AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2000.56
Data decisione, Autorità:
06.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00056
MB/nh
Lugano
6 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 7 novembre
2000 di
__________ Fondaz. coll. prev. prof.
obbligatoria, __________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
contratto di adesione 5 maggio 1988 __________, titolare di uno studio
dentistico a __________, ha affidato l’attuazione della previdenza
professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1 gennaio 1985, alla Fondazione
collettiva LPP della __________ (Doc. _).
A seguito
dell'avvenuta affiliazione e sulla base dei salari annunciati dal datore di
lavoro (doc. _), la Fondazione gli ha fatto pervenire la distinta dei premi e
le relative mutazioni (doc. _).
1.2. Il 13
settembre 1999, il 25 ottobre e il 20 dicembre 1999, la Fondazione ha
sollecitato il versamento, da parte del datore di lavoro, del saldo
contributivo rimasto nel frattempo scoperto (Doc. _).
In data 3
novembre 2000 la Fondazione ha trasmesso al datore di lavoro l'estratto conto 1
gennaio 1999 - 31 dicembre 1999, il cui saldo a favore dell'Istituto di
previdenza è di fr. 3'380.70. Al 7 novembre 2000 il saldo è invece di fr.
3'650.70 (doc. _).
Constatato
il mancato pagamento dei premi, in data 26 maggio 2000 la Fondazione ha quindi
fatto spiccare, tramite l’Ufficio esecuzione di __________, il precetto
esecutivo no. __________ per fr. 3'648.30, oltre ad interessi del 5% dal 25
maggio 2000. L’interessato ha interposto opposizione (doc. _).
1.3. Con
petizione 7 novembre 2000, indirizzata al TCA, la Fondazione ha chiesto di
giudicare:
" La
petizione è accolta.
Di conseguenza il
dott. __________ è condannato a versare alla __________ collettiva per la
previdenza professionale obbligatoria __________, la somma di fr. 3'648.30,
oltre interessi al 5% a partire dal 25 maggio 2000 come pure fr. 70.- per spese
della domanda d'esecuzione N. __________presentata presso l’Ufficio esecuzione
di __________ il 26 maggio 2000.
E' integralmente
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo N.
__________dell’UE di __________, per il medesimo importo, oltre spese,
interessi ed accessori.
Protestate spese e
ripetibili."
A
motivazione dell'azione l’attrice ha rinviato al contratto di adesione concluso
con __________, allo scopo di attuare la previdenza a favore dei suoi
dipendenti.
1.4. Il convenuto
non è intervenuto in causa, malgrado l'assegnazione di due termini da parte del
Presidente del TCA per la presentazione della risposta,
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la condanna del convenuto al pagamento di fr. 3'648.30, a titolo
di contributi della previdenza professionale dovuti nel 1998 e 1999, oltre a fr.
70 a titolo di spese per la domanda d'esecuzione e a interessi del 5% dal 25
maggio 2000.
L'art. 11
LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente, di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente
registrato.
Uno degli
obblighi derivanti dall’affiliazione consiste nel pagamento di contributi
all’istituto di previdenza (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorge- stiftung, Zurigo 1989, p. 85/86).
Per
quanto riguarda l’ammontare dei contributi, secondo l’art. 66 cpv. 1 prima
frase LPP l’Istituto di previdenza stabilisce, nelle disposizioni
regolamentari, l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
Nell’ambito
della previdenza professionale inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP).
I
contributi non devono quindi necessariamente corrispondere agli accrediti di
vecchiaia di cui all’art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p.
98).
Gli uni
vengono infatti accreditati sul conto individuale (art. 11 OPP2) e servono
quale base per la fissazione delle prestazioni, in modo particolare di quelle
minime previste da legge (art. 6 LPP), gli altri per il loro finanziamento.
2.3. Per quanto
riguarda il finanziamento della previdenza la cifra 11 dell'annuncio della
conclusione di un'assicurazione conforme alla LPP (doc. _) prevede che i premi
sono ripartiti
"
in massima, approssimativamente 50% a carico del
datore di lavoro e 50% a carico del dipendente. Contributo del dipendente: 50%
dell'accredito di vecchiaia + parte del premio di rischio (Quest'ultimo importo
viene allora determinato in % del salario assicurato e quindi comunicato allo
stipulante per le trattenute)."
L’art. 9
del Regolamento stabilisce in particolare l'ammontare del salario assicurato.
L'art. 10, rinvia, per quanto riguarda la ripartizione dei contributi, alle
disposizioni complementari.
Per
l'art. 11 del regolamento inoltre precisa che
"1. L'avere
di vecchiaia serve al finanziamento delle prestazioni per la vecchiaia, come
pure delle prestazioni per i superstiti. Esso consiste in:
a) accrediti
di vecchiaia secondo le disposizioni complementari per il periodo
durante il quale l'assicurato ha fatto parte dell'Istituzione di previdenza,
maggiorati degli interessi di cui a cifra 2 di questo articolo.
b) prestazioni
di libero passaggio apportate, maggiorate degli interessi di cui a cifra 3 di
questo articolo.
Il tasso d'interesse corrisponde al tasso fissato
dal Consiglio Federale e verrà comunicato annualmente)." (doc. _)
Le
modalità di calcolo degli accrediti di vecchiaia sono previste in dettaglio
all'art. III cif. 4 delle disposizioni complementari. In particolare essi
vengono stabiliti in base all'età e al sesso (doc. _).
2.4. Nel caso
concreto l'importo dei contributi dovuti non è mai stato contestato. La
convenuta infatti non ha mai censurato l'ammontare dei premi addebitati
dall'attrice né prima né posteriormente alla presentazione della petizione.
Del resto
dall’esame della documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi
è stato effettuato conformemente alle disposizioni esposte al considerando
precedente e a quelle della LPP, tenuto conto dei salari notificati dal datore
di lavoro.
La
persona assicurata, __________ e il salario erogato, risultano chiaramente dai
documenti di causa, in particolare dalla tabella dei premi e dei contributi
legali complementari così come dagli estratti conto relativi al periodo
contestato (doc. _ e _).
Il
calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda sugli elementi
suesposti e quindi la convenuta va considerata debitrice, nei confronti
dell’attrice, dei contributi della previdenza professionale dovuti a favore
della propria dipendente nel 1998 e 1999, pari a fr. 3'648.30.
Su
questo punto la petizione va quindi accolta.
2.5. L’attrice
chiede pure il versamento di interessi di mora del 5% dal 25 maggio 2000.
Poiché
l'assicurata è palesemente in mora (cfr. art. 11 del contratto di assicurazione
collettiva; art. 102 CO; art. 103 CO) e il tasso di interesse corrisponde a
quello legale, la richiesta, in quanto fondata, dev'essere ammessa (art. 104
cpv. 2 CO).
2.6. Le spese
esecutive di fr. 70.- relative al precetto esecutivo, di cui è chiesto il
rigetto dell’opposizione in questa sede, non possono per contro essere
riconosciute.
Tali
spese non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo
dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione, e meglio devono essere
sopportate dal debitore se non riesce
ad
opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono
aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §164, p.
414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983,
p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21
settembre 1993 in re R.B.).
In tal
caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del
rigetto dell’opposizione.
2.7. L’attrice
chiede, infine, la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta
al precetto esecutivo no. __________emesso dall’Ufficio esecuzione di
__________.
Secondo
la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha
fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo
(modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il perito,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra, la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la
prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere
il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.8. Secondo la
legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in
materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell’articolo 8 della legge di applicazione della LPP (LALPP), la procedura è
di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e
le spese sono poste carico dello Stato.
Il TFA ha
tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124
V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole
non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la
carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo:
la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e
malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p.
189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P
Sagl).
2.9. Nel caso in
esame il convenuto non ha dato seguito alle ripetute richieste di pagamento
dell'attrice, ha interposto ingiustificata opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuto in causa (malgrado la fissazione, da parte del presidente del
TCA, di due termini per la presentazione della risposta).
Alla luce
della suesposta giurisprudenza il comportamento del convenuto va quindi
considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di
procedura per fr. 300 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro
P. Sagl).
2.10 Il tema della
rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a
ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il
ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice
al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra
citate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando
che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362,
RAMI 1992 pag. 164.
2.11. Nel caso
concreto non si assegnano pertanto spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione
é parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________, è condannata a versare alla __________ -Fondazione
collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, __________, l'importo
di fr. 3'648.30 a titolo di contributi previdenziali, oltre a interessi del 5%
dal
25
maggio 2000.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo
no. __________dell'Ufficio esecuzione di __________ del 26 maggio 2000, per
l'importo di fr. 3'648.30, oltre a interessi del 5% a partire dal 25 maggio
2000.
2.- La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 300 sono poste a carico di __________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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