AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.28
Data decisione, Autorità:
29.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00028
TB/tf
Lugano
29 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
Contro
Le decisioni del 22 febbraio 2001 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
separate decisioni rese il 22 febbraio 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona
(in seguito denominata Cassa) ha respinto la richiesta di concessione di
prestazione complementare inoltrata da __________, per il periodo maggio
2000-dicembre 2000, come pure per l’anno 2001, a motivo che i redditi
superavano le spese riconosciute.
1.2. Con
atto ricorsuale del 6 marzo 2001 l’assicurata, per il tramite della figlia
__________ ha sollevato dubbi sulle modalità di allestimento del calcolo e sui
valori contenuti nei referti peritali 9 febbraio 2001 dell’Ufficio stima
relativi alle particelle nn. __________RFD di __________– dei quali allora non
aveva ancora preso visione -, adducendo sostanzialmente che:
"
(…)
- L’importo da Voi esposto corrisponde al
totale della stima, il che
non corrisponde alla
realtà, in quanto come risulta dal Registro Fondiario, nonché dallo
“specchietto” già in vostro possesso la signora __________ non è l’unica
proprietaria, bensì unicamente di un terzo del particellare Nr. __________,
mentre del particellare __________-__________è proprietaria unicamente per 1/3
di un mezzo.
Va inoltre tenuto
conto che essendo il particellare __________l’abitazione primaria, la stessa va
valutata al valore di stima, sia che la stessa sia messa al capoverso 44 che al
46, la sua quota va di diritto trattata al valore di stima e non al valore
commerciale.
- Al
punto Nr. 57 (fabbisogno) calcolate una retta giornaliera di Fr. 75.- al
giorno, mentre come risulta dal conteggio allegato l’istituto conteggia
all’interessata una retta giornaliera di Fr. 86.-.” (doc. _)
1.3. Con risposta
dell’11 aprile 2001 la Cassa ha riconfermato le decisioni impugnate e prodotto
i citati referti peritali:
"
(…)
Per quanto attiene la valutazione della sostanza
immobiliare l’art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
" La
sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona
compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."
Nel caso specifico si verifica quanto previsto
dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato le perizie tecniche atte
a stabilire il valore corrente delle sostanze immobiliari possedute in
comproprietà.
Per questa valutazione è stato dato mandato
all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di
stabilire il valore corrente di ogni singola particella.
Nel dettaglio così si presentano:
part. __________RFD fr. 250.--
part. __________RFD fr. 210.--
part. __________RFD fr. 440'000.--
part. __________RFD fr.
220'000.--
Circa i parametri utilizzati per valutare la
sostanza la resistente non può che riconfermarsi nei valori citati in quanto
scaturiti da perizie specificatamente richieste.
A tal proposito giova infatti ricordare che anche
codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di
confermare tale prassi amministrativa.
In sede ricorsuale e sulla base delle indicazioni
espresse dalla ricorrente abbiamo tuttavia rilevato che nel calcolo, oggetto
del contendere, la resistente è incorsa in un errore di ripartizione delle
singole quote di proprietà appartenenti alla ricorrente. Per questa ragione il
valore esposto alla pos. 46.02 della tabella di calcolo PC deve essere
modificato in fr. 146'784.-- contro i precedenti fr. 220'152.-- e
conseguentemente il reddito non privilegiato passa da fr. 42'571.-- a fr.
35'234.--.
Malgrado questa modifica la prestazione
complementare risulta pur sempre respinta ma il superamento del nuovo limite di
reddito ammonta a fr. 583.-- contro i precedenti fr. 7'920.--.
Altro oggetto del contendere riguarda la retta
computata alla pos. 57 della tabella di calcolo PC (fr. 75.--).
A tal proposito occorre quindi far rilevare che
la Casa __________ risulta annoverata nell'elenco delle case per anziani
convenzionate con reparto medicalizzato. Il decreto esecutivo concernente la
legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC)
stabilisce tuttavia all'art 2 che la retta giornaliera massima computabile per
il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti
permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è
di fr. 75.--. L'importo considerato nel calcolo della pos. 57 della tabella di
calcolo va dunque riconfermato." (…) (doc. _)
1.4. Ottenuta una
proroga, in data 28 maggio 2001 la ricorrente ha inoltrato le proprie
osservazioni in merito alle perizie relative ai fondi partt. nn. __________e
__________RFD di __________, producendo a sua volta una perizia allestita in
collaborazione con l’agenzia immobiliare __________ e la __________. In tale
perizia il valore venale delle suddette particelle è stato fissato
rispettivamente in Fr. 292'000.- e in Fr. 118'000.- (doc. _).
1.5. L’Ufficio
stima, dopo un ulteriore sopralluogo esperito alla presenza di __________, ha
modificato in parte i referti relativi alle due succitate contestate perizie.
Su questa
base, in data 14 settembre 2001 la Cassa ha concluso che il ricorso in
questione deve essere parzialmente accolto, nel senso che __________ potrà
beneficiare del pagamento dell’assicurazione obbligatoria retroattivamente dal
1° maggio 2000 (doc. _).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la non concessione da parte della Cassa all’assicurata __________
di una prestazione complementare sia per il periodo maggio 2000-dicembre 2000
che per il successivo anno 2001, a motivo del superamento, con i propri redditi,
delle spese riconosciute.
In
proposito va rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost.
fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606,
RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo
della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448
nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia
funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito
(DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Per l’art.
2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’art. 2 LPC le
persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.3. Per quanto
riguarda il calcolo della prestazione complementare, secondo l’art. 3a cpv. 1
LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
"
L'importo della prestazione complementare annua
deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i
redditi.”
2.4. Circa le
spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che
"
Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2).”
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. Ancora,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.6. In concreto,
nel proprio ricorso l’assicurata ha evidenziato che la degenza presso la casa
per anziani __________ comporta il pagamento di una tariffa giornaliera di Fr.
86.-, mentre la Cassa le ha riconosciuto un importo quotidiano di soli Fr.
75.-.
A norma
dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in
considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.
In
ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la
retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione
complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di
lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi (art. 2 del
Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS e all’AI (LPC) del 18 novembre 1998, in vigore dal 1° gennaio 1999).
Anche se
la ricorrente, degente presso una casa per anziani, ha pagato durante l’anno
2000 quotidianamente una retta superiore (cfr. dichiarazione 16 novembre 2000
della __________ agli atti), per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi
delle prestazioni complementari le si deve computare per l'anno 2000 l’importo
totale di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365 giorni). A tale ammontare vanno aggiunti
Fr. 3'600.- (Fr. 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli
assicurati, come pure il contributo fisso per l'assicurazione malattia (CHF
2'976.-).
I suddetti importi restano tali per l'anno 2001,
fatto salvo il contributo fisso per l'assicurazione malattia che assomma a Fr.
3'096.- (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore
dal 1° gennaio 2001).
La censura ricorsuale non può quindi essere
accolta.
2.7. A mente
della ricorrente, la Cassa avrebbe erroneamente computato il valore venale
della part. n. __________RFD di __________ anziché il valore di stima.
Giusta
l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve
essere computata al valore corrente.
Secondo
tali termini, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che
l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag.
424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
Le
Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS al
N. 4010 prevedono che:
"
Il soggiorno in un istituto deve essere
considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo
alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile.”
Nel caso
di specie, ritenuto come è sin dal 29 novembre 1999 che la ricorrente abita
alla __________, Istituto per anziani sito nel Comune di __________ (cfr.
predetta dichiarazione 16 novembre 2000), bisogna ormai considerare permanente
tale soggiorno. Conseguentemente, è corretto computare nel calcolo della PC il
valore venale relativo a detto immobile.
2.8. Nell'impugnativa
__________ contesta il valore ritenuto dalla Cassa per le proprietà immobiliari
a lei riconducibili. In corso d'istruttoria l'Amministrazione ha chiesto ai
funzionari dell'Ufficio stima un riesame dei valori delle perizie 9 febbraio
2001 allestite dall'arch. __________ (doc. _) alla luce delle puntuali
contestazioni della ricorrente.
Con una
nuova perizia trasmessa dalla Cassa a questa Corte in data 14 settembre 2001,
l'ing. __________ dell'Ufficio stima (doc. _), dopo aver effettuato un
sopralluogo alla presenza della figlia dell’assicurata, ha effettivamente
ravvisato dei valori troppo alti relativamente alla cubatura degli edifici ed
al valore del terreno dei fondi edificati partt. nn. __________ RFD e
__________RFD di __________.
Conseguentemente,
il valore venale della part. n. __________è stato indicato in Fr. 390'000.-
(doc. _) mentre quello relativo alla predetta part. n. __________in Fr.
190'000.- (doc. _). L'ing. __________ ha inoltre precisato che
"
(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in
considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in
particolare:
a) l'importanza
della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con
la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale,
industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o
frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi
pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private,
avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di
reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti
in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel
quartiere per oggetti paragonabili
d) il valore dei
fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione
e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli
incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione,
con lo stato di conservazione.
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le
dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione,
la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado
d'urbanizzazione, gli accessi, le servitù, nonché qui fattori positivi o
negativi che incidano sul valore commerciale."
(doc.
_)
La nuova perizia è stata sottoposta
all’assicurata, la quale ha implicitamente espresso ancora dubbi in merito ai
nuovi summenzionati valori venali (doc. _).
2.9. Il 28 maggio
2001 la ricorrente, con la collaborazione dell'agenzia immobiliare __________ e
della __________, ha prodotto due perizie relativamente ai due fondi partt. nn.
__________e __________RFD di __________, accettando invece i valori stabiliti
dall'Ufficio stima relativi alle partt. nn. __________ e __________RFD di
__________ (doc. _). Le differenze sostanziali con la perizia allestita
dall'Ufficio stima portano sulla misurazione delle cubature, sui valori
attribuiti al terreno e alle costruzioni, come pure sulla ponderazione da
attribuire al valore di reddito nel computo del calcolo mediato.
Per il fondo n. __________, il perito di parte ha
proceduto a separare la parte abitazione (mc 415) e la parte cantina (mc 105)
per una cubatura totale di mc 520, contro i complessivi mc 686 stabiliti
dall'Ufficio stima (arch. __________) nella prima perizia 9 febbraio 2001 (doc.
_) e i mc 625 del secondo referto peritale 10 settembre 2001, allestito
dall'ing. __________ dell'Ufficio stima (doc. _).
La suddivisione operata dalla perizia di parte è
stata eseguita in funzione dell'attribuzione ad ogni sezione di un valore
diverso al mc: la ricorrente ha computato Fr. 250.-/mc per l'abitazione e Fr.
100.-/mc per la cantina, contro Fr. 280.-/mc stabiliti dai periti incaricati
dalla Cassa per l'intero fabbricato, creando così un'evidente discrepanza.
L'Amministrazione ha ritenuto tale valore
unitario in considerazione dello stato della costruzione, della sua ubicazione,
dello sfruttamento delle possibili utilizzazioni della proprietà ed alla luce
dei prezzi di oggetti simili alla particella in discussione.
Il valore del terreno è stato stimato
dall'Amministrazione a Fr. 300.-/mq come ai valori della perizia di parte, ciò
alla luce dell'ubicazione del fondo e della sua sfruttabilità.
La perizia prodotta dalla ricorrente ha
evidenziato lo standard poco elevato della costruzione, la necessità di un
passo veicolare e dell'allacciamento fognario. I periti di parte hanno quindi
fissato il valore del fondo in Fr. 292'000.-.
L'Ufficio stima, delegato dalla Cassa, ha fatto –
in parte – proprie le critiche mosse ed ha adeguato verso il basso il valore
passando dagli iniziali Fr. 440'000.- (arch. __________) a Fr. 390'000.-
ritenuti dall'ing. __________.
Anche per il fondo part. n. __________RFD di
__________ la perizia di parte evidenzia la separazione all'interno del
fabbricato sub. A - tra abitazione e cantina -, attribuendo all'abitazione una
cubatura di mc 250 ed alla cantina di mc 50. L'Ufficio stima ritiene invece una
cubatura globale di mc 510.
Per il sub. B e la sostra-tettoia, le perizie in
esame hanno esposto i medesimi volumi.
Sia nella prima che nella seconda perizia, i
periti dell'Ufficio stima sono giunti altresì al medesimo risultato per quanto
concerne il valore cubico unitario, tenendo conto dello stato della
costruzione, della sua ubicazione, dello sfruttamento delle possibili
utilizzazioni della proprietà ed alla luce dei prezzi di oggetti simili alla
particella in oggetto. E' rimasto così invariato il prezzo di Fr. 260.-/mc,
contro il valore al mc fissato dai periti di parte: Fr. 250.-/mc per
l'abitazione rispettivamente Fr. 100.-/mc per la cantina.
Il valore del terreno è stato diminuito di Fr.
60.-/mq, passando così dagli iniziali Fr. 150.-/mq (cfr. perizia arch.
__________) a Fr. 90.-/mq (cfr. perizia ing. __________) ed il valore venale
ritenuto dall'Ufficio stima con la seconda perizia 10 settembre 2001 è di Fr.
190'000.-, contro Fr. 220'000.- del primo referto ed il valore di Fr. 118'000.-
evidenziato nel referto peritale prodotto dall'assicurata.
Per la particella al mappale n. __________i
tecnici incaricati dall'Amministrazione hanno ritenuto l'insediamento in zona
residenziale, pur senza accesso veicolare, valutando inoltre l'ottima vista e
l'insolazione, la zona tranquilla. La costruzione (circa del 1960) è stata
valutata nei suoi elementi costruttivi, nella suddivisione degli spazi e per
quanto attiene alle installazioni.
Per il mappale n. __________l'arch. __________ e
l'ing. __________ hanno entrambi in particolare evidenziato l'ottima vista al
lago, la zona tranquilla, la struttura abitativa e gli accessi, pur
considerando le rifiniture semplici e datate (la casetta è del 1955 con
ampliamento a suo del 1975). Essi hanno altresì considerato l'ampiezza del
fondo e la presenza di un rustico (pur se in disuso).
2.10. Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF
104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato
del 24.12.1993 in re S. H; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’Amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Questa
giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per
la previdenza professionale SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata
anche per quelle esperite in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997
in re L.M).
2.11. Da un
raffronto fra le tre perizie portanti sui fondi partt. nn. __________e __________
RFD di __________ emerge dunque che l'ing. __________ ha parzialmente ammesso
le censure dell’assicurata per quanto riguarda la cubatura del fondo n.
__________ed ha riconosciuto che il valore del terreno relativamente ad
entrambi i citati fondi era troppo elevato. Per tutte e due le particelle in
questione il secondo perito ha di contro mantenuto il valore cubico unitario
precedentemente stabilito dall'arch. __________.
Sulla scorta di quanto precede ed in particolare
delle considerazioni menzionate al considerando 2.9., questa Corte rileva che
la ricorrente non ha dal canto suo sufficientemente dimostrato, con il grado
della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (SVR
1996 KV Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pagg. 263 segg.; DTF 121 V 208 consid.
6a; RAMI 1994 pagg. 210/211), il motivo per cui il prezzo al mc per entrambi i
fondi in questione sarebbe inferiore a quello indicato dai due periti
dell’Ufficio stima e le ragioni per le quali la cubatura degli edifici siti sul
mappale __________si differenzi da quella univoca individuata sia dall'arch.
__________ che dall'ing. __________. Oltre a ciò, la ricorrente non ha
contestato in alcun modo - e soprattutto con argomenti di carattere tecnico
(doc. _) - le nuove conclusioni 10 settembre 2001 tratte dall'ing. __________
pendente causa.
Questo TCA osserva in primis che le due perizie
eseguite dall'Ufficio stima su invito della resistente contemplano un valore
cubico unitario per il calcolo del valore reale per il calcolo ponderato,
anziché procedere differenziando l'interno dei fabbricati in questione
(scissione tra la parte cantina e la parte adibita ad abitazione, ciò che ha
comportato due differenti valori cubici nella perizia di parte). Invero,
l'Ufficio stima ha allestito le proprie perizie sulla base della Legge sulla
stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (doc. _) che
prevede quanto segue:
"
Fondi edificabili ed edificati
Art. 15 1I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione.
2I fondi
edificati devono essere valutati come un'unità economica comprendente
fabbricati e relativo terreno annesso.
Valore venale
Art. 16 1È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione. Circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate.
2Il valore
venale di un fondo edificato (fabbricato più terreno annesso) è determinato
tenendo conto del valore metrico e di quello di reddito secondo la media
ponderata definita dal regolamento."
L'art. 7 cpv. 1 del Regolamento sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare con oggetto il valore venale/fattore di
ponderazione di cui al precitato art. 16 cpv. 2 disciplina che
"
Il valore venale dei fondi edificati viene
calcolato mediante la seguente formula:
(valore metrico)+(valore di reddito x fattore
di ponderazione)"
1 + fattore di
ponderazione
Per la determinazione del valore venale di un
immobile, dunque, le summenzionate norme non prevedono alcuna differenziazione
di calcolo e di valutazione per l'interno di fabbricati, ma unicamente di
trattare come un tutt'uno i fabbricati ed il relativo terreno annesso.
Nel caso concreto, stante quanto sopra questo
Tribunale ritiene pertanto che ai fini della determinazione del valore venale
delle partt. nn. __________e __________RFD di __________, l'Ufficio stima ha
correttamente fatto capo ad un valore cubico unitario.
Secondariamente, la perizia 10 settembre 2001
effettuata dall'ing. __________ ha parzialmente tenuto conto delle osservazioni
formulate dalla ricorrente modificando conseguentemente in particolare, sulla
scorta di ulteriori accertamenti tecnici eseguiti in loco e previa discussione
con la rappresentante della ricorrente, alcuni importi relativamente al valore
al mq dei sedimi in questione.
Da quanto sopra discende che questo Tribunale può
considerare affidabile nella sua integralità il referto peritale allestito
dall'ing. __________ (doc. _), fondandosi esso su accertamenti approfonditi
esperiti da specialisti nel ramo; in maniera ponderata e con considerazione di
tutti gli usuali parametri. Ne consegue che alla base della presente sentenza
devono essere posti rispettivamente l'importo di Fr. 390'000.- (part. n.
__________) e l'ammontare di Fr. 190'000.- (part. n. __________).
2.12. La ricorrente
ha altresì rilevato come la Cassa abbia sbagliato nell’attribuirle per intero
le quattro particelle nn. ____, __________, __________e __________RFD di
__________, poiché esse apparterrebbero alla comunione ereditaria composta di
__________ medesima, della figlia __________ e del figlio __________.
Detta critica è stata recepita
dall'Amministrazione che ha proceduto, già nella propria risposta, a
rettificare le proprie decisioni ripartendo le singole quote di comproprietà
appartenenti alla ricorrente rifacendosi al catastrino fiscale agli atti.
Tuttavia,
conformemente all’art. 18 OPC-AVS/AI,
"
Fintanto che il coniuge superstite non ha fatto
uso del suo diritto di opzione sulla successione del coniuge decesso prima del
1° gennaio 1988, un quarto della successione è considerato sostanza del coniuge
superstite e i tre quarti ripartiti in parti uguali fra i figli.”
Il N.
2111 delle Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) spiega
così il suddetto enunciato:
"
La seguente disposizione è valida unicamente se
il coniuge è deceduto prima del 1° gennaio 1988.
Se il coniuge superstite
non fa uso del suo diritto d’opzione secondo l’articolo 462 capoverso 1 CC
(nella versione valida fino alla fine del 1987), si computano, oltre ai diritti
derivanti dal regime patrimoniale, un quarto dell’eredità a questo coniuge e
tre quarti, divisi in parti uguali, ai figli. Questo principio è applicabile
per analogia agli utili, agli interessi passivi e alle spese di manutenzione
dell’eredità (RCC 1979 p. 500).”
Siccome
__________ è vedova dal 1980 e la proprietà dei quattro succitati fondi è
tuttora indivisa, la ripartizione delle singole quote di proprietà deve
pertanto avvenire giusta il succitato disposto.
Ne
consegue che la situazione con oggetto la sostanza della ricorrente si presenta
nei termini seguenti:
§
Part. n. __________: ha un valore
venale di Fr. 250.-
1/4 x
Fr. 250.- = Fr. 62.50 a favore della ricorrente
§
Part. n. __________: ha un valore
venale di Fr. 210.-
1/4 x 2/4 x
Fr. 210.- = Fr. 26.25 a favore della ricorrente
§
Part. n. __________: ha un valore
venale di Fr. 390'000.-
1/4 x 2/4 x Fr.
390'000.- = Fr. 48'750.- a favore della ricorrente
§
Part. n. __________: ha
un valore venale pari a Fr. 190'000.-
1/4 x Fr.
190'000.- = Fr. 47'500.- a favore della ricorrente
La quota di 2/4, cioè di metà, rappresenta la
quota di comproprietà appartenente alla predetta comunione ereditaria. Infatti,
le partt. nn. __________e __________sono detenute per metà (2/4) dalla nota
comunione ereditaria, mentre l'altra metà è divisa in parti uguali fra
__________ e __________: ciascun figlio dispone così di 1/4 su ogni immobile
(doc. _: catastrino fiscale; docc. _: perizie dell'Ufficio stima che si sono
basate sulle iscrizioni a registro fondiario; docc. _ e _: le indicazioni
fornite dalla rappresentante della ricorrente medesima).
La sostanza totale di cui dispone la ricorrente
ammonta quindi a Fr. 96'338.- ed è tale valore che deve essere ritenuto nel
calcolo della prestazione complementare.
2.13. In
conclusione, il ricorso deve essere accolto e le decisioni impugnate annullate.
L’incarto è rinviato alla Cassa di compensazione di Bellinzona affinché
stabilisca il diritto alla PC di __________ considerando una sostanza
ammontante a Fr. 96'338.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto nel senso dei considerandi.
§ Le decisioni
impugnate sono annullate.
§§ L'incarto
è rinviato alla Cassa di compensazione di Bellinzona, affinché stabilisca il
diritto alla PC di __________, a far data dal 1° novembre 2000 e compreso
l’anno 2001, tenendo conto di una sostanza di Fr. 96'338.-.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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