AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.1
Data decisione, Autorità:
27.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00001
ma/tf
Lugano
27 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 novembre 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
novembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha ridotto
la prestazione complementare erogata ad __________ e __________ da fr. 271.—
mensili al semplice riconoscimento del premio dell’assicurazione malattia
obbligatoria, con effetto dal 1° dicembre 2000 (doc. _).
Questa
modifica è riconducibile alla rettifica del computo della pigione annua lorda
nel fabbisogno vitale dell’assicurata (doc. _, Pos. 53).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA,
nel quale il suo patrocinatore __________si è così espresso:
" Oggetto
del ricorso è il calcolo effettuato dall’ente, che ha tenuto conto solamente in
parte dell’ammontare del canone di locazione. Infatti la famiglia __________
paga mensilmente CHF 1'077.— di affitto lordo equivalente a CHF 12'924.— mentre
nel calcolo della PC è stato tenuto conto solamente di CHF 8'616.--. Questa
circostanza ha provocato la perdita della complementare.
Richiediamo quindi che il calcolo venga effettuato sull’effettivo esborso per
il canone di locazione.
Chiediamo di essere sentiti." (doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 25 gennaio 2001 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa
con le seguenti motivazioni:
" Con
richiesta inoltrata in data 24 ottobre 2000, pervenutaci per il tramite
dell'Agenzia comunale AVS di __________, i coniugi __________ chiedevano
l'adeguamento della prestazione complementare a seguito dell'aumento del canone
di locazione.
Dalla comunicazione trasmessaci dal comune di
__________, unitamente al nuovo contratto di locazione, rileviamo che
nell'appartamento dei coniugi __________ vive anche il figlio, signor
__________ (__________1962).
In considerazione di ciò la resistente ha
provveduto al riesame della pratica rettificando l'ammontare dell'affitto da
fr. 12'360.-- a fr. 8'616.-- come previsto dall'art. 16c OPC.
In sede ricorsuale la resistente ha tuttavia
voluto approfondire la fattispecie chiedendo al comune di __________ una
conferma del domicilio del figlio __________.
Con comunicazione del 18 gennaio 2001 il
controllo abitanti del comune di __________ ci dichiara che nell'appartamento
dei coniugi __________ vive anche il figlio __________ dal 20 settembre 1999.
Per quanto attiene la deduzione della pigione per
appartamenti affittati in comune la cifra 3023 delle direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) stabilisce:
"Se degli appartamenti o delle case
familiari sono affittati in comune da più persone, l'ammontare dell'affitto
(spese accessorie incluse) che può essere considerato come deduzione per il
calcolo PC annuo deve essere ripartito in parti uguali tra le persone
interessate. Ciò vale anche per le persone che vivono in concubinato".
Nel caso concreto si chiede che la pigione sia
considerata sull'effettivo esborso annuo previsto per il canone di locazione
(fr. 12'924.--).
La resistente non può evidentemente aderire alla
richiesta ricorsuale in quanto le direttive non fanno dipendere il
riconoscimento totale delle spese di alloggio a carico del locatario bensì dal
numero delle persone che beneficiano della prestazione complementare. Nel caso
in esame solamente per i coniugi __________.
L'importo di fr. 8'616.-- (2/3 di fr. 12'364.--)
deve quindi, senza alcun dubbio, essere riconfermato.
Visto quanto precede e considerato come la
decisione impugnata risulti corretta e conforme alle vigenti disposizioni
legali in materia di PC si chiede, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione
impugnata."
1.4. Con scritto
8 febbraio 2001 (doc. _), la ricorrente ha ancora osservato che:
" (…)
La Cassa di Compensazione ha rifiutato la
concessione della complementare in quanto a seguito di una revisione del
calcolo tiene in considerazione unicamente 2/3 del costo della locazione.
Questa rettifica è effettuata in applicazione della
norma dell'OPC - AVS/AI art. 16C.
Bisogna comunque considerare quanto segue:
a) I signori __________ e __________ abitano da
molti anni nello stesso
appartamento per cui il
fatto che il figlio __________ sia venuto ad abitare presso i genitori non ha
influito sul costo del canone locativo.
b) Il signor __________ abita presso i genitori per motivi
finanziari. Reduce da procedure esecutive si trova infatti in uno stato di
sovraindebitamento senza un reddito che gli permetta di sostenere un'economia
domestica propria.
In questo contesto i genitori, in virtù delle disposizioni del
codice civile art. 328 cpv. 1, sono obbligati per legge a soccorrersi
vicendevolmente.
E' innegabile che il signor __________, senza questo aiuto
cadrebbe nel bisogno.
c) L'art. 16c dell'OPC - AVS/AI non è applicabile alla situazione in
esame in quanto questa terza persona è impossibilitata a contribuire al costo
della locazione e i genitori, signori __________ e __________ sono invece
tenuti a prestargli assistenza.
L'articolo in questione va evidentemente applicato solamente in
caso di volontaria convivenza con terzi.
Si richiede quindi l'accoglimento del ricorso del 29.12.2000.
Chiediamo di essere sentiti."
1.5. Invitata a
prendere posizione sullo scritto testé citato (cfr. consid. 1.4.), il 13
febbraio 2001 la Cassa si è integralmente riconfermata nella risposta di causa
(doc. _).
Questa
documentazione è stata trasmessa alla ricorrente per conoscenza (doc. _).
in
diritto
2.1. La
prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b CF e Disp. Trans. all’art. 112 CF (art. 34 quater vCF, RCC
1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito
minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V
280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. Per l’art.
2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le
persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.3. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
Per
quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In
caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può
tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1
gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr.
16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per
il secondo figlio o orfano, fr. 5'755 per il terzo e per il quarto figlio o
orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18
novembre 1998).
A norma
dell'art. 3b cpv. 3 LPC
" Per
le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il
conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività
lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario
annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari
versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Inoltre,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
" a. le
entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività
lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi
per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di
due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa é interamente
computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.4. La presente
lite verte sull’ammontare della deduzione della pigione lorda annua computabile
nel fabbisogno vitale dell’assicurata.
A norma
dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle
spese di pigione giusta l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC fino a concorrenza, in un
anno, di fr. 12'000.- per le persone sole e di fr. 13'800.- per i coniugi e le
persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio
alla delega legislativa summenzionata, il Cantone Ticino ha applicato, per la
pigione, le medesime deduzioni (cfr. Decreto esecutivo cantonale concernente le
LPC all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Secondo
l’art. 16c OPC, entrato in vigore il 1. gennaio 1998
" Quando
appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal
calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole
persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non
sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua”
(cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito
in parti uguali” (cpv. 2)
In una recente
sentenza del 3 gennaio 2001 in re A pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha
stabilito che il nuovo art. 16c OPC è conforme alla legge e persegue lo scopo
di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle
prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di
norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano
nella stessa economia domestica. Secondo l’Alta corte, infatti, ai fini della
ripartizione del canone locatizio è determinante l’occupazione comune dei
locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha
sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30
Marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).
2.5. Questa
regola generale soffre tuttavia delle eccezioni, segnatamente allorché una
persona occupa la maggior parte dei locali oppure quando l’abitazione comune si
fonda su un dovere giuridico o morale (cfr. DTF 105 V 272, E. Carigiet/U. Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; cfr. pure
Rumo – Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassen-
und Invalidenversicherung in: E. Murer und H – U. Stauffer, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag.80).
Al proposito,
in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 in re G (P 56/00) il TFA,
chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a
beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da
una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV
nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine
Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen,
wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung
eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und
bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie
Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern
hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung
verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher
"grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen
vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für
sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder
moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und
- ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass
geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht
diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen
(Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement,
Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das
(unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen
Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann
vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung
eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht
Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden,
dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen
haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34).
Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden
kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der
Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs
unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende
Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch
schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten,
sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Renten-
anspruch auslösen.”
2.6. Nel caso di
specie, dagli atti dell’incarto si evince che in data 24 ottobre 2000 la
ricorrente ha chiesto un adeguamento della PC a seguito dell’aumento del canone
locatizio. In quella circostanza la Cassa è venuta a conoscenza del fatto che
dal 20 settembre 1999 (cfr. certificato comunale del 18 gennaio 2001 agli atti
dell’amministrazione) insieme ai coniugi __________ risiedeva pure il figlio
__________ nato nel 1962. L’amministrazione ha così provveduto alla riduzione
della PC erogata ai ricorrenti da fr. 271.-- mensili al riconoscimento del
premio dell’assicurazione malattia obbligatoria, conteggiando le spese a titolo
di pigione in ragione di 2/3 dell’esborso effettivo.
Con il ricorso
l’assicurata censura questa modalità di calcolo e postula il riconoscimento del
costo effettivo della pigione per un importo pari a fr. 12'924.— annui. In
particolare, ella rileva che il figlio __________, alla cui assistenza i
ricorrenti sarebbero tenuti in virtù dell’art. 328 cpv. 1 CCS, abita presso i
genitori solo per motivi finanziari, non potendo permettersi un’economia
domestica propria. La Cassa, dal canto suo, sostiene che ai fini del calcolo
della PC le spese di alloggio devono essere poste a carico unicamente delle
persone che beneficiano della medesima, in casu i coniugi __________ (doc. _).
2.7. Contestualmente
all’obbligo d’assistenza tra parenti, nella sua giurisprudenza in materia di
prestazioni complementari, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
stabilito che appare inconcepibile che qualcuno abbandoni tutta la sua sostanza
al punto di cadere nello stato di bisogno. A tale riguardo, l’Alta Corte ha
ricordato che nell’ambito del diritto civile un eventuale onere d’assistenza di
un figlio da parte dei genitori ai sensi dell’art. 328 e seg. CCS, non può
costringere quest’ultimi all’indigenza, essendo tale onere esigibile solo
compatibilmente alle condizioni economiche degli obbligati (cfr. art. 329 cpv.
1 CCS). Dunque, nel caso che era chiamato a giudicare il TFA ha concluso che il
provvedere al sostegno di un parente prossimo oltre i limiti prescritti
dall’art. 329 cpv. 1 CCS, rappresenta un obbligo morale che non costituisce
donazione, ma se è tale da comportare uno stato d’indigenza di colui che si è
assunto tale obbligo è pur sempre configurabile quale rinuncia, senza idoneo
motivo, a sostanza o parte di essa (cfr. STFA dell’8 luglio 1993 in re UFAS /S
pubblicata in RDAT I/1994, pag. 188 e seg.). Infine va rilevato che, per
manifesta e vincolante volontà del legislatore, gli aiuti forniti da un
interessato a una prestazione complementare a favore del figlio sulla base
dell’obbligo d’assistenza tra parenti ex art. 328 CCS non possono essere
dedotti (cfr. RCC 1989, pag. 351).
2.8. In concreto,
poiché __________ vive insieme ai genitori a far tempo dal 20 settembre 1999
per motivi meramente finanziari (cfr. consid. 1.2. e 1.4.) e la presente
fattispecie non rappresenta un caso speciale per cui la pigione non debba essere
divisa secondo le condizioni reali (cfr. consid. 2.5., 2.6., e 2.7.), a giusta
ragione la Cassa ha ridotto l'importo computabile a titolo di pigione annua
(doc. _, pos 53) conformemente all’art. 16c OPC.
A
giudizio della scrivente Corte, infatti, la coabitazione non si fonda su un
dovere giuridico della ricorrente, segnatamente sull’obbligo di prestare
assistenza al figlio (cfr. art. 328 e seg. CCS). In effetti, richiamata la
giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.7.), è inammissibile che __________
e __________ cadano, a loro volta, nel bisogno e si vedano costretti a
richiedere la prestazione complementare – che mira precipuamente a garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" –
per aiutare il figlio bisognoso, essendo tale onere esigibile solo
compatibilmente alle condizioni economiche degli obbligati (cfr. art. 329 cpv.
1 CCS).
In concreto,
la coabitazione dei membri della famiglia non si fonda su un dovere morale
della ricorrente, a differenza del caso giudicato dal TFA (cfr. consid. 2.5) e
che rappresenta parimenti un’eccezione alla regola generale sopra esposta
(consid. 2.4., 2.5. e 2.8.). __________, come detto, risiede nell’appartamento
dei genitori soltanto per ragioni finanziarie. Ciò non basta per computare la
pigione complessiva nel calcolo del fabbisogno della ricorrente.
Il TFA, che in
DTF 105 V 271 ha ammesso l’esistenza di un tale obbligo nel caso di un
infermiere che divideva l’appartamento con un’anziana signora alla quale
gratuitamente prestava tutte le cure necessarie alla di lei sopravvivenza in
difetto di che la beneficiaria di PC avrebbe dovuto essere necessariamente
ricoverata in una casa di cura, ha più volte ribadito che simili eccezioni
devono essere ammesse con estrema prudenza per evitare il pericolo di gravi
abusi (cfr. DTF 105 V 271, STFA non pubblicata del 19 gennaio 2001 nella causa
W, consid. 2b [P 26/00]). Manifestamente l'ospitalità offerta ad un figlio,
anche in difficoltà economiche o per motivi finanziari, non adempie ai
requisiti di sevenità e rigore imposti dalla citata giurisprudenza.
Il figlio
della ricorrente può provvedere a se stesso rispettivamente potrà - semmai -
fare capo ai necessari servizi sociali, non può invece essere ammesso il dovere
morale - nel caso concreto - per comupare interamente la pigione nel calcolo di
PC di __________.
In simili
circostanze, la censura della ricorrente è quindi infondata.
2.9. Con il
ricorso l’assicurata chiede pure di essere sentita.
Al
proposito, questo TCA deve innanzitutto rilevare che l’audizione
richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere
sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA
dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b,
pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio
alla DTF prima citata).
Inoltre, conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8
marzo 2001 in re A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122
II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti
dell’incarto per cui rinuncia all'audizione della ricorrente.
2.10. In simili
circostanze, il TCA non può che respingere il ricorso e confermare la decisione
impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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