AIUTO
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Numero d'incarto:
33.2002.72
Data decisione, Autorità:
07.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2002.72
IR/cd
Lugano
7 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2002
di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione dell'11 ottobre 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
considerato, in fatto
1.1. __________
domiciliata a __________, è beneficiaria di una rendita AVS.
Con
domanda 30 agosto 2002 la signora __________ ha chiesto l'erogazione di una
nuova prestazione complementare che la Cassa ha rifiutato ritenendo il reddito
non privilegiato superiore al fabbisogno.
1.2. Con atto del
7 novembre 2002, inoltrato con il patrocinio dell'avv. __________, la signora
__________ chiede che nell'ambito del fabbisogno sia conteggiata l'intera
pigione di
CHF
9'000.-- annui e non la metà.
1.3. Dal canto
suo l'amministrazione postula la reiezione dell'impugnativa rilevando come la
ricorrente conviva con la figlia nata nel 1968.
Alla
signora __________ è stata offerta la possibilità di domandare l'assunzione di
ulteriori prove senza riscontro. Il giudice delegato ha domandato alla
ricorrente precise informazioni (doc. _ e _) cui il patrocinatore ha dato
seguito con scritti 11 e 17.12.2002 (doc. _ e _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato
dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo
per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Circa le
spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che
"
Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa
giornaliera;
b. importo
per le spese personali (cpv. 2).”
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un
quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite
di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per
coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per
figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é
preso in considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le
prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione
analoga;
f. gli
assegni familiari
g. le
entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le
pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. La presente
lite verte sull’ammontare della deduzione della pigione lorda annua computabile
nel fabbisogno vitale dell’assicurata.
A norma
dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle
spese di pigione giusta l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC fino a concorrenza, in un
anno, di fr. 12'000.- per le persone sole e di fr. 13'800.- per i coniugi e le
persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio
alla delega legislativa summenzionata, il Cantone Ticino ha applicato, per la
pigione, le medesime deduzioni (cfr. Decreto esecutivo cantonale concernente le
LPC all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Secondo
l’art. 16c OPC, entrato in vigore il 1. gennaio 1998
" Quando
appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal
calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole
persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non
sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua”
(cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito
in parti uguali."
(cpv. 2)
In una recente
sentenza del 3 gennaio 2001 in re A pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha
stabilito che il nuovo art. 16c OPC è conforme alla legge e persegue lo scopo
di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle
prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di
norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano
nella stessa economia domestica. Secondo l’Alta corte, infatti, ai fini della
ripartizione del canone locatizio è determinante l’occupazione comune dei
locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha
sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30
marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).
2.8. Questa
regola generale soffre tuttavia delle eccezioni, segnatamente allorché una
persona occupa la maggior parte dei locali (circostanza di fatto in concreto
neppure sostenuta nemmeno in sede di domanda di PC) oppure quando l’abitazione
comune si fonda su un dovere giuridico o morale (cfr. DTF 105 V 272, E. Carigiet/U.
Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; cfr.
pure Rumo – Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassen- und Invalidenversicherung in: E. Murer und H – U. Stauffer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994,
pag. 80).
Al proposito,
in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 in re G (P 56/00), il
TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a
beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da
una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV
nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine
Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen,
wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung
eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und
bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie
Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern
hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung
verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher
"grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen
vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für
sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder
moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und
- ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass
geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht
diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen
(Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement,
Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das
(unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen
Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann
vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung
eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht
Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden,
dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen
haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34).
Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden
kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der
Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs
unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende
Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch
schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten,
sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen
Renten-anspruch auslösen.”
2.9. Nel caso di
specie gli accertamenti hanno permesso di stabilire come la ricorrente viva
unitamente alla figlia nata nel 1968.
La
signora __________ ha evidenziato di avere locato in un immobile un po' più
grande e di avere la figlia a carico poiché vittima di un grave incidente ed in
attesa di una rendita AI da tempo. L'agenzia comunale AVS di __________ ha
confermato la convivenza di madre e figlia con il rilievo di prestazioni
assistenziali versate alla figlia.
Nelle
more della causa è stata accertata la concessione alla figlia della ricorrente
di una prestazione AI per un'incapacità lavorativa al 70 %.
Nonostante
le richieste del giudice delegato il patrocinatore non ha prodotto un
dettagliato certificato medico relativo alle condizioni fisiche e psichiche
della signora __________. Dall'ultimo scritto del patrocinatore della
ricorrente e dalla decisione AI si può comunque dedurre che la figlia di
__________ non adempie quelle condizioni fisiche o psichiche che
giustificherebbero l'eccezione alla suddivisione della pigione (TFA 105 V 271).
D'altronde tale circostanza non è neppure stata sostenuta dal patrocinatore di
__________.
Pur
considerando la difficile situazione in cui vive la figlia della ricorrente,
vittima di un incidente, al beneficio di prestazioni AI e già beneficiaria di
prestazioni assistenziali non ci sono gli estremi per conteggiare interamente
la pigione alla ricorrente.
Questo
TCA in una sentenza del 27 settembre 2001 __________ha respinto un ricorso di
analoga natura laddove una madre si era vista computare solo la quota parte
della pigione poiché convivente con il figlio, e ciò nonostante il figlio
avesse notevoli problemi d'ordine finanziario con un sovraindebitamento e non
potesse contare sulle forze economiche per un alloggio proprio.
Nel caso
concreto la coabitazione dei membri della famiglia (madre e figlia) non si
fonda su un dovere morale della ricorrente a differenza del caso giudicato dal
TFA (cfr. punto 2.8.) e che rappresenta un'eccezione alla regola generale
esposta in precedenza (cfr. punto 2.7.). L'aiuto economico non permette di
concedere l'eccezione alla regola evocata.
La
convivenza della ricorrente e della figlia dipende da ragioni d'ordine
finanziario (cfr. formulario di richiesta di PC: Ho mia figlia a carico, perché
vittima di un grave incidente, in attesa di invalidità…."), con il rilievo
comunque del beneficio della pubblica assistenza per un certo tempo ed ora di
prestazioni AI.
Per
quanto attiene al dovere morale quale eccezione alla decisione delle spese di
locazione il TFA, che in DTF 105 V 271 ha ammesso l’esistenza di un tale
obbligo nel caso di un infermiere che divideva l’appartamento con un’anziana
signora alla quale gratuitamente prestava tutte le cure necessarie alla di lei
sopravvivenza in difetto di che la beneficiaria di PC avrebbe dovuto essere
necessariamente ricoverata in una casa di cura, ha più volte ribadito che
simili eccezioni devono essere ammesse con estrema prudenza per evitare il
pericolo di gravi abusi (cfr. DTF 105 V 271, STFA non pubblicata del 19 gennaio
2001 nella causa W, consid. 2b [P 26/00]). Manifestamente l'ospitalità offerta
ad un figlio, anche in difficoltà economiche o per motivi finanziari, non
adempie ai requisiti di sevenità e rigore imposti dalla citata giurisprudenza.
In simili
circostanze il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e spese alla
ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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