AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.93
Data decisione, Autorità:
22.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00093
MA/nh
Lugano
22 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2000
di
contro
la decisione del 12 ottobre 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 12 ottobre 2000, con effetto dal 1° febbraio 2000, la Cassa cantonale
di compensazione (di seguito la Cassa) ha accolto la richiesta di __________
tendente all’assegnazione di una prestazione complementare limitatamente al
riconoscimento del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria (cfr. doc.
_).
1.2. Con
tempestivo ricorso 31 ottobre 2000 (doc. _), indirizzato al TCA, l’assicurata
ha impugnato la decisione dell’amministrazione rilevando, in particolare,
quanto segue:
"
Mi riferisco alla decisione sopraindicata del
12.10.2000 di cui allego copia e vi garantisco che sono rimasta senza parole
per la gran delusione ricevuta.
Mi sono chiesta come farò a provvedere al mio
sostentamento negli anni a venire....
Ma passiamo alle argomentazioni economiche. Qui
di seguito faccio un chiaro elenco delle spese annuali che sono a mio carico e
che ritengo debbano forzatamente entrare nel calcolo del fabbisogno vitale
SFR. Osservazioni
Pigione
annua 12'852.00 L'appartamento è un po'
(incluso
spese) caro per una persona sola ma è dove
ormai ho accumulato i miei ricordi e dove mi trovo bene con il vicinato su cui
posso contare in caso di bisogno.
Alla
mia età non sarebbe certamente facile affrontare un cambiamento così grande
legato ad un trasloco
Cassa
Malati 4'927.20 Usufruisco della copertura
(escluso
sussidio) camera semi‑privata
pagata sino ad ora da diversi anni.
Franchigia annuale 400.00
Telefono
ca. 850.00
__________ 305.00
__________ 432.00 Ho
provato a chiederne l'esenzione ma a quanto pare la concedono solo a condizioni
di un reddito veramente basso!
Elettricità
__________ ca. 900.00
Ass.
auto/casco totale 1'120.00 Dal 1. 1.2001 modificherò la copertura in
casco parziale in maniera da poter risparmiare sul premio
Targhe 290.00
__________ 84.00
Benzina
ca. 1'200.00 Cerco di limitare gli spostamenti visto
il prezzo della benzina!
Ass.
RC generale 70.00
Ass.
mobilia domestica 287.80 Dal 1.10.2000 ho richiesto di
abbassare la copertura
TOTALE 23'718.00
A queste spese che sono relativamente calcolabili
ne vanno aggiunte delle altre che non sono altrettanto facilmente stimabili.
E mi riferisco in particolare ai costi di:
•
Manutenzione auto, che a dipendenza se vi sia
normale manutenzione o qualche intervento da fare già più specifico, questi
costi possono variare di parecchio.
•
Cure mediche fuori copertura quali le cure
dentarie. Porto una protesi e pertanto devo fare dei controlli regolari.
•
Partecipazione del 10% alle spese mediche. Non
posso dire di avere una salute perfetta a 62 anni.
Nell'ultimo anno ho
speso ca. 500.‑‑ di partecipazioni alle spese mediche.
•
Inconvenienti diversi nell'economia domestica
quali piccole riparazioni a carico dell'inquilino o eventuali sostituzioni per
usura di elettrodomestici al giorno d'oggi indispensabili quali lavatrice,
ferro da stiro, frigorifero,...
•
Acquisto di articoli coloniali per l'igiene
personale per l'igiene della casa.
•
Abbigliamento.
•
Nutrimento.
•
Ev. Divertimenti/Svaghi (incluso abbonamento
annuo ad un quotidiano).
E sarei proprio curiosa di sapere a quanto sono
stimate nel fabbisogno vitale i costi per queste ultime 3‑4 voci, sempre
che per una persona in pensione vengano prese in considerazione!!!
Tutte queste spese dovrei sostenerle in pratica
con i SFR. 28520.‑‑ che ricevo di pensione e con il piccolo
risparmio personale di SFR. 6'000.‑‑ sempre che non venda l'auto,
non disdica il telefono, eliminerei il televisore e girerei per casa con le
candele.....
Nel calcolo della sostanza computabile è stato
tenuto conto del prestito che ho fatto già nel 1997 ad una persona in
difficoltà finanziare ma come avevo già scritto nelle osservazioni, questa
cifra sarà difficilmente recuperabile."
1.3. Con risposta
22 novembre 2000 (cfr. doc. _) la Cassa ha proposto la reiezione del gravame,
adducendo le seguenti motivazioni:
"
La prestazione complementare è una prestazione
di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene
conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di
fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita
AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori
previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1
LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il
limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno,
ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno,
oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo
esaustivo dall'art. 3b LPC.
In considerazione a quanto precede la resistente
ha quindi riesaminato il calcolo notificato alla ricorrente ed in merito
possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti
disposizioni legali.
E' quindi chiaro che, nell'impossibilità di poter
considerare le spese elencate dalla ricorrente in sede ricorsuale in quanto non
contemplate dall'attuale legislazione, il calcolo della prestazione
complementare non può essere diverso da quello notificato in data 12 ottobre
2000.
Visto quanto precede e tutto ben considerato si
chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di
voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata."
in
diritto
2.1. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF
(RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia
di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni
cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986
pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della
sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e
pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. Per l’art.
2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari ai sensi dell’art. 2 LPC,
tra l’altro, le persone che
" a)
ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS."
2.3. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
Per
quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
-
per
le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per
i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli
si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due
altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1°
gennaio 1999 (e fino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a
titolo di fabbisogno era pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr.
8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e
per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o
orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998). Questi importi sono rilevanti
per la presente fattispecie, che si fonda su una decisione del 12 ottobre 2000.
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le seguenti spese:
" a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.4. Inoltre,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi,
per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a
rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto
di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia."
2.5 Con il
ricorso l'assicurata elenca una serie di spese che - a suo dire – devono essere
tenute in considerazione nel calcolo del fabbisogno vitale (cfr. consid. 1.2).
Al
proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo
della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.3), è esaustiva
e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo
2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco succitato non possono
quindi essere ammesse in deduzione.
In concreto
non possono pertanto essere computate quali costi specifici a carico della PC
le spese del telefono, della televisione, della via cavo, dell’elettricità; le
assicurazioni di responsabilità civile come pure le assicurazioni private
dell’economia domestica, le spese per la conduzione della medesima,
l’abbigliamento, il proprio sostentamento, lo svago e l’acquisto di articoli
per l’igiene personale e della casa (cfr. consid. 1.2).
A tutto
quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla
legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il
fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse
telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea
1998).
Per gli stessi
motivi, neppure le spese legate alla detenzione ed al mantenimento dell’automobile
possono essere computate ai fini del calcolo della PC, non emergendo dal
fascicolo processuale alcun elemento atto a far concludere che l’utilizzo
dell’auto costituisce per l’assicurata una spesa finalizzata al conseguimento
del reddito ai sensi dell’art. 3b cpv. 3 lett. a LPC oppure una spesa di
trasporto fino al più vicino luogo di cure così come disposto dall’art. 3d cpv.
1 lett. d LPC.
In simili
condizioni, correttamente l’amministrazione ha escluso le spese succitate dal
calcolo della PC. Sotto questo aspetto, le censure dell’assicurata non meritano
quindi tutela.
2.6. La
ricorrente postula pure il riconoscimento del costo effettivo della pigione per
un importo di fr. 12'852.- annui.
A norma
dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle
spese di pigione giusta l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC fino a concorrenza, in un
anno, di fr. 12'000.- per le persone sole e di fr. 13'800.- per i coniugi e le
persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio
alla delega legislativa summenzionata, il Cantone Ticino ha applicato, per la
pigione, le medesime deduzioni (cfr. Decreto esecutivo cantonale concernente le
LPC all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Correttamente,
quindi, la Cassa ha computato il massimo deducibile di fr. 12'000.- per il
calcolo del fabbisogno vitale dell’assicurata. La censura della ricorrente, in
quanto infondata, non merita dunque accoglimento.
2.7. Inoltre,
__________ chiede l’esonero dal pagamento del premio a favore dell’assicurazione
malattia.
Secondo
l’art. 3b cpv. 3 lett. c LPC, in vigore dal 1. gennaio 1998, vengono
riconosciuti i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l’assicurazione malattia.
La lett.
d del medesimo articolo precisa tuttavia che, a titolo di spesa, viene
riconosciuto un
" importo
forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.
L’importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (compresa la copertura
infortuni);"
Al
proposito il Messaggio del Consiglio federale relativo alla terza revisione
della PC precisa che:
" Fino
alla fine del 1995, i premi di assicurazione malattie per l'assicurazione di
base delle cure medico-sanitarie sono stati dedotti. Per quanto concerne i
premi delle assicurazioni complementari, si sono potuti dedurre solo la parte
necessaria per coprire le spese di degenza nella camera comune di uno
stabilimento ospedaliero pubblico o di utilità pubblica. Riguardo alla
riduzione dei premi prevista dalla Legge federale sull'assicurazione malattie
(LAMal), entrata in vigore il 1° gennaio 1996, i premi di assicurazioni
malattie non possono più essere dedotti nel sistema delle prestazioni
complementari. Per compensare la soppressione di tale deduzione, i limiti di
reddito stabiliti al vigente articolo 2 capoverso 1 LPC subiscono un aumento
unico il cui importo é determinato dal nostro Collegio (cfr. disposizione
transitoria alla modificazione della LPC).
A partire dal 1997,
i Cantoni devono aumentare in modo imperativo i limiti di reddito.
Tale correzione deve
essere integrata in modo costruttivo nella 3a revisione delle PC. Si
prevede pertanto d'introdurre nelle spese riconosciute un importo cantonale annuo
forfetario, volto a coprire l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie. Tale importo forfetario deve corrispondere al premio medio
cantonale. questa spesa coprirebbe l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie conformemente alla LAMal. Tale importo forfetario non può
prendere in considerazione né l'assicurazione d'indennità giornaliera
facoltativa né eventuali assicurazioni complementari per la camera semi-privata
o privata."
L’art. 3a
cpv. 7 lett. i LPC prevede che il Consiglio federale disciplina la
coordinazione con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
l’art. 1 dell’Ordinanza federale sui premi medi cantonali del 2000
dell’assicurazione delle cure medico sanitarie, per il calcolo delle
prestazioni complementari, il premio medio per gli adulti del Canton Ticino è
pari a fr. 2'976.
L’importo
computato dalla Cassa, che coincide con il premio medio cantonale, è dunque
conforme alla legge e deve essere confermato.
2.8. Con il
ricorso, l’assicurata chiede anche il rimborso della franchigia e della
partecipazione alle spese della cassa malati.
Per l’art. 3 LPC in vigore
dal 1 gennaio 1998 le prestazioni complementari comprendono anche il rimborso
delle spese di malattia ed invalidità (art. 3 lett. b LPC).
Secondo
l'art. 3d cpv. 1 LPC i beneficiari di una prestazione complementare annua
hanno, tra l'altro, diritto al rimborso delle spese dell'anno civile di
partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal (lett. b).
La
franchigia a carico degli assicurati va pure considerata quale spesa di
malattia, in quanto partecipazione ai costi di malattia (art. 19 cpv. 2 OPC;
STCA del 10.5.1999 in re T.D.S; messaggio del Consiglio federale concernente la
terza revisione della LPC, p. 13).
Secondo
l'art. 3d cpv. 4 LPC
"
il Consiglio federale stabilisce le spese che
possono essere rimborsate conformemente al cpv. 1.”
Nel caso
di specie, poiché l’assicurata ha diritto alla PC, seppur limitatamente al
pagamento del premio a favore dell’assicurazione malattia obbligatoria (cfr.
consid. 2.11. qui di seguito), la partecipazione ai costi va rimborsata
integralmente. Questo TCA non può tuttavia pronunciarsi sulla questione, in
quanto l’amministrazione non ha emesso alcuna decisione in merito (cfr. DTF 112
V 81).
Su questo
punto il ricorso è pertanto irricevibile e l’incarto va rinviato
all’amministrazione, per ragione di competenza, affinché si pronunci sul
rimborso della franchigia e della partecipazione alle spese.
2.9. Con il
gravame, l’assicurata postula pure il rimborso delle spese dentarie. Ella
sostiene di portare una protesi che le provoca regolari spese di controllo,
senza precisare tuttavia l’importo delle medesime.
A norma
dell’art. 3 lett. b LPC, le prestazioni complementari comprendono pure il
rimborso delle spese di malattia e d’invalidità. I beneficiari di PC hanno
diritto, in particolare, al rimborso delle spese di dentista dell’anno civile
in corso (art. 3d cpv. 1 lett. a LPC.
Il
Consiglio federale, come detto, stabilisce le spese che possono essere
rimborsate conformemente al capoverso 1 e delega al Dipartimento dell’interno
la competenza di stabilire le spese di malattia rimborsabili (art. 19 OPC).
Per
l’art. 8 OMPC:
"
1Le spese per
trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate. È fatto
salvo il capoverso 3.
2Per il
rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni,
dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa
AINF/AM/AI)(A) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la
tariffa AINF/AM/AI per il lavoro di tecnica dentaria.
3Se le
spese per trattamenti dentari (compreso il laboratorio) sono presumibilmente
superiori ai 3000 franchi, prima del trattamento si deve sottoporre un
preventivo all'ufficio PC. Se un trattamento il cui costo supera i 3000 franchi
è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo
3000 franchi.
4I
preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa
AINF/AM/AI."
Al proposito,
tuttavia, l’amministrazione non ha emesso alcuna decisione. Il TCA non può
dunque pronunciarsi neppure su questa censura.
2.10. Infine, per
quanto attiene al computo di fr. 20'000.— (cfr. marginale 42, doc. _) nella
sostanza dell’assicurata effettuato dalla cassa ai fini del calcolo della PC,
va rilevato che, di principio, per stabilire il diritto alla prestazione
complementare di un assicurato vengono presi in considerazione solo quegli
attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza
restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p.
189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK
1989 p. 238). Rilevante è infatti la circostanza che l’interessato non dispone
dei mezzi necessari per far fronte ai propri bisogni esistenziali, non il
motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell’ipotesi
in cui tuttavia l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne
giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un
diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia
uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275
consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno
a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non
è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225
consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397
consid. 2).
In tal
caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi
dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I
1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Quindi, lo scopo dell’art.
3c cpv. 1 lett. g LPC consiste principalmente nell’evitare che un assicurato si
spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo
giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alla
prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare
dei beni di consumo o per migliorare livello di vita dispone della sua libertà
personale, di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile
(DTF 115 V 354).
Con il ricorso, __________
sostiene che l’importo di fr. 20'000.— computato dalla cassa ai fini del
calcolo della PC equivale ad un prestito da lei effettuato a favore di un
conoscente caduto nel bisogno nel 1997 ed ora difficilmente recuperabile.
Dagli atti dell’incarto
non emerge alcun indizio atto a far credere che l’assicurata si sia adoperata
per recuperare questa somma, segnatamente che abbia fatto valere le sue pretese
nei confronti del debitore.
In simili circostanze,
alla luce della giurisprudenza federale citata, deve essere concluso per un
caso di rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.
Correttamente,
quindi, l’amministrazione ha computato l’importo di fr. 20'000.- a titolo di
sostanza oltre al relativo reddito ai fini del calcolo della PC.
2.11.In conclusione, considerato che il fabbisogno vitale dell’assicurata
ammonta a frs. 31'436.— ed i redditi determinanti assommano a frs. 30'331.--,
ad __________ deve essere erogata una prestazione complementare annua pari a
fr. 1'105.—da versare alla Cassa Malati (doc. _).
Ora,
giusta l’art. 26 OPC, concernente l’ammontare minimo della PC annua,
"
I beneficiari di prestazioni complementari annue
ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della
differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a
quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto."
Inoltre
l'art. 26a OPC prevede che:
"
L'ammontare massimo della prestazione
complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato dell'ammontare
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie secondo l'articolo
3b cpv. 3 lett. d LPC."
Queste
due disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 1998 a seguito della terza
revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla
riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal
(cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, pag. 34 segg.).
Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo
contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della
determinazione delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997
concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale
sull'assicurazione malattia, pag. 5).
In Ticino
era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai
cambiamenti introdotti dalla LAMal.
L'art. 3
della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale
riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio
del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di
applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue:
"
Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni
complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli
assicuratori."
Va
comunque osservato che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte
attraverso la LPC, tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio
cantonale e in parte attraverso i sussidi LAMal.
In simili
condizioni, in quanto beneficiaria di una prestazione complementare,
l’assicurata ha diritto al pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie, come, peraltro, correttamente ammesso dalla cassa
di compensazione (cfr. consid. 1.3).
2.12. Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso deve essere quindi respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso é respinto.
2.- L’incarto è
rinviato all’amministrazione, per ragione di competenza, affinché statuisca sul
rimborso, a favore di __________, della franchigia, della partecipazione ai
costi di malattia e delle spese dentarie.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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