AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2000.4
Data decisione, Autorità:
22.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00004
MB/nh
Lugano
22 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Raffaele Guffi,
presidente,
Ivano Ranzanici,
Raffaello Balerna (in sostituzione del giudice Daniele Cattaneo, astenuto)
redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 31 gennaio
2000 di
contro
Cassa pensioni __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1 __________,
nata nel 1948, domiciliata a __________, ha svolto attività lucrativa quale
docente di scienze a metà tempo presso la scuola __________ e per l’altra metà
presso le scuole medie del Cantone (cfr. Doc. _ e sentenza del TRAM del 14
ottobre 1994 p. 1).
In data
29 settembre 1982 l'interessata è stata affiliata alla Cassa pensioni
__________ con effetto dal 1. settembre 1981, con riscatto al 1. settembre 1980
(cfr. certificato di ammissione agli atti dell’amministrazione).
Il 7
luglio 1992 il Consiglio di Stato ha pronunciato la sospensione
dall’insegnamento di __________ per la durata di tre mesi. Con sentenza del 15
febbraio 1994 il Tribunale Federale ha accolto il ricorso dell’interessata,
ritenendo sproporzionato il provvedimento (Doc. _).
In
seguito il Consiglio di Stato ha destituito __________ dalla carica di docente,
con effetto immediato al 16 novembre 1993, in virtù dell’art. 40 cpv. 1 LORD.
La
decisione di rimozione dalla carica è stata impugnata con ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo (cfr. STCA del 19 ottobre 1999 cresciuta in giudicato,
p. 1 consid. 1.1 e 1.2).
1.2 In data 19
ottobre 1999 il TCA ha parzialmente accolto la petizione presentata da
__________ assegnandole una "mezza rendita di invalidità della previdenza
professionale dalla data della cessazione del versamento dello stipendio da
parte del datore di lavoro" (STCA del 19 ottobre 1999 cresciuta in giudicato,
p. 1 consid. 1.1 e 1.2).
1.3 Preso atto
della sentenza del TCA, con risoluzione 24 dicembre 1999, il Comitato della
Cassa pensioni __________ ha assegnato all'interessata una mezza rendita di
invalidità con effetto dal 16 novembre 1993, pari a fr. 1'939 mensili (per
tredici mensilità) oltre al supplemento sostitutivo al 50%, versato in attesa
della rendita AVS/AI intera, pari a fr. 799.
Nel
provvedimento intimato il Comitato ha pure quantificato in fr. 66'419.30
l'ammontare della prestazione di libero passaggio dovuta all'assicurata, oltre
ai relativi interessi.
1.4 L'8 gennaio
2000 __________ ha chiesto alla Cassa pensioni di chiarire in dettaglio il
calcolo in base al quale sono stati fissati la rendita di invalidità, il
supplemento sostitutivo e la prestazione di libero passaggio.
Con
risposta del 19 gennaio 2000 l'amministrazione della Cassa pensioni ha
quantificato come segue il calcolo della rendita
"- Stipendio
annuo frs. 99'065.- / frs. 15'040.- / frs. 84'025.-:
prestazioni
di diritto al 50%
60% di frs.
84'025.- frs. 50'415.-: 2 = frs. 25'027.-: 13 = frs. 1'939.-
supplemento
sostitutivo in attesa di una rendita AVS/AI
50% di frs.
19'176.- = frs. 9'588.-: 12 = frs. 799.-
Totale
prestazioni al 50% = frs. 2'738.-
A questo importo vanno poi aggiunte le
prestazioni a carico dello Stato (50%)."
Con
scritto 27 gennaio 2000 l'assicurata ha contestato il calcolo, precisando che
il versamento della rendita di invalidità deve avere effetto dal 1 ottobre
1993. Secondo l'attrice inoltre lo stipendio assicurato rilevante per il
calcolo dev'essere stabilito in fr. 86'615 e, quindi, la rendita in fr.
1'998.80. Per l'interessata, infine, gli stessi criteri vanno applicati anche
per stabilire il supplemento sostitutivo.
1.5 Il 31
gennaio 2000 __________ ha presentato petizione al TCA a titolo cautelativo, in
attesa di una soluzione bonale della vertenza per quanto riguarda l'importo
della rendita AI. In particolare l'attrice ha chiesto al Tribunale adito di
giudicare
"1
- Ad __________ è assegnata una rendita di pensione di invalidità al 50% a
partire dal 1 settembre 1993.
Il
versamento della pensione viene differito di un mese, cioè al 1 ottobre 1993 ai
sensi dell'art. 26 cpv. 2 LPP.
2 - Le prestazioni di diritto calcolate al 1 settembre 1993 sono le
seguenti:
pensione base al 50%:
uguale a metà del 60% del guadagno assicurato fino al 31
agosto 93 cioè fr. 25'984.50.
A questo importo va aggiunto il supplemento sostitutivo al 50%
in attesa di una rendita AVS/AI intera calcolato alla stregua dei considerandi
di cui sopra.
3 - La Cassa pensioni è obbligata a specificare l'importo della
prestazione di libero passaggio in modo chiaro e non come nella risoluzione del
24-XII-99."
Le
motivazioni addotte a sostegno della richiesta verranno menzionate in occasione
dell'esame del merito della petizione, in quanto rilevanti per il suo esito.
1.6 Con risposta
di causa 20 marzo 2000 il Comitato della Cassa pensioni ha proposto al TCA di
giudicare
"1.
L'inizio del diritto alla pensione d'invalidità al 50% della signora
__________ è confermato al 16 novembre 1993;
- l'ammontare delle prestazioni al 16
novembre 1993 è modificato, tenuto conto dell'applicazione dell'art. 22 cpv. 3
LCP, come segue:
pensione
d'invalidità
60% di fr. 84'025 = fr. 50'415x100.53 = fr. 50'682 = fr.
25'341:13 = fr. 1'949.- 2
supplemento
sostitutivo AVS/Al
al 50% fr. 9'588 :
12 = fr. 799.-
Totale
fr. 2'748.‑
- L'interessata
può chiedere di mantenere l'assicurazione alla Cassa pensioni dei __________
nella misura del 50% (riferita alla residua capacità lavorativa) versando il
relativo contributo nei limiti fissati dall'art. 11 LCP, a condizione che ne
faccia richiesta scritta entro 30 giorni dall'intimazione della presente
comunicazione.
In
caso di mancato mantenimento dell'assicurazione, all'assicurata viene
riconosciuta la prestazione di libero passaggio al 50% di fr. 66'419.30, più i
relativi interessi.
Per il pagamento in contanti valgono le
disposizioni dell'art. 7 LCP.
- Il
Comitato si riserva il diritto di controllare in ogni tempo, da parte di un
medico di fiducia della Cassa, il grado d'invalidità dell'assicurata sino al
limite dei 60 anni, secondo l'art. 30 LCP."
A
motivazione della proposta l'amministrazione ha evidenziato che
"
Nella comunicazione ora impugnata, il diritto
alla pensione d'invalidità al 50% viene stabilito al 16 novembre 1993, che
corrisponde alla data di cessazione del versamento dello stipendio da parte del
datore di lavoro.
Il Tribunale non ha indicato, come asserito dalla
controparte, la data d'inizio della pensione d'invalidità corrispondente alla
data di cessazione del versamento dello stipendio intero; ha invece
stabilito che la pensione inizia a partire dal giorno dell'esaurimento del
diritto allo stipendio (cfr. art. 23 LStip cpv. 1), ossia dopo 2 anni.
Rileviamo che il datore di lavoro, secondo le
norme contrattuali, è tenuto al versamento dello stipendio in caso di assenza
per malattia o infortunio (professionale e non).
Il Tribunale, come giustamente ricordato dalla
controparte, si è già ripetutamente pronunciato sulla retroattività delle
prestazioni sociali, in particolare quando siamo in presenza di un diritto
riconosciuto dall'Assicurazione federale per l'invalidità. Quest'ultimo ha
sancito in ogni caso che all'assicurato deve essere lasciato lo stipendio 100%
se ne ha ancora diritto, differendo l'inizio del diritto alle prestazioni
sociali. Quest'ultime possono essere compensate dal datore di lavoro se ha
anticipato lo stipendio.
La tutela del Tribunale è più che comprensibile
in quanto un'eventuale retroattività delle prestazioni sociali, potrebbe
rivelarsi per l'assicurato negativa dal profilo finanziario, in quanto questo
potrebbe causare una riduzione delle sue entrate.
Nella fattispecie non siamo in presenza di un
riconoscimento della pensione d'invalidità, in seguito all'assegnazione di una
rendita federale d'invalidità, ma di una decisione del Tribunale che ha
obbligato la Cassa pensioni a riconoscere una pensione d'invalidità parziale
(cfr. art. 29 LCP), indipendentemente dalle altre decisioni non ancora prese in
materia di primo pilastro (AI).
A nostro parere questa decisione è chiara e non
si presta a diversa interpretazione. La Cassa pensioni dei __________ deve
quindi riconoscere la pensione d'invalidità a partire dalla data
dell'esaurimento del diritto allo stipendio a norma dell'art. 23 LStip.
Per questi motivi, nella fattispecie non può
essere invocata l'applicazione dell'art. 26 LPP. Questa disposizione lascia
agli Istituti di previdenza la facoltà di decidere in merito. La Cassa pensioni
dei __________ prevede la possibilità di differire il diritto alla pensione in
caso di versamento dell'indennità giornaliera (cfr. art. 14 cpv. 3 Regolamento
della Cassa pensioni dei __________).
Secondo le indicazioni dell'Ufficio stipendi,
sino al 31 agosto 1993 l'interessata è stata retribuita sulla base della classe
31+14 aumenti.
A partire dal 1. settembre/16 novembre 1993 la
retribuzione dell'interessata è stata stabilita come segue:
‑ 50% classe 30+13 aumenti
‑ 50% classe 31+14 aumenti
Lo stipendio assicurato considerato per la
determinazione delle prestazioni di diritto (cfr. comunicazione del Comitato
del 24.12.1999) è quello basato su quest'ultima situazione, ossia al
verificarsi dell'evento.
Tenuto conto della
riduzione salariale verificatasi al 1° settembre 1993, lo stipendio assicurato
determinante per il calcolo della pensione d'invalidità deve quindi essere
definito secondo l'art. 22 cpv. 3, ossia considerando il tasso di contribuzione
medio per tutto il periodo in cui lo stipendio effettivamente percepito era
basato sulla classe superiore. Questo perché concretamente si tratta di una
declassificazione.
Il calcolo della
pensione va quindi modificato in questo senso, per cui la richiesta della
controparte può parzialmente essere accolta.
Non possiamo invece
condividere la richiesta di calcolo della pensione sul massimo della classe 31
(cfr. situazione al 31.08.1993) in quanto il diritto alla pensione è stato
fissato, come citato in precedenza, a partire dal 16 novembre 1993 (cfr. 50%
classe 30+13 / 50% classe 31+14).
L'allegato alla presente
risposta indica in dettaglio le modalità di calcolo della pensione (cfr.
conteggio 14.03.2000)."
Con
scritto di medesima data la Cassa pensioni ha pure quantificato in fr.
48'165.55 l'ammontare della prestazioni di libero passaggio al 50% (VII, I2),
precisando in data 18 aprile 2000 che il calcolo è stato effettuato in virtù
delle disposizioni in vigore il 15 novembre 1993.
1.7 In data 8
giugno 2000 __________ ha presentato la replica, ribadendo le richieste di
petizione.
Con la
duplica dell'8 settembre 2000 il Comitato della Cassa pensioni ha invece
confermato la propria risposta.
1.8 In data 19
ottobre 2000 e 30 ottobre 2000 __________ ha presentato ulteriori osservazioni.
in
diritto
2.1. Controversi,
in concreto, sono l'ammontare e la decorrenza della mezza rendita di invalidità
della previdenza professionale e del relativo supplemento assegnati all'interessata
dalla Cassa pensioni __________ in seguito alla sentenza pronunciata dal TCA il
19 ottobre 1999 e nel frattempo cresciuta in giudicato.
La Cassa
sostiene in particolare che la pensione decorre dalla data della cessazione del
versamento dello stipendio e meglio il 16 novembre 1993, mentre l'assicurata
ritiene che la rendita vada versata dal 1. ottobre 1993, data della cessazione
del versamento dello stipendio intero.
Per
quanto riguarda l'ammontare della rendita diverge il salario assicurato da
porre alla base del calcolo: per la Cassa si tratta infatti di considerare
anche la riduzione dello stipendio intervenuta da settembre 1993. La
retribuzione fondata sulla classe 31 + 14 fino a fine agosto, è infatti
divenuta al 50% in classe 31 + 14 e per l'altro 50% nella classe 30+ 13.
2.2 In via
preliminare per quanto riguarda il diritto applicabile si rileva che secondo la
giurisprudenza, in caso di modifica delle disposizioni legali si applicano le
norme in vigore al momento della realizzazione della fattispecie che va
apprezzata giuridicamente. In presenza di uno stato di fatto duraturo, non
ancora conclusosi al momento della modifica legislativa, è di regola
applicabile il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria (SVR
1998 IV Nr. 13).
In
concreto si rileva che il diritto alla rendita di invalidità dell'assicurata è
sorto il più tardi il 16 novembre 1993.
In simili
condizioni va quindi applicato il diritto in vigore al momento della nascita
della rendita e quindi quello vigente nel 1993, non anche le modifiche della
LCP entrate in vigore con effetto dal 1° gennaio 1995.
2.3 Secondo
l'art. 26 LPP
"
1 Per la
nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia
le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).
2 L'istituto
di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto
alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario
completo".
Per la
giurisprudenza l'art. 26 cpv. 2 LPP rappresenta una norma di coordinamento nel
tempo, che intende evitare che il pagamento del salario o di prestazioni
sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del
salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che
percepiva quando lavorava regolarmente (SZS 1998 pag. 393; RAMI 1994 p. 171
consid. 2b).
Per
l'art. 16 LCP
" Tutte le pensioni decorrono dal mese per il quale
lo stipendio o una precedente pensione non sono più corrisposte (cpv. 1).
..
La pensione d’invalidità e i relativi supplementi decorrono dalla nascita
del diritto alla rendita federale per
l’invalidità (AI), riservato l’art. 29 della presente legge (cpv. 3) "
Secondo
la giurisprudenza il diritto alla rendita di invalidità
può inoltre essere differito solo se le disposizioni interne dell'istituto di
previdenza (statuti, regolamento) lo prevedono espressamente (RAMI 1994 p. 171
consid. 2b e dottrina ivi citata; SZS 1998 pag. 393; cfr. M. Moser, Die Zweite
Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea e Francoforte 1993, p. 206).
In una sentenza pubblicata in RDAT I 1995 p. 232 il TCA ha già avuto
modo di statuire che la LCP, nel vecchio tenore, prevede il diritto al
differimento della rendita (cfr. anche STCA del 19.11.1998 in re R.B non pubbl.
consid. 2.4 in fine).
Per
l'art. 8 del RegLCP
"
Se l'assicurato ha esaurito il suo diritto allo
stipendio secondo l'art. 23 LStip la Cassa esamina d'ufficio, secondo l'art. 29
LCP, se ricorrono i limiti per il pensionamento di invalidità".
Per
l'art. 29 LCP
" 1La Cassa decide in modo autonomo,
sulla base di uno o più rapporti medici di fiducia e su richiesta
dell’assicurato, se:
a) l’AI ha rifiutato una rendita;
b) l’AI ha riconosciuto un’invalidità parziale;
c) l’AI non si è ancora pronunciata.
2La Cassa
stabilisce l’inizio e la fine del diritto, il grado d’invalidità, eventuali
riduzioni e revisioni del caso, in analogia ai criteri AI."
2.4 Nel caso
concreto il TCA ha statuito nel merito in virtù dell'art. 29 LCP, in quanto
l'AI aveva nel frattempo respinto la richiesta di rendita per motivi formali
(consid. 1.2).
In simili
condizioni, per stabilire la decorrenza della rendita tornano applicabili per
analogia le disposizioni dell'AI (art. 29 cpv. 2 LCP), come previsto dalla LPP.
La Cassa
pensioni prevede inoltre, il differimento di "tutte le pensioni",
finché è versato il salario (cfr. art. 16 cpv. 1 LCP; RDAT I 1995 p. 232).
In simili
condizioni gli art. 26 cpv. 2 LPP e 16 cpv.1 LCP vanno applicati anche alle
rendite stabilite indipendentemente dall'AI in base all'art. 29 LCP e, quindi,
anche al caso concreto.
La rendita di
__________ decorre quindi dal mese per il
quale lo stipendio non è più corrisposto.
2.5 In concreto
le parti non concordano in particolare sul concetto di "versamento dello
stipendio" (art. 16 cpv. 1 LCP). Secondo l'attrice si tratta dello
stipendio intero, mentre la convenuta sostiene che il differimento deve
avvenire sino all'esaurimento dello stipendio ai sensi dell'art. 23 LStip cpv.
1.
In
proposito il TCA nel dispositivo della sentenza del 19 ottobre 1999, ha
indicato che
"
__________ ha diritto ad una mezza rendita di
invalidità della previdenza professionale dalla data della cessazione del
versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro".
Al
considerando 2.18 questa Corte ha in particolare rinviato all'art. 16 LCP
citato al considerando 2.5 della medesima sentenza, omettendo però di precisare
il concetto di stipendio di cui all'art. 16 LCP, che, fondandosi sull'art. 26
cpv. 2 LPP deve coincidere con il concetto ivi previsto e meglio con quello di
"salario completo".
Secondo
l'art. 6, la seconda parte della LPP stabilisce infatti delle esigenze minime
con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo.
Questo
principio vale per la previdenza obbligatoria. Le disposizioni della LPP
interessate sono quindi relativamente imperative, cioè i fondi di previdenza
sono autorizzati a derogare da esse, tuttavia solo a favore degli assicurati
(DTF 121 V 104ss=SZS 1996 p. 422 consid. 4a; SVR 1994 LPP p. 36 consid. 6;
Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum
Haftpflichtrecht, SZS 1987, p. 123/124; cfr. la legge riserva quindi il
cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”, J. Brühwiler, Die betriebliche
Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 246-9 e dottrina citata alla
nota 17; cfr. anche art. 49 cpv. 2 LPP, Riemer, op. cit., p. 123/124; Riemer,
das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 38-39). La
LPP poggia quindi sul principio della legalità e su quello dell'autonomia delle
casse (SVR 1994 LPP consid. 6).
Disposizioni
più sfavorevoli per gli aventi diritto non si applicano, in quanto violano il
diritto federale (art. 50 cpv. 3 LPP; SZS 1996 p. 424 consid. 5a,
rispettivamente sono nulle anche art. 20 CO per i fondi di diritto privato) e
vengono sostituite dalle disposizioni di diritto pubblico della LPP, in quanto
direttamente applicabili (Brühwiler, op. cit., p. 246-9).
Secondo
la dottrina inoltre tale disposizione torna applicabile principalmente al terzo
capitolo (art. 13-26 LPP) della seconda parte in cui sono regolate le
prestazioni (J. Brühwiler, op. cit., p. 248), non quindi integralmente a tale
parte (J. Brühwiler, op. cit., p. 251).
Il testo
di legge su cui si fonda l'art. 16 LCP, l'art. 26 cpv. 2 LPP è inoltre chiaro e
non necessita di essere interpretato. Esso indica infatti chiaramente che il
differimento può avvenire solo fintanto che l'assicurato riscuote il salario
completo.
Il TCA su
questa questione si è già del resto espresso in STCA del 17 novembre 1994 in re
R pubblicata su RDAT I 1995 no. 69 p. 232 (cfr. anche STCA del 19.11.1998 in re
R.B non pubbl. consid. 2.4 in fine), come segue
"
Quindi, fintanto che l'assicurato, nonostante
fosse stato riconosciuto invalido al 50%, rispettivamente in misura superiore
ai due terzi, percepiva lo stipendio intero, non poteva esigere la prestazione
previdenziale. Il suo diritto era differito ai sensi degli art. 26 cpv. 2 LPP e
24 cpv. 2 dello statuto.
…
Dagli atti risulta che lo stipendio intero è
stato corrisposto all'attore fino al marzo 1993.
In data 19 aprile 1993 l'Ufficio del personale ha
infatti comunicato all'assicurato che nel corso del mese di marzo 1993 era
stato superato il limite dei 720 giorni per malattia e infortunio, per cui a
partire dall'aprile 1993 lo stipendio mensile sarebbe stato ridotto ai
sensi degli art. 71 e 72 ROD (doc. _). Ricorda l'attore (doc. _) che dal 1°
aprile 1993 gli viene corrisposto uno stipendio pari al 25%.
Dall'aprile 1993, mese successivo alla cessazione
del diritto allo stipendio intero, all'attore deve essere dunque versata la
rendita LPP."
Alla luce
della giurisprudenza esposta al considerando precendente questa Corte deve
quindi concludere che, a ragione, l'assicurata pretende che la rendita venga
differita fino all'istante in cui non viene più versato il salario intero.
2.6 Secondo
l'art. 23 Lstip in vigore fino alla fine del 1995 per gli impiegati
" 1In caso di assenza per malattia o
infortunio non professionali, anche discontinua il dipendente percepisce
l’intero stipendio per i primi 360 giorni di assenza e il 50% per i successivi
360 giorni. In tal caso l’indennità per economia domestica e per figli non
subisce riduzioni.
2Al
dipendente iscritto alla Cassa pensioni sono in ogni caso garantite le
prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di pensionamento".
Dallo
scritto prodotto agli atti dall'assicurata al doc. _, risulta in particolare
che
"
La signorina __________, docente nominata al 50%
nella Scuola __________ e al 50% nella __________, è effettivamente assente
totalmente e ininterrottamente dal lavoro per malattia dal 01 settembre 1992.
Per il primo anno di assenza, e cioè fino al 30
settembre 1993 [le riduzioni di stipendio per malattia vengono infatti sempre
praticate il mese successivo], alla signorina __________ è stato erogato lo
stipendio completo, in conformità dei disposti dell'art. 23, cpv. 1, della
Legge sugli stipendi [LStip] che regola la materia.
Dal 01 ottobre 1993 invece viene erogato alla
signorina __________ non lo stipendio al 50% come da ella indicato, ma, bensì,
l'equivalente della rendita della Cassa pensioni + relativo supplemento fisso
previsto dall'art. 23, cpv. 2, della LStip.
Eccovi i necessari dati per i raffronti di
salario:
‑ stipendio lordo al 100% in base alla
classificazione d'organico attuale fr. 7'620.30
tredicesima mensilità pro-rata fr.
635.--- fr. 8'255.30
‑ stipendio lordo mensile nel secondo
anno di assenza per malattia erogato
con decorrenza 01 ottobre 1993 fr. 5'427.--
tredicesima mensilità pro‑rata
calcolata sullo stipendio al 100%
come previsto dall'art. 22, cpv. 5,
della LStip fr.
635.--- fr. 6'062.--"
Alla luce
di queste circostanze appare chiaro che il versamento della rendita AI della
Cassa pensioni dev'essere differito fino al 30 settembre 1993, come asserito
dall'assicurata nella petizione. La rendita decorre quindi dal 1. ottobre 1993,
alla scadenza cioè del primo anno di malattia, istante a partire dal quale non
viene più versato il salario completo.
A titolo
abbondanziale va rilevato che la data del 16 novembre 1993, indicata dalla
Cassa pensioni, coincide con la rimozione della carica dell'assicurata da parte
del Consiglio di Stato (cfr. STFA del 24 gennaio 1996 in re A.C cresciuta in
giudicato). Questa scadenza non ha tuttavia alcuna rilevanza ai fini di
stabilire la decorrenza della rendita della Cassa pensioni.
Su questo
punto la petizione dev'essere pertanto accolta e la rendita della Cassa
pensioni erogata dal 1° ottobre 1993.
2.7 Per quanto
riguarda l'ammontare della rendita è contestato il salario assicurato da porre
alla base del calcolo.
Per
l'art. Art. 24 LPP
"
2 La rendita
d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la
rendita di vecchiaia. Il pertinente avere di vecchiaia consta:
a. dell'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato sino alla
nascita del diritto alla rendita d'invalidità
b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti
fino al raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita, senza gli
interessi.
3 Tali
accrediti di vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell'assicurato
durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza."
Per
l'art. 25 LCP in vigore fino al 1 gennaio 1995 (cfr. art. 6 e 49 cpv.2 LPP):
"
1 La pensione
d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota valida per la pensione di vecchiaia
che l'assicurato avrebbe raggiunto al momento del pensionamento obbligatorio
per limiti d'età.
2 La
percentuale della rendita d'invalidità è aumentata del 10% dell'aliquota di
vecchiaia per ogni figlio beneficiario di una rendita completiva AVS/AI;
ritenuto un supplemento massimo per tutti i figli del 50%.
3 Nei casi in
cui l'invalidità non è riconosciuta dall'AI la pensione per figli è del 20% per
ogni figlio, calcolata sulla pensione di vecchiaia dall'età di affiliazione al
limite di età, ritenuto tuttavia un massimo del 60%.
4 Per lo
stesso figlio un solo beneficiario ha diritto al supplemento percentuale."
Per
l'art. 22 LCP
"
1 La pensione
di vecchiaia corrisponde al 2% dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno
di assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento obbligatorio per limite
d'età, ritenuto un massimo del 60%.
2 Se il grado
di occupazione è variato nel corso dell'affiliazione l'ultimo stipendio
assicurato è stabilito sulla base del tasso di occupazione medio.
3 Il tasso
d'occupazione medio viene adeguato in modo proporzionale se l'ultimo stipendio
è ridotto per cambiamenti della classificazione (art. 10 cpv. 2 lett. a) b) c)
che si verificano dal 1° gennaio 1984.
La
scala delle rendite è prevista all'art. 13 cpv. 1 RegLCP
Per il
capoverso 2 la pensione è calcolata secondo l'età di affiliazione.
2.8 Nel caso in esame
dalla risposta di causa risulta che la rendita è stata calcolata come segue
"
60% di fr. 84'025 = fr. 50'415x100.53 = fr.
50'682 = fr. 25'341:13 = fr. 1'949.- 2
supplemento sostitutivo AVS/Al
al 50% fr. 9'588
: 12 = fr. 799.-
Totale fr. 2'748.‑ "
La Cassa
pensioni ha in particolare tenuto conto della percentuale massima del 60% (art.
22 e 25 cpv. 1 LCP) rispettivamente del salario percepito sino ad agosto 1993
(31 e 14 aumenti) e a partire da settembre 1993 (50% al 31 + 14 e 50% al 30 +
13 aumenti), applicando inoltre l'art. 22 cpv. 3 LCP in vigore fino al 31
dicembre 1995.
L'assicurata
pretende invece l'applicazione del salario percepito fino alla fine di agosto
(31 e 14).
Per
l'art. 22 cpv. 3 LCP succitato
"
Il tasso di occupazione medio viene adeguato in
modo proporzionale se l'ultimo stipendio è ridotto per cambiamenti della
classificazione (art. 10 cpv. 2 lett. a, b, c) che si verificano dal 1 gennaio
1984."
Per
l'art. 10 LCP
"
1 Lo
stipendio assicurato agli effetti della presente legge corrisponde allo
stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale
al massimo della rendita semplice dell'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti (abbreviata in seguito AVS).
2 Per lo stipendio
annuale si intende:
a) lo stipendio base secondo la classificazione
della funzione;
b) eventuali indennità di rincaro;
c) eventuali aumenti di stipendio previsti dalla legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (abbreviata in seguito LS);
d) eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente
previsti dalla LS.
3 Lo stipendio
massimo assicurato agli effetti della pensione è stabilito in base al massimo
della classe B della legge stipendi.
4 Lo stipendio
assicurato e l'importo fisso sono ridotti solo in caso di diminuzione (non
causata da malattia o infortunio) del grado di occupazione. Sono riservate le
decisioni della Commissione amministrativa.
5 Il Comitato
fissa lo stipendio assicurato per i casi speciali."
Per
l'art. 5 RegLCP
"
1 Lo
stipendio annuale ai sensi dell'art. 10, cpv. 2 LCP è quello di base previsto
dall'art. 3 della LS, più gli eventuali straordinari concessi sulla base
dell'art. 7bis, cpv. 1 lett. a) e b) della LS.
2 Se un
salariato è occupato per un periodo inferiore a un anno, è considerato
stipendio assicurato quello che avrebbe percepito per un anno intero
d'occupazione."
2.9 Alla luce
del tenore delle disposizioni citate al considerando precedente si rileva che
la rendita annua di __________ va stabilita in base all'ultimo stipendio
assicurato annuo, fissato tenuto conto delle riduzioni intervenute per
cambiamenti di classificazione.
Come
precisato correttamente dalla Cassa pensioni quindi nel caso di specie va
tenuto conto del fatto che da settembre 1993 la classificazione di stipendio
dell'assicurata si è parzialmente mutata a suo sfavore.
Va
pertanto considerato in concreto il salario massimo della classe 31 da gennaio
ad agosto (fr. 86'615, cfr. doc. _ atti ammin.) e il salario ridotto in seguito
a cambiamento di classe da settembre a dicembre (fr. 84'025).
Il salario
annuo assicurato è quindi di fr. 85'752.
La rendita a
favore di __________ è pari a fr. 25'762 annui (fr. 85'751.60 X 60%:2), pari a
fr. 1'982 mensili per 13 mensilità (art. 17 cpv. 1 LCP).
Su questo
punto quindi la petizione va parzialmente accolta.
2.11 Il pensionato
per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento fisso annuo fintanto che
non percepisce una rendita AVS/AI.
Il
supplemento fisso ammonta all'85% della rendita AVS/AI massima che il
beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso (art. 27 cpv. 1 e 2 LPP).
In concreto la
Cassa pensioni ha fissato il supplemento fisso in fr. 9'588 annui, pari a fr.
799 mensili (dodici mensilità, art. 17 cpv. 3 LCP). L'importo non è contestato
e corrisponde a quanto previsto dalle tabelle UFAS per il 1993 (rendita intera
massima al 100% fr. 1'880).
2.12 Per quanto
riguarda la prestazione di libero passaggio la petizione è accolta per
acquiescenza della Cassa pensioni la quale ha confermato, come chiesto
dall'interessata, che l'ammontare della prestazione di libero passaggio è pari
a fr. 66'419.30, oltre ai relativi interessi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
§ __________
ha diritto ad una mezza rendita di invalidità della Cassa pensioni dei
__________ di fr. 1'982 mensili (13 mensilità) oltre al supplemento di fr. 799
mensili (12 mensilità) a partire dal 1. ottobre 1993.
§§ __________
ha diritto ad una prestazione di libero passaggio di fr. 66'419.30, oltre ai
relativi interessi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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