AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2002.44
Data decisione, Autorità:
06.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2002.00044
TB
Lugano
6 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 luglio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 13 giugno 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 13 giugno 2002 la Cassa di compensazione di Bellinzona ha ricalcolato
la prestazione complementare a favore del solo __________, fissandola a Fr.
674.- mensili con effetto dal 1° maggio 2002 (doc. _).
Precedentemente, la medesima Cassa aveva
stabilito detto diritto in Fr. 562.- al mese dal 1° marzo 2002 avendo però
considerato, nel calcolo per il diritto alla PC dello stesso assicurato, anche
la figlia __________ che a quel momento viveva con quest'ultimo e con la mamma
__________.
1.2. Con ricorso
16 luglio 2002 (doc. _) l'assicurato ha sollevato dubbi sulle modalità di
allestimento della tabella di calcolo PC ed ha pertanto chiesto che, sulla base
delle motivazioni riprese qui di seguito, la decisione impugnata venga
annullata e che la Cassa proceda ad un nuovo calcolo delle PC:
"
(…)
Contesto l'importo stabilito da detto Istituto,
poiché non comprendo per quali ragioni l'importo della PC, assegnatami oggi
giorno, tenendo conto pure delle prestazioni erogate dall'AI e dalla __________
(quale assicuratore LAINF), non mi permetta di raggiungere un importo
complessivo mensile superiore a CHF 2'700.-, com'era il caso allora quando
abitavo a __________.
Resto sorpreso dal fatto che malgrado i rincari
subentrati nel frattempo alle rendite AI e LAINF, le prestazioni concesse dai
vari assicuratori sociali, se sommate, sono inferiori a quanto percepito allora
a __________.
Non ho concluso una convenzione per il mantenimento
di mia figlia, né vi è una sentenza che prevede il versamento della rendita
completiva AI nelle mani della madre __________ né tanto meno nelle mani del
curatore Sig. __________.
Non condivido pertanto il fatto che l'Istituto
delle assicurazioni sociali non ha minimamente tenuto conto della rendita
completiva AI spettante a mia figlia __________.
Rimprovero pure che dei collaboratori del citato
Istituto abbiano fornito, a mia insaputa e senza il mio permesso, delle
informazioni sui miei redditi all'Istituto del sostegno sociale e
dell'inserimento. In questa maniera si vuol solo fare approfittare a __________
delle prestazioni di un invalido.(…)." (cfr. doc. _)
1.3. Nella
propria risposta 30 luglio 2002 (doc. _) la Cassa ha proposto la reiezione del
ricorso, osservando quanto segue:
"
(…)
Dall'esame della documentazione agli atti
rileviamo che con lettera del 16 maggio 2002 il patrocinatore del ricorrente,
avv. __________, ci comunicava che la situazione personale ed economica
relativa al Signor __________ si è modificata. Infatti, dopo oltre un anno di
convivenza, la Signora __________ ha lasciato l'appartamento in data 3 aprile
2002 interrompendo la convivenza. Precisava inoltre:
"La Signora __________ ora ha costituito un
nuovo domicilio in __________, in via __________, portando con sé anche la
bambina __________, figlia della __________ e del __________.
Nello specifico, essendo modificata la situazione
economica relativa al Signor __________, si chiede a codesto lodevole Ufficio
di voler procedere ad un nuovo calcolo delle Prestazioni complementari, con
riferimento alla situazione sia personale sia economica dello stesso, ut supra
descritta".
Il 24 maggio 2002, il Signor __________
dell'Ufficio del tutore ufficiale, curatore della giovane __________ comunica
quanto segue:
"in considerazione che i genitori dal mese
di maggio vivono separatamente, che la minore è sotto la custodia della madre,
in accordo con quest'ultima faccio richiesta che la rendita completava di
__________ sia versata al curatore".
Alla luce di quanto precede la resistente ha
pertanto operato quelle modifiche resesi necessarie a seguito delle
informazioni fornite dal patrocinatore del ricorrente e dal curatore della
figlia notificando, ai singoli beneficiari, le rispettive decisioni nel pieno
rispetto delle disposizioni vigenti.
Dopo queste doverose precisazioni occorre quindi
ricordare che la prestazione complementare è una prestazione di diritto
subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno
(sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev.
contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI,
pensioni , altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti
dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il
limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC), limite di
fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale
fabbisogno, oltre alle spese di vitto e alloggio, costi di vario genere
definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC.
In considerazione di ciò la resistente ha quindi
riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo
assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni
legali.(…)." (cfr. doc. _)
1.4. Il
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC gli invalidi che hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera
dell'AI.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000)
l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per
persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il
secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o
orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto
esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere
dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.-
per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli
AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. Il
ricorrente contesta la decisione della Cassa, postulando in sostanza che si
continui a versargli la rendita completiva AI di spettanza della figlia
__________, anziché corrisponderla direttamente a __________, curatore di
quest'ultima.
In virtù dell'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone
legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto ad una rendita completiva
per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto ad una rendita
per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.
Il capoverso 4 prevede che la rendita completiva
per figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni
per un utilizzo della rendita conforme al suo scopo (art. 50) e le disposizioni
contrarie del giudice civile. Il Consiglio federale può emanare ulteriori
prescrizioni sul versamento della rendita completiva, segnatamente per figli di
genitori separati o divorziati.
Sulla base del predetto art. 35 cpv. 4 LAI e
delle nuove norme sul diritto del divorzio entrate in vigore il 1° gennaio
2000, il Consiglio federale ha emanato una nuova disposizione concernente il
versamento delle rendite per i figli se i genitori vivono separati (art. 71ter
OAVS), valida dal 1° gennaio 2002.
Detto disposto, applicabile in concreto in virtù
del rinvio operato dall'art. 82 OAI, recita che se i genitori non sono o non
sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su
domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia
titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve
disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.
Nel caso di specie, siccome __________, padre
naturale di __________, percepisce una rendita intera AI, sulla base del citato
art. 35 LAI quest'ultima ha a sua volta diritto, sin dalla sua nascita, a
ricevere una rendita completiva AI.
Fintanto che gli stessi vivevano insieme, la
rendita completiva AI di __________ veniva a buon diritto versata
all'assicurato, poiché egli era l'avente diritto principale di una rendita AI.
Ora, come risulta dalla comunicazione 16 maggio
2002 dell'avv. __________ precedente legale del ricorrente (cfr. incarto n. _
dell'Amministrazione), in data 3 aprile 2002 __________, convivente
dell'assicurato, ha lasciato l'appartamento di Via __________ per trasferirsi
dal 1° maggio 2002, insieme alla loro figlia __________, in Via __________
sempre a __________ (cfr. contratto di locazione presente nell'incarto n. _
della Cassa e la dichiarazione 3 maggio 2002 dell'agenzia comunale AVS di
__________ di cui all'incarto n. _).
Il ricorrente afferma inoltre di non aver
sottoscritto alcuna convenzione in merito al mantenimento della figlia
__________ e che non vi è nemmeno stata una sentenza che abbia decretato che la
rendita completiva AI per figli non dovesse più essergli versata quale avente
diritto principale, cui la rendita di __________ era connessa, ma che il
relativo ammontare dovesse essere direttamente corrisposto alla mamma
__________ o addirittura al curatore della bambina __________ (doc. _).
Conformemente al succitato art. 71ter OAVS, in
data 24 maggio 2002 il curatore della figlia del ricorrente ha interposto
formale richiesta all'Istituto delle assicurazioni sociali affinché, in virtù
del fatto che __________ e __________ non convivevano più con l'assicurato, la
rendita completiva AI per la figlia __________ venisse versata sul conto
dell'Ufficio del Tutore Ufficiale, il quale avrebbe poi provveduto a girare
l'importo a __________ (cfr. incarto n. _ dell'Amministrazione). Peraltro, il
ricorrente ne era stato debitamente informato per il tramite del suo curatore
__________.
Pendente causa, __________ ha confermato a questo
TCA che __________ detiene sia l'autorità parentale che la custodia di
__________ (docc. _ e _).
Da quanto sopra discende che tutti gli elementi
dell'art. 71ter OAVS sono adempiuti. Ne consegue che, contrariamente a quanto
asserito dal ricorrente, __________ percepisce legittimamente, anche se
indirettamente a mezzo dell'autorità tutoria e per essa del curatore della
figlia __________, la rendita per figli di cui beneficia a tutti gli effetti
__________.
Al ricorrente viene quindi correttamente versata
la rendita intera AI di Fr. 1'458.- al mese concernente unicamente se stesso.
La Cassa ha pertanto agito giustamente nel
conteggiare quale reddito non privilegiato nella contestata tabella di calcolo
PC soltanto l'ammontare di Fr. 17'496.- annui.
Su questo punto la censura del ricorrente deve
dunque essere respinta.
2.8. Il TCA deve
ora verificare se i parametri esposti dalla Cassa nell'impugnata decisione
siano da confermare.
Quanto alle
spese riconosciute di cui al considerando 2.5., vi è in primis da considerare
il fabbisogno vitale dell'assicurato.
Nel 2001 il
fabbisogno vitale massimo per persone sole è pari a Fr. 16'880.- (art. 1
dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 18 settembre 2000).
Il Decreto cantonale esecutivo concernente la
Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6
dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, ha stabilito per il Cantone
Ticino che tale fabbisogno vitale equivale all'importo massimo fissato nella
summenzionata ordinanza federale. Esso ammonta pertanto a Fr. 16'880.- annui.
Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione
vigente.
Detto valore è stato quindi correttamente
inserito dalla Cassa nella tabella di calcolo PC in questione, valida dal 1°
maggio 2002.
2.9. Pure il
contributo fisso di Fr. 3'372.- per l'assicurazione malattia individuato
dall'Amministrazione deve essere confermato. Tale ammontare costituisce il
premio medio cantonale
Il premio per gli adulti per l'anno 2002 è stato
fissato, per il Cantone Ticino, in Fr. 3'372.- annui in virtù dell’Ordinanza
sui premi medi cantonali 2002 dell’assicurazione delle cure medico sanitarie
per il calcolo delle prestazioni complementari del 25 ottobre 2001 del DFI.
Detto premio non viene più integralmente coperto dal sussidio cantonale come
successo nel corso dell’anno precedente ma viene parzialmente posto a carico
della PC. In altri termini nel 2001 il contributo fisso per l’assicurazione
malattia di Fr. 3'096.- era interamente coperto dal sussidio cantonale
all’assicurazione malattia. Per l’anno 2002 la situazione si è modificata ed il
sussidio cantonale è limitato a Fr. 2'772.-. Per giungere all’importo del
premio medio per l'assicurazione obbligatoria delle cure ammesso nel Cantone
Ticino e riconosciuto nel fabbisogno, cifrato come indicato in Fr. 3'372.-,
l’importo di Fr. 600.- è stato posto a carico delle prestazioni complementari
con il loro conseguente aumento. L’aumento non si è tradotto però, per
l’assicurato, in un beneficio reale poiché, nella misura di Fr. 50.- mensili
pari Fr. 600.- annui, viene utilizzato per pagare il premio della CM. In
pratica per l’assicurato l’aumento della PC è andato a compensare il minor
importo del sussidio cantonale all’assicurazione malattia.
Dovendosi questa Corte attenere imperativamente
alla legislazione vigente, ne discende quindi che il summenzionato contributo
fisso per l'assicurazione malattia è stato correttamente inserito dalla Cassa
nella tabella di calcolo PC in questione.
2.10. Quanto alle
spese per la dieta di Fr. 2'100.- annui, il ricorrente ha documentato di
necessitare di una dieta epatica (cfr. certificato medico 25 gennaio 2001
rilasciato dal dr. __________ nell'incarto di restituzione atti).
In virtù dell'art. 3 lett. b LPC, il rimborso
delle spese di malattia e d’invalidità rientra nella sfera delle prestazioni
complementari.
Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI,
che riprende l'art. 3d LPC, il Dipartimento federale dell'interno determina le
spese che possono essere rimborsate per la dieta.
Ora, conformemente all'art. 9 dell'Ordinanza sul
rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia
di prestazioni complementari (OMPC), le spese supplementari debitamente
comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un
medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono
considerate spese di malattia. A tal scopo può essere rimborsata una somma
forfettaria annua pari a Fr. 2'100.-.
Ciò comporta che le relative spese causate dallo
stato di salute del ricorrente sono considerate spese di malattia e pertanto
rimborsate soltanto nella misura di Fr. 2'100.- all'anno, come correttamente
eseguito dalla Cassa nell'impugnata decisione.
2.11. Resta da
analizzare se l'ammontare di Fr. 9'600.- relativo alla pigione annua lorda sia
corretto.
Per il citato art. 3b cpv. 1 lett. b (cfr.
consid. 2.5.), sono considerate spese riconosciute la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie.
Dal 1° aprile 2001 il ricorrente ha locato un
appartamento in Via __________ avente una pigione di Fr. 650.- al mese, a cui
vanno ad aggiungersi Fr. 150.- di spese accessorie (cfr. contratto di locazione
nell'incarto n. _ della Cassa).
L'importo annuo della pigione lorda (pigione
netta + spese accessorie) assomma dunque a Fr. 9'600.- (Fr. 7'800.- + Fr.
1'800.-).
La resistente ha pertanto agito in modo corretto
riconoscendogli l'intero importo di Fr. 9'600.-.
2.12. Infine, a
titolo di reddito, come precedentemente evidenziato, si deve ritenere da una
parte l'ammontare di Fr. 17'496.- quale rendita AI, dall'altra la rendita annua
LAINF corrisposta all'assicurato dalla __________ assicurazioni (Fr. 2'997.-),
per complessivi Fr. 20'493.-.
In simili condizioni, a giusta ragione le spese
riconosciute sono state cifrate dalla Cassa in Fr. 31'952.- ed i redditi in Fr.
20'493.-.
Visto quanto precede, il ricorso di __________ va
integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster