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Numero d'incarto:
33.2001.104
Data decisione, Autorità:
16.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00104
cr/sc
Lugano
16 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2001
di
contro
la decisione del 11 ottobre 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione dell'11 ottobre 2001 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito
la Cassa) ha respinto la domanda di __________ intesa ad ottenere una prestazione
complementare mensile, con effetto dal 01.06.2001 (cfr. doc. _).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale si è così espresso:
"
Vi comunico di contestare la vostra decisione
dell'11.10.2001, per avere omesso di presentarvi le spese per l'aiuto
domiciliare." (Doc. _)
Allegato
all'atto ricorsuale, l'assicurato ha prodotto una dichiarazione che attesta
l'aiuto domiciliare fornito dalla signora __________, dalla quale risulta che:
"
Io sottoscritta, __________ dichiaro di ricevere
mensilmente la somma di fr. 550.- per lavori casalinghi al domicilio del signor
__________; ho iniziato questo lavoro il 1° agosto 2001. Il lavoro consiste in:
pulizia dell'appartamento, lavare, stirare e cucinare una volta al
giorno." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 19 novembre 2001 la Cassa ha chiesto di respingere il gravame e ha
osservato:
"
(…)
La prestazione complementare è una prestazione di diritto che è
subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del
fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di
fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita
AVS/Al, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori
previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1
LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito
legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di
garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese
di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo
dall'art. 3b LPC.
Alla luce di quanto precede la resistente ha quindi riesaminato il
calcolo, oggetto del contendere, ed in merito possiamo assicurare che Io stesso
è corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.
È quindi chiaro che nell'impossibilità di poter riconoscere nel
calcolo le spese per l'assistenza a domicilio, elencate in sede ricorsuale, e
poiché non sussistono neppure i requisiti previsti al marginale 5065.01
concernente il personale curante assunto in base a un contratto di lavoro in
quanto l'assicurato non risulta titolare di un assegno per grande invalidi di
grado medio o elevato, il calcolo della prestazione complementare non può
essere diverso da quello notificato in data 11 ottobre 2001.
Visto quanto precede si chiede pertanto, a codesto lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso
confermando la decisione impugnata.
A titolo abbondanziale si osserva inoltre che se, a causa di
un'invalidità il beneficiario di PC incontra delle difficoltà nello svolgere i
lavori domestici necessari (cucinare, pulire, lavare, ecc.) può far valere le
spese comprovate che sono state fatturate per l'aiuto fornito da una terza
persone fino a massimo di 4'800 franchi per anno civile (marginale 5067.1 DPC).
Nel caso concreto, poiché il superamento del limite di reddito
scaturito dal calcolo del ricorrente ammonta a 12'000.‑ franchi e la
somma prevista per questo genere di prestazioni rimborsabile nell'ambito delle
spese di malattia ammonta a 4'800.- franchi, non permette riconoscimento
alcuno." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta
l’art. 2c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari gli invalidi che:
" a)
hanno diritto a una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI."
2.3. Per l’art.
3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).
Per
quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi
figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1°
gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo
di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per
il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il
quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani
(Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere
dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono aumentati a fr. 16'800.— per persone sole, fr. 25’320.—
per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli
AVS o dell’AI, a fr. 8'850.— (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
Secondo l’art.
3b cpv. 3 LPC per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in
un istituto sono pure riconosciute le seguenti spese:
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia."
Per
l’art. 3c cpv. 1 LPC, infine, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito proveniente
da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.4. Oggetto
della presente lite è l’assegnazione a favore di __________ di una prestazione
complementare mensile.
L’assicurato,
al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità, contesta il calcolo
effettuato dalla Cassa, che gli nega il diritto alla prestazione complementare,
asserendo che egli ha omesso di indicare, al momento della richiesta di
prestazione, le spese sostenute per l'aiuto domiciliare (cfr. doc. _ e consid.
1.2.).
Al
proposito, si rileva che la prestazione complementare persegue lo scopo di garantire
un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali"
ai sensi dell'art. 34 quater v. CF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all’art.
112 della nuova Costituzione Federale in vigore dal 1° gennaio 2000. Questa
nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del
diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per
le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di reddito, posti dal legislatore per garantire la parità di
trattamento e la sicurezza del diritto, altrimenti seriamente compromesse (cfr.
STFA del 9 maggio 2001 in re W.Z., P 36/00 Ws), rivestono pertanto una doppia
funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito
(DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225;
cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
Nel
determinare questi limiti, il legislatore riconosce che l’assicurato è esposto
a delle spese ordinarie indispensabili (di alloggio, di cura medica, ecc.) alle
quali deve potere far fronte per assicurarsi l’esistenza e che gli vengono
appunto garantite dalle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (cfr. STFA
del 9 maggio 2001 in re W.Z., P 36/00; vedi pure Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 2a Ed., Basilea 1994, pag. 179).
Inoltre,
va precisato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC,
elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.3.) è esaustiva e che le
disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo
2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco non possono, quindi,
essere ammesse in deduzione.
Nell'evenienza
concreta, l'assicurato sostiene che la Cassa debba tener conto, nel calcolo
della PC, delle spese da lui sostenute per assicurarsi l'aiuto domiciliare di
cui necessita.
A tal
proposito, come visto, occorre ribadire che l'art. 3b cpv. 3 LPC elenca in modo
esaustivo le spese riconosciute nell'ambito della valutazione del diritto alla
prestazione complementare. Ora, dato che fra questi costi computabili non
figurano le spese necessarie per l'aiuto domiciliare, bisogna concludere che
non è possibile tenere conto di tali spese nella valutazione del fabbisogno
dell'assicurato.
Pertanto,
nel caso di specie, le spese per l'aiuto domiciliare di cui si avvale
l'assicurato non possono essere computate quali costi specifici a carico della
PC.
2.5. A titolo
abbondanziale, va osservato che il marginale 5065.1 delle direttive federali
sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) prevede che agli assicurati
titolari di un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato, possono
essere rimborsate le spese dell'assistenza di personale curante assunto in base
ad un contratto di lavoro.
Nell'evenienza
concreta, l'assicurato non beneficia di un assegno per grandi invalidi, ma
percepisce unicamente una rendita dell'assicurazione invalidità. Pertanto, non
risultando adempiuti nel caso di specie i requisiti summenzionati, l'assicurato
non può beneficiare del rimborso delle spese dell'aiuto domiciliare, come del
resto rilevato dalla Cassa nella propria risposta di causa (cfr. doc. _).
Inoltre,
il marginale 5067.1 delle direttive federali sulle prestazioni complementari
all'AVS e AI (DPC) prevede che il beneficiario di una prestazione complementare
che, a causa di invalidità, incontra difficoltà nello svolgere lavori domestici
necessari (cucinare, lavare, pulire, ecc.) può far valere le spese debitamente
comprovate che sono state fatturate per l'aiuto fornito da una terza persona
fino ad un massimo di frs. 4'800 per ogni anno civile.
Nel caso
di specie, non è comunque possibile tenere conto delle spese necessarie per
l'aiuto domiciliare, visto che la somma rimborsabile per questo tipo di
prestazioni ammonta a frs. 4'800 al massimo, mentre il superamento del limite
di reddito scaturito dal calcolo della Cassa è notevolmente superiore alla
cifra di frs. 4'800.
2.6. In simili
condizioni, occorre concludere che le spese dell'aiuto domiciliare di cui
necessita il signor __________ non possono entrare in linea di conto nella
valutazione del diritto dell'assicurato alla PC.
Pertanto,
come giustamente calcolato dalla Cassa, risulta che il reddito determinante
dell'assicurato eccede il suo fabbisogno vitale.
Di
conseguenza, a mente del TCA, il ricorso va respinto e la decisione impugnata
confermata. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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