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Numero d'incarto:
33.2000.58
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00058
MB/nh
Lugano
19 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 luglio 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 19
maggio 2000 __________ ha presentato istanza alla Cassa cantonale di
compensazione tendente all'assegnazione di una prestazione complementare, in
quanto residente in casa per anziani.
1.2. Con
decisione 13 luglio 2000, con effetto dal 1. maggio 2000, la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto la richiesta di prestazioni, in quanto i redditi di
cui dispone l'assicurata supererebbero il suo fabbisogno.
1.3. Con
tempestivo ricorso 29 luglio 2000, indirizzato al TCA, __________,
rappresentata dal figlio, ha impugnato la decisione della Cassa, chiedendone il
riesame sulla base delle seguenti motivazioni
" Penso
che la situazione finanziaria di mia mamma, da quando ha dovuto entrare in una
casa di riposo sia così chiara che non ci dovrebbe essere bisogno di un
appello.
I valori utilizzati nella tabella di calcolo per il fabbisogno
sono purtroppo fuori dalla realtà. L'istituto ha considerato una retta
giornaliera di CHF 75. In realtà il costo é di CHF 99 (ho fatto dei paragoni
con altre case di riposo, CHF 99, é assolutamente nella media inferiore).
L'assicurazione malattia costa CHF 4'168.80, a mia mamma non serve niente se
l'istituto fissa il contributo a CHF 2'976.‑, la differenza ai CHF
4'168.80 é da pagare; lo stesso per la tariffa per la casa di riposo. Ci sono
da pagare CHF 99, al giorno e non CHF 75.‑.
La tabella si riferisce a un risparmio di CHF 14'329.- inizio
maggio 2000 (con un interesse di CHF 148.‑!).Ormai i risparmi sono
diminuiti sotto CHF 9'500.-. All'inizio dell'anno 2000 i risparmi di mia mamma
erano ancora oltre CHF 22'000.‑. I risparmi si stanno consumando
rapidamente a forza di pagare i costi reali negati dall'istituto.
Gentili Signore e Signori. Mi riferisco ai esempi calcolo che ho
trovato sull'Internet qui allegato. Tra parentesi la presentazione Internet é
molto utile, professionale e simpatica. Seguendo l'esempio la prestazione complementare
per la mia mamma si dovrebbe calcolare come segue:
Revenus
Rendita AVS CHF
21'384.-
Pensione CHF
13'306.-
Prestazione cassa malati CHF 10'800.-
Totale CHF
45'490.-
Uscite
Retta (365 x 99) CHF 36'135.-
Costo di cura (media a base dei primi 3 mesi) CHF 16'636.‑
Spese personali CHF 3'600.-
Premio cassa malati CHF 4'169.-
Assicurazione __________ (Haftplicht) CHF 118.-
Totale CHF
60'658.-
Prestazione complementare
Uscite CHF 60'658.-
Dedotte le entrate - CHF 45'490.-
PC annue CHF 15'168.-
PC mensili CHF 1'264.-
1.4. Con risposta
23 agosto 2000, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti
motivazioni:
" Dalla
documentazione agli atti rileviamo che la ricorrente si trova coIIocata
definitivamente presso l’__________ dal 20 marzo 2000. La retta giornaliera
richiesta per questo ricovero ammonta a fr. 95.- giornalieri.
L'art. 3b cpv. 2 LPC stabilisce che per le persone che vivono
durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone
che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a) tassa giornaliera;
b) importo per le spese personali
Fanno inoltre parte delle spese riconosciute i costi di vario
genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b cpv. 3 LPC.
Il decreto esecutivo concernente la legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'Al (LPC) stabilisce tuttavia all'art. 2
che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione
complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di
lunga durata in case per anziani o case di cura è di fr. 75.‑. L'importo
considerato nel calcolo alla pos. 57 della tabella di calcolo PC va dunque
riconfermato.
Per quanto riguarda il premio di cassa malati giova invece ricordare
che per il calcolo della prestazione complementare non viene considerato il
premio lordo di ogni singola cassa malati bensì il premio medio stabilito
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna.
Nel caso specifico il premio annuo previsto per l'anno 2000
ammonta a fr. 2'976.‑ e pertanto anche questo importo deve quindi essere
riconfermato."
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare mensile a
__________, a seguito del suo ricovero in casa per anziani. Secondo
l'assicurata, infatti, le entrate mensili non sono sufficienti per far fronte
alle uscite.
Scopo
della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
34 quater CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606,
RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo
della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota
12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia
funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito
(DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225;
cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. Per l’art.
2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2, tra
l'altro, le persone che:
" a)
ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS."
2.3. Per l'art. 3
LPC le prestazioni complementari comprendono:
a.
la prestazione complementare annua, versata ogni mese;
b.
il rimborso delle spese di malattia e invalidità;
Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
2.4. Per quanto
riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che,
" Per
le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. tassa
giornaliera;
b. importo per le
spese personali (cpv. 2)."
" Per
le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il
conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
La lista
dei costi di cui può essere tenuto conto ai fini del calcolo della PC è
esaustiva e le disposizioni in esame sono di diritto federale imperativo (E.
Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e
Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non rientrano nell'elenco
succitato non possono quindi essere ammesse.
2.5. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e
immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un
decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui
superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e
per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15
000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo
della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno
una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di
vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato
ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia."
2.6. La
ricorrente sostiene di dover pagare una retta giornaliera di fr. 99, mentre
l'importo computato dalla Cassa è di soli fr. 75 (I).
Come indicato
al consid. 2. 4 per le persone che vivono in istituto, viene computata una
tassa giornaliera.
Per
l'art. 5 cpv. 3 lett. a LPC
"
i cantoni possono limitare le spese prese in
considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale."
Per
l'art. 2 del decreto esecutivo cantonale concernente la LPC all'AVS/AI del 18
novembre 1998, in vigore dal 1 gennaio 1999 e qui applicabile poiché la
decisione è del 13 luglio 2000:
"
La retta giornaliera massima computabile per il
calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti
permanenti o per periodo di lunga durata in case per anziani o di cura è di fr.
75."
In
proposito va rilevato che i costi degli istituti di cura variano da casa a
casa. Gli Istituti privati di livello elevato pretendono ad esempio delle tasse
alte, che non possono né devono venire finanziate dalle prestazioni
complementari. Per questo motivo il legislatore federale ha autorizzato il
Cantone a limitare l'assunzione di questi costi. Di questa possibilità hanno
praticamente fatto uso tutti i Cantoni (Carigiet/Koch, supplement, p. 114; cfr.
per una panoramica relativa alle tasse dei diversi cantoni, AHIpraxis 1999 p.
67ss).
Non va
dimenticato inoltre che, all'assicurata, oltre alla tassa giornaliera fissa
prevista nel decreto, viene pure conteggiato un importo per le spese personali
per beneficiari dell'AVS di fr. 300 mensili pari a fr. 3'600 annui (art. 4
lett. a del decreto, art. 5 cpv. 1 lett. c LPC).
Alla luce
di quanto sopra esposto, nel Canton Ticino non si può considerare l'importo
della pensione effettivamente pagato dagli assicurati, bensì la tassa fissa
prevista dal Cantone nell'ambito del potere di apprezzamento concessogli
dall'art. 5 LPC, a cui va aggiunto l'importo per le spese personali.
Su questo
punto quindi la decisione impugnata è corretta e dev'essere confermata.
2.7 Per quanto
riguarda l'importo computabile a titolo di premi a favore dell'assicurazione
malattia si rileva che, secondo l’art. 3b cpv. 3 lett. c LPC, in vigore dal 1.
gennaio 1998, vengono riconosciuti, i premi versati alle assicurazioni sociali
della Confederazione, eccettuata l’assicurazione malattia.
La lett.
d del medesimo articolo precisa tuttavia che, a titolo di spesa, viene
riconosciuto un
" importo
forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.
L’importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (compresa la copertura
infortuni);"
In
proposito il Messaggio del Consiglio federale relativo alla terza revisione
della PC precisa che:
" Fino
alla fine del 1995, i premi di assicurazione malattie per l'assicurazione di
base delle cure medico-sanitarie sono stati dedotti. Per quanto concerne i
premi delle assicurazioni complementari, si sono potuti dedurre solo la parte
necessaria per coprire le spese di degenza nella camera comune di uno
stabilimento ospedaliero pubblico o di utilità pubblica. Riguardo alla
riduzione dei premi prevista dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal),
entrata in vigore il 1° gennaio 1996, i premi di assicurazioni malattie non
possono più essere dedotti nel sistema delle prestazioni complementari. Per
compensare la soppressione di tale deduzione, i limiti di reddito stabiliti al
vigente articolo 2 capoverso 1 LPC subiscono un aumento unico il cui importo é
determinato dal nostro Collegio (cfr. disposizione transitoria alla
modificazione della LPC).
A partire dal 1997,
i Cantoni devono aumentare in modo imperativo i limiti di reddito.
Tale correzione deve
essere integrata in modo costruttivo nella 3a revisione delle PC. Si
prevede pertanto d'introdurre nelle spese riconosciute un importo cantonale
annuo forfetario, volto a coprire l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie. Tale importo forfetario deve corrispondere al premio medio
cantonale. questa spesa coprirebbe l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie conformemente alla LAMal. Tale importo forfetario non può
prendere in considerazione né l'assicurazione d'indennità giornaliera
facoltativa né eventuali assicurazioni complementari per la camera semi-privata
o privata."
L’art. 3a
cpv. 7 lett. i LPC prevede che il Consiglio federale disciplina la
coordinazione con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale sull’assicurazione
malattie (LAMal).
Secondo
l’art. 1 dell’Ordinanza federale sui premi medi cantonali del 2000
dell’assicurazione delle cure medico sanitarie, per il calcolo delle
prestazioni complementari il premio medio per gli adulti del Canton Ticino è
pari a fr. 2'976.
L’importo
computato dalla Cassa, che non tiene conto del premio effettivo dovuto
all’assicurazione malattia dalla ricorrente (fr. 4'186), è pertanto corretto e
va confermato.
2.8 Al riguardo
va rilevato, a titolo abbondanziale che, per l’art. 3 LPC in vigore dal 1
gennaio 1998 le prestazioni complementari comprendono anche il rimborso delle
spese di malattia e invalidità (art. 3 lett. b LPC).
Secondo
l'art. 3d cpv. 1 LPC i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno,
tra l'altro, diritto al rimborso delle spese dell'anno civile di partecipazione
alle spese giusta l'articolo 64 LAMal (lett. b).
La
franchigia a carico degli assicurati va pure considerata quale spesa di
malattia, in quanto partecipazione ai costi di malattia (art. 19 cpv. 2 OPC;
STCA del 10.5.1999 in re T.D.S; messaggio del Consiglio federale concernente la
terza revisione della LPC, p. 13).
Secondo
l'art. 3d cpv. 4 seconda frase LPC, invece,
"
il Consiglio federale stabilisce le spese che
possono essere rimborsate conformemente al cpv. 1. Esso può emanare
prescrizioni relative al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità di
persone per cui le spese che devono essere rimborsate superano l'eccedenza dei
redditi determinanti sulle spese riconosciute…"
In tal
caso le persone con eccedenze di reddito e, quindi, che non hanno diritto alla
PC mensile ai sensi dell'art. 3 lett. a LPC (cfr. art. 19 lett. f OPC AVS/AI,
redditi determinanti superiori alle spese riconosciute):
" hanno
diritto al rimborso delle spese di malattia e di invalidità se adempiono le
altre condizioni previste dall’art. 2 LPC.
Il rimborso
corrisponde alle parte delle spese comprovate che supera la parte eccedentaria
dei redditi.” (art. 19a cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI)
Se quindi
la franchigia e la partecipazione ai costi di cura a carico dell'assicurata
dovessero superare l'ammontare dell'eccedenza dei redditi, che nel caso in
esame è di soli fr. 887, la ricorrente potrà chiederne il rimborso a carico
della PC. L'istanza di rimborso va presentata direttamente alla Cassa di
compensazione.
2.9. L'assicurata
nel calcolo delle spese chiede che si tenga conto anche del premio per
l'assicurazione responsabilità civile conclusa con la __________. La richiesta
non può essere accolta.
La lista
dei costi di cui può essere tenuto conto ai fini del calcolo della PC (art. 3b
LPC, consid. 2.4) è esaustiva e le disposizioni in esame sono di diritto
federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995,
p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non rientrano
nell'elenco succitato non possono quindi essere ammesse.
In
concreto l'art. 3b cpv. 1 lett. c LPC prevede unicamente la possibilità di
dedurre i premi versati alle
assicurazioni sociali della Confederazione. Poiché l'assicurazione
responsabilità civile non è un'assicurazione della Confederazione quali
l'AVS/AI, LAINF, l'assicurazione disoccupazione e la previdenza professionale,
i premi che la riguardano non possono essere ammessi in deduzione.
2.10 L'assicurata
sostiene infine che, a titolo di sostanza, andrebbe computato l'importo di fr.
9'500 e non di fr. 14'329. La questione può, in concreto, restare indecisa, in
quanto in entrambi i casi la sostanza di cui dispone l'assicurata è inferiore
all'importo minimo computabile, che deve essere superiore a fr. 25'000. Fino a
questo importo la sostanza non viene infatti considerata (art. 3c cpv. 1 lett.
c LPC).
2.11 Per quanto
riguarda gli interessi maturati sulla sostanza si rileva che, secondo l'art. 23
OPC/AVS-AI,
"
di regola, per il calcolo della prestazione
complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile
precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui é
assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da
considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione
fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato".
Per il
capoverso 4 tuttavia
"
Se la persona che pretende una prestazione
complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo
per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno
notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di
calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi
probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente
al momento in cui sorge il diritto alla prestazione."
2.12 In concreto
dagli atti emerge che la Cassa ha giustamente considerato lo stato del conto
alla fine del mese di aprile (cfr. 23 cpv. 4 OPC citato alc onsiderando
precedente): la PC è infatti stata concessa dal 1 maggio 2000. La decisione
impugnata tiene quindi conto del fatto che da gennaio a maggio il saldo del
conto è passato da fr. 22'415.65 a fr. 14'329.05.
Gli
interessi si riferiscono tuttavia al saldo al 31 dicembre 1999 e non
corrispondono quindi alla situazione esistente al momento della decisione, di
cui la Cassa avrebbe appunto potuto tenere conto in virtù del già menzionato
art. 23 cpv. 4 OPC AVS/AI.
Anche
omettendo di computare gli interessi attivi, tuttavia, il diritto alla PC non è
dato, in quanto i redditi superano, anche se non di molto, il fabbisogno
stabilito secondo la LPC.
Va
tuttavia in ogni modo evidenziato a titolo abbondanziale, che in caso di
richiesta, da parte dell'assicurata, del rimborso della franchigia e della
partecipazione dei costi di malattia (cfr. consid. 2.8 e I), l'importo del
superamento del limite di reddito andrà computato tenendo conto degli interessi
al 30 aprile 2000 convertiti in reddito annuo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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