AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.70
Data decisione, Autorità:
03.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00070
fc/sc
Lugano
3 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 8 novembre
2001 di
__________,
contro
Fondazione coll. LPP __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1927, dal 1970 fino al pensionamento ha svolto attività lucrativa alle
dipendenze della __________ (doc. _). Ai fini dell'attuazione della previdenza
professionale dei suoi dipendenti, la datrice di lavoro era affiliata alla
Fondazione di Previdenza della __________, la quale aveva un contratto di
riassicurazione con la __________ (doc. _).
1.2. Dal 1.
ottobre 1990 a __________ è stata riconosciuta una rendita intera
dell'Assicurazione per l'invalidità (AI) (doc. _) e dal 8 maggio 1992, esaurite
le indennità giornaliere, anche una rendita d'invalidità della previdenza
professionale di fr. 8'530 versatagli dalla __________ (doc. _).
1.3. Con effetto
dal 1. gennaio 1992 la __________ si è affiliata all Fondazione collettiva LPP
della __________, alla quale la Fondazione di previdenza della __________ ha
ceduto l'intero portafoglio di previdenza dei suoi assicurati (doc. _).
La
Fondazione collettiva LPP della __________ (in seguito: Fondazione), per il
tramite della società gerente __________, a far tempo dal 1. gennaio 1992, ha
quindi provveduto a versare la rendita d'invalidità a __________.
1.4. A decorrere
dal 1. novembre 1992, a seguito del raggiungimento dell'età di pensionamento,
la rendita d'invalidità (ammontante a fr. 8'530 annui) è stata sostituita da
una rendita di vecchiaia annuale di fr. 6'162 (doc. _).
1.5. Con scritto
del 22 ottobre 2001 alla __________, __________, rappresentato da suo genero,
ha postulato la concessione retroattiva al 1. novembre 1992 di una rendita di
vecchiaia di importo pari alla rendita di invalidità percepita sino a quel
momento, oltre alle indicizzazioni nel frattempo intervenute (doc. _).
La richiesta
è stata disattesa dall'istituto previdenziale con uno scritto datato 29 ottobre
2001 del seguente tenore:
"
Egregio signor __________
La lettera di suo genero del 22 ottobre u. s. è
stata trasmessa internamente al nostro Servizio giuridico. In qualità di
società gerente della Fondazione collettiva LPP della __________ prendiamo
posizione in merito alla sua richiesta come segue.
II principio secondo cui la rendita versata dopo
il raggiungimento dell'età di pensionamento non deve risultare inferiore alla
rendita d'invalidità precedentemente corrisposta si riferisce alle prestazioni
minime in conformità alla Legge federale sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Nel suo caso questo principio è
stato osservato. Mediante sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
del 24 luglio 2001, di cui ci ha inviato una copia, si è deciso in primo luogo
circa una controversia concreta. L'ammontare della sua rendita invece si fonda
sul regolamento applicabile dell'opera di previdenza del suo precedente datore
di lavoro ed è conforme alla legge.
La signora __________ è a sua disposizione in
caso di eventuali domande in merito.
Distinti saluti." (doc. _)
1.6. Con
petizione 8 novembre 2001, presentata al TCA nei confronti della Fondazione
collettiva LPP della __________, __________ ha chiesto:
"
Visto quanto precede chiedo a codesto Lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni che abbia a decidere quanto segue:
a) la "decisione" della __________ è annullata;
b) il diritto ad una rendita di vecchiaia annua di fr. 8'530.- sia
riconosciuto con effetto retroattivo 1.11.1992;
c) l'indicizzazione della citata rendita al rincaro come è
avvenuto per la rendita di vecchiaia da allora accordatami;
d) trovandomi ancora nei termini decennali della prescrizione, il
riconoscimento di un congruo interesse di mora sulle prestazioni scadute e non
ancora incassate."
A
motivazione della propria pretesa ha fatto valere:
"
Egregio Signor Presidente,
sono attualmente titolare di una rendita di
vecchiaia della previdenza professionale ammontante a fr. 6'475.- annui
versatami dalla __________ nell'ambito del contratto no. __________.
Precedentemente beneficiavo di una rendita
d'invalidità concessami in virtù dello stesso contratto. Faccio notare che la
rendita d'invalidità del 2° pilastro mi fu riconosciuta dopo che
dall'Assicurazione federale invalidità ero stato posto al beneficio di una
rendita intera d'invalidità a decorrere dal 01.10.1990.
II riconoscimento della rendita d'invalidità da
parte della __________ iniziò I'8 maggio 1992 dopo esaurimento delle
prestazioni previste a titolo di indennità giornaliera di malattia,
quest'ultime accordatemi dal 17.10.1989 al 07.05.1992.
La rendita d'invalidità del 2° pilastro ammontava
a fr. 8'530.- annui risultando pertanto superiore alla rendita di vecchiaia che
allora la sostituì, inizialmente attestata a fr. 6'612.- ed in seguito
indicizzata al rincaro per arrivare agli attuali fr. 6'475.-. Come si vede la
rendita di vecchiaia di oggi risulta ancora inferiore alla rendita d'invalidità
versatami nel lontano 1992.
Una recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni in re A.P. del 24.07.2001 ha sancito il seguente principio:
"Una rendita di vecchiaia che sostituisce
una rendita d'invalidità non può essere d'importo inferiore".
II Tribunale federale delle assicurazioni ha anzi
affermato che un'eventuale riduzione è contraria al sistema della previdenza
professionale come inteso dal Legislatore. Da tale principio discende che la
giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la
quale la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio - risp. quella di
vecchiaia deve essere perlomeno equivalente al valore della rendita
d'invalidità erogata sino al pensionamento - è richiamabile anche in materia di
previdenza sovraobbligatoria.
In tal senso il Tribunale federale delle
assicurazioni aveva già statuito in due precedenti sentenze in re M. del
14.03.2001 (B 69/99) ed in re B. del 13.03.2001 (B 2/00).
II Tribunale federale delle assicurazioni nella
sentenza del 24.07.2001 concludeva con l'accoglimento del ricorso di diritto
amministrativo nel senso che l'importo della rendita di vecchiaia doveva essere
di valore equivalente a quella della rendita d'invalidità precedentemente
versato.
Nel mio caso personale questo diritto non è stato
salvaguardato dal momento che la rendita AI annua di fr. 8'530.- fu sostituita
da una rendita di vecchiaia di fr. 6'162.- (oggi fr. 6'475.-).
Sulla scorta di questo chiaro principio sancito
dal Tribunale federale delle assicurazioni ho posto l'interrogativo alla
__________ affinché mi spiegasse le ragioni della riduzione intervenuta nel
1992. Ho pure richiesto che, qualora la mia domanda di adeguamento retroattivo
al 01.11.1992 della rendita di vecchiaia alla precedente rendita d'invalidità
non avesse raccolto la loro adesione, pretendevo una decisione formale contro
la quale eventualmente ricorrere. La risposta pervenutami dalla __________,
oltre a non concedermi quanto richiesto, ripropone, a parer mio, una questione
già risolta dal Tribunale federale delle assicurazioni ossia fa una distinzione
illegittima tra previdenza obbligatoria e previdenza sovraobbligatoria."
1.7. Con risposta
24 gennaio 2002 la Fondazione, rappresentata dalla sua società gerente, ha
postulato la reiezione della petizione evidenziando, tra l’altro, quanto segue:
"9.
Secondo l'art. 24 cpv. 2 e 3 LPP la rendita d'invalidità è calcolata secondo
l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia (attualmente del
7,2%). II pertinente avere di vecchiaia consta dell'avere di vecchiaia
acquisito sino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità e della somma
degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento
dell'età che dà diritto alla rendita, senza interessi. Tali accrediti di
vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell'assicurato durante
l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituzione di previdenza, in casu il
1989.
AI subentrare dell'incapacità lavorativa l'avere di vecchiaia
dell'attore secondo la LPP a fine 1989 ammontava a CHF 17'031.00. In detto anno
il suo salario effettivo ammontava a CHF 39'325.00, per cui il salario
coordinato era pari a CHF 21'325.00 annui. Nel 1989 l'attore aveva 62 anni. Per
questa età gli accrediti di vecchiaia fino all'età di pensionamento ammontano
al 18% del salario coordinato, per cui all'attore risultano CHF 3'838.50 per
ciascuno dei tre anni mancanti fino all'età di 65 anni, senza interessi.
II calcolo secondo l'art. 24 LPP si presenta come segue:
Avere di vecchiaia al 31.12.1989 CHF 17'031.00
1990
Interessi CHF
681.20
Accredito di vecchiaia CHF 3'838.50
Avere di vecchiaia al 31.12.1990 CHF 21'551.00
1991-1992
Accrediti di vecchiaia: 2 x 3 838.50 CHF 7'677.00
Avere di vecchiaia finale
secondo la LPP al 1.11.1992 CHF 30'326.00
CHF 30'326.00 x 7,2 % = CHF 2'183.00 rendita d'invalidità
annuale ai sensi della LPP.
Di conseguenza la prestazione minima ai sensi della LPP a
favore dell'assicurato fino al 1° novembre 1992 ammontava a CHF 2'183.00, e
ciò vita natural durante (art. 26 cpv. 3 LPP). Dal precedente calcolo della
rendita d'invalidità, effettuato strettamente in base alla LPP, risulta che la rendita
iniziale effettivamente versata all'attore a partire dal 1 ° novembre
1992, inizialmente pari a CHF 6'162.00 all'anno, supera di gran lunga la
prestazione minima prevista dalla legge.
Per i motivi suesposti l'attore, ai sensi della legge, non può
far valere ulteriori diritti.
- La rendita d'invalidità ai sensi della LPP dev'essere versata
vita natural durante in applicazione all'art. 26 cpv. 3 LPP. Questa
disposizione non è tuttavia applicabile alla previdenza professionale che
eccede il minimo obbligatorio. Ciò risulta ex contrario dal tenore dell'art.
49 cpv. 2 LPP: Se un istituto di previdenza concede prestazioni più estese di
quelle minime, alla previdenza più estesa s'applicano soltanto le disposizioni
sull'amministrazione paritetica, sulla responsabilità, sul controllo, sul fondo
di garanzia, sulla vigilanza, sulla sicurezza finanziaria, sul contenzioso e
sulle disposizioni penali. Le succitate disposizioni rappresentano un elenco esaustivo.
Non vi si fa menzione dell'ammontare e della durata delle prestazioni
d'invalidità rientranti nella previdenza che eccede il minimo obbligatorio. Di
conseguenza in questo ambito si applica il principio della libertà nella
configurazione delle prestazioni assicurate menzionato al cpv. 1 della medesima
disposizione
(cfr. sentenze del TFA del 14 e del 23 marzo 2001, B 2100 e B
69199).
Nemmeno da questo punto di vista l'attore può rivendicare un
diritto al versamento della rendita d'invalidità sovraobbligatoria vita natural
durante.
- Nell'esercizio di tale libertà nella configurazione delle
prestazioni il regolamento della Fondazione di Previdenza della __________
all'art. 7 cpv. 1 lett. f) i. f. del regolamento del 1980 (annesso 4)
prevedeva che la rendita d'invalidità viene pagata per tutta la durata
dell'incapacità lavorativa; al raggiungimento dell'età di pensionamento essa
viene sostituita dalla rendita di vecchiaia.
Volendo considerare il raggiungimento dell'età di
pensionamento alla stregua di un nuovo evento assicurato (cfr. le sentenze
menzionate più avanti del TFA del 14 marzo 2001, B 69199 e del 23 marzo 2001, B
2100) e applicare il regolamento in vigore nel 1992, constatiamo che la
situazione contrattuale sarebbe la medesima (cfr. art. 13 (2) del regolamento
del 1992, annesso 11). Tale disposizione garantisce che la rendita di vecchiaia
ammonti perlomeno alla rendita d'invalidità calcolata secondo la LPP.
L'avere di vecchiaia regolamentare dell'attore al
raggiungimento dell'età di pensionamento al 1° novembre 1992 ammontava a CHF
85'584.00. II 7,2% di tale importo dà una rendita annuale di CHF 6'162.00, che
incontestabilmente l'attore percepisce tuttora.
Di conseguenza all'attore contrattualmente non spettano
ulteriori diritti.
IV. Portata della sentenza del TFA del 24 luglio 2001 (B 48/98)
- Come menzionato l'attore basa la sua pretesa esclusivamente
sulla decisione del TFA del 24 luglio 2001.
Detta sentenza, già alquanto criticata nella dottrina, non è
comprensibile nella fattispecie a cui si fa ivi riferimento. In nessun caso
essa può essere applicata indistintamente a titolo pregiudizionale per ogni
persona che raggiunge l'età di pensionamento quale beneficiaria di una rendita
d'invalidità sovraobbligatoria." (doc. _)
1.8. Il 26
febbraio 2002 il TCA ha chiesto alcune precisazioni all'attore. La relativa
risposta del 4 marzo 2002 è stata trasmessa alla convenuta, la quale si è
ribadita nelle proprie posizioni con uno scritto del 13 marzo 2002 (IX, X, XI,
XII).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la continuazione dell'erogazione, a __________, della rendita
d'invalidità della previdenza professionale da parte della Fondazione
collettiva LPP della __________ dopo il raggiungimento dell'età di
pensionamento. A far tempo dal 1. novembre 1992 il Fondo di previdenza ha
infatti riconosciuto unicamente il versamento di una rendita di vecchiaia di
fr. 6'162 (attualmente fr. 6'475) annui, in luogo della prestazione
d'invalidità di fr. 8'530 erogata sino a tale momento. La Fondazione ritiene
che il principio per cui la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio è
applicabile solo nella previdenza professionale obbligatoria. Rileva poi che in
concreto la prestazione di vecchiaia regolamentare riconosciuta dal 1. novembre
1992 (inizialmente di fr. 6'162), risulta comunque superiore a quella
d'invalidità vitalizia, di fr. 2'183, che spetterebbe all'interessato secondo
l'art. 24 LPP (VII).
L'attore,
per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento,
di una rendita di importo pari a quella percepita in precedenza, in quanto la
pretesa è vitalizia. Si appella in modo particolare ad una sentenza resa il 24
luglio 2001 dal Tribunale federale delle assicurazioni (I).
2.2. Secondo il
Regolamento per l'opera di previdenza della __________ della Fondazione
collettiva LPP della __________, in vigore dal 1. gennaio 1992, il diritto
alla rendita d'invalidità si estingue, fra l'altro, quando la persona
assicurata raggiunge l'età di pensionamento (art. 15). Da questo momento
l'assicurato ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia (art. 13) (doc.
_).
Vale quindi
il principio secondo cui all'insorgere dell'età di pensionamento la rendita
d'invalidità si estingue e viene sostituita da una rendita di vecchiaia.
In
quest’evenienza torna applicabile anche il cpv. 2 dell’art. 13 per il quale:
"
Se, in seguito a un sinistro non contemplato
dalla LAINF o dalla LAM, una persona assicurata è invalida ai sensi dell’AI al
raggiungimento dell’età di pensionamento, vale la seguente disposizione: la
rendita di vecchiaia risultante dall’avere di vecchiaia ai sensi della LPP
viene paragonata alla rendita d’invalidità alla quale la persona aveva diritto
ai sensi della LPP prima di raggiungere l’età di pensionamento. Nel caso in cui
la rendita di vecchiaia fosse inferiore, la differenza viene versata in
aggiunta alla rendita di vecchiaia esigibile a norma del presente
regolamento." (doc. _)
2.3. In base alle
disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui
l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di
invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata,
poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF
123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11
aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
In una
recente pronunzia l'alta Corte federale, esprimendosi sulla sorte giuridica
della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far
tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata
nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita
d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella
previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di
disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia
sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di
vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa
deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita d'invalidità
erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT II-2001 pag.
610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die Rechtssprechung vom
Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 1995 p.
103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA non
pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10; cfr. anche STFA
non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
2.4. Come
rilevato dalla Fondazione convenuta, questa sentenza è stata oggetto di
vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale il TFA, con la sua
pronunzia, avrebbe ignorato i limiti posti dal principio costituzionale della
separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza in un campo, quello
della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il legislatore ha voluto
espressamente riservare alla libertà dispositiva degli istituti di previdenza.
L’estensione dei principi LPP alla previdenza
professionale sovraobbligatoria non sarebbe del resto giustificata nemmeno dal
richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita
abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del giudice
quello di intervenire in un settore così complesso come quello della previdenza
professionale.
La
pronunzia in oggetto partirebbe inoltre da presupposti errati e misconoscerebbe
in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si esauriscono nel
diritto alla rendita d’invalidità. Nel senso di una prestazione accessoria e
nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto
di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia
dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di
guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia
(art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua
pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità
mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario
assicurato (art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP).
Siffatto ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso
di ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno
uguale a quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la
dottrina, non può essere seguito il TFA quando osserva che la diminuzione delle
prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso
di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa
che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare,
l'incremento dell'avere di vecchiaia.
In linea generale invece - argomenta ancora la
dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli
accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base
dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di
guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituirebbe una
critica alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso
d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.
La
dottrina sottolinea infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza –
di cui in ogni modo auspica l’immediato cambiamento – avrebbe conseguenze
disastrose per l’equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di
conseguenza, mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza (cfr. Moser,
Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24 Juli 2001 – Desaster
oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 12/2001, p. 1376 segg. e in: Schweizer
Personalvorsorge 12/01, p. 865 segg.; Schweizer Personalvorsorge 1/02, p. 11;
H. Walser, "Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der beruflichen
Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24 Juli 2001 "in SZS 2002 pag.
159 seg."; H.M. Riemer "Die überobligatorische berufliche Vorsorge im
Schnittpunkt von BVG - obligatorium und vertragsrecht" in SZS 2002 pag.
168; G. Wirz, "Das eidgenossische Versicherungsgericht schiesst den vogel
ab" in plädoyer 2/02 pag. 3).
Questo
Tribunale ha preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte.
Tuttavia, considerato come la sentenza federale in questione è stata emessa in
una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA , nella composizione
di cinque giudici, ed è stata inoltre pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF
127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag.
8), il TCA non può far altro che conformarvisi.
Spetterà
semmai all’Alta Corte, se lo riterrà opportuno, modificare tale giurisprudenza,
o, se del caso, al legislatore adottare eventuali correttivi (cfr. la STCA del
18 febbraio 2002 in nella causa P., __________, cresciuta in giudicato).
2.5. Nella
fattispecie, in applicazione della citata giurisprudenza federale, questo
Tribunale deve dunque concludere che a __________ deve essere garantita, anche
dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, una rendita di vecchiaia di
valore equivalente a quello della rendita d'invalidità (parte sovraobbligatoria
inclusa) versatagli sino a quel momento, pari a fr. 8'530 annui.
2.6. A siffatta
conclusione non possono mutare le allegazioni della Fondazione convenuta. In
effetto, essa si limita in sostanza a riproporre le critiche espresse alla
recente sentenza del TFA dalla dottrina, le quali tuttavia, per i motivi già
evocati, non possono esimere questo Tribunale dall’applicare la giurisprudenza
federale.
2.7. L'attore
chiede altresì che la rendita venga indicizzata al rincaro a far tempo dal 1.
novembre 1992, così come è avvenuto per la rendita di vecchiaia accordatagli.
In
proposito si rileva che giusta l’art. 36 LPP :
" Dopo
tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e quelle d’invalidità
devono essere adattate all’evoluzione dei prezzi, secondo quanto disposto dal
Consiglio federale, fino all’età di 65 anni per gli uomini e fino all’età di 62
per le donne.
L'istituto di previdenza deve, nei limiti delle
sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni sull'adattamento delle altre
rendite in corso.”
Tale norma
configura una disposizione minima applicabile unicamente all'assicurazione
obbligatoria in vigore dal 1. gennaio 1985 (cfr. anche l’Ordinanza
sull’adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all’evoluzione dei
prezzi del 16 settembre 1987), mentre che nell’ambito della previdenza pre - e
sovraobbligatoria non vi è nessun obbligo di adeguamento (art. 6 in relazione
all'art. 49 LPP; cfr. SZS 2000 549; DTF 127 V 264 s. consid. 2a e ivi
riferimenti; DTF 117 V 166; H. U. Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p.
52; SZS 1995 p. 99).
Con
riferimento all’art. 36 cpv. 2 LPP, l’art. 70 LPP (Misure speciali) dispone che
ogni istituto di previdenza deve devolvere l’uno per cento dei salari
coordinati di tutti gli assicurati tenuti a pagare contributi per le
prestazioni di vecchiaia al miglioramento delle prestazioni in favore della
generazione d’entrata, secondo gli art. 32 e 33, e all’adattamento delle
rendite in corso all’evoluzione dei prezzi, secondo l’art. 36 cpv. 2.
Per la
legge, quindi, al compimento dell'età di pensionamento le rendite d'invalidità
non devono più essere obbligatoriamente adeguate al rincaro. Per quel che
concerne invece le prestazioni di vecchiaia, gli istituti di previdenza sono
tenuti a concedere adattamenti nella misura in cui siano finanziariamente
realizzabili.
In
concreto, pertanto, un diritto dell'attore all'adeguamento al rincaro della
rendita a far tempo dall'età di pensionamento potrebbe essere unicamente
dedotto dalle disposizioni regolamentari del fondo di previdenza (art. 49 cpv.
2 LPP e art. 6 LPP).
In proposito,
l'art. 20 del Regolamento (doc. _), disciplinante l'adattamento all'evoluzione
dei prezzi delle prestazioni di rischio, riprende essenzialmente il contenuto
dell'art. 36 LPP ribadendo in particolare che l’adattamento viene ripetuto fino
al raggiungimento dell’età di pensionamento, essendo peraltro garantito solo
nella misura in cui la rendita risultante a norma del regolamento non supera la
rendita esigibile ai sensi della LPP.
D’altro canto,
iI Regolamento non prevede espressamente l'adeguamento al rincaro delle rendite
di vecchiaia. L'art. 23 (Partecipazione agli eccedenti) dispone tuttavia:
"
Le assicurazioni ai sensi del presente
regolamento partecipano agli eccedenti della __________.
Ogni anno, il 1. gennaio, le parti di eccedenti
disponibili vengono impiegate sottoforma di premi unici per aumentare la
rendita di vecchiaia, le prestazioni in aspettativa il cui ammontare dipende
dalla rendita di vecchiaia, nonché le rendite vedovile e per orfani in decorso.
La ripartizione risulta dal rapporto tra la riserva matematica individuale e
l'insieme di tutte le riserve matematiche delle persone assicurate."
Anche in base
alle disposizioni del regolamento della Fondazione convenuta, quindi, oltre
l'età termine gli assicurati non hanno alcun diritto all'adeguamento al rincaro
delle rendite d'invalidità, mentre che, nell'ambito della "partecipazione
agli eccedenti", le rendite di vecchiaia in corso possono beneficiare di
adeguamenti.
Ora,
premesso come secondo le norme regolamentari applicabili (cfr. il consid.
2.2.), la rendita di invalidità viene sostituita, al raggiungimento dell'età di
pensionamento dell'avente diritto, dalla rendita di vecchiaia (sulla liceità di
detta trasformazione cfr. la già citata sentenza pubbl. in DTF 127 V 259; cfr.
anche SVR 1997 BVG Nr. 82; STFA non pubbl. del 14 marzo 2001 in re M., B 69/99;
STCA non pubbl. del 31 marzo 1995 in re A. C. p. 6 e 10 e del 14 gennaio 1998
in re H.S; vedi pure M. Moser, "Die zweite Säule und ihre
Tragfähigkeit", Basilea e Francoforte 1993, p. 109 N 18; U. Meyer/Blaser,
1990-1994, Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und
Bundesgericht zum BVG, SZS 1995 p. 103/104 in cui si fa riferimento a STFA
inedita del 14 dicembre 1994, B 16/94; H.U. Stauffer, op. cit., p. 30; cfr.
tuttavia SZS 1995 p. 52 consid. 3c), nella concreta evenienza la pensione
erogata a __________ a far tempo dal 1. novembre 1992 configura giuridicamente
una prestazione di vecchiaia. Ne consegue che la stessa deve beneficiare degli
aumenti concessi dall'istituto di previdenza convenuto in applicazione
dell'art. 23 del Regolamento, retroattivamente al 1. novembre 1992.
2.8. L'attore
postula infine il riconoscimento di interessi di mora sulle prestazioni
scadute.
In
materia di previdenza professionale ed in modo particolare di prestazioni
previdenziali, contrariamente a quanto previsto in materia di contributi (art.
66 cpv. 2 LPP; DTF 119 V 134; SZS 1990 p.161), la LPP non si esprime al
riguardo degli interessi di mora.
Il
Tribunale federale ha tuttavia stabilito che, in caso di versamento tardivo di
una prestazione di libero passaggio, gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119
V 133; 116 V 112).
Il TFA ha
poi specificato che lo stesso deve valere per quel che riguarda una rendita di
invalidità (DTF 119 V 131 e 134, cfr. DTF non pubbl. del 31 luglio 1992 per
quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia).
Secondo
il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del
versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono
validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid.
4b.).
In tal
caso si applica il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS
1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350).
Nell’evenienza
in cui la questione non è stata disciplinata, si fa riferimento all’art. 104
cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5%
annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso
inferiore (cfr. DTF 119 V 134).
Nel caso
concreto, dalla documentazione agli atti emerge che il regolamento non
stabilisce l'ammontare del tasso d'interesse. Può di conseguenza essere
riconosciuto il tasso legale del 5%.
Per
quanto attiene alla decorrenza dell’obbligo di versare gli interessi di mora,
il TFA applica l’art. 105 CO (DTF 119 V 133 consid. 4 = Pra 83, 67).
È quindi
rilevante la data dell’inoltro della petizione, ragione per cui nella
fattispecie gli interessi sulle prestazioni scadute dovute a __________
decorrono dall'8 novembre 2001.
2.9. La petizione
merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, a far tempo dal 1. novembre 1992
a __________ è riconosciuta una rendita di vecchiaia di importo equivalente a
quello della rendita d'invalidità versatagli in precedenza, oltre a interessi
di mora del 5% dall'8 novembre 2001. La prestazione dovrà retroattivamente
beneficiare degli adeguamenti statuiti dalla Fondazione in applicazione
dell’art. 23 del Regolamento (in relazione con l'art. 36 cpv. 2 LPP).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ La Fondazione collettiva LPP della __________ è condannata a
versare a __________ una rendita di vecchiaia di fr. 8'530 annui a far tempo
dal 1. novembre 1992, oltre ad interessi di mora del 5% dall'8 novembre 2001.
La prestazione dovrà essere adeguata conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Nota della
redattrice sul consid. 2.7
Mi sono chiesta
se, appunto, la rendita erogata dopo il pensionamento sia da qualificare come
rendita di vecchiaia (® soggetta ad adeguamento) o di invalidità (non soggetta ad
adeguamento).
La
giurisprudenza non è univoca (vedi le sentenze del TFA più recenti: B 48/98,
2/00, 69/99, 23/99, 14/01) ma, soprattutto quella pubblicata, mi sembra andare
nel senso che si tratta di una rendita di vecchiaia qualora, come in casu, il
regolamento prevede la sostituzione della rendita d'invalidità con quella di
vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento.
D'altro canto,
vista la giurisprudenza più recente, non è più sostenibile la tesi per cui
nella misura della rendita d'invalidità secondo la LPP la prestazione rimane
una rendita d'invalidità, per il resto di vecchiaia.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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