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Numero d'incarto:
33.2001.80
Data decisione, Autorità:
14.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00080
TB
Lugano
14 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2001 di
contro
la decisione del 14 agosto 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 14 agosto 2001 la Cassa di compensazione di Bellinzona ha
parzialmente riconosciuto a __________ il rimborso delle postulate spese di
malattia relative all'anno 2001, corrispondendo all'assicurato l'importo di Fr.
434.- (doc. _).
1.2. Con ricorso
21 agosto 2001 l'assicurato contesta il rifiuto del rimborso della fattura 8
maggio 2001 relativa all'acquisto di olio combustibile per il riscaldamento ammontante
a Fr. 1'098.60 (doc. _). A suo dire, detta spesa sarebbe indispensabile poiché
la sua invalidità non gli permette di uscire di casa per lunghi periodi (doc.
_).
1.3. Con risposta
31 agosto 2001, la Cassa ha proposto il rigetto del ricorso osservando quanto
segue:
"
(…)
Nel caso concreto la resistente ha quindi tenuto
conto di un importo di fr. 2'800.- quale pigione annua (vedi valore locativo
indicato nella notifica di tassazione 1991/1992) al quale è poi stato aggiunto
il forfait per le spese accessorie di fr. 1'680.- come previsto dall'art. 16a
cpv. 2 e 3 OPC (fr. 2'800.- + fr. 1'680.- = fr. 4'480.-).
In considerazione di ciò al ricorrente è quindi
già stata garantita la spesa per l'acquisto dell'olio combustibile e pertanto
la fattura di fr. 1'098.60 deve giustamente essere rifiutata." (…) (doc.
_)
1.4. Con scritto
29 ottobre 2001 il ricorrente osserva come il rifiuto del riconoscimento della
fattura con oggetto il combustibile per il riscaldamento invernale si basi
sulla notifica di tassazione 1991/1992. Tuttavia, la notifica di tassazione
2001/2002 (doc. _) non prevede più alcun elemento di sostanza imponibile.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
della presente lite è il rimborso delle spese derivanti dall'acquisto di olio
da riscaldamento (Fr. 1'098.60) sopportate dal ricorrente durante l'anno 2001.
2.3. Per l’art.
2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC gli invalidi che hanno diritto ad una mezza rendita o ad una rendita intera
dell'AI.
2.4. A norma
dell'art. 3 LPC, le prestazioni complementari comprendono:
"a. la
prestazione complementare annua, versata ogni mese;
b. il
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000)
l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per
persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il
secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o
orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto
esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere
dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.-
per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli
AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
2.8. Quanto al
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità, l'art. 3d cpv. 1 LPC recita
che:
"
I beneficiari di una prestazione complementare
annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso,
debitamente comprovate:
a. di
dentista;
b. di
aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
c. per
diete;
d. di
trasporto fino al più vicino luogo di cure;
e. di
mezzi ausiliari e
f. di
partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal."
2.9. L'assicurato
contesta che la Cassa ha rifiutato di prendersi a carico la fattura per l'olio
da riscaldamento ammontante a Fr. 1'098.60 emessa dalla società __________ in
data 8 maggio 2001.
Giusta l'art. 3d cpv. 1 LPC dianzi enunciato
(cfr. consid. 2.8.), i costi attinenti al riscaldamento non sono menzionati
nella lista del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità, per cui la
fattura prodotta dal ricorrente (doc. _) non deve essere aggiunta all'importo
di Fr. 434.-, già riconosciuto dalla Cassa con la decisione impugnata.
La spesa per l'olio da riscaldamento rientra
invece nelle spese riconosciute di un assicurato, e meglio a titolo di spese
accessorie della pigione conformemente all'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC (cfr.
consid. 2.5.).
In proposito, questo TCA evidenzia che per le
spese accessorie per le persone che abitano un immobile di loro proprietà (art.
16a cpv. 1 OPC-AVS/AI), come pure per coloro che beneficiano di un usufrutto o
sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano (art. 16a
cpv. 2 OPC-AVS/AI), è previsto soltanto un forfait di Fr. 1'680.-.
Nel caso concreto, il ricorrente è posto al
beneficio di un contratto di comodato che, per i suoi effetti, non si distingue
in modo marcato dall'usufrutto (Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch,
Zurigo 1999, ad art. 745-778, n. 52 segg.). Pertanto, è a buon diritto che con
la decisione 12 luglio 2001 relativa alla concessione di una prestazione
complementare con effetto dal 1° luglio 2001, la Cassa ha computato
all'interessato il summenzionato forfait quali spese accessorie, comprensivo
delle spese per il riscaldamento. Ne discende che la fattura di Fr. 1'098.60 è
già coperta dal forfait di Fr. 1'680.-.
2.10. Il ricorrente
censura inoltre che anziché basarsi sulla notifica di tassazione 2001/2002,
l'Amministrazione si sarebbe erroneamente basata, sulla notifica di tassazione
1991/1992 (agli atti dell'Amministrazione), laddove il reddito della proprietà
fondiaria era allora pari a Fr. 2'800.- all'anno. Invece, dalla recente
tassazione fiscale non risulta alcuna sostanza e, conseguentemente, alcun
reddito lordo.
Detta questione non deve essere esaminata nella
presente sede, giacché la citata decisione 12 luglio 2001, rimasta
incontestata, è validamente cresciuta in giudicato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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