AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2001.34
Data decisione, Autorità:
10.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00034
RG/sc
Lugano
10 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 24 aprile
2001 della
__________ Fondaz. coll. prev. prof.
obbligatoria, __________
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
convenzione di adesione 27 ottobre 1998 __________ ha affidato l’attuazione
della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1. ottobre
1998 al 31 dicembre 2003 alla Fondazione collettiva LPP della __________ (doc.
_).
A seguito
dell'affiliazione e sulla base dei salari annunciati dal datore di lavoro, la
Fondazione ha fatto pervenire a __________ la distinta dei premi dovuti nel
1998 e 1999 a favore di __________, per globali fr. 18'198.50 (doc. _).
In data
30 luglio 1999 la Fondazione ha sollecitato il versamento di fr. 10'922.80
(doc. _).
A seguito
della disdetta del contratto d'adesione con effetto al 30 settembre 1999 (doc.
_), nelle rispettive date 20 marzo 2000 e 8 maggio 2000 la Fondazione ha
sollecitato il versamento del saldo corretto in fr. 4'888.90 oltre interessi
(doc. _).
Successivamente,
dopo aver proceduto alla correzione dei premi tenendo conto degli accrediti
effettuati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro della dipendente
__________ al 30 settembre 1999 e dell'annullamento retroattivo
dell'assicurazione di __________ quale dipendente, in data 5 settembre 2000 la
Fondazione ha chiesto a __________ il versamento di fr. 1'843 a saldo dei premi
dovuti nel periodo 1. ottobre 1998- 30 settembre 1999 (doc. _).
1.2. In data 2
gennaio 2001 la Fondazione ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione di
__________ il precetto esecutivo no. __________per fr. 1'843 oltre ad interessi
del 5% dal 21 settembre 2001, a cui l’interessato ha interposto opposizione.
1.3. Con
petizione 24 aprile 2001, indirizzata al TCA, la Fondazione ha chiesto di
giudicare:
"
(…)
- La petizione è accolta.
Di conseguenza
__________ è condannato a versare alla __________ - Fondazione collettiva per
la previdenza professionale obbligatoria, la somma di Fr. 1'843.00 oltre
interessi al 5% a partire dal 21.09.2000, come pure Fr. 70.-- per spese della
domanda d'esecuzione no. __________presentata presso l'Ufficio esecuzione di
__________ l'08.01.2001.
-
È
integralmente rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto
esecutivo no. __________dell'UE di __________, per il medesimo importo, oltre
spese, interessi ed accessori.
-
Protestate spese e ripetibili." (Doc.
_)
1.4. In data 14
agosto 2001 il convenuto ha presentato la risposta di causa in lingua tedesca.
Il termine fissato dal TCA per provvedere alla traduzione italiana della
risposta è scaduto infruttuosamente.
1.5. Pendente
lite il TCA ha chiesto all'attrice di completare la documentazione relativa al
periodo contributivo in esame con richiesta di alcuni chiarimenti in merito
all'ammontare del credito posto in giudizio. Il termine impartito al convenuto
per presentare osservazioni in merito alla nuova documentazione acquisita agli
atti dal TCA è scaduto infruttuosamente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'843 a titolo di
contributi della previdenza professionale dovuti nel 1998 e 1999, oltre a fr.
70 a titolo di spese esecutive e a interessi del 5% dal 21 settembre 2000.
L’art. 11
LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente, di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente
registrato.
Uno degli
obblighi derivanti dall’affiliazione consiste nel pagamento di contributi
all’istituto di previdenza (T. Lüthy, das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorge- stiftung, Zurigo 1989, p. 85/86).
2.3. Secondo
l’art. 66 cpv. 1 prima frase LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori.
Nell’ambito
della previdenza professionale gli istituti di previdenza possono infatti
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP).
I
contributi non devono quindi necessariamente corrispondere agli accrediti di
vecchiaia di cui all’art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p.
98).
Gli uni
vengono infatti accreditati sul conto individuale (art. 11 OPP2) e servono
quale base per la fissazione delle prestazioni, in modo particolare di quelle
minime previste da legge (art. 6 LPP), gli altri per il loro finanziamento.
2.4. Per quanto
riguarda il finanziamento della previdenza l’articolo 6 del contratto di
adesione prevede che
" Il
datore di lavoro si assume l'obbligo di pagamento per gli interi costi della
previdenza professionale nei confronti della Fondazione. La Fondazione addebita
tali costi al datore di lavoro. Egli corrisponde dei pagamenti almeno in misura
dei mesi trascorsi dall'inizio dell'anno civile. I premi unici devono essere
pagati immediatamente in un solo importo.
In quanto le persone
assicurate versino contributi alla previdenza professionale, questi vengono
dedotti dal loro salario dal datore di lavoro e versati alla Fondazione. I
contributi conformemente al regolamento possono essere modificati in ogni
momento e senza preavviso per l'inizio di un anno civile.
La Fondazione tiene
un conto corrente fruttifero ed eventuali conti di deposito per ogni Cassa di
previdenza. I mezzi della Cassa di previdenza vengono investiti dalla
Fondazione quale credito fruttifero verso la __________. Gli interessi attivi e
passivi per il conto corrente e i conti di deposito possono essere adattati
senza preavviso ad eventuali mutamenti della situazione.
L'interesse attivo
non è inferiore al tasso d'interesse minimo fissato per l'avere di vecchiaia
secondo la LPP.
La Fondazione
presenta un rendiconto annuale al datore di lavoro, all'intenzione del Comitato
di Cassa."
L'ammontare
dei contributi dovuti (composti dei contributi di risparmio e di rischio) a
favore della previdenza è fissato nel piano di previdenza di cui al doc. _
(cfr. il rinvio di cui all'art. 13 della convenzione d'adesione, doc. _).
Nel piano
di previdenza viene pure precisato che l'importo dovuto dipende in particolare
dall'età e dal sesso. Inoltre viene indicata la modalità di calcolo del salario
assicurato e indicato che con i contributi vengono finanziate anche ulteriori
prestazioni legali, quali l'adeguamento al rincaro delle prestazioni
d'invalidità e i superstiti, le prestazioni completive per la generazione
d'entrata, come pure i costi per il fondo di garanzia.
2.5. Dall’esame
della documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi è stato
effettuato conformemente alle disposizioni esposte al considerando precedente e
a quelle vincolanti della LPP.
Le
persone assicurate e il salario erogato risultano chiaramente dai documenti di
causa, in particolare dalla tabella dei costi e delle prestazioni.
Il
calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda sugli elementi
suesposti ed appare quindi fondato.
Dal
fascicolo risulta infatti che l'attrice, sulla base dei salari annunciati dal
datore di lavoro (cfr. doc. _) ha inizialmente fissato l'ammontare dei
contributi dovuti nell'anno 1998 in fr. 3'617.40 (doc. _) e nell'anno 1999 in
fr. 14'551.50 (doc. _). Al 31 dicembre 1998, il credito a suo favore ammontava,
per l'anno 1998, a complessivi fr. 3'647 (3'617.40 oltre fr. 29.60 per
interessi passivi di conto corrente, cfr. doc. _). La __________ ha in seguito
effettuato un accredito di premio per l'anno 1998 di fr. 3'247.70 (doc. _) e di
fr. 13'121.30 per il 1999 (doc. _) a titolo di rimborso dei contributi
addebitati per il sig. __________, escluso con effetto retroattivo sin
dall'inizio del contratto (cfr. VIII 11-12). La convenuta ha altresì operato un
accredito di fr. 357.60 a titolo di rimborso di premi relativi all'anno 1999
per la dipendente __________, il cui rapporto d'impiego è stato sciolto con
effetto al 30 settembre 1999 (doc. _).
L'estratto
conto 1 gennaio - 20 settembre 2000, da leggersi relazione all'estratto-conto
17 gennaio 2000 ed indicante l'importo complessivo di fr. 1'843, tiene conto
dei contributi e degli interessi di ritardo dovuti nonché dell'accredito di
interessi attivi in base a quanto precedentemente esposto. In esso risultano
tuttavia essere state addebitate spese d'esecuzione per fr. 80.- relative ad
una precedente procedura esecutiva avviata per errore nei confronti del
convenuto nel giugno 2000 ed in seguito ritirata (cfr. VIII3, VIII6; cfr.
petizione).
In simili
circostanze, l'importo di fr. 1'843 fatto valere in petizione deve pertanto
essere ridotto a fr. 1'763.
2.6. L’attrice
chiede pure il versamento di interessi di mora del 5 % dal 21 settembre 2000.
Poiché
l'assicurata è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO), il tasso di
interesse corrisponde a quello legale, esso può essere riconosciuto.
2.7. Le spese
esecutive di fr. 70 relative al precetto esecutivo n. __________dell'UE di
__________, di cui è chiesto il rigetto dell’opposizione in questa sede, non
possono invece essere ammesse.
Tali
spese non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo
dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione, e meglio devono essere
sopportate dal debitore se non riesce
ad
opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono
aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §164, p.
414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983,
p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21
settembre 1993 in re R.B.).
In tal
caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del
rigetto dell’opposizione.
2.8. L’attrice
chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta
al precetto esecutivo no. __________dall’UE di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha
fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo
(modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti
un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il perito,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto;
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.9. Secondo la
legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in
materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell’articolo 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla LPP (LALPP) la
procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di
giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
Non si
prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono a carico dello stato.
2.10. Il tema della
rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza
(DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può
essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU.
Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il
ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice
al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra
citate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando
che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362,
RAMI 1992 pag. 164;
Nel caso
concreto non si assegnano pertanto spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla __________ -Fondazione
collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, l'importo di fr.
1'763.- a titolo di contributi previdenziali dovuti nel 1998 e 1999, oltre a
interessi del 5 % dal 21 settembre 2000.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo
no. __________dell'Ufficio esecuzione di __________ limitatamente all'importo
di fr. 1'763.-, oltre a interessi del 5% a partire dal 21 settembre 2'000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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