AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2002.80
Data decisione, Autorità:
12.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2002.80
33.2002.81
TB
Lugano
12 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 9 dicembre 2002
di
-
-
contro
le decisioni del 25 novembre 2002 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
distinte decisioni del 25 novembre 2002 (docc. _ degli Incc. nn.
/), la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha
negato a __________ e __________, titolari di una rendita AVS, il diritto di
beneficiare dal 1° novembre 2002 di una prestazione complementare. Il rifiuto
delle PC è riconducibile ai redditi degli assicurati che sarebbero superiori
alle spese riconosciute.
1.2. Il 9
dicembre 2002 __________ e __________ hanno singolarmente interposto un ricorso
presso questo TCA, evidenziando come debbano far fronte sia a delle difficoltà
finanziarie che di salute. In particolare, essi sostengono di essere stati
penalizzati dal fatto di essere proprietari di una casa nella quale vivono da
cinquant'anni e chiedono se sia possibile gravare la loro casa con un'ipoteca
legale (docc. _ degli Incc. nn. /).
1.3. Nella
propria risposta del 14 gennaio 2003, l'Amministrazione ha proposto di
respingere il ricorso, poiché anche facendo completa astrazione della sostanza
immobiliare dei ricorrenti in virtù della possibilità offerta dall'art. 5 cpv.
3 lett. d LPC, esplicitata dagli art. 18 e 19 della Legge di applicazione della
LPC (LALPC) del 16 dicembre 1997, i redditi degli assicurati supererebbero
ancora le spese riconosciute (docc. _ degli Incc. nn. /).
1.4. Invitati a
produrre nuovi mezzi di prova, i ricorrenti sono rimasti silenti (docc. _ degli
Incc. nn. /).
in
diritto
In ordine
2.1. Poiché hanno
lo stesso oggetto e contengono le medesime argomentazioni, i ricorsi
presentati il 9 dicembre 2002 da __________ e __________ vengono congiunti a
norma degli artt. 23 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni e 72 CPC.
2.2. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.3. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.4. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.5. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.6. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A decorrere
dal 1° gennaio 2001 gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno
vitale sono fissati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.- per coniugi
e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI,
a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.7. Ancora,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
2.8. I ricorrenti
censurano le decisioni della Cassa e postulano un aiuto concreto per poter far
fronte alle spese quotidiane. A loro dire, infatti, l'aver contabilizzato un
reddito fittizio della sostanza pari a Fr. 18'533.- (Fr. 10'952.- quale decimo
della proprietà fondiaria + Fr. 7'581.- a titolo di valore locativo della
medesima) li penalizzerebbe in modo eccessivo, a tal punto da non riuscire a
sopravvivere con le sole entrate dell'AVS (Fr. 37'080.-), giacché il loro
fabbisogno ammonta già a Fr. 41'598.-.
Per stabilire il diritto alla PC degli
assicurati, proprietari di un bene immobile, si deve far capo alle modalità di
calcolo espressamente previste all’art. 3c cpv. 1 lett. c LPC (cfr. consid.
2.7).
Tale disposto prevede che alle persone
beneficiarie di una rendita AVS si computi un decimo della loro sostanza, sia
essa mobiliare o immobiliare. Per le persone che percepiscono una rendita
d'invalidità, invece, tale porzione diventa di un quindicesimo. Gli ammontari
che ne derivano vanno poi considerati come redditi, anche se in realtà
l'assicurato non ne dispone concretamente.
Per attutire questa misura, il legislatore ha
previsto degli importi da dedurre dal valore della sostanza, a seconda che si
tratti di persone sole (Fr. 25'000.-) o di coniugi (Fr. 40'000.-). Inoltre, nel
caso in cui l'immobile appartenga al beneficiario di PC o ad un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serva quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente i
Fr. 75'000.- è preso in considerazione quale sostanza.
Tuttavia, l’art. 5 cpv. 3 lett. d LPC ha previsto
la possibilità di optare per una soluzione alternativa a quella della
franchigia di Fr. 75'000.-, prevedendo che i Cantoni possono rinunciare ad
applicare l’esonero concesso sull’immobile che serve da abitazione alle persone
designate nell’art. 3c cpv. 1 lett. c ed anticipare le prestazioni
complementari nell’ambito di un credito ipotecario gravante l’immobile abitato
da tali persone.
Ora, il Canton Ticino ha optato per non computare
la franchigia di Fr. 75'000.- agli assicurati proprietari dell'immobile in cui
abitano, ma di far capo alla possibilità offerta dalla legge federale in merito
all'emissione di un credito ipotecario gravante l'immobile abitato.
Infatti, l'art. 18 della Legge di applicazione
della LPC del 30 dicembre 1997 prevede che
" Il
proprietario di un immobile che serve da abitazione primaria per il richiedente
o per una persona compresa nel calcolo della PC può chiedere alla Banca
__________ la concessione di un prestito se, per effetto del computo della
sostanza immobiliare nel calcolo della PC, percepisce una prestazione ridotta o
non ha diritto ad alcuna prestazione (cpv. 1).
Il prestito annuo corrisponde al massimo
all’importo equivalente alla diminuzione annua o alla perdita annua della
prestazione complementare (cpv. 2)."
Secondo l’art. 19 LALPC, inoltre,
"
In garanzia del pagamento degli interessi e
della restituzione del prestito ipotecario, il Cantone presta a favore della
Banca __________ una fideiussione semplice ai sensi dell’art. 495 del Codice
delle obbligazioni.”
Il Regolamento d'applicazione prevede che la
fideiussione è prestata dal Cantone per il tramite della Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG (art. 5 RALPC).
Il Messaggio aggiuntivo del 7 ottobre 1997 del
Consiglio di Stato relativo all’introduzione di una nuova legge di applicazione
della LPC evidenzia che "la variante prestito ipotecario permette di
risolvere tutte le situazioni in cui la prestazione complementare non può
essere erogata a causa del valore della proprietà della propria abitazione”
(pag. 6).
Nei rapporti del 27 novembre 1997 sui messaggi
del Consiglio di Stato la Commissione della gestione e delle finanze ha
precisato che
" (…)
come ben descritto a p. 8 e 9 del messaggio no.
4626, al beneficiario che ne fa richiesta si concede un prestito ipotecario,
garantito da fideiussione del Cantone. L’importo del prestito corrisponde al
massimo all’importo equivalente alla diminuzione o alla perdita della
prestazione complementare in caso di aumento delle stime. Il calcolo verrà
fatto, su richiesta del richiedente, da parte dell’Istituto delle assicurazioni
sociali (IAS) che indicherà alla Banca __________ quanto bisogna mettergli a
disposizione annualmente e mensilmente. La Banca, da parte sua in base alla
valutazione del valore della casa fisserà la cifra massima.
Ogni anno l’IAS rifarà il calcolo, aggiungendo al
fabbisogno gli interessi passivi e togliendo dalla sostanza il debito annuale.”
(…)
2.9. Occorre
quindi verificare se le spese riconosciute ed i redditi determinanti degli
assicurati sono corretti.
In primis v'è da considerare il fabbisogno vitale
degli assicurati (cfr. consid. 2.6.).
Dal 2001 il
fabbisogno vitale massimo per coniugi è pari a Fr. 25'320.- (cfr. art. 1
dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 18 settembre 2000).
Il Decreto cantonale esecutivo concernente la
Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6
dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, ha stabilito per il Cantone
Ticino che tale fabbisogno vitale equivale all'importo massimo fissato nella
summenzionata ordinanza federale. Esso ammonta pertanto a Fr. 25'320.- annui.
Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione
vigente.
Il valore è stato quindi correttamente inserito
dalla Cassa nelle tabelle di calcolo PC in questione.
2.10. Pure il
contributo fisso di Fr. 3'372.- in favore di ciascun assicurato (corrispondente
a Fr. 6'744.- per i coniugi __________) per l'assicurazione malattia
individuato dall'Amministrazione deve essere confermato. Infatti, il premio
medio cantonale per gli adulti valido per l'anno 2002 è stato fissato, per il
Cantone Ticino, in Fr. 3'372.- annui in virtù dell’Ordinanza sui premi medi
cantonali 2002 dell’assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo
delle prestazioni complementari del 25 ottobre 2001 del DFI.
Dovendosi questa Corte attenere imperativamente
alla legislazione vigente, ne discende quindi che il summenzionato contributo
fisso per l'assicurazione malattia, moltiplicato per due (Fr. 6'744.-), è stato
correttamente inserito dalla Cassa nelle tabelle di calcolo PC di ciascun
assicurato.
2.11. A proposito
delle altre spese riconosciute, si rileva che, secondo l’art. 3b cpv. 1 lett. b
LPC, si tiene conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie.
Nella fattispecie, i ricorrenti abitano in un
immobile di loro proprietà. Pertanto, non essendoci un contratto di locazione,
a titolo di pigione dovrà esser loro computato il valore locativo di detta
abitazione.
Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi
dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni e canoni d'affitto,
usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria
abitazione (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite
dall'UFAS, N. 2092; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come
pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri
validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio
(CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).
Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD
l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di
parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere
alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene
equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II, 389). Il Tribunale federale ha
precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si
potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25;
RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n.
15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore
locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima
dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle
contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile.
Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo
cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può
ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni
individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione
dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del
diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di
massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%,
se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima
risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del
7,25% se la stima risale al
1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si
applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30%
nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal
1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del
30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere
non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di
trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i
cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere
stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali
sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa
l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica
della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.12. Per
determinare il valore locativo dell'abitazione di __________ in cui vivono i
ricorrenti, la Cassa ha fatto correttamente capo alla notifica di tassazione
2001/2002 (agli atti dell'Amministrazione) relativa ai coniugi __________,
individuando l'importo di Fr. 7'581.-.
Per le persone proprietarie di immobili, la
pigione si compone, oltre che del valore locativo, delle spese accessorie.
L'art. 16a OPC-AVS/AI prevede un forfait per spese accessorie (cpv. 1), il cui
ammontare annuo è di Fr. 1'680.- (cpv. 3).
Ai ricorrenti, dunque, dovrebbe essere computata
una pigione annua pari a Fr. 9'261.- (Fr. 7'581.- + Fr. 1'680.-).
Per quanto riguarda l’ammontare della pigione
computabile nell’ipotesi in cui più inquilini vivano nella medesima
abitazione, l'art. 16c OPC-AVS/AI prevede che:
"
Quando appartamenti o case unifamiliari sono
occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile
dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle
persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel
calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in
parti uguali (cpv. 2)." (sottolineature della redattrice)
L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa
norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):
"
Le 1er alinéa indique quand il
y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les
PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises
en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas davantage la nature du loyer
qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à
une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou
la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le
titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui
sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.
Le 2e alinéa indique comment la
répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et
non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations
sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe".
La norma citata ha in pratica codificato quanto
stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti,
il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le
persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid.
2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche
nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK
1974 pag. 556).
Lo stesso vale per i figli a beneficio di una
prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una
deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa
con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte
dell’abitazione.
Un’eccezione è parimenti ammessa quando una
persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata
moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).
In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso
l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in
quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e
psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva
con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in
istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata,
che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V
274).
In specie, dalla documentazione agli atti
dell'Amministrazione, e meglio dal formulario per la richiesta di una
prestazione complementare alla rendita AVS o AI, risulta che nell'abitazione di
__________ di proprietà dei ricorrenti abita pure il figlio __________,
maggiorenne. Quest'ultimo condivide dunque l'abitazione con i ricorrenti.
Ciò stante, ritenuto come l'abitazione in
questione sia occupata da tre persone, ma che __________ sia escluso dal
calcolo delle PC per cui la sua parte di pigione non può essere presa in
considerazione (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI), a giusta ragione la Cassa ha
computato agli assicurati a titolo di pigione lorda solo due terzi, quindi
l'importo di Fr. 6'174.- annui (2/3 x Fr. 9'261.-).
2.13. Inoltre, per
quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati
previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al
valore locativo. Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985,
recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che
la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato
costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del
25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
Ne consegue che l'importo computabile a questo
titolo è in specie pari a Fr. 1'896.- (25% di Fr. 7'581.-) e come tale va
incluso nelle spese riconosciute, quindi nel fabbisogno del richiedente e della
moglie.
2.14. Bisogna
ancora verificare gli interessi ipotecari e gli altri interessi passivi fissati
dalla Cassa.
Dagli atti presenti nell'incarto della Cassa
emerge che i coniugi __________, titolari del mutuo ipotecario n.
__________acceso presso la Banca __________, avevano al 30 giugno 2002 un debito
di Fr. 16'600.- ad un tasso d'interesse del 4% all'anno, corrispondente quindi
a Fr. 664.-. Inoltre, il 14 maggio 2002 i ricorrenti hanno ottenuto un credito
in contro corrente n. __________ di Fr. 20'000.- presso il medesimo Istituto
bancario ad un tasso del 4 1/4% annui, pari quindi ad un interesse di Fr.
850.-.
Complessivamente, dunque, per un debito pari a
Fr. 36'600.- (Fr. 16'600.- + Fr. 20'000.-) si deve tenere conto di interessi
ipotecari e passivi assommanti a Fr. 1'514.- (Fr. 664.- + Fr. 850.-), contro i
Fr. 1'464.- stabiliti dalla Cassa.
2.15. Quanto ai
redditi, essi comprendono dunque 1/10 della proprietà fondiaria dei ricorrenti,
le rendite AVS degli assicurati ed il valore locativo della loro proprietà
fondiaria.
Ora, quest'ultima ha un valore di stima di Fr.
186'120.- (cfr. la notifica di tassazione 2001/2002 agli atti della Cassa) per
cui, dedotti i debiti ipotecari ammontanti a Fr. 36'600.- e la franchigia di
Fr. 40'000.- (cfr. consid. 2.7.), la sostanza computabile è pari a Fr. 109'520.-.
Ne discende che l'importo di Fr. 10'952.- va iscritto nei redditi non
privilegiati degli assicurati.
A ciò si aggiungono gli ammontari di Fr. 37'080.-
quali rendite AVS dei coniugi in questione e Fr. 7'581.- a titolo di valore
locativo (cfr. la predetta decisione di tassazione).
In conclusione, le spese riconosciute ammontano a
Fr. 41'648.- (Fr. 25'320.- quale fabbisogno vitale + Fr. 6'744.- per il
contributo fisso della cassa malattia + Fr. 1'514.- per gli interessi ipotecari
- Fr. 1'896.- per le spese di manutenzione del fabbricato + Fr. 6'174.- per la
pigione annua lorda) a fronte di un reddito pari a Fr. 55'613.- che supera così
le spese riconosciute di Fr. 13'965.-.
Ciò stante, gli assicurati non hanno diritto a
chiedere alla Cassa di compensazione la concessione di un prestito tramite la
__________ alle condizioni succitate (cfr. consid. 2.9.). In effetti, il
computo di 1/10 della sostanza, corrispondente a Fr. 10'952.-, non
pregiudica la possibilità di assegnare loro una prestazione complementare,
poiché anche facendo astrazione di detto reddito della sostanza detenuta dai
ricorrenti, rimane ancora un'eccedenza pari a Fr. 3'013.- (Fr. 13'965.- - Fr.
10'952.-), ciò che non permette ugualmente loro di beneficiare di una
prestazione complementare.
2.16. In queste
circostanze, i ricorsi presentati da __________ e __________ devono essere
integralmente respinti e le decisioni impugnate confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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