Appeal inadmissible for non-compliance with language requirement

33.2001.33Übriges Gericht16.05.2001Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The claimant appealed a 13 March 2001 decision of the Cantonal Compensation Fund in a complementary benefits matter. Because the appeal was not filed in Italian, the court ordered a final 10-day period to submit a translation, warning of inadmissibility. The deadline expired without compliance. Relying on cantonal procedural law and Federal Supreme Court case law on the territoriality of languages, the Tribunal cantonale delle assicurazioni declared the appeal inadmissible. It also ordered that no justice fee be levied and that the costs be borne by the State.

Omnilex-Regeste

Art. 1a, 2 and 8 LPAss; admissibility of an appeal filed in a language other than the official language of the cantonal court. Under the territoriality principle of national languages in judicial proceedings, a cantonal court may declare an appeal inadmissible if the filing is not submitted in the required language and the party fails to cure the defect within a peremptory translation deadline. Such a consequence does not violate federal law, constitutional language freedom, or the ECHR, particularly where the court has afforded the party an opportunity to regularize the filing (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 33.2001.33

Data decisione, Autorità: 16.05.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00033

MA/sc

Lugano 16 maggio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Marco Armati

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2001 di


contro

la decisione del 13 marzo 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto 26 marzo 2001 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;

rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);

ricordato che in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha ancora precisato:

" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)";

richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961

decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible despite being filed in a language not compliant with cantonal procedural rules.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the appellant did not translate the filing into Italian within the peremptory deadline granted by the court.

Extrahierte Begründung

The court relied on cantonal procedural provisions and Federal Supreme Court case law recognizing the territoriality of national languages in judicial proceedings and allowing inadmissibility without violating federal law, especially where a translation opportunity was given and ignored.

Kernrechtsfrage

Whether court fees should be charged to the appellant.

Extrahierter Entscheid

No court fee was charged; costs were placed on the State.

Extrahierte Begründung

Given the inadmissibility outcome, the court ordered no justice fee and allocated the expenses to the State.

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