AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2002.21
Data decisione, Autorità:
07.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2002.00021
IR/cd
Lugano
7 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2002 di
contro
la decisione del 13 marzo 2002 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 13 marzo 2002 la Cassa Cantonale di compensazione AVS ha respinto la
richiesta di prestazioni complementari formulate da __________ domiciliata a
__________.
L'amministrazione
ha ritenuto un fabbisogno per l'anno 2001 di CHF 34'071.-- e per l'anno 2002 di
CHF 34'347.-- mentre ha considerato la rendita AVS per CHF 20'232.-- cui ha
aggiunto la sostanza computabile per oltre CHF 100'000.-- ed il reddito della
stessa.
Dagli
atti emerge infatti che la ricorrente ha alienato alle figlie beni immobiliari
di sua proprietà rispettivamente sui quali deteneva interessenze siti in
territorio del Comune di
__________.
1.2. Con
"ricorso cautelare" le signore __________, __________ e __________
per conto della madre, hanno impugnato il provvedimento considerando eccessiva
la stima degli immobili
La Cassa
si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa con le seguenti argomentazioni:
"
(…)
Dall'esame della documentazione agli atti si rileva che in data 28
febbraio 1995, con atto notarile dell'avv. __________, la ricorrente procedeva
alla cessione e divisione ereditaria a favore delle figlie __________ di
diverse particelle site tutte in territorio del comune di __________.
Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. g. occorre computare
le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
La ricorrente ha quindi ceduto alle figlie, senza
controprestazione alcuna, le proprie quote di comproprietà per cui il valore
secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC va senza dubbio computato.
A tal proposito, per quanto attiene la valutazione della sostanza
immobiliare, l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
"La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al
richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata
al valore corrente".
Nel caso specifico si verifica quanto previsto dal citato articolo
per cui la resistente ha ordinato le perizie tecniche tendenti a stabilire il
valore corrente delle sostanze immobiliari possedute in comproprietà dalla
ricorrente.
Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale
di stima il quale, a perizie concluse, ha permesso di stabilire un valore
corrente complessivo di fr. 991'750.- contro i precedenti fr. 1'163'500.- considerati nel calcolo erroneamente.
Infatti, viste le osservazioni sollevate dalla ricorrente in sede
ricorsuale, la resistente ha voluto riesaminare l'ammontare della sostanza
immobiliare conteggiata nel calcolo e dall'esame approfondito abbiamo potuto
rilevare di essere incorsi in un errore di computo che è quindi giusto
rettificare.
Per questa ragione il nuovo importo da considerare, dedotto il
debito ipotecario di fr. 9'500.- e l'ammortamento di fr. 120'000.- (fr. 10'000 x 12) previsto
dall'art. 17a cpv. 1 OPC, ammonta a fr. 862'250.-
(fr. 991'750./. fr. 9'500.-
./. fr. 120'000.-).
Tuttavia, malgrado questa rettifica, la prestazione complementare
risulta sempre respinta ed il nuovo superamento del limite di reddito passa dai
precedenti fr. 103'663.- agli attuali fr. 82'819.-."
(cfr. doc. _)
1.3. Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare osservazioni e di
produrre o di richiedere nuove prove. __________ è rimasta silente.
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Va prima di
tutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le
persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
In virtù
dell’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve
corrispondere alla differenza tra l'eccedenza
delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).
Per
quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo
in un istituto o in un ospedale (persone che
vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1°
gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo
di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per
il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il
quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani
(Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi
massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a
fr. 16'800.— per persone sole, fr. 25’320.— per
coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o
dell’AI, a fr. 8'850.— (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
Secondo l’art.
3b cpv. 3 LPC per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in
un istituto sono pure riconosciute le seguenti spese:
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia."
Per l’art.
3c cpv. 1 LPC, infine, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente
computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari
di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25
000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15’000
franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo
della prestazione complementare e serve quale abitazione ad
almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Non sono,
invece, computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):
"a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e
seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente
assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari
all'istruzione."
2.4. Secondo
l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione
dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Per
l'art. 17 cpv. 1 e 4 OPC -AVS/AI, nel tenore in vigore dal 1 gennaio 1999
"
- La valutazione della sostanza computabile
deve essere effettuata
le regole
stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di
domicilio.
…
- La sostanza immobiliare che non serve
d'abitazione al richiedente
o a una persona compresa nel calcolo
delle prestazioni
complementari deve essere computata al
valore corrente."
Secondo
il capoverso 5
"
In caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore".
Per il
capoverso 6
"
invece del valore venale, i Cantoni possono
applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la
ripartizione fiscale cantonale.”
In
proposito va rilevato che il Cantone Ticino non ha optato per il metodo di
calcolo previsto introdotto all'art. 17 cpv. 6 OPC AVS/AI, bensì applica, anche
dopo il 1 gennaio 1999, il capoverso 4 dell’art. 17, così come la relativa
giurisprudenza.
Dall'art.
17a cpv. 2 OPC AVS/AI risulta, inoltre, che il valore venale va stabilito al
momento della rinuncia.
2.5. Secondo la
prassi del TFA, per determinare il valore commerciale degli immobili
computabili l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio
competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della
Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di
stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva
risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Per la
determinazione del valore corrente degli immobili, l’ufficio cantonale deve
sempre far capo allo stesso servizio. A mente dell’Alta Corte federale sarebbe,
infatti, inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in
base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
Nel
Cantone Ticino la Cassa affida il compito di stabilire il citato all’Ufficio
stima. In proposito il TFA, in un caso riguardante il Cantone Ticino, ha già
avuto modo di confermare l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re
S.S).
2.6. Con il
gravame viene censurata la valutazione dei beni immobiliari oggetto della
donazione del 1995.
rammenta infatti il valore di stima fiscale degli stessi al momento della
cessione.
Come
indicato nelle considerazioni precedenti la legge impone di considerare il
valore venale, e commerciale, al momento della donazione. Detto valore è quindi
diverso da quello della stima ufficiale.
Per
accertarlo l'amministrazione ha fatto eseguire delle perizie.
A
proposito delle valutazioni immobiliari va rammentato che la prestazione
complementare persegue lo scopo di garantire un reddito minimo (Pratique VSI 1994
pag. 225). Di principio, per il calcolo della prestazione, vengono presi in
considerazione solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e
di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a;
RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf
Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pag.156/ 166; ZAK 1989 pag. 238). Di
conseguenza è rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi
necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha
condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale
principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è applicabile
nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne
giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando
dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma
non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350
consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile,
non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile
(AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a;
RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).
In questi
casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi
dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag.
350 consid. 3b).
La giurisprudenza si è limitata a riconoscere
l'applicabilità del citato articolo se la rinuncia è avvenuta senza obbligo
legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il
sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere
ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in
passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità
(AHI Praxis 1995 pag. 167 consid. 2b; CARIGIET, Ergänzungsleistungen, Zurigo,
1995, pag. 120).
In ambito di prestazioni complementari e più
precisamente di rinuncia a sostanza, secondo il TFA il computo di sostanza a
cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia
è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la
richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale una
direttiva relativa alle PC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della
rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994
pag. 290).
L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la
valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore
nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della
rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria.
Si evidenzia, infine, come il rinunciare alla
propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione
complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni
alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il
valore della sostanza alienata deve essere riportato invariato al 1° gennaio
dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.-
ogni anno (cpv. 2) fino all'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).
Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato
prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a
riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica
del 12 giugno 1989).
Questa regolamentazione è stata dichiarata
conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994
pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza ha precisato che la sostanza
deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito
annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non
pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).
Già si è
rammentato che giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che
non serve d'abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo
delle PC deve essere computata al valore corrente.
Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati
fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle
prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio
non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI
1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).
In una sentenza pubblicata in VSI 1994 pag. 290,
il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il
richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari)
non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.
2.7. Per
determinare il valore commerciale dell'immobile l’Amministrazione deve far
esperire una perizia da parte di un ufficio competente.
Va
rammentato ancora che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie
mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche
e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag.
189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg.
329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S. H; LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie
dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188;
RAMI 1993 pag. 95).
Per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati,
se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate,
se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate.
Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio
l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio
richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F.). Il giudice non si
scosta, senza motivi imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del
perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia
le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici
di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata giurisprudenza del TFA, applicata in
particolare per i referti medici, deve valere per tutte le perizie (cfr. ad
esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve
essere applicata anche per quelle esperite immobiliari (cfr. STCA del 24
febbraio 1997 in re L.M.).
2.8. Nel caso in
esame l'ufficio Cantonale di stima, interpellato dalla Cassa, ha fissato il
valore di stima dei beni immobiliari donati comprendendo anche la cessione del
mappale __________RF __________ al 21 dicembre 1972.
Le
valutazioni eseguite dai periti incaricati appaiono complete, dettagliate ed
attente agli usuali parametri ritenuti in materia. Per i terreni sono state
considerate esposizione, superficie, edificabilità, norme pianificatorie,
pendenze, forma, accessi infrastrutture, immissioni e confini.
Per le
costruzioni, oltre agli elementi già evidenziati, sono stati considerati
l'insediamento degli edifici, e la sistemazione oltre alla valutazione -
dettagliatamente descritta - degli elementi costruttivi, delle istallazioni e
degli arredi, con considerazione dell'anno di costruzione e della manutenzione.
I periti
hanno anche verificato la redditività degli immobili e quindi hanno moderato,
nel loro complesso, le valutazioni reali a fronte dei valori di reddito per
fissare i valori venali.
Questo
Tribunale non ha motivo per scostarsi dalle perizie allestite dall'Ufficio
stima, complete e convincenti. La ricorrente non ha prodotto alcun elemento di
contrasto o di contestazione dei valori fissati dai tecnici dell'ufficio
cantonale interpellato.
Considerando
le quote di partecipazione negli immobili in favore della ricorrente la
sostanza computabile risulta assommare a oltre CHF 990'000.--. Anche
considerando solo tale fattore, dedotti gli ammortamenti e la parte di sostanza
non computabile, si deve concludere che già con il computo di un decimo della
sostanza oltre alla rendita, il reddito non privilegiato supera il fabbisogno
in maniera importante.
2.9. Alla luce di
quanto precede, il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza
attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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