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Numero d'incarto:
34.2002.15
Data decisione, Autorità:
04.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00015
RG/sc
Lugano
4 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
__________,
rappr. da: avv. __________,
e
previdenza professionale,
A
__________,
e
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
-
con
sentenza di divorzio __________ 2002, cresciuta in giudicato il __________
2002, il Pretore del Distretto di __________ ha stabilito la ripartizione per
metà ciascuno delle prestazioni d'uscita accumulate dagli ex coniugi __________
e __________ in costanza di matrimonio (doc. _);
-
con
scritto 27 marzo 2002 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto relativo al
divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 3 CC, per il calcolo della
prestazione di libero passaggio da accreditare a favore degli istituti di
previdenza degli ex coniugi __________, indicando la quota di ripartizione, la
durata del matrimonio e fornendo le indicazioni a lui note relativamente al
fondo di previdenza degli interessati e all'ammontare degli averi LPP (doc. _);
-
ai fini
del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il
matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi, agli istituti previdenziali
__________ di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP
(doc. _);
-
con
scritto 11 aprile 2002 il patrocinatore di __________ ha comunicato di
riservarsi di conoscere i dati aggiornati relativi alle rispettive prestazioni
d'uscita prima di pronunciarsi in merito agli importi da dividersi (doc. _);
-
nelle
rispettive date 12 aprile, 1° e 10 luglio e 5 agosto 2002 la __________ ha
trasmesso al TCA gli estratti dei conti di spettanza degli ex coniugi
__________ indicando, per l'ex marito, affilia-to a far tempo dal 1° marzo 1982
(sino al 31 dicembre 1984 tuttavia solo contro i rischi morte e invalidità),
l'esistenza di una prestazione di libero passaggio al 13 marzo 2002 (data della
crescita in giudicato della sentenza di divorzio) pari a fr. 93'842.30, per la
ex moglie, affiliata con effetto dal 1° febbraio 1984 (sino al 31 dicembre 1984
tuttavia solo contro i rischi morte e invalidità), che in data 11 maggio 2001 è
stata trasferita a suo favore alla __________ una prestazione di libero
passaggio di fr. 1'540.35 (doc. _);
-
con
scritti 10 e 21 giugno 2002 la __________ ha comunicato che __________ è stata
ad essa affiliata con effetto dal 1° dicembre 2000, che a suo favore è stata
trasferita da parte della __________ una prestazione di libero passaggio
ammontante a fr. 1'540.35 e che al momento della crescita in giudicato della
sentenza di divorzio (__________2002) la prestazione d'uscita di sua spettanza
ammontava a fr. 1'811.-- (doc. _);
-
in data 2
luglio 2002, tramite l'avv. __________, __________ ha comunicato di non aver
esercitato attività lucrativa sino al 1° febbraio 1984 (doc. _);
-
prendendo
posizione sull'intera documentazione acquisita agli atti e trasmessa loro in
data 7 agosto 2002, con scritto 19 agosto 2002 il patrocinatore di __________
ha quantificato la prestazione da essa acquisita durante il matrimonio in fr.
93'842.30, quella dell'ex marito in fr. 1'811.-- e postulato consecutivamente
l'attribuzione a suo favore di fr. 46'015.65 (XX), mentre __________ è rimasto
silente, né d'altronde ha mai dato seguito alle precedenti richieste del TCA in
merito all'importo da ripartire;
considerando in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
-
giusta
l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono
alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento
della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio.
I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
"
In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti.
- a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
in
concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla
presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia
più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta
l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte
nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez,
La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
il
matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il 14 dicembre 1983 (I) e
quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;
-
il
calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe
quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung
von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art.
122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528), secondo cui
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
La tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
l'art.
22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio
(cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung,
in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28,
cresciuta in giudicato); non vi è parimenti prestazione d'uscita al momento del
matrimonio - e di conseguenza le aspettative da dividersi giusta l'art. 22 LFLP
corrispondono a quanto accumulato durante il matrimonio - per quei lavoratori
che al momento del matrimonio (anche se assicurati contro i rischi morte
e invalidità) non sottostanno all'assicurazione vecchiaia, a partire dalla
quale (solamente) vi è accumulo di averi di vecchiaia (cfr. in argomento
Vetterli/Keel, op. cit., pag. 1620);
-
in
concreto dagli atti, dalle affermazioni delle parti e dagli accertamenti
esperiti pendente causa, risulta che al momento del matrimonio (__________1983)
__________, assicurato per il rischio vecchiaia presso la __________ solo a far
tempo dal 1. gennaio 1985 (doc. _), non disponeva di alcuna prestazione
d'uscita, mentre __________ è stata affiliata alla __________ successivamente
alla conclusione del matrimonio, segnatamente a far tempo dal 1. febbraio 1984
(per il rischio vecchiaia tuttavia solo a far tempo dal 1 gennaio 1985 (doc. _;
-
di
conseguenza le prestazioni di previdenza di __________ e __________ da dividere
secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per
entrambi con le prestazioni accumulate durante il matrimonio;
-
concretamente
la prestazione accumulata da __________ durante il matrimonio corrisponde
all'importo di fr. 93'842.30 comunicato dalle __________ quale prestazione
presente al momento della crescita in giudicato del divorzio (cfr. doc. _; cfr.
Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), quella accumulata da __________
all'importo di fr. 1'811.-- comunicato dalla __________ (doc. _);
-
di
conseguenza, considerata la chiave di ripartizione pari, per ognuno degli ex
coniugi, alla metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge durante il
matrimonio, il credito a favore di __________ ammonta a fr. 905.50 (1'811 : 2),
quello a favore di __________ a fr. 46'921.15 (93'842.30 : 2);
-
considerate
le suevidenziate reciproche pretese dei coniugi, a favore di __________ spetta
a saldo una prestazione d'uscita pari a fr. 46'015.65;
-
per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et
le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);
-
l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
-
è affiliata presso la __________ dove dovrà quindi essere trasferito l'importo
di fr. 46'015.65.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 93'842.30.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr.
1'811.--.
3.- E' fatto
ordine alla __________ di versare alla __________ per la previdenza
professionale, __________ a favore di __________ la somma di fr. 46'015.65.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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