addebiti riportati nell'estratto di cui al doc. _ e contabilizzati nelle date 4
[fr. 500] e 24 ottobre [fr. 4] 1994, 17 marzo [fr. 102] e 4 ottobre [fr. 104]
1995, 9 aprile [fr. 105] e 21 novembre [fr. 105] 96, 6 maggio [fr. 100] e 15
settembre [fr. 1'800] 1997, 3 giugno [fr. 100.60 + fr. 500] e 14 dicembre [fr.
99.40] 1998, 8 febbraio [fr. 1'800] 7 aprile [fr. 1'800] e 13 luglio [1'800]
1999, 15 novembre 2000 [fr. 100]).
Non
possono parimenti essere riconosciute le spese relative al precetto esecutivo
di cui è qui chiesto il rigetto dell'opposizione (fr. 100.--). Tali spese
seguono infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio
del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad
opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore
(segnatamente se non viene presentata domanda di rigetto dell'opposizione o se,
rigettata l'opposizione, il creditore non richiede la continuazione
dell'esecuzione). Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la
quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d’opposition, § 164, pag. 414; Ammon, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1983, pag. 106), senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA del 21 settembre 1993
nella causa R.B.).
Né
l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli
assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 pag.175).
Non
possono quindi essere ammesse pure le - seppur documentate - spese relative ai
precedenti precetti esecutivi fatti spiccare dall'UE di __________ nelle
rispettive date 12 gennaio 2000 (esecuzione n. __________, doc. _), 8 agosto
2001 (esecuzione n. __________, doc. _) per complessivi fr. 200, non avendo
l'attrice addotto alcuna motivazione, né dagli atti emergendo elemento alcuno
che possa in qualche modo giustificare la mancata tempestiva domanda giudiziale
relativamente all'esecuzione n. 1815, rispettivamente la mancata prosecuzione
della procedura in via fallimentare di cui all'esecuzione n. __________.
Stante
quanto sopra, alla luce degli atti all'inserto e della citata normativa
regolamentare, le spese riconosciute vanno considerate in ragione di
complessivi
fr. 4'079.30 (cfr. addebiti riportati nell'estratto di cui al doc. _
e contabilizzati nelle date 14 maggio [fr. 1'400] 30 settembre [fr. 1'400] e 13
novembre [fr. 150] 1996, 11 gennaio [fr. 500] 2000, 8 agosto [fr. 100] e 19
settembre [fr. 7.80] 2001, 22 gennaio [fr. 500] e 14 febbraio [ fr. 21.50]
2002; cfr. doc. _);
-
stante
quanto sopra, l'importo complessivo chiesto in petizione (fr. 94'522.10,
comprensivo di contributi e spese rimasti insoluti relativamente al periodo
1993-2001, cfr. petizione, cfr. doc. _) deve essere ridotto a fr. 85'085.05;
-
l'attrice
chiede pure il versamento di interessi di mora del 4.5 % dal 22 gennaio 2002.
Poiché la
ditta è in mora con il pagamento dei contributi ed il tasso di interesse
preteso dall'attrice è inferiore a quello legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO),
il tasso del 4,5% può essere riconosciuto.
-
di
conseguenza la convenuta deve essere condannata a versare all'attrice fr.
85'085.05 oltre interessi al 4,5% dal 22 gennaio 2002 su fr. 84'327.90
(85'085.05 - 257.15 [interessi dal 1 al 21 gennaio 2002] - 500 [costi relativi
all'esecuzione di cui al PE n. __________dell'UE di __________).
-
con la
petizione l’attrice ha chiesto la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso dall’UE
di __________ in data 24 gennaio 2002.
Secondo
la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha
fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo
(modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III
60ss.
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in: Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, pag. 241ss, 251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento,
nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione, limitatamente
all’importo di fr. 85'085.05.
- secondo
la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù
dell’articolo 8 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre
1999, la procedura è di principio gratuita.
Il TFA ha
tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione
di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V
319ss; SZS 1998 pag. 64; STFA del 17 luglio 1998 nella causa T.).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF
124 V 287/288; AHI 1998 pag. 189; STFA del 13 luglio 1998 nella
causa T.).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288- 289,112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato
tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al
processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e
solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di
previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare
un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e
non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124
V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl);
- nel caso
in esame la ditta convenuta ha dato solo parzialmente seguito alle richieste di
pagamento della Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente
del TCA, di due termini per la presentazione della risposta).
Alla luce
della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato
temerario.
Di
conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 800 (STCA
del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl);
- il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto
a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 vCost. fed. così come non è
deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra
citate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza del 7 dicembre 1989 nella
causa D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195) a proposito dell'art.
108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato,
spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a
prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare,
in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi
presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi
adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in
fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V
356, STCA del 9 marzo 1992 nella causa F.P. c/S. SA; per le eccezioni
vedasi DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164).
Visto
quanto sopra la Fondazione attrice, per altro non rappresentata in causa,
ancorché vittoriosa non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione __________
per l’incremento dell'assicurazione del personale, __________ fr. 85'085.05
oltre interessi al 4,5% dal 22 gennaio 2002 su fr. 84'327.90.
2.- È rigettata
in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________dell’UE di __________, limitatamente all’importo di fr. 85'085.05
oltre interessi al 4,5% dal
22
gennaio 2002 su fr. 84'327.90.
3.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 800.-- sono poste a carico della
__________.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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