AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2003.11
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2003.11
IR/cd
Lugano
24 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2003
di
contro
la decisione del 11 dicembre 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 11 dicembre 2002 la Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha
respinto la richiesta formulata da __________, vedova, domiciliata a
__________, di ottenere una prestazione complementare a motivo del superamento
del fabbisogno con il reddito non privilegiato.
Avverso
tale decisione __________ è insorta con atto del 10 gennaio 2003 indicando in
particolare:
"
- Sostanza mobile o immobile alienata
E' stata allestita sulla base di una valutazione
della quale non mi sono stati forniti dettagli.
Ritengo la valutazione effettuata eccessiva in
quanto non considera il luogo dove sono siti gli immobili (con i relativi
parametri di valutazione), lo stato di conservazione degli edifici con le loro
infrastrutture e il periodo dell'alienazione. Trattasi in particolare di
immobili ad uso agricolo o terreni siti in zona agricola adibiti unicamente
allo sfalcio.
- Reddito non privilegiato / sostanza
computabile / ipotetico rendimento della sostanza alienata.
Come detto al punto precedente, trattandosi di
immobili ad uso agricolo e con un reddito nullo o scarso, quanto indicato come
reddito di detta sostanza è evidentemente non realistico ed inoltre non mi
risulta siano considerate eventuali spese di manutenzione o mantenimento."
(cfr. doc. _)
1.2. Con osservazioni
11 febbraio 2003 l'amministrazione ha postulato la reiezione dell'impugnativa
con le seguenti argomentazioni:
"
Dall'esame della documentazione agli atti si
rileva che in data 11
novembre 1996, con atto notarile dell'avv.
__________, la ricorrente donava al figlio __________ parecchie particelle site
tutte in territorio del comune di __________.
Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. g. occorre
computare, nel calcolo della prestazione complementare, tutte le entrate e le
parte di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
Nel caso concreto la ricorrente ha donato al
figlio, fatta eccezione della particella N. __________ sulla quale grava un
diritto d'usufrutto vita sua natural durante, le proprie e innumerevoli
proprietà immobiliari senza tuttavia riservarsi nessuna contropartita. Per
questa ragione il valore secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC va sicuramente computato.
(…)
Per questa valutazione è stato dato mandato
all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di
stabilire un valore corrente della sostanza immobiliare ceduta di fr.
463'461.--. Il computo di questa sostanza, nel calcolo oggetto del contendere,
fa si che all'assicurata sia precluso il diritto alla prestazione
complementare." (cfr. doc. _)
La
ricorrente è stata invitata a prendere posizione in merito ed alla stessa è
stata messa a disposizione la voluminosa perizia allestita dall'ufficio stima.
Con
scritto 3 marzo 2003 __________ ha evidenziato di contestare il rendimento
della sostanza alienata esprimendosi nei termini seguenti:
"
Rendimento della sostanza
Trattasi del punto che mi trova in completo
disaccordo con l'Istituto delle assicurazioni sociali. Calcolare il reddito di
immobili adibiti ad uso agricolo sulla base del 10 % del loro valore
commerciale è evidentemente spropositato e privo di qualsiasi senso economico.
Il reddito calcolato che ne deriva è quindi non oggettivo e non rispecchia la
reale situazione che, a mio modo di vedere dovrebbe fungere da base per il
calcolo dell'eventuale prestazione complementare. A questo proposito ricordo
che l'art. 43 cpv. 1 della legge tributaria prevede la possibilità di essere
imposti, per terreni utilizzati a scopo agricolo, secondo il valore di reddito,
la massimo fr. 2.00 al mq.: situazione sicuramente più vicina alla realtà
economica." (cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
2.2. Va qui
osservato come il 1° gennaio 2003 sia entrata in vigore la Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in
vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate
dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che
concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la consegna
alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c si veda inoltre la lettera 29 novembre
2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni
sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle
assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale, fatte salve
le eccezioni specificatamente previste nelle leggi speciali alle singole
assicurazioni sociali.
Per
quanto attiene alla LPC, ossia alla legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
del 19 marzo 1965, l'art. 1 della legge, secondo la modifica entrata in vigore
con il 1 gennaio 2003, prevede che:
"
1 Le
disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA) sono applicabili alle prestazioni dei Cantoni conformemente alla sezione
1a, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla
LPGA."
Ne
discende che, applicandosi la nuova normativa prevista dalla LPGA a partire
dall'entrata in vigore della legge, ossia dal 1 gennaio 2003, le decisioni
della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG sono soggette all'inoltro di
una opposizione come regolato all'art. 52 LPGA:
"
1 Le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo
opposizione
presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni
processuali e pregiudiziali.
2 Le decisioni su opposizione vanno
pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un
avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
3 La procedura d'opposizione è
gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili."
Solo
contro le decisioni emesse a seguito di opposizione è data la possibilità
all'assicurato di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, come
regolato all'art. 56 cpv. 1 LPGA:
"
Le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante
ricorso."
Ritenuto
l'obbligo per ogni Cantone di disporre di un Tribunale delle Assicurazioni
(art. 57 LPGA).
Nel caso
di specie la decisione impugnata è stata emessa ancora nel corso del 2002.
Al caso
concreto tornano quindi applicabili le norme vigenti sino alla fine del 2002 e
che prevedano l'impugnabilità dinanzi a questo TCA delle decisioni
dell'amministrazione in applicazione della LPC direttamente senza procedura
d'opposizione.
Il
gravame è allora ricevibile in ordine.
Nel
merito
2.3. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.4. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.5. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.6. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A decorrere
dal 1° gennaio 2001 gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno
vitale sono fissati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.- per coniugi
e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI,
a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.7. Ancora,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che
danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se
l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a
un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve
quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
2.8. La
ricorrente censura la decisione della Cassa nella misura in cui la stessa ha
considerato la sostanza immobiliare già di sua proprietà nella misura del 10 %
nel computo del reddito non privilegiato.
A tal
proposito va rammentato alla signora __________ che giusta
l’art. 17
cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve d'abitazione al
richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata
al valore corrente.
Nel caso
in esame __________ disponeva, sino al giugno 1996, di numerosi fondi e meglio:
mappale __________ RFP
"
__________" "
" __________
" "
" __________ 1/2
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________
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" __________
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" __________ "
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" __________
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" __________
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" __________
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" __________
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" __________
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" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________ " "
" __________
" " (per 1/4 della ricorrente)
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________ 1/4
" "
" __________ 3/5
" "
" __________
" "
" __________ 1/8
" "
" __________ 3/8
" "
" __________ 5/8
" "
" __________ 1/4
" "
" __________3/4
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
" __________
" "
"
__________" "
in
comproprietà con __________ in ragione di 1/2, mentre disponeva quale
proprietario al 100 % dei seguenti beni immobili:
mappale
__________RFP __________
" __________" "
" __________" "
" __________" "
" __________" "
" __________ " "
" __________ " " 3/6
Confermandosi
all'art. 17 cpv. 4 OPC - AVS / AI l'amministrazione ha quindi computato il
valore commerciale dei beni fatto salvo il valore di stima per uno di essi.
In
proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore
commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio
competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della
Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di
stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva
risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la
determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve
sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta
Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle
prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti
(Pratique VSI 1993 pag. 137).
In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida
detto compito all’Ufficio stima.
Al proposito si osserva ancora che il TFA, in un
caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la
valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato
l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).
2.9. Nel caso di
specie l'Ufficio Stima ha determinato la sostanza globale alienata dalla
ricorrente in CHF 463'461.--.
Con il
gravame la signora __________ evidenzia come la proprietà immobiliari siano
state sopravalutate e computate in maniera non precisa.
Va qui
evidenziato come la critica formulata dalla ricorrente appaia generica e come
la signora __________ non apporti alcun elemento oggettivo atto a suffragare la
sua tesi.
Contrariamente
alla tesi ricorsuale il perito ha valutato per tutte le numerose particelle sia
l'estensione che l'ubicazione, l'inserimento nel PR, la forma, i confini ed
accessi - con valutazione maggiore se l'accesso è veicolare -, la pendenza o
meno del terreno.
Molti dei
fondi di cui si tratta sono terreni siti fuori dalla zone edificabili, gli
appezzamenti hanno superfici variabili dai pochi metri quadri grandi
estensioni.
A
dipendenza di tali caratteristiche il valore al mq è stato ritenuto dai CHF
1.00 ai CHF 25.--.
Il perito
ha pure evidenziato terreni edificabili, quali ad esempio i mappali __________e
__________RFP __________ siti in zona artigianale con interessante possibilità
di sfruttamento con valutazione di CHF 180.-- il mq.
I fondi
siti in zona forestale sono stati valutati con prudenza dai CHF -.20 ai CHF
-.50 il mq.
Come
evidenziato in corso di motivazione solo il fondo __________RFD è stato
considerato al valore di stima. Per questo mappale il valore è di CHF 54'164.--
a carico della ricorrente.
Per
quanto attiene gli ulteriori fondi edificati il perito si è basato, per la sua
valutazione, sulle dimensioni del sedime il suo inserimento nel P.R.,
l'ubicazione del fondo, la forma, i confini, gli accessi, le immissioni, le
infrastrutture esistenti, la sistemazione del terreno, le caratteristiche della
costruzione, le installazioni e la suddivisione interna.
Contrariamente
a quanto asserisce genericamente la signora __________ nell'impugnativa il
perito ha considerato sia i luoghi dove sono stati ubicati i terreni, che lo
stato di conservazione degli edifici rispettivamente il loro utilizzo ed il
loro inserimento nel P.R.
Le
perizie appaiano poi complete, esaurienti, specifiche e dettagliate.
2.10. In merito a
quanto sopra va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le
perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK
1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS
1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S.H.; LOCHER,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie
dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188;
RAMI 1993 pag. 95).
Per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati,
se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate,
se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate.
Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio
l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio
richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).
Il giudice non si scosta, senza motivi
imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti
proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche
conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata
fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata giurisprudenza del TFA deve valere per
tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP
n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito
immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re. L.M.).
2.11. Questo TCA,
dopo avere esaminato nel dettaglio i referti peritali, anche alla luce della
genericità delle critiche formulate dalla ricorrente e dall'assenza di elementi
oggettivi atti a contestare il lavoro dei tecnici, conclude per la piena
affidabilità del lavoro peritale che appare - lo si ripete - completo esaustivo
ed obbiettivo.
La
sostanza ritenuta dal perito va quindi condivisa.
Questa
sostanza deve essere quindi computata nel calcolo del reddito non privilegiato
e ciò dopo aggiunta dell'importo dei depositi a risparmio e contanti, da un
lato, e dopo avere dedotto la franchigia di CHF 25'000.--.
La Cassa
non ha dedotto null'altro mentre avrebbe dovuto considerare - ritenuta la
donazione avvenuta nel 1996 - ulteriore elemento deduttivo.
A
proposito delle valutazioni immobiliari va rammentato che la prestazione
complementare persegue lo scopo di garantire un reddito minimo (Pratique VSI
1994 pag. 225). Di principio, per il calcolo della prestazione, vengono presi
in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente
ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166
consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf
Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pag. 156/166;
ZAK 189
pag. 238). Di conseguenza è rilevante la circostanza che l'interessato non
dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il
motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale
principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è applicabile
nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne
giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando
dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma
non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350
consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile,
non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile
(AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a;
RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).
In questi
casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi
dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag.
350 consid. 3b).
La
giurisprudenza si è limitata a riconoscere l'applicabilità del citato articolo
se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione
adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni
complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile
di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto
al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 pag. 167 consid. 2b;
CARIGIET, Ergänzungsleistungen, Zurigo, 1995, pag. 120).
In ambito
di prestazioni complementari e più precisamente di rinuncia a sostanza, secondo
il TFA il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere
limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo
oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal
proposito dichiarato illegale una direttiva relativa alla PC edita dall'UFAS
che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento
della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290).
L'Alta
Corte ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le
disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta
di PC e non al momento della rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi
di retroattività impropria.
Si
evidenzia, infine, come il rinunciare alla propria sostanza comporti
contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una
riduzione di Fr. 10'000.-- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a
cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della
sostanza alienata deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che
segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.-- ogni anno
(cpv. 2) fino all'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).
Le parti
di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art.
17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990
(cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989).
Questa
regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da
parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
La
giurisprudenza ha precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente
il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1°
gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella
causa V.A.).
In casu,
dunque, l'amministrazione avrebbe dovuto ridurre di 10'000.-- la sostanza a
partire dall'anno successivo alla donazione.
Tale
deduzione è comunque del tutto ininfluente sul risultato finale, in effetti
l'incidenza della sostanza è tale che anche con una diminuzione come quella che
si imponeva il risultato non muta e la prestazione complementare non può essere
concessa.
2.12. Circa il computo
della sostanza va rammentato alla ricorrente che lo stesso non va confuso con
il rendimento della sostanza stessa.
Come
indicato in precedenza la sostanza come tale va presa in considerazione nella
misura del 10 % come impone l'art. 3c LPC.
Oltre a
tale computo della sostanza va ancora aggiunto il reddito della sostanza.
A tale
proposito va rammentato che ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC detto
reddito comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione
nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, al N. 2092;
CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.
99).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come
pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri
validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio
(CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).
A norma degli artt. 20 lett. b) LT e 21 lett. b),
LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o
di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere
alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene
equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale
ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si
potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25;
RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n.
15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore
locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima
dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle
contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile.
Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo
cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si
può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a
valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione
dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del
diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di
massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%,
se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima
risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del
7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si
applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30%
nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal
1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale
modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i
cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere
stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali
sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa
l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica
della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.13. Nel caso
concreto, anche volendo considerare la sostanza limitatamente 388'076.-- ed
anche senza prendere in considerazione il reddito della stessa, il computo
della sostanza (10 %) imposto dalla legge, supera il fabbisogno non contestato
dalla ricorrente.
Il
gravame va allora respinto senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento
di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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