AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2000.60
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00060
MB
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 16 novembre
2000 di
__________ Fondaz. coll. prev. prof.
obbligatoria,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
convenzione di adesione 4 marzo 1983 _________, titolare di uno studio medico
a __________ fino al 1. dicembre 1998, ha affidato l’attuazione della
previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1 aprile 1982,
alla Fondazione collettiva LPP della __________ (Doc.).
1.2 Sulla base
dei salari annunciati dal datore di lavoro, la Fondazione gli ha trasmesso la
distinta dei premi dovuti nel 1998 per fr. 22'600.20 (doc. _).
In data
29 settembre 1998 la Fondazione ha poi sollecitato il versamento del saldo al
21 settembre 1998 pari a fr. 36'101.30 (doc. _).
1.3 In data 2
novembre 1998 il dottor __________ ha comunicato alla Fondazione di voler
disdire il contratto di affiliazione con effetto dal 1. dicembre 1998, in
quanto avrebbe ceduto lo studio medico a far tempo da quella data (doc. _).
Il 18
dicembre 1998 e il 12 gennaio 1999 il datore di lavoro, su richiesta del Fondo
di previdenza, gli ha trasmesso i moduli d'uscita compilati (doc. _).
1.4. In data 16
novembre 1999 la Fondazione ha sollecitato il versamento, da parte del datore
di lavoro, del saldo al 15 novembre 1999, pari a fr. 28'859.70 (doc. _), mentre
il 19 novembre successivo ha accordato al datore di lavoro la possibilità di
tacitare ratealmente il debito (doc. _).
L'interessato
non ha tuttavia né sottoscritto la proposta né fatto fronte al proprio debito,
motivo per cui il 23 marzo 2000 la Cassa pensioni ha nuovamente sollecitato il
pagamento del saldo al 22 marzo 2000 di fr. 29'360.90 (doc. _).
1.5. In data 19
maggio 2000 la Fondazione ha quindi fatto spiccare, tramite l’Ufficio
esecuzione di __________, il precetto esecutivo no. __________per fr.
29'174.60, oltre ad interessi del 5% dal 1. gennaio 2'000, a cui l’interessato
ha interposto opposizione.
1.6. Con
petizione 16 novembre 2000, indirizzata al TCA, la Fondazione ha chiesto di
condannare il dottor __________ al versamento di fr. 29'174.60, oltre a
interessi del 5% dal 1 gennaio 2000, come pure fr. 100 per la domanda
d'esecuzione no. __________rispettivamente di rigettare in via definitiva
l'opposizione formulata al precetto esecutivo no. __________dell’UEF di
__________, per il medesimo importo, oltre spese, interessi ed accessori.
A
sostegno delle proprie richieste l’attrice ha richiamato il contratto di
adesione concluso con il dottor __________ il 4 marzo 1983.
1.7. Il convenuto
non è intervenuto in causa malgrado due termini fissati a questo scopo dal TCA.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la condanna di __________ al pagamento, a favore dell'attrice, di
fr. 29'174.60, a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti nel
1998, fino alla cessazione dell'attività, oltre a fr. 100 a titolo di spese
esecutive e a interessi del 5% dal 1 gennaio 2000.
La
richiesta non è mai stata contestata né precedentemente né posteriormente alla
presentazione dell'azione.
L’art. 11
LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente,
di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente registrato.
Uno degli
obblighi derivanti dall’affiliazione consiste nel pagamento di contributi
all’istituto di previdenza (T. Lüthy, das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorge- stiftung, Zurigo 1989, p. 85/86).
2.3. Poiché, in
concreto, l'obbligo di versare i contributi previdenziali da parte del
convenuto è previsto dalla legge, stabilito dal contratto di adesione (cfr.
consid. 1.1) e incontestato dal datore di lavoro affiliato, dev'essere
riconosciuto.
2.4. Secondo
l’art. 66 cpv. 1 prima frase LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori.
Nell’ambito
della previdenza professionale gli istituti di previdenza possono infatti
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP).
I
contributi non devono quindi necessariamente corrispondere agli accrediti di
vecchiaia di cui all’art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p.
98).
Gli uni
vengono infatti accreditati sul conto individuale (art. 11 OPP2) e servono
quale base per la fissazione delle prestazioni, in modo particolare di quelle
minime previste da legge (art. 6 LPP), gli altri per il loro finanziamento.
2.5. L'art. 4
della convenzione di previdenza prevede che l'obbligo di pagare i contributi è
a carico del datore di lavoro.
Il
finanziamento della previdenza è regolato all'art. 10 del regolamento della
Fondazione collettiva LPP della __________, per la Cassa di previdenza del
dottor __________ (doc. _), che rinvia alle disposizioni complementari.
Per la cifra 3
del capitolo II delle disposizioni complementari i contributi degli assicurati
si compongono della metà dell'accredito di vecchiaia rispettivamente dell'1%
(uomini) e dello 0.4% donne, del salario annuo assicurato quale partecipazione
al finanziamento del premio di rischio.
Alla
cifra 4 del capitolo III viene indicato l'ammontare esatto degli accrediti di
vecchiaia, che dipende dall'età e dal sesso. Inoltre viene indicata la modalità
di calcolo del salario assicurato (cifra 2 capitolo I.).
2.6. Nel caso
concreto l'importo dei contributi dovuti, così come quello delle spese addebitate
e degli interessi di mora, non è contestato. Il datore di lavoro ha infatti
cessato di pagare i contributi addebitati in seguito all'affiliazione, senza
tuttavia contestare l'obbligo rispettivamente l'ammontare dei contributi
conteggiati.
Dall’esame
della documentazione agli atti risulta del resto che il calcolo dei contributi
oggetto della petizione è stato effettuato conformemente alle disposizioni
esposte al considerando precedente e a quelle vincolanti della LPP. È stato
inoltre giustamente tenuto conto dei salari notificati dallo stesso datore di
lavoro per il 1998 e delle intervenute mutazioni a seguito della cessione dello
studio medico e quindi dell'uscita dal Fondo (doc. _).
Le
persone assicurate e il salario erogato risultano chiaramente dai documenti di
causa, in particolare dalla tabella dei costi e delle prestazioni.
Il
calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda sugli elementi
suesposti ed è quindi fondato.
L'importo
chiesto con la petizione, pari al saldo al 15 novembre 2000) di fr. 29'174.60
(dopo deduzione delle spese esecutive di fr. 110), può quindi essere ammesso
integralmente (cfr. doc. _).
2.7. L’attrice
chiede pure il versamento di interessi di mora del 5 % dal 1. gennaio 2000.
Poiché il
convenuto è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) e il tasso di
interesse corrisponde a quello legale, esso può essere riconosciuto.
2.8. Le spese
esecutive di fr. 100 relative al precetto esecutivo, di cui è chiesto il
rigetto definitivo dell’opposizione in questa sede, non possono invece essere
ammesse.
Tali
spese non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo
dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione, e meglio devono essere
sopportate dal debitore se non riesce
ad
opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono
aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §164, p.
414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983,
p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21
settembre 1993 in re R.B.).
In tal
caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del
rigetto dell’opposizione.
2.9. L’attrice
chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta
al precetto esecutivo no. __________dell’Ufficio esecuzione di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha
fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo
(modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto;
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.10. Secondo la
legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in
materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell’articolo 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla LPP (LALPP) la
procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di
giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
Il TFA ha
tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124
V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
che
secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte
fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della
convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte
dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P
Sagl).
2.11. Nel caso in
esame il convenuto non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviate
dall’attrice, né ai successivi solleciti, non ha inoltre sottoscritto il piano
di pagamento rateale del debito proposto dalla Fondazione. Infine ha interposto
opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuto in causa, malgrado il
TCA abbia fissato a questo scopo due termini.
Il
comportamento del convenuto non può quindi che essere considerato temerario. Di
conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 1'000
(cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl);
2.12. Il tema della
rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a
ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il
ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice
al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra
citate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando
che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362,
RAMI 1992 pag. 164).
2.13. Nel caso
concreto non si assegnano pertanto spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza il dottor __________ è condannato a versare alla __________
-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria fr.
29'174.60, oltre a interessi del 5 % dal 1° gennaio 2000.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo
no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per fr.
29'174.60, oltre a interessi del 5% a partire dal 1° gennaio 2'000.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 1'000 sono poste a carico del convenuto.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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