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33.2001.58 ΓÇó Appeal struck out as moot after administrative reconsideration
33.2001.58Übriges Gericht20.07.2001Dismissed
Two appellants, represented by counsel, appealed supplementary-benefit decisions issued by the Ticino compensation office. Before filing its response, the office reconsidered the matter and issued two new decisions on 12 July 2001 that fully granted the appeal requests and annulled the challenged decisions. After counsel for the appellants accepted the new decisions and requested compensation, the cantonal insurance court held that the appeal had become moot, struck it from the docket, ordered no fees or expenses, and awarded CHF 600 in party compensation against the compensation office.
Art. 3/a cpv. 1 LPGA ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni; riesame dell’autorità amministrativa e sopravvenuta carenza d’oggetto del gravame. Prima dell’invio della risposta, l’autorità amministrativa può riesaminare la decisione impugnata and, by issuing a new decision that fully satisfies the appellant’s conclusions, eliminate the object of the dispute. In such circumstances the appeal is struck out as moot; the allocation of costs follows the outcome of the proceedings and may justify party compensation to the successful appellants despite the absence of a merits judgment.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.58
Data decisione, Autorità: 20.07.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00058
ir/fz
Lugano 20 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 15 giugno 2001 interposto da
__________, 2. __________, 1.,2. rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 14.5.01 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 13.7.01 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 12.7.01 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
visto lo scritto 20.7.01 dell'avv. __________ che ha comunicato la propria adesione alle nuove decisioni della Cassa e ha postulato, visto l'esito della vertenza, l'assegnazione di adeguate ripetibili;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese; la Cassa verserà ai ricorrenti a titolo di ripetibili fr. 600.--;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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