AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.31
Data decisione, Autorità:
18.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00031
FC/nh
Lugano
18 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 26 marzo 2001
di
__________,
nei confronti della
Fondazione coll. LPP __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata nel 1939, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della .
Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti la
datrice di lavoro era affiliata alla Fondazione collettiva per la previdenza
professionale dell' (doc. _).
1.2. Dal 1.
giugno 1987 a __________ è stata riconosciuta una mezza rendita AI e dal 1.
giugno 1989 anche una mezza rendita d'invalidità LPP (doc. _).
Con
decisione 22 marzo 1993 l'UAI, constatato l'avvenuto peggioramento delle
condizioni di salute dell'assicurata, le ha attribuito una rendita d'invalidità
intera a decorrere dal 1. luglio 1992 (doc. _). Con sentenza 14 febbraio 1994,
confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni in data 1. marzo 1996,
il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto una petizione presentata
da , condannando la Fondazione collettiva per la previdenza
professionale dell' a versarle una prestazione d'invalidità intera a
far tempo dal 1. luglio 1992 (doc. _).
1.3. La
convenzione d'affiliazione tra __________ e la Fondazione collettiva per la
previdenza professionale dell'__________ è stata rescissa con effetto dal 31
dicembre 1998. L'istituto previdenziale ha tuttavia continuato a gestire le
assicurazioni passive pendenti.
Nel 1999
la predetta fondazione previdenziale, la cui ragione sociale è stata modificata
in Fondazione __________ (cfr. FUSC __________), ha trasferito le assicurazioni
dei beneficiari di rendite, i cui datori di lavoro avevano rescisso la
convenzione di affiliazione, alla Fondazione collettiva LPP della __________.
Quest'ultima, per il tramite della società gerente __________, a far tempo dal
1.gennaio 2000, ha quindi provveduto a versare la rendita anche ad __________
(doc. _). La cessione del portafoglio dei pensionati non ha avuto alcun
influsso sulle prestazioni in corso né sulle disposizioni regolamentari
applicabili (doc. _).
1.4. Con scritto
- febbraio 2001 la Fondazione collettiva LPP della __________ (in seguito
Fondazione), tramite la società gerente, ha comunicato a __________ che, a
seguito del raggiungimento dell'età di pensionamento, il diritto alla rendita
d'invalidità è cessato il 1. febbraio 2001. Con effetto dalla medesima data
decorre il diritto ad una rendita di vecchiaia calcolata come segue:
"Cat.
09
Rendita
di vecchiaia annuale CHF 3'592.00
Aumento
della rendita di vecchiaia LPP CHF 367.00
in
seguito all'adattamento della rendita
LPP
d'invalidità _______________
CHF 3'959.00
1/4 rendita dal 01.04.2001 CHF 989.80
Rendita parziale dal 01.02.2001
al 31.03.2001 CHF 659.80
Accreditiamo le rendite come segue:
‑
sul suo conto __________ presso __________
Le rendite vengono a scadenza il 1. gennaio, 1.
aprile, 1. luglio e il 1. ottobre.
La rendita di vecchiaia sostituisce la rendita
d'invalidità." (doc. _)
1.5. Il 26
febbraio seguente l'interessata ha contestato la comunicazione dell'Istituto di
previdenza e preteso il versamento, anche successivamente al 1. febbraio 2001,
della rendita d'invalidità di fr. 1'144.80 trimestrali. Dal canto suo, la
fondazione si è riconfermata nelle sue posizioni con uno scritto all'assicurata
del 5 marzo 2001.
1.6. Con
petizione 26 marzo 2001, presentata nei confronti della Fondazione collettiva
LPP della __________, __________ ha chiesto:
" A
__________ è riconosciuto il diritto di beneficiare della rendita d'invalidità
pure dopo il primo febbraio 2001."
A
motivazione della propria pretesa ha fatto valere:
"
IN FATTO E IN DIRITTO
Dal primo luglio 1992 sono al beneficio di una rendita intera d'invalidità ai
sensi della LPP. Già allora ho dovuto rivolgermi al Tribunale delle
assicurazioni per ottenere ciò che mi spettava di diritto. La sentenza
cantonale è poi stata confermata il 1.3.1996 dal Tribunale federale.
Il
5 gennaio u.s. ho compiuto 62 anni. Immediatamente la __________ dal primo
febbraio mi ha sostituito la rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia
di importo inferiore.
Ho
subito reclamato, chiedendo che mi venisse riassegnata la rendita d'invalidità
di diritto. La __________ si è rifiutata di ripristinare la rendita
d'invalidità, richiamandosi agli art. 31 e 41 del proprio Regolamento.
- Secondo
l'art. 26 cpv. 3 LPP, il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con la
morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. Interpretando
questa norma, la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito
che la rendita d'invalidità assegnata da un istituto nell'ambito della
previdenza professionale ha carattere vitalizio. Ciò significa che il diritto a
rendita d'invalidità non si trasforma in diritto a rendita di vecchiaia quando
il beneficiario raggiunge l'età del pensionamento (DTF 118 V 104 consid. 4). Il
Regolamento dell'assicuratore non può modificare i chiari principi della legge
e della giurisprudenza federali."(I)
1.7. Con risposta
14 maggio 2001 la Fondazione ha postulato la reiezione della petizione
evidenziando quanto segue:
"1. Dal
1° giugno 1989 l'attrice percepiva metà rendita d'invalidità della Fondazione
collettiva LPP dell'__________. Questa assicurazione passiva è stata gestita
sotto il n. __________.
Successivamente
è risultato che l'attrice era stata notificata con un numero AVS errato e
assicurata in quanto uomo con relative prestazioni più elevate. La rendita pari
a CHF 3'725.00 con un'invalidità del 100% indicata nel certificato
d'assicurazione della Fondazione collettiva LPP dell'__________ veniva corretta
e fissata a
CHF
3'255.00. Il 21 giugno 1990 questo fatto induceva la persona assicurata alla
proposizione dell'azione davanti al Tribunale delle assicurazioni di Lugano
(incarto n° CP __________). Le parti si accordavano successivamente sul
mantenimento della rendita superiore (rendita d'invalidità in ragione del 50%
pari a CHF 1'864 all'anno). In seguito la signora __________ ritirava l'azione.
(…)
- Il 1° febbraio 2001 l'attrice ha raggiunto l'età di pensionamento ordinaria.
A partire da tale data la rendita è calcolata tecnicamente come una rendita di
vecchiaia. La rendita versata a partire del 1° febbraio 2001 risulta
leggermente inferiore rispetto alla rendita d'invalidità versata in base alla
transazione del 17 risp. 24 luglio 1990 che alla fine ammontava complessivamente
a CHF 4'579.20.
Mezzi
di prova:
Lettera
della __________ dell'1.2.2001 allegato _
III. IN DIRITTO
-
Il
diritto a una rendita d'invalidità secondo la LPP si estingue ai sensi
dell'art. 26 cpv. 3 LPP, come ritiene giustamente l'attrice, con il decesso
dell'avente diritto o la cessazione dell'invalidità. Tale disposizione riguarda
tuttavia le prestazioni minime legali secondo la LPP [cfr. DTF 118 V 106 c. 4
b)]. L'istituzione di previdenza può prevedere nei proprio regolamento che una
rendita d'invalidità venga calcolata diversamente al raggiungimento dell'età di
pensionamento, a condizione che vengano corrisposte le prestazioni minime
legali.
-
Le
Disposizioni generali della Fondazione collettiva LPP dell'__________,
applicabili nella fattispecie, prevedono nell'art. 27 che il diritto a una
rendita d'invalidità cessi fra l'altro al raggiungimento dell'età di
pensionamento. Da questo momento la rendita è calcolata alla stregua di una
rendita di vecchiaia.
Mezzi di prova:
Convenzione d'affiliazione __________ allegato
_
Piano previdenziale allegato allegato
_
Disposizioni generali allegato allegato
_
-
Per
di più la prestazione d'invalidità versata all'attrice fino al 31 gennaio 2001
si basava sulla transazione del 17 risp. 24 luglio 1990 (allegati _), secondo
cui in seguito ad un errore nel numero AVS le è stata corrisposta una rendita
superiore a quella che le spettava veramente. Questa prestazione era tuttavia
limitata nel tempo fino alla fine di gennaio 2001, il che figurava
espressamente nei rispettivi Fogli di Assicurazione (cfr. allegati _).
-
Dal
1° febbraio 2001 all'attrice spetta pertanto una rendita regolamentare di CHF
3'959.00 all'anno, calcolata secondo l'art. 16 delle Disposizioni generali,
almeno tuttavia secondo l'art. 24 LPP. La rendita d'invalidità vitalizia che
spetterebbe all'attrice conformemente a l'art. 24 LPP è inferiore a quella
versata dalla convenuta dal 1° febbraio 2001.
Mezzi di prova:
Calcolo
della rendita esigibile secondo l'art. 24 LPP (sarà inoltrato nei prossimi
giorni)."
1.8. Con
ulteriore scritto 31 maggio 2001, notificato all'attrice, l'Istituto
previdenziale convenuto ha fatto pervenire il calcolo dettagliato della rendita
d'invalidità annua stabilita conformemente all'art. 24 LPP, dal quale risulta
una prestazione ipotetica di fr. 3'470 annui.
1.9. Su richiesta
del TCA, in data 14 dicembre 2001 la convenuta ha fornito alcuni chiarimenti e
prodotto ulteriore documentazione, che sono stati intimati a __________.
Il 22 gennaio 2002 l'assicurata ha inviato al TCA
uno scritto del seguente tenore:
"
Il 19 dicembre 2001 mi è stata intimata la
lettera di risposta della Fondazione convenuta a delle domande poste dalla
vice-cancelliera, signora __________. Da quello scritto mi pare di capire che
la vice-cancelliera ha chiesto informazioni su disposizioni regolamentari
interne alla Fondazione medesima.
A mio modo di vedere la richiesta del Tribunale
delle assicurazioni era superflua. Infatti, come ben sapete, il Tribunale
federale delle assicurazioni con sentenza 24 luglio 2001 nella causa O.P., di
cui hanno dato notizia tutti i giornali, ha stabilito che anche nella
previdenza sovraobbligatoria gli istituti di previdenza devono versare una
rendita di vecchiaia per lo meno equivalente al valore della rendita
d'invalidità erogata fino al pensionamento. Questo indipendentemente dal
regolamento del singolo istituto di previdenza.
La mia petizione del 26 marzo 2001 chiedeva
appunto di concedermi una rendita di vecchiaia almeno di uguale importo della
precedente rendita d'invalidità.
Non capisco perché il Tribunale cantonale delle
assicurazioni impieghi tanto tempo per emettere un giudizio su una questione di
diritto già chiaramente giudicata dal Tribunale federale.
Vi prego dunque di pronunciare quanto prima la
vostra sentenza conformemente a quella del Tribunale federale delle
assicurazioni del 24.7.2001, che voi conoscete."
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la continuazione dell'erogazione, a __________, della rendita
d'invalidità della previdenza professionale da parte della Fondazione
collettiva LPP della __________ dopo il raggiungimento dell'età di
pensionamento. A far tempo dal 1. febbraio 2001 il Fondo di previdenza
riconosce infatti unicamente il versamento di una rendita di vecchiaia di fr.
3'959 annui, in luogo della prestazione d'invalidità di fr. 4'579.20 erogata
sino a tale momento. La Fondazione ritiene che il principio per cui la rendita
d'invalidità ha carattere vitalizio è applicabile solo nella previdenza
professionale obbligatoria. Rileva poi che in concreto la prestazione di
vecchiaia regolamentare riconosciuta, di fr. 3'959, risulta comunque superiore
a quella d'invalidità vitalizia, di fr. 3'470, che spetterebbe all'interessata
secondo l'art. 24 LPP.
L'attrice,
per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento,
di una rendita di importo pari a quella percepita in precedenza, in quanto la
pretesa è vitalizia.
2.2. Secondo le
Disposizioni generali della Fondazione collettiva per la previdenza
professionale dell'__________ del 1983 - applicabili alle assicurazioni in
corso rilevate dalla Fondazione convenuta in forza del contratto di cessione
concluso con la Fondazione collettiva per la previdenza professionale
__________ (precedentemente Fondazione collettiva per la previdenza
professionale __________) (doc. _) - , il diritto alle prestazioni d'invalidità
si estingue, fra l'altro, al raggiungimento dell'età di pensionamento (art.
27). Da questo momento l'assicurato ha diritto alla rendita di vecchiaia (art.
15) (doc. _).
Il
principio secondo cui all'insorgere dell'età di pensionamento la rendita
d'invalidità si estingue e viene trasformata in rendita di vecchiaia è ribadito
anche agli art. 28 e 41 del nuovo Regolamento della Fondazione collettiva per
la previdenza professionale __________ in vigore dal 1. gennaio 1999 (doc.
_).
2.3. In base alle
disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui
l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di
invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata,
poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF
123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11
aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95). Il beneficiario di una rendita di
invalidità della previdenza professionale obbligatoria non può quindi percepire
una rendita di vecchiaia, poiché non vi è estinzione della prima tramite la
seconda.
In una
recente pronunzia l'alta Corte federale, esprimendosi sulla sorte giuridica
della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far
tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata
nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita
d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella
previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di
disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia
sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di
vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa
deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita
d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT
II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die
Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p.
30; cfr. STCA non pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10;
cfr. anche STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
2.4. Questa
sentenza è stata oggetto di vigorose critiche da parte della dottrina, secondo
la quale il TFA, con la sua pronunzia, avrebbe ignorato i limiti posti dal
principio costituzionale della separazione dei poteri operando un’inspiegabile
ingerenza in un campo, quello della previdenza professionale sovraobbligatoria,
che il legislatore ha voluto espressamente riservare alla libertà dispositiva
degli istituti di previdenza.
L’estensione dei principi LPP alla previdenza
professionale sovraobbligatoria non sarebbe del resto giustificata nemmeno dal
richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita
abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del
giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello della
previdenza professionale.
La
pronunzia in oggetto partirebbe inoltre da presupposti errati e misconoscerebbe
in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si esauriscono nel
diritto alla rendita d’invalidità. Nel senso di una prestazione accessoria e
nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto
di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia
dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di guadagno
o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (art. 34
cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua pertanto ad
essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità mediante
accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario assicurato
(art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP). Siffatto
ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso di
ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno uguale a
quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la dottrina,
non può essere seguito il TFA quando osserva che la diminuzione delle
prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso
di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa
che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare,
l'incremento dell'avere di vecchiaia.
In linea generale invece - argomenta ancora la
dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli
accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base
dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di
guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituirebbe una
critica alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso
d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.
La
dottrina sottolinea infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza –
di cui in ogni modo auspica l’immediato cambiamento – avrebbe conseguenze
disastrose per l’equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di
conseguenza, mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza (cfr. Moser,
Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24 Juli 2001 – Desaster
oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 12/2001, p. 1376 segg. e in: Schweizer
Personalvorsorge 12/01, p. 865 segg.; cfr. anche Schweizer Personalvorsorge
1/02, p. 11).
Questo
Tribunale ha preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte.
Tuttavia, considerato come la sentenza federale in questione è stata emessa in
una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA , nella composizione
di cinque giudici, ed è stata inoltre pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF
127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag.
8), il TCA non può far altro che conformarvisi.
Spetterà
semmai all’Alta Corte, se lo riterrà opportuno, modificare tale giurisprudenza,
o, se del caso, al legislatore adottare eventuali correttivi.
2.5. Nella
fattispecie, in applicazione della citata giurisprudenza federale, questo
Tribunale deve dunque concludere che a __________ deve essere garantita, anche
dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, una rendita di vecchiaia di
valore equivalente a quello della rendita d'invalidità (parte sovraobbligatoria
inclusa) versatale sino a quel momento.
2.6. A siffatta
conclusione non possono mutare le allegazioni della fondazione convenuta. Non è
segnatamente di rilievo il fatto che la rendita d'invalidità versata
all'attrice fino al 31 gennaio 2001 fosse d'importo superiore a quella che le
sarebbe spettata in base al regolamento per effetto di un errore intervenuto
nella registrazione del numero di AVS al momento dell'affiliazione e del
conseguente accordo intervenuto tra la beneficiaria e l'Istituto previdenziale
nel luglio 1990 (doc. _; cfr. consid. 1 della risposta di causa).
Al proposito
basti in effetti ricordare che nella dianzi citata recente sentenza, la massima
Corte federale, esprimendosi, come detto, sulla sorte giuridica della rendita
d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età di
pensionamento, ha fatto specifico riferimento al principio generale della
previdenza professionale per il quale l'assicurato, al pensionamento, deve
poter mantenere il suo livello di vita abituale (DTF 127 V 259 seg.). Tale
principio non è garantito nel caso in cui, come in concreto, l'assicurato si
vede confrontato con una diminuzione delle sue entrate di considerevole
importanza al momento della sostituzione della rendita di invalidità con una
rendita di vecchiaia, e questo evidentemente a prescindere dalle circostanze e
dalle modalità con le quali è stata calcolata la prestazione d'invalidità erogata
sino a quella data.
2.7. La petizione
merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, a far tempo dal 1. febbraio 2001,
ad __________ è riconosciuta una rendita di vecchiaia di importo equivalente a
quello della rendita d'invalidità versatale in precedenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ La Fondazione collettiva LPP della __________ è condannata a
versare a __________ una rendita di vecchiaia di fr. 4'579,20 annui a far tempo
dal 1. febbraio 2001.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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