AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
34.2000.5
Data decisione, Autorità:
13.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00005
MB/DC/sc
Lugano
13 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 28 febbraio
2000 di
contro
Cassa Pensioni __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. A partire
dal 1988 __________ ha svolto attività lavorativa presso la società __________,
che, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi
dipendenti, è affiliata alla Cassa Pensioni __________.
Al
momento dell'adesione al Fondo di previdenza l'assicurata ha compilato un
formulario sul suo stato di salute, in cui ha indicato di non aver subito gravi
operazione negli ultimi cinque anni.
1.2. Con effetto
dal 1. marzo 1990 l'assicurata è stata posta al beneficio di una rendita intera
di invalidità da parte dell'assicurazione invalidità. Per stabilire
l'incapacità al guadagno dell'assicurata l'amministrazione si è fondata sulla
perizia dei medici __________ e __________ a, specialisti in malattie degli
occhi. Quest'ultimo ha in particolare diagnosticato:
"
(…)
-
stato dopo cheratoplastica perforante
bilaterale per cheratocono
-
stato dopo resezione cuneiforme bilaterale per astigmatismo
elevato
-
stato dopo cheratotomia arcuata od
-
astigmatismo residuo bilaterale più elevato a
sinistra."
(perizia dott. __________, pag. 2)
1.3. Con scritto
10 giugno 1991 la Cassa pensioni della __________ ha comunicato all'interessata
quanto segue:
"
La Società __________ ci ha inoltrato la sua
domanda di pensionamento causa invalidità totale. In base a informazioni
richieste all'AI federale e a un controllo del presente incarto da parte del
nostro medico di fiducia, è stato rilevato che già prima della sua adesione
alla Cassa pensioni __________ era in cura per la malattia che ora ha provocato
la sua invalidità. Nella dichiarazione sullo stato di salute del 20.4.1988 lei
non aveva indicato tale fatto. Tenuto conto di questa situazione e in base alle
disposizioni regolamentari riceverà dal 1° marzo 1991 le seguenti prestazioni:
Rendita d'invalidità totale
a norma della LPP di fr. 302.--
Rendita per figli per __________ fr. 61.--
totale fr. 363.-- mensili."
(Doc. _)
1.4. Con
petizione 28 febbraio 2000 l'assicurata ha chiesto al TCA di esaminare la presa
di posizione della Cassa pensioni, evidenziando quanto segue:
"
Il tutto è cominciato nel 1988 quando ho
compilato il formulario dello stato di salute per la cassa pensione __________,
il quale al punto 3 secondo la mia opinione e la mia più totale ignoranza non è
molto chiaro. Nessuno mi ha dato ulteriori informazioni, alle domande ho
risposto no non per nascondere qualcosa ma semplicemente non credevo che
l'operazione che avevo avuto nel 1987 rientrasse tra le gravi operazioni, in
quanto tutto era andato bene, avevo ripreso a lavorare al 100% guidavo la
macchina senza nessun problema, oltretutto non avevo ricevuto nessuna
indicazione dal mio dottore che ci fossero in seguito dei problemi, che ci sono
stati poi con il secondo intervento che non è andato come il primo. Ritornando
al punto 3 del formulario sarebbe stato tutto più semplice e chiaro, se
semplicemente avessero chiesto: ha avuto delle malattie o operazioni
ultimamente (non gravi) non avrei esitato come sempre ho fatto ad elencare ciò
che avevo avuto avrebbero poi valutato se queste operazioni le ritenevano gravi
o meno, inoltre visto l'importanza delle prestazioni che andavano ad assicurare
non si sono presi neanche la briga di chiedere chi era il mio medico di
famiglia dove avrebbero avuto tutte le informazioni che avevano bisogno, per
questo motivo credo che la colpa non è solo mia. Così senza farsi troppi
scrupoli io ho pagati i contributi mentre loro mi hanno liquidata con quattro
spiccioli al mese, dopo tante richieste pochi giorni fa mi hanno spedito una
copia del certificato da me riempito a suo tempo per tutti questi anni mi sono
sempre chiesta se c'è qualcuno che possa proteggere il contribuente ad avere un
po' di giustizia." (I)
1.5. Con riposta
23 marzo 2000 la Cassa pensioni convenuta in causa, ha dichiarato quanto segue:
"
Teniamo a ribadire che contestiamo completamente
l'esposizione della signora __________. La pratica sia brevemente recapitolata:
-
Al momento (28.3.1988) dell'adesione alla Cassa pensioni
__________, la signora __________ ha dovuto compilare una dichiarazione di
salute (all. 1). Modo di compilazione di tale dichiarazione e relative
conseguenze di false dichiarazioni sullo stato di salute come pure il
procedimento dell'applicazione della riserva, sono disciplinati dal regolamento
della Cassa pensioni __________ (art. 9/10 e art. 57, all. 2).
-
La signora __________ ha fornito una dichiarazione falsa (vedi
referto del medico di fiducia, all. _), in quanto non ha fornito alcuna
indicazione sull'operazione subita agli occhi. Con la sua omissione, ha
impedito di potere applicare una riserva. L'invalidità attuale è diretta causa
dell'affezione sottaciuta. L'assicurata percepisce perciò una rendita intera a
norma della LPP decorrente dal 1° marzo 1991 oltre ad una rendita per figli
d'invalidi intera (sempre a norma della LPP) per suo figlio __________,
quest'ultima limitata fino al 31 agosto 1997.
Un
cambiamento delle nostre attuali prestazioni non è possibile." (III).
1.6. Pendente
causa il TCA ha richiamato d'ufficio l'incarto AI dell'assicurata e il
regolamento della Cassa pensioni convenuta in vigore nel 1988.
Questa
Corte ha inoltre sottoposto alcuni quesiti al dottor __________. Gli atti di
causa sono stati notificati alle parti per le osservazioni, che sono state
presentate in entrambi i casi in data 5 luglio 2000.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ di una rendita di invalidità della
previdenza professionale secondo il regolamento della Cassa pensioni __________
(art. 49 cpv. 2 LPP, previdenza sovraobbligatoria) e non unicamente in virtù
delle disposizioni minime della LPP (previdenza obbligatoria, art. 6 e 49 cpv.
1 LPP).
Il Fondo
di previdenza motiva la decurtazione della rendita avvalendosi del fatto che
l'assicurata avrebbe omesso di indicare, nel formulario sullo stato di salute
compilato al momento dell'affiliazione, l'operazione subita agli occhi nel
1987. L'interessata sostiene invece che la domanda posta al punto 3 del
formulario non era per nulla chiara e che non poteva né doveva capire che
sussisteva l'obbligo di indicare un'operazione che aveva avuto un esito del
tutto positivo e che non era grave.
Controversa è
quindi la questione a sapere se l'assicurata, omettendo di indicare
l'operazione subita nel 1987, relativa al danno agli occhi che ha indotto
l'assicurazione invalidità a riconoscere l'esistenza di invalidità, ha commesso
reticenza (impedendo alla convenuta di introdurre una riserva) e quindi
correttamente la Cassa pensioni ha rifiutato di erogare le prestazioni LPP che
vanno oltre il minimo legale.
In
proposito va rilevato che, a differenza di quanto previsto per la previdenza
professionale obbligatoria, nel cui ambito non è possibile introdurre delle
riserve sulla copertura dei rischi morte e invalidità (RCC 1986 p. 525; U.
Stauffer, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e 223 consid. 6), nella previdenza più estesa
(sovra o preobbligatoria), gli istituti di previdenza, oltre ad avere la
facoltà di assicurare la capacità residua di guadagno delle persone invalide,
possono introdurre delle riserve (SZS 2000 pag. 62-63; SZS 1998 pag. 308; STFA
del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; DTF 119 V
283ss.; DTF 116 V 218; RDAT I- 1993 p. 235 consid. 3a; DTF 115 V 215 e 223
consid. 6, citato in maniera errata in Stauffer; B. Carron, op. cit., p. 40).
In questo
ambito, quindi, i fondi di previdenza possono far dipendere dallo stato di
salute dell’assicurato la sua adesione all’assicurazione (SZS 2000 pag. 62;
STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; vedi
pure consid. 2.12 in fine).
Per
l’art. 4 LCA
" 1 Il proponente deve dichiarare per
iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad
altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio,
in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del
contratto.
2 Sono
rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a
conchiudere il contratto od a conchiuderlo alle condizioni convenute.
3 Si presumono
rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per
iscritto delle questioni precise, non equivoche."
Secondo
l’art. 6 LCA inoltre
" Se
alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha
dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva
conoscere, l’assicuratore non è vincolato al contratto purché ne sia receduto
entro quattro settimane da quanto ne ebbe cognizione."
Le
disposizioni summenzionate contenute nella legge federale sul contratto di
assicurazione, si applicano per analogia anche alla previdenza professionale,
in caso di carenza di norme statutarie o regolamentari analoghe (cfr. SZS 2000
pag. 63; STFA non pubbl. del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in
SZS 1998 p. 372ss; SZS 1998 p. 309 consid. 2a; DTF 119 V 283; Carron, op. cit.
p. 30; DTF 116 V 219, p. 225 consid. 4b, p. 226 consid. 5a; Riemer, Berührungspunkte
zwischen BVG und VVG, SZS 1998 p. 346).
2.2. In concreto,
dal tenore delle disposizioni del regolamento in vigore al momento dell'entrata
in servizio nel 1988 dell'assicurata presso la __________ emerge in particolare
che:
"
Dichiarazione di buona salute/Visita medica
-
Al momento della sua iscrizione alla Cassa il collaboratore deve
fornire informazioni in merito al suo stato di salute.
-
In base alle predette informazioni la Cassa può ordinare a sue
spese una visita medica fiduciaria." (art. 9)
Per
l'art. 10 del regolamento:
"
Riserve
-
Riserve dovute a limitazioni delle possibilità assicurative,
vengono stabilite dal Consiglio di fondazione su richiesta del medico
fiduciario e debbono venir rese note all'interessato.
-
Queste riserve possono venire applicate solo a quella parte dei
diritti a prestazioni, che superano i diritti legali assicurativi obbligatori.
-
Se malattie, infermità o la relativa predisposizione in un
secondo tempo guariscono o scompaiono, la riserva fatta può venire annullata.
In ogni caso una riserva decade dopo 5 anni."
2.3. Secondo la
giurisprudenza di cui all’art. 4 LCA, relativo alle dichiarazioni obbligatorie
alla conclusione del contratto, il fondo di previdenza deve formulare le
domande sullo stato di salute dell'assicurato in forma scritta. Quest'ultimo
deve, dal canto suo, fornire per iscritto tutte le informazioni che permettono
di apprezzare il rischio, nella misura in cui ne ha o ne avrebbe dovuto avere
conoscenza al momento della conclusione del contratto (SZS 1998 p. 309). Non
avendo l’obbligo di dichiarare carattere globale, esso si limita ai fatti
richiesti per iscritto in maniera esplicita e senza equivoci. Se la relativa
domanda non è stata posta, il richiedente non è quindi obbligato a dare informazioni
di propria iniziativa in relazione ad un rischio (STFA non pubbl. del 14 maggio
1997 in re G p. 7 ; SZS 1998 p. 309 consid. 2; DTF 116 V 226; DTF 108 II 146,
Beros, op. cit. p. 123 N 750).
La
violazione dell’obbligo di notifica si valuta in base a criteri soggettivi e
oggettivi, indipendentemente dalla colpa. In tale contesto il lavoratore fa
fronte all’obbligo di notifica solo se, oltre ai fatti da lui conosciuti,
indica anche quelli che non può omettere di dichiarare, se riflette seriamente
sulle domande sottopostegli dal fondo di previdenza (SZS 2000 pag. 63; STFA non
pubbl. del 14 maggio 1997 in re G p. 7; SZS 1998 p. 308, DTF 116 V 229ss).
Se,
quindi, l'Istituto di previdenza ammette un assicurato senza conoscere i
problemi di salute di cui soffre o la sua limitata capacità lavorativa, il
contratto di previdenza è di principio valido. Il Fondo può tuttavia recedere
dall'accordo, se vi è violazione dell’obbligo di notifica (SZS 1998 p. 310). In
tale ipotesi l’Istituto di previdenza deve dichiarare di voler recedere dal
contratto entro quattro settimane dalla conoscenza della violazione. Si tratta
di un termine di perenzione (art. 6 LCA; DTF 116 V 219 e 229).
2.4. Nel caso in
esame dalla documentazione medica agli atti, in particolare dalla perizia del
dottor __________, emerge che l'assicurata soffre di una graduale diminuzione
delle funzioni visive nei due occhi causate da cheratocono.
L'enciclopedia
di medicina difinisce come segue la citata affezione:
"
deformazione conoide progressiva della cornea,
bilaterale, ma più grave da un lato; colpisce nell'adolescenza e comporta
diminuzione dell'acuità visiva, astigmatismo irregolare e miopia. Il processo
può giungere fino alla perforazione corneale e alla formazione di un leucoma.
La terapia è medica, con l'uso di miotici;
protesica, con applicazione di lenti a contatto corneali e sclerocorneali; chirurgica
nelle forme gravi in cui i precedenti trattamenti non sono efficaci:
consiste in interventi conservativi (diatermocoagulazione dell'apice corneale
sfiancato) e sostitutivi (cheratoplastica o trapianto corneale)."
L'affezione
ha condotto in concreto a ritenere giustificata l'esecuzione di una
cheratoplastica perforante dapprima all'occhio sinistro, il 18 giugno 1987, ed
in seguito a quello destro, in data 12 marzo 1989. Secondo il perito
"
ambedue gli interventi hanno avuto buon esito e
decorso post-operatorio con cornee trapiantate perfettamente limpide. Il
risultato visivo definitivo molto soddisfacente sull'occhio sinistro restava
ancora condizionato da un forte astigmatismo iatrogeno sull'occhio destro.
In data 03.07.1989 la sutura corneale sinistra
doveva venire asportata a seguito di rottura di quest'ultima compromettendo le
funzioni visive centrali a causa di un eccessivo astigmatismo corneale
consecutivo. Nel dicembre 1989 veniva asportata pure la sutura corneale destra
lasciando però invariato l'elevato astigmatismo corneale.
Per questo motivo in data 21.02.1990 veniva
eseguita una resezione cuneiforme della cornea destra nell'intento di ridurre
l'astigmatismo corneale che restava però sempre eccessivo.
Per questo motivo di astigmatismo corneale
elevato bilateralmente i medici della Clinica oculistica dell'Ospedale
__________ proponevano un ulteriore intervento di resezione cuneiforme corneale
da eseguire sui due occhi. (…)"
(cfr.
doc. _)
L'intervento
ventilato è poi stato eseguito (cfr. rapporto del dottor __________ dell'8
maggio 1991 agli atti amm).
Per
quanto riguarda in modo particolare l'intervento non notificato alla Cassa
pensioni, eseguito nel 1987 all'occhio sinistro, anche la dottoressa
__________, assistente presso l'Ospedale __________, ha precisato che esso ha
avuto un buon esito. Pure dagli atti dell'Ospedale __________, prodotti
dall'assicurata, risulta che il risultato dell'operazione è ottimo (doc. _).
In data
20 aprile 1988 l'interessata ha sottoscritto, all'attenzione della Cassa
pensioni __________, la dichiarazione di salute rispondendo negativamente
alle domande 3 ("ha subito negli ultimi 5 anni una grave malattia, un
grave infortunio, una grave operazione") e alla domanda 4:
"È stato ricoverato negli ultimi 5 anni in un ospedale,
in un sanatorio o in una casa di salute per nevrotici? SI NO
Se si, qual è la causa del soggiorno?
m malattia m infortunio m
operazione
Durata del soggiorno: dal …………….. al
……………..
In quale casa di salute?" (Doc. _)
Nel 1989
l'assicurata è stata sottoposta alla medesima operazione all'occhio destro.
Anche in tal caso il medico ha indicato un esito buono e un decorso nella
norma.
I problemi
sono sopravvenuti solo in seguito, a causa della rottura del filo di sutura,
che ha dovuto essere asportato ed ha provocato un aumento dell'astigmatismo.
Per questi motivi l'assicurata è stata risottoposta a due operazioni agli occhi
nel luglio e novembre 1989. Secondo la perizia agli atti dell'amministrazione
infine l'inabilità lavorativa comincia a decorrere dal 1989.
Al fine
di chiarire i fatti rilevanti per l'esito della vertenza, questa Corte ha
ritenuto necessario sottoporre pendente causa al dottor __________, che ha
ripetutamente operato l'assicurata, alcuni quesiti relativi soprattutto alla
gravità della malattia e degli interventi subiti dall'interessata.
In
particolare alla domanda
"1. La cheratoplastica perforante da lei eseguita nel 1987
all'occhio sinistro, può essere considerata, da un punto di vista medico, una
"grave" operazione?
Il medico
ha precisato che
"
La paziente presentava, all'inizio, un
cheratocono bilaterale molto marcato con un visus ridotto a meno di 1/10.
L'intervento di cheratoplastica praticato in
ambedue gli occhi era l'unica soluzione possibile per migliorare la capacità
visiva.
Occhiali o lenti a contatto non entravano in
considerazione in questo caso.
L'operazione eseguita il 18.06.1987 può essere
definita importante e difficile (grave non è il termine adatto).
Agli
ulteriori quesiti ha risposto come segue:
"2. Quando è stato deciso di effettuare la medesima operazione
all'occhio destro? Già al momento della prima operazione, l'anno seguente
(1988), oppure l'anno in cui essa è intervenuta?
Data
la situazione grave dal punto di vista oculare, l'intervento bilaterale
è stato programmato sin dall'inizio.
La
seconda operazione, ossia il trapianto all'occhio destro, è stata eseguita il
12.03.1989 dopo aver valutato il buon esito all'occhio sinistro.
L'osservazione
di almeno un anno è necessaria per una valutazione corretta.
- Il cheratocono bilaterale va considerato, da un punto di vista
medico, una grave malattia?
Questo
dipende dal grado e dall'evoluzione del cheratocono. Nel caso in esame può
essere considerata una grave malattia.
- Come viene vissuta dal paziente questa
affezione?
Abbastanza male, data la pochezza visiva.
- Ogni forma di cheratocono bilaterale implica un giorno o l'altro
un'operazione di cheratoplastica ad entrambi gli occhi?
Non
necessariamente ed a dipendenza dalla gravità dell'affezione, dalla sua
evoluzione e soprattutto dalla diminuzione visiva.
Nel caso in esame l'operazione fu giudicata
indispensabile.
- E' possibile che non si giunga mai alla
necessità di operare?
Vedi punto 5." (XI)
2.5. Nel caso
concreto, questa Corte, in virtù della documentazione agli atti, deve
concludere che __________ ha violato il suo obbligo di notifica nei confronti
della Cassa pensioni __________.
Infatti,
l'assicurata ha risposto negativamente alla domanda 4, sebbene fosse stata
ospedalizzata nel 1987 per subire un'operazione (cfr. consid. 2.4).
Questa
domanda parla semplicemente di "operazione" e non di "grave
operazione" per cui ogni possibilità di equivoco era esclusa.
Poiché
l'assicurata ha commesso reticenza, essa non può avvalersi delle prestazioni
sovraobbligatorie della previdenza professionale.
La
petizione dev'essere quindi respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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