AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.61
Data decisione, Autorità:
17.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00061
MB/nh
Lugano
17 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 agosto 2000 di
contro
le decisioni del 13 luglio 2000 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 24 settembre 1999, avente effetto dal 1 ottobre 1999, la Cassa
cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha soppresso la prestazione complementare
mensile precedentemente erogata a __________. La modifica della prestazione è
riconducibile al computo di fr. 210'000,
a titolo
di partecipazione a comunione ereditaria al valore commerciale.
1.2 Con sentenza
8 giugno 2000, cresciuta in giudicato, il Presidente del TCA ha parzialmente
accolto il ricorso presentato dall'assicurata nella misura in cui lo ha
ritenuto ricevibile ed ha pronunciato il seguente dispositivo
"
§La decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione
affinché stabilisca l'importo degli interessi ipotecari, delle spese di
manutenzione fabbricati e del reddito del fondo di __________ di proprietà
dell'assicurata e, sulle basi delle nuove risultanze, pronunci una decisione di
PC con effetto dal 1 ottobre 1999, tenuto conto di sostanza imputabile quale
reddito di fr. 16'716.
§§§La Cassa di compensazione statuirà pure sul
diritto al rimborso della partecipazione ai costi di malattia e della
franchigia."
1.3 Con due
decisioni 13 luglio 1997 aventi effetto dal 1 ottobre 1999 e dal 1 gennaio 2000
la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha nuovamente respinto
la richiesta di prestazione complementare mensile presentata da __________. A
titolo di interessi ipotecari la Cassa ha computato fr. 5'241, di spese per
manutenzione fabbricati fr. 1'747, a titolo di reddito della sostanza fr.
6'988.
1.4 Con
tempestivo ricorso 11 agosto 2000 __________ ha impugnato le decisioni
amministrative chiedendo di riesaminare come segue il calcolo
"
Mi permetto nuovamente chiedere il vostro
intervento in quanto a mio parere la decisione dell'istituto delle
assicurazioni sociali oltre a non considerare la mia reale situazione non tiene
conto della vostra precedente decisione con la quale si impone il riconoscimento
completo degli oneri ipotecari e parimenti non considera la facoltà di
comprendere le spese accessorie per l'importo forfettario di fr. 1'680.- che
ritengo mi debbano essere concesse valutando anche l'esiguo importo determinato
per le spese di manutenzione.
A questa introduzione faccio seguire il calcolo
che, stando anche alla documentazione trasmessa all'istituto cantonale delle
assicurazioni, dovrebbe essere corretto nel modo seguente:
FABBISOGNO
Limite di reddito 16.460
Contributo assicurazione malattia
2.951
Interessi ipotecari 6.667 (a)
Spese manutenzione 1.747
Contributi AVS
.398
Pigione annua lorda 7.828
Spese accessorie 1.680 (b)
TOTALE FABBISOGNO 37.731
(a) nella decisione 13 luglio 2000 l'istituto
delle assicurazioni sociali considera soltanto l'importo di fr. 5.241.‑
(b) si richiama il punto "2" delle
avvertenze "se le persone vivono in un immobile di loro proprietà" si
possono computare spese accessorie per un importo forfettario di fr. 1.680.‑.
Sulla base di questi risultati e considerato un
"reddito non privilegiato" di fr. 35.764 (come dalla tabella di
calcolo PC del 13 luglio 2000) ritengo che la mia richiesta di prestazione
complementare debba essere riconsiderata."
1.5 Con risposta
17 febbraio 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti
motivazioni:
"
Prima di entrare nel merito del ricorso occorre
ricordare che la resistente, notificando la nuova decisione con effetto 1°
ottobre 1999, non ha modificato la pos. 28 della tabella di calcolo PC (reddito
lordo della proprietà fondiaria fr. 6'988.‑) in quanto, dalle risultanze
fiscali il reddito del fondo di __________ non è ancora stato tassato. Questa
decisione è quindi maturata dal convincimento che malgrado si mutasse questo
valore, aggiungendo il reddito di __________, la decisione finale rimaneva
invariata e la PC sempre respinta.
Infatti, come previsto dall'art. 3b cpv. 3 lett.
b LPC, le spese di manutenzione e gli interessi ipotecari possono essere
dedotti fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile e pertanto qualora la
pos. 28 (reddito lordo proprietà fondiaria) fosse stata aumentata e
conseguentemente rettificate le pos. 35 (interessi ipotecari) e 36 (spese di
manutenzione) come richiesto dalla ricorrente il risultato finale rimaneva
invariato poiché ininfluente ai fini del calcolo PC.
Per quanto riguarda l'importo forfetario per le
spese accessorie previsto dall'art. 16a cpv. 3 OPC di fr. 840.‑ (½ di fr.
1'680.‑) lo stesso va senza dubbio riconfermato in quanto l'assicurata,
vivendo con la madre, va computato per metà.
Orbene, poiché fatte le debite premesse, tutte le
altre posizioni rispecchiano il dispositivo della sentenza, oggetto del
contendere, si chiede a codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando le decisioni
impugnate."
1.6 Con replica
del 2 ottobre 2000, trasmessa alla Cassa per eventuali osservazioni,
l'assicurata ha evidenziato quanto segue:
"
Con richiamo alle richieste 18 settembre 2000
dell'istituto delle assicurazioni sociali a proposito del non riconoscimento
delle prestazioni complementari faccio rilevare che la mia pretesa di vedermi
riconoscere tutti gli oneri che devo sopportare è stata comprovata dalla
documentazione che questo Tribunale già ha avuto modo di verificare e in base
alla quale con sentenza 8 giugno 2000 aveva imposto il cambiamento del calcolo.
Orbene nella nuova definizione mi si nega il
riconoscimento di tutti gli oneri ipotecari (documentati) che io devo
sopportare e anche, seppur di poco, non si considera l'esatto importo del
debito. Per quanto attiene la voce riferentesi alle manutenzioni ho soltanto
richiamato il dispositivo previsto nella decisione dell'istituto e questo
perché, a giusta ragione, l'importo riconosciutomi è nettamente insufficiente
per far fronte alle esigenze, anche minime, di due abitazioni. L'istituto per
motivare la decurtazione di tali spese richiama il fatto (e si tratta di una
novità nelle motivazioni) che io viva con mia madre dimenticando però la reale situazione.
Infatti la necessità di aver vicino qualcuno affidabile (in questo caso mia
madre, seppur di salute cagionevole e con ottant'anni di età) mi è d'obbligo
non soltanto per i miei trasferimenti (anche per le visite mediche) e per
queste prestazioni mai ho fatto ricorso a richieste di aiuto di qualsiasi
genere. lo ‑ per eredità ‑ sono proprietaria di due abitazioni e
con le mie sole entrate (la rendita Al e eventualmente la complementare) devo
provvedere al loro mantenimento e al mio sostentamento e quindi domando
quell'aiuto, seppur minimo, che mi consenta di continuare a fronteggiare le
relative spese; da qui la rinnovata richiesta di considerare l'intero onere per
gli interessi ipotecari e di rivalutare (secondo il dispositivo previsto dalla
sentenza per le rendite complementari) la quota per le spese di manutenzione.
Queste richieste, e lo ripeto ampiamente
documentate, sono formulate anche per evitare di dover ricorrere a possibili, e
praticabili, trucchi fiscali e per evitare disparità di trattamento con chi, ad
esempio, da anni (magari senza o con pochi oneri ipotecari) può disporre di una
sostanza del valore fiscale insignificante in quanto non penalizzato da quella
valutazione che l'istituto ha imposto e che io di buon grado ho accolto.
Richiamando quindi la precedente corrispondenza e
la mia reale situazione voglio credere che questo Tribunale abbia a poter
intervenire affinché l'Istituto riconsideri la mia situazione nei suoi aspetti
reali."
1.7 Pendente
causa la vicecancelliera ha chiesto alcuni chiarimenti al Municipio di
__________. Le risultanze processuali sono state trasmesse alle parti.
in
diritto
In
ordine
2.1 La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il ripristino della prestazione complementare precedentemente
erogata a __________.
In
concreto l'assicurata sostiene che la Cassa non avrebbe applicato correttamente
la sentenza emessa dal TCA in data 8 giugno 2000, per quanto riguarda gli
interessi ipotecari, le spese per manutenzione fabbricati, i debiti e il
reddito della sostanza.
2.3. Per l'art. 3
LPC le prestazioni complementari comprendono:
a. la
prestazione complementare annua versata ogni mese
b. il
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per
le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per
i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1°
gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 (limiti applicabili nella presente
fattispecie), l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari
16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il
secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano
e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18
novembre 1998).
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto
di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia."
2.7 In concreto
dal tenore della decisione impugnata risulta che a titolo di interessi
ipotecari la Cassa ha computato fr. 5'241, di spese per manutenzione fabbricati
fr. 1'747 e di reddito della sostanza fr. 6'988. L'amministrazione ha invece
omesso di computare il reddito della sostanza per quanto riguarda l'immobile di
__________, in quanto il valore non sarebbe ancora stato stabilito.
La Cassa
ha quindi concluso che, malgrado queste modifiche apportate, il diritto alla PC
non è dato, in quanto i redditi superano di fr. 1'114 annui le spese.
2.8 In primo
luogo va rilevato che la questione relativa all'ammontare del debito,
contestato dall'assicurata, è già stata risolta da questa Corte con giudizio cresciuto
in giudicato sia materiale che formale e che quindi questa Corte, in virtù del
principio "ne bis in idem" non può più esprimersi in proposito (STCA
dell'8 giugno 2000 in re B.D.N consid. 2.13).
Del resto
l'importo del debito di fr. 166'475 è suffragato dalla necessaria
documentazione versata agli atti dell'amministrazione.
2.9 Per quanto
riguarda gli interessi ipotecari e le spese per manutenzione fabbricati l'art.
3b cpv. 3 lett. b LPC consente di dedurre dal reddito le spese di manutenzione
dei fabbricati e gli interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo
dell'immobile.
Ai sensi
dell’art. 16 cpv. 1 OPC AVS-AI, le spese di manutenzione di fabbricati sono
dedotte in base al tasso forfettario dell’imposta cantonale diretta fissato dal
Cantone di domicilio.
In base
alla circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza
della CDT, la deduzione forfettaria è del 15% delle pigioni lorde o del valore
locativo se l’immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell’inizio del
periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25 % (RTT 1985, 312).
2.10 Sulla base di
queste disposizioni la Cassa ha incrementato il valore degli interessi
ipotecari computabili, tenendo conto anche di quelli maturati sul debito gravante
l'immobile di __________, tuttavia fino a concorrenza del reddito dell'immobile
di __________.
A
motivazione della soluzione adottata, la Cassa ha addotto il fatto di non
essere stata in grado di accertare il reddito di __________, precisando comunque
che, anche se fosse stato possibile, questa circostanza non sarebbe stata di
alcuna rilevanza ai fini del diritto alla PC dell'assicurata, in quanto le
spese computate annullerebbero il reddito e quindi il risultato sarebbe il
medesimo.
A
ragione. In effetti qualunque sia l'ammontare del reddito immobiliare globale,
gli interessi ipotecari e le spese per manutenzione fabbricati computabili non
possono superare questo importo. In simili circostanze il computo di queste
spese può provocare unicamente l'azzeramento del reddito immobiliare, non anche
di altre entrate.
In
concreto ciò è già il caso in quanto il reddito è annullato dalle spese.
In simili
condizioni, anche se le affermazioni della Cassa secondo cui non sarebbe stata
in grado di stabilire il valore locativo dell'immobile di __________ appaiono
discutibili - l'amministrazione avrebbe infatti potuto stabilire il valore di
stima (cfr. doc. _) e trarre le debite conseguenze sulla base dei criteri
applicati in sede fiscale - non si può censurare l'operato
dell'amministrazione, anche in un'ottica di economia di procedura.
2.11 Per quanto
riguarda infine la deduzione dell'importo di fr. 1'680 a titolo di spese
accessorie si rileva che, secondo l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, vengono
riconosciute le spese per:
" la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. …"
Per
l’art. 5 LPC
" I
Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di pigione giusta l’articolo 3b
capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di
1.12’000 franchi per
le persone sole,
2.13’800 franchi per
i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita”;
Secondo
l'art. 16a OPC AVS-AI inoltre nei confronti di persone che abitano un'immobile
di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait.
L'ammontare è di fr. 1'680.
Secondo
il nuovo art. 16c OPC, entrato in vigore il 1. gennaio 1998, infatti:
" quando
appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal
calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole
persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non
sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua”
(cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in
parti uguali” (cpv. 2)
2.12 Poiché
l'assicurata vive con la madre a ragione la Cassa ha dimezzato l'importo
computabile a titolo di spese accessorie.
La
censura è quindi infondata.
2.13 Alla luce di
quanto esposto ai considerandi precedenti, quindi, in quanto infondato, il
ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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