AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.17
Data decisione, Autorità:
05.05.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00017
fc/RG
Lugano
5 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice
Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa che oppone
__________,
rappr. da: avv. __________,
a
-
- Fondazione di previdenza della __________
- Personalfürsorgestiftung der __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con
sentenza di divorzio __________ 2000, cresciuta in giudicato il __________
2000, il Pretore di __________ ha accertato il diritto di __________ ad “una
quota di ½ (un mezzo) della prestazione previdenziale d’uscita maturata da
__________ in costanza di matrimonio” da trasferirsi su un conto previdenziale
vincolato al nome di __________ (I);
-
che con
scritto 15 aprile 2002 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e
notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2 CC (II);
-
che ai
fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio
dal marito, il 17 aprile 2002 il TCA ha richiesto agli ex coniugi, agli
istituti di previdenza e fondi di libero passaggio interessati di determinarsi
a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) (IV);
-
che con
lettera 2 maggio 2002 l’avv. __________, patrocinatore di __________, ha
quantificato la pretesa della sua mandante in fr. 66'282.20 (V);
-
che con
scritto 8 maggio 2002 la __________, nella sua qualità di riassicuratrice
della __________, istituto di previdenza presso il quale __________ è
assicurato a far tempo dal 1. giugno 1992, ha quantificato la prestazione
d’uscita dell’assicurato in fr. 124'755 al 25 agosto 2000 precisando che
all’entrata il medesimo aveva apportato una prestazione di libero passaggio di
fr. 47'473.60 (valuta 1. giugno 1992) (VI);
-
che,
richiesta dal TCA (IX), con scritto 4 luglio 2002 la Personalfürsorgestiftung
der __________, ha confermato che la prestazione d’uscita maturata da
__________ al 22 settembre 2000 ammontava a fr. 125'654 e ha precisato che il
precedente istituto di previdenza dell’assicurato era la Fondazione di
previdenza della ditta __________ (XI); con presa di posizione 10 febbraio 2003
il medesimo istituto di previdenza ha confermato che __________ aveva apportato
una prestazione d’entrata di fr. 47'373.60, versata il 23 giugno 1992 dalla
Fondazione di previdenza della ditta __________;
-
che
interpellata dal TCA, con lettere 8 e 21 agosto 2002 la Fondazione di
previdenza della ditta __________ ha confermato che nel periodo in cui __________
aveva lavorato alle dipendenze della __________, vale a dire dal 1. luglio 1979
al 31 maggio 1992, egli aveva accumulato un capitale di previdenza di fr.
47'373.60, importo che era stato versato in data 23 giugno 1992 al nuovo
istituto di previdenza dell’assicurato, la Personalfürsorgestiftung der
__________ (XIV, XVI);
-
che in
seguito il TCA si è più volte rivolto alla Fondazione di previdenza della ditta
__________ al fine di ottenere la quantificazione della prestazione d’uscita
maturata da __________ al momento del matrimonio (__________1982);
-
che dopo
una serie di prese di posizione della Fondazione di previdenza della ditta
__________ (XVIII, XXIII, XXV), rispettivamente della Società di Consulenza
Previdenziale nella sua qualità di consulente della medesima fondazione (XX,
XXIII, XXVII, XXXI), con scritto pervenuto al TCA il 13 febbraio 2003 la
Fondazione di previdenza della ditta __________ ha infine prodotto il calcolo
della prestazione d’uscita maturata da __________ al momento del matrimonio a
mezzo della Tabella allestita dal Dipartimento federale dell’interno (XXXV); su
richiesta della vicecancelliera detto calcolo è poi stato ulteriormente
precisato in data 20 marzo 2003 (XLI);
-
che con
scritto 27 febbraio 2003 il TCA ha trasmesso ai coniugi l'intera documentazione
relativa al calcolo della prestazione d'uscita di __________ ed ha loro
assegnato un termine di 10 giorni per una presa di posizione, invitando nel
contempo __________ ad indicare gli estremi del conto di libero passaggio
rispettivamente l'eventuale nominativo dell'istituto di previdenza a cui quale
versare la quota previdenziale di sua spettanza (XXXVI, XXXVII);
-
che con
scritto 12 marzo 2003 il patrocinatore di __________ ha quantificato la quota
di spettanza di quest'ultima in fr. 62'282, evidenziando tuttavia come a tale
importo debbano essere aggiunti gli interessi al 4% maturati sino al momento
del versamento effettivo dell'importo dovuto (XL); con ulteriore scritto di
medesima data egli ha pure comunicato il nominativo dell'attuale istituto di
previdenza di __________ (XXXIX);
-
che
infine, prendendo atto della comunicazione 20 marzo 2003 della Fondazione di
previdenza della __________, __________ ha chiesto la divisione tra le parti,
in ragione di 1/2 ciascuno, degli interessi sulla prestazione d'uscita al
momento del matrimonio (XLIII).
considerato, in diritto
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98);
-
che
giusta l'art. 22 LFLP in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il
matrimonio sono divise conformemente agli
articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono
applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
"
In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in
giudicato, il giudice rimette d’ufficio la
causa al giudice competente
secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul
libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti.
- che a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da
dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC),
il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73
capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della
chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia
stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che
giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente
vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai
sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa
rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta l'art. 25a
cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti alla
procedura anche le istituzioni di libero passaggio (in casu la Fondazione NAB-2
di Brugg e la Fondazione Istituto collettore LPP di Zurigo; sul punto cfr.
Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau
droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 253);
-
che nella
fattispecie in esame, il matrimonio tra i coniugi __________ essendo stato
celebrato il __________ 1982 e, quindi, anteriormente al 1° gennaio 1995 e non
essendo inoltre conosciuta la prestazione d'uscita di __________ al momento del
matrimonio, osservato altresì come a tale momento l'interessato fosse affiliato
ad un fondo di previdenza (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen
Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001
in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato), il calcolo della
prestazione d'uscita esistente alla data del matrimonio deve essere effettuato
conformemente all'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die
Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der
Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528);
-
che in effetti l'art. 22a LFLP dispone che
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione
d'uscita esistente al momento della celebrazione
del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l'importo
accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del
matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il
calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
La tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
che
in concreto dalla documentazione agli atti risulta che __________ al momento
del divorzio era alle dipendenze della ditta B__________ ed era di conseguenza
affiliato alla Personalfürsorgestiftung der __________, istituto di previdenza
che ha quantificato la prestazione d’uscita maturata dall’interessato al
momento del divorzio (22 settembre 2000) in fr. 125'654 (XI);
-
che la
prestazione di previdenza accumulata da __________ durante il matrimonio, da
dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio,
coincide quindi con la differenza tra la prestazione d’uscita alla data del
divorzio e quella esistente al momento del matrimonio;
-
che dagli
atti e dagli accertamenti esperiti dal TCA risulta che __________ è entrato a
far parte della Fondazione di previdenza della ditta __________ il 1. luglio
1979 e che l'avere di libero passaggio qui accumulato - di fr. 47'473.60 - è
stato interamente trasferito il 23 giugno 1992 alla Personalfürsorgestiftung
der __________ (cfr. XXXIV); risulta inoltre che in seguito __________ non ha
più cambiato datore di lavoro né, di conseguenza, istituto di previdenza,
essendo tuttora assicurato presso la Personalfürsorgestiftung der __________;
-
che per
quanto riguarda quindi la prestazione d’uscita di __________ al momento del
divorzio (determinante è il __________ 2000, data in cui la sentenza di
divorzio è cresciuta in giudicato; cfr.Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S.
1620), dalla documentazione agli atti la stessa risulta essere costituita dalla
prestazione d’uscita di fr. 125'654 maturata a suo favore presso la
Personalfürsorgestiftung der __________, istituto di previdenza al quale, come
detto, è confluito tutto l'avere previdenziale maturato dall'interessato prima
del 1992 (XI);
-
che per
quanto attiene invece alla prestazione d’uscita di __________ al momento del
matrimonio, la celebrazione delle nozze risalendo a prima del 1° gennaio 1995
(data d'entrata in vigore della LFLP) e la Fondazione di previdenza della ditta
__________ non disponendo dell'ammontare dell'avere d'uscita tra la data
d'affiliazione (1° luglio 1979) e la data del, il medesimo istituto di
previdenza ha effettuato il calcolo della prestazione d'uscita al momento del
matrimonio in corretta applicazione dei criteri posti dall’art. 22a cpv. 2 LFLP
e, quindi, a mezzo della tabella allestita dal Dipartimento federale
dell'interno (RS 831.425.4). La fondazione ha quindi da un lato considerato una
prestazione uguale a zero al momento dell'entrata nella cassa, dall'altro
l'importo di fr. 47'374, corrispondente all'ammontare della prestazione
d'uscita comunicata il 31 maggio 1992, dopo la data del matrimonio, all’uscita
dall’istituto di previdenza (cfr. XXXV);
-
che, di
conseguenza, considerato da un lato il numero di anni di contribuzione (12.919)
tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio (entrata nella cassa il 1°
luglio 1979) e la prima prestazione d'uscita conosciuta dopo il matrimonio (fr.
47'374 al 31 maggio 1992), dall'altro il numero di anni di matrimonio (9.917)
in tale periodo di contribuzione (dal 2 luglio 1982 al 31 maggio 1992),
applicato il corrispondente valore tabellare del 13%, l'ammontare della
prestazione d'uscita al momento del matrimonio, tenuto conto di un versamento
unico di fr. 514 effettuato prima del matrimonio e tenuto conto degli interessi
al 4% maturati sino alla data del divorzio e da aggiungersi interamente alla
prestazione d'uscita (dell'ex marito) presente al momento del matrimonio (art.
22 cpv. 2, 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a OLP e art. 12 OPP 2), è pari a fr. 13'511
(XXXV, XLI);
-
che
pertanto l'avere di previdenza di __________ accumulato durante il matrimonio,
corrispondente alla differenza tra la prestazione d’uscita esistente al momento
del divorzio (fr. 125'654) e la prestazione d'uscita al momento del matrimonio
più gli interessi (fr. 13'511), e non essendo per il resto stato effettuato
alcun versamento anticipato durante il matrimonio, deve essere cifrato in fr.
112'143;
-
che di
conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio
(per __________ metà della prestazione accumulata dall'ex coniuge), il credito
a favore della ex moglie ammonta a fr. 56'071.50 (112'143 : 2);
-
che, del
resto, nelle more della presente procedura gli importi comunicati dagli
istituti di previdenza interessati non sono stati contestati dagli ex coniugi;
incontestata è pure rimasta la data alla quale è stata calcolata la prestazione
di previdenza al momento del divorzio, ovvero il 22 settembre 2000;
-
che in
conclusione, a favore di __________ spetta una prestazione d'uscita pari a fr.
56'071.50;
-
che
__________ ha chiesto che sul capitale da trasferire a suo favore venga
riconosciuto un interesse del 4% sino alla data dell'effettivo versamento da
parte dell'istituto previdenziale debitore;
-
che la
richiesta di __________ deve essere accolta nel senso che ad essa dovrà essere
accreditata la prestazione d'uscita pari a fr. 56'071.50 oltre interessi al
tasso applicato dalla Personalfürsorgestiftung der __________ sull'avere di
vecchiaia di __________ a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza
di __________ 2000) sino alla data del versamento della prestazione di
spettanza della ex moglie (cfr. STCA del 17 dicembre 2001 in re R, __________);
-
che per
applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et
le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);
-
che
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto di libero passaggio;
-
che,
sollecitata in tal senso dal TCA, __________, tramite il suo rappresentante, ha
comunicato il nominativo dell'istituto di previdenza cui accreditare l'importo
di sua spettanza (XXXIX- XLV);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 112'143.
2.- E' fatto
ordine alla Personalfürsorgestiftung der __________ di versare alla Fondazione collettiva
LPP della __________, a favore di __________ (numero di __________, previdenza
della __________), l’importo di fr. 56'071.50 oltre interessi conformemente ai
considerandi.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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