AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.50
Data decisione, Autorità:
26.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00050
DC/sc
Lugano
26 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 25 maggio 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 25
maggio la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di __________
di poter beneficiare della prestazione complementare, con effetto dal 1° giugno
2000 (cfr. Doc. _).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:
"
mia zia __________ è degente da alcuni mesi
presso la casa anziani di __________.
Fra il suo fabbisogno finanziario e le sue
entrate rimane uno scoperto mensile di Fr. 1'300.00.
Per questo motivo, abbiamo inoltrato una domanda
per l'ottenimento di una prestazione complementare.
In seguito a ciò, l'ufficio cantonale delle
assicurazioni sociali ha fatto eseguire una stima della sostanza, stima che ha
praticamente raddoppiato il valore della stima ufficiale delle proprietà di mia
zia, e di conseguenza elevato di molto il suo reddito, così che dal calcolo
effettuato non può beneficiare di quanto richiesto.
Ora sulla base della mia esperienza
professionale, trovo che la stima di cui sopra sia troppo elevata, chiedo
perciò una revisione della stessa." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 23 agosto 2000 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso,
osservando:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti rileviamo che la
ricorrente è titolare di diverse particelle site in territorio del comune di
__________.
La stessa si trova degente, in modo definitivo,
presso la Casa anziani di __________ dal 25 gennaio 2000.
Per quanto attiene la valutazione della sostanza
immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
" La
sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona
compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."
Nel caso specifico si verifica quanto previsto
dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato la perizia tecnica atta a
stabilire il valore corrente della sostanza immobiliare posseduta dalla
ricorrente.
Per questa valutazione è stato dato mandato
all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di
stabilire un valore corrente complessivo della sostanza immobiliare di fr.
142'500.--.
Circa i parametri utilizzati per valutare la
sostanza la resistente non può che riconfermarsi nel valore citato e contestato
in quanto scaturito da una perizia specificatamente richiesta. A tal proposito
giova infatti ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.
Alle luce di quanto precede e tutto ben
considerato si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando la decisione
impugnata." (Doc. _)
1.4. Il 4
settembre 2000 la ricorrente, alla quale è stata inviata una copia della
perizia, ha fatto pervenire al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(…)
perché la stima della sostanza immobiliare di mia
zia (in particolare la casa in comproprietà part. no. __________mi sembra
troppo elevata).
Trattasi di un edificio riattato ormai da 45 anni
che abbisognerebbe di importi lavori di miglioria.
Allo stato attuale, in caso di vendita non si
realizzerebbe di certo la cifra indicata dalla stima.
Oltre a ciò, è stato indicato un reddito teorico
di 600 Fr. mensili, ma in caso di affitto, allo stato attuale dell'appartamento
tale cifra risulta essere irrealistica.
Visto quanto sopra, chiedo venga accolto il
ricorso e allestita una nuova stima che tenga conto di queste mie
osservazioni." (Doc. _)
1.5. Il 22
novembre 2000 la Cassa ha proposto di accordare all'assicurata una prestazione
complementare di fr. 13.-- al mese, rilevando:
"
ci riferiamo al vostro scritto del 7 settembre
2000, e vi informiamo che in data odierna abbiamo ricevuto dall'Ufficio
cantonale di stima le osservazioni in margine alla perizia effettuata sulla
sostanza immobiliare posseduta dalla Signora __________.
Come si evince dal documento del 17 novembre
2000, l'Ufficio cantonale di stima ha rettificato il valore relativo alla
particella no. __________, che inizialmente era pari a fr. 125'000.--, oggi
ridotta a fr. 115'000.--. Con questo nuovo importo la sostanza immobiliare
posseduta dalla Signora __________ considerata al valore venale è quindi di fr.
132'500.-- (in precedenza fr. 142'500.--).
Questa rettifica comporta una modifica anche
nell'importo di prestazione complementare che da un solo pagamento del premio
base della Cassa malati, potrà essere versato un importo mensile di fr. 13.--
dal 1. giugno 2000." (doc. _)
La
documentazione prodotta dalla Cassa è stata trasmessa alla ricorrente la quale,
il 27 dicembre 2000, si è così espressa:
"
Vogliate scusarmi per non aver risposto al
vostro scritto del 27 novembre, ma ritenevo che non presentando osservazioni
scritte avrei implicitamente accettato la nuova decisione della Cassa Cantonale
di Compensazione.
Con la presente, perciò vi comunico di essere
d'accordo con quanto contenuto nella lettera del 27 novembre 2000." (Doc.
_)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Con il
ricorso l’assicurata contesta il valore venale della sostanza immobiliare di
sua proprietà ai fini del calcolo della PC, in quanto sarebbe troppo elevato.
Pendente
causa l'Ufficio stima e la Cassa di compensazione, hanno dato seguito alle
censure dell'assicurata, fissando il valore venale complessivo della sostanza
immobiliare in fr. 132'500.-- (prima fr. 142'500.--), rispettivamente
dichiarando che dopo la modifica del valore venale l'assicurata ha diritto a
una PC mensile di fr. 13.--.
L’art. 3c
cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi
determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).
La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).
In caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5).
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
I
capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.
Se,
quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato
il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni
commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con
valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli
secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
2.3. Nella
presente fattispecie l'immobile dell'assicurata non le serve da abitazione, in
quanto risulta risiedere in casa per anziani. Correttamente, quindi, la Cassa
di compensazione ha computato il valore venale degli immobili di sua proprietà.
Il fatto non è del resto contestato.
In
proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale
l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il
TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che
consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti
inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a
stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata
dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del
27 febbraio 1998 in re S.S).
2.4. L’Ufficio
stima, con perizia immobiliare del 16 agosto 2000, ha stabilito in complessivi
fr. 142'500.-- il valore venale complessivo delle proprietà immobiliari
dell'assicurata (fr. 3500.-- particella __________ RFD; fr. 125'000.--
particella __________RFD; fr. 14'000.-- particella __________RFD).
Pendente
causa questo importo è stato ridotto a fr. 132'500.--. Questo nuovo valore, è
stato stabilito sulla base di un sopralluogo avvenuto alla presenza del signor
__________, patrocinatore dell'assicurata.
Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V
212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993
in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni (DTF
104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è
completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami
approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella
presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto
qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).
Il
giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia,
compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione
della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli
aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata
giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve
valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale
SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite
immobiliari (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
2.5. Dalla nuova
perizia, eseguita pendente causa dall'Ufficio stima e dalle osservazioni
trasmesse dai periti in questa occasione, risulta in particolare quanto segue:
" (…)
Durante l'incontro abbiamo analizzato i vari aspetti riguardanti
le valutazioni espresse nelle nostre perizie e le osservazioni presentate dal
signor __________, procedendo ad un ulteriore sopralluogo.
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione
vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza
della località in cui giace la proprietà di valutare, in rapporto con la
situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale
della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si
trovano i fondi;
b) i
prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private,
avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il
valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti
in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per
oggetti paragonabili;
d) il
valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di
costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con
gli incomodi di abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le
norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni,
le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo
sfruttamento, il grado di urbanizzazione, gli accessi, le servitù, nonché quei
fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.
Dal riesame delle perizie vi sono alcuni elementi che è giusto
modificare per meglio adattarli alla situazione reale, in particolare:
· Il
reddito presunto relativo alla particella no. __________risulta, in effetti,
troppo elevato in considerazione dell'ubicazione, dello sfruttamento e in
confronto con casi similari.
Sulla base dei considerandi abbiamo ritenuto di modificare alcuni
elementi per meglio adattarli alla situazione reale.
Pertanto in allegato vi ritorniamo debitamente modificate le
nostre valutazioni relative alla particella no. __________.
Rimaniamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori
informazioni in merito." (Doc. _)
Da un raffronto della prima e della seconda perizia risulta in particolare che
per la particella __________RFD vi è stata una diminuzione del valore di
reddito da fr. 96'000.-- a fr. 73'600.--, tramite l'applicazione di un reddito
mensile di fr. 460.-- invece di fr. 600.--. Il valore venale di questa
particella è così già stato ridotto da fr. 125'000.-- a fr. 115'000.--.
Le nuove
conclusioni a cui sono giunti gli esperti pendente causa a seguito del
sopralluogo sono state accettate dal patrocinatore della ricorrente. Non vi
sono inoltre elementi nell'incarto atti a mettere in discussione né la
correttezza della nuova perizia, che ha tenuto conto delle censure della
ricorrente, né la misura della riduzione del valore. L'assicurata dal canto suo
non ha del resto in alcun modo dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante, valido nelle assicurazioni sociali che (SVR 1996 KV Nr. 85 p.
269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p.
210/211) i valori immobiliari sarebbero inferiori a quelli stabiliti dai periti
tramite le modifiche introdotte pendente causa. In simili condizioni questo
referto può pertanto essere posto alla base del presente giudizio.
Del resto
la perizia si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel
ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito.
Essa giunge inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai
criteri giurisprudenziali succitati.
Per
questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni
peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S
consid. 2b).
2.6. Il ricorso
dev'essere, quindi, parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata.
L'incarto
viene rinviato alla Cassa affinché stabilisca l'ammontare della prestazione
complementare a cui ha diritto __________ con effetto dal 1 febbraio 1999,
tenuto conto di sostanza immobiliare computabile al valore venale di fr.
220'000.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ L'assicurata ha diritto
ad una prestazioni complementare di
fr. 13.-- mensili dal
1° giugno 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster