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Numero d'incarto:
33.2002.47
Data decisione, Autorità:
26.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2002.00047
IR/sc
Lugano
26 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 30 luglio 2002
interposto da
contro
la decisione del 25 luglio 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto,
-
che con
decisione 25 luglio 2002 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha
fissato la prestazione complementare dovuta a __________ in CHF. 250.--
mensili;
-
che
avverso la decisione è insorta l'assicurata contestandone gli elementi di calcolo;
-
che la
Cassa ha puntualmente risposto il 28 agosto 2002 postulando la reiezione
dell'impugnativa;
-
che anche
a fronte di lettera del figlio della ricorrente il responsabile capo-servizio
delle prestazioni complementari e degli assegni ha preso puntuale e precisa
posizione;
-
che, in
data 8/10 settembre 2002, la signora __________ ha comunicato al TCA quanto
segue:
" (…)
Grazie alle dettagliate indicazioni trovate nella risposta di
causa dell'Istituto Assicurazioni Sociali (IAS), mio figlio mi ha chiarito che
la decisione di prestazione complementare (PC) alla rendita AVS del 25.07.2002
dovrebbe essere corretta. Di conseguenza il mio ricorso è inutile. (…)"
(Doc. _)
formulando
osservazioni specifiche e meglio:
"
(…)
· Nel testo è indicato che io contesto
l'ammontare di debiti e interessi. A dire il vero nel mio ricorso faccio
rilevare un'incongruenza tra due decisioni di prestazione complementare.
Puntualizzo che le due decisioni sono state emesse nello stesso mese, a 14
giorni di distanza l'una dall'altra, senza includere alcun scritto esplicativo
in merito al nuovo conteggio.
· Rilevo anche che lo IAS ha potuto
appurare la morte di mio marito (fra pochi giorni ricorre il nono
anniversario) dalla documentazione acquisita. A questo proposito preciso che a
mio nome è stata emessa una decisione favorevole di prestazione complementare
nel 1993, conseguente al decesso di mio marito (vedi allegato _). Quindi non mi
ritengo responsabile di un mancato passaggio d'informazioni tra uffici pubblici
o di errori interni alla struttura dello IAS. A sostegno di questa mia
affermazione vi è la cifra indicata alla voce "SOSTANZA/punto 44", la
quale in entrambe le decisioni di PC è uguale ed ottenuta con il calcolo
corretto (spiegato dallo IAS).
· Considerando completamente la risposta
di causa, ho la sensazione che mi si voglia colpevolizzare. Ciò aumenta ancora
maggiormente il disagio che provo per questa vicenda. Sembra quasi che non mi
sia comportata correttamente nei confronti dell'autorità pubblica. Ricordo che
ho sempre eseguito quanto richiestomi, presentato tutta la documentazione
dovuta e informato di ogni cambiamento. Mi rammento anche che alcuni anni
addietro uno dei miei figli rimase a vivere con me per pochi mesi, mentre
cercava un nuovo appartamento, e avvisai subito l'ufficio competente.
Quest'ultimo mi ridusse la PC per quel periodo. Mi chiedo se tutti si sarebbero
comportati in questo modo o avrebbero preferito "dimenticare"
d'informare?!?" (Doc. _)
e
concludendo con l'auspicio di una maggiore collaborazione tra Stato e
cittadino;
- che, con
la dichiarazione 8/10 settembre 2002, la signora __________ ha chiaramente
manifestato la volontà di ritirare la sua impugnativa, di conseguenza il
gravame va stralciato dai ruoli senza carico di tasse e spese;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli.
-
non si
prelevano né tasse né spese.
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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