AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.43
Data decisione, Autorità:
06.09.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00043
RS/sc
Lugano
6 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna
Roggero-Will, Raffaele Guffi
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2000 di
contro
la decisione del 12 maggio 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 12 maggio 2000 la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la
richiesta di __________ tendente all'assegnazione di una prestazione
complementare alla rendita d'invalidità (Doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso 21 maggio 2000, indirizzato al TCA, l'assicurato ha
contestato la decisione dell'amministrazione, precisando che non è stato tenuto
conto nel calcolo delle PC dell'importo che deve versare mensilmente, fino al
mese di novembre 2000, in virtù di un contratto di leasing concluso il 29
ottobre 1996 avente come oggetto un'automobile e delle tasse per la scuola del
figlio __________.
1.3. Con risposta
di causa 31 maggio 2000 la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il
gravame con le seguenti motivazioni:
"
La prestazione complementare è una prestazione
di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene
conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di
fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita
AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori
previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1
LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il
limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno,
ha per scopo di garantire un reddito minimo.
Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese
di vitto e alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art.
3b LPC.
In considerazione a quanto precede la resistente
ha quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo
assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni
legali.
È quindi chiaro che, nell'impossibilità di poter
dedurre le spese elencate dal ricorrente in sede ricorsuale in quanto non
contemplate dall'attuale legislazione, il calcolo della prestazione
complementare non può essere diverso da quello notificato in data 12 maggio
2000." (Doc. _)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare mensile a
__________, beneficiario di una rendita d'invalidità. La Cassa di compensazione
ha infatti respinto la richiesta, poiché sulla base del calcolo effettuato i
redditi supererebbero il fabbisogno.
Scopo
della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
34 quater CF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa
nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del
diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per
le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285),
RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Secondo
l’art. 2c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’art. 2 le
persone che:
" a)
hanno diritto ad una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI."
2.4. Per l'art. 3
LPC le prestazioni complementari comprendono:
"
a. la prestazione complementare annua versata
ogni mese;
b. il rimborso delle spese di malattia e
invalidità" (art. 3d LPC)."
2.5. Secondo
l’art. 3a LPC
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
2.6. Per quanto
riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
- per le persone
sole, almeno 14 860 franchi e al massimo
16'460 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22'290 franchi e al massimo 24'690 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630.
Per
i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e
per
ogni altro figlio un terzo;"
Questi
dati valgono con effetto dal 1 gennaio 1999.
Sono
inoltre riconosciute le spese per
"
b. la pigione di un appartamento e le relative
spese accessorie.
In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino
a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio
medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia
(cpv. 3)."
La lista
dei costi considerabili ai fini del calcolo della PC è esaustiva e le
disposizioni in esame sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135 e Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, p. 83).
Spese che
non rientrano nella lista succitata non possono quindi essere ammesse.
2.7. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
" a. le
entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività
lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi
per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di
due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa é interamente
computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.8. Nel caso in
esame oggetto del contendere è la questione di sapere se l'importo relativo al
leasing dell'autovettura che ammonta a fr. 755.10 mensili (cfr. contratto di
leasing __________ 29 ottobre 1996) e la retta per la scuola del figlio
__________ presso il Collegio Universitario __________, di £ 850'000 mensili
(cfr. dichiarazione 7 ottobre 1999 Collegio Universitario __________) devono
essere o meno compresi nel fabbisogno dell'interessato e quindi incidere sul
calcolo dalla PC.
Per
quanto attiene al canone di leasing mensile concernente l'automobile
__________, occorre stabilire se si tratta di una spesa riconosciuta ai sensi
dell'art. 3b LPC e più precisamente di una spesa per il conseguimento del
reddito (cfr. art. 3b cpv. 3 lit. a LPC).
Tali
spese possono essere dedotte dal proprio reddito unicamente nel caso in cui
esse siano in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo. Le spese che non
hanno nessun nesso con il conseguimento del reddito o hanno solamente un nesso
indiretto non sono considerate ai fini del calcolo della PC (cfr.
Carigiet/Koch, op. cit., pag. 87 e art. 2 Decreto esecutivo del CdS del 27
ottobre 1998 concernente la deducibilità delle spese di trasferta da parte
dell'autorità fiscale).
Nel caso
di specie l'assicurato abita a __________ e svolge l'attività di magazziniere a
tempo parziale presso __________.
Tali
comuni sono collegati da mezzi pubblici, per cui non è strettamente necessario
per poter lavorare e, dunque, conseguire un determinato reddito, disporre di
un'autovettura.
Pertanto,
essendo la lista delle spese riconosciute menzionata dalla LPC esaustiva, il
canone del leasing non incide sul calcolo della PC.
2.9. Per quanto
attiene all'importo che il ricorrente versa mensilmente al Collegio
Universitario __________, va premesso che __________ il __________ 2000 ha
compiuto 25 anni, per cui egli non rientra più nel calcolo della PC, non
essendo più adempiute le condizioni di età per il versamento di una rendita
completiva per figli ai sensi della LAI (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC e art. 35 LAI;
art. 25 LAVS).
La Cassa,
calcolando il fabbisogno vitale della famiglia dell'assicurato, ha infatti
correttamente tenuto conto della somma di fr. 24'690.--, corrispondente
all'importo massimo computabile per coniugi ex art. 3b cpv. 1 lett.a LPC (cfr.
Doc. _).
Va
comunque rilevato che l'art. 3b cpv. 3 lit. e LPC contempla quali spese
riconosciute le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.
La
nozione di pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia si
definisce in generale secondo le norme del Codice civile svizzero (cfr. DTF 100
V 50). Sono intesi, pertanto, i contributi alimentari in virtù degli articoli
125, 163 seg., 276 seg. CC (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 89.).
Ora,
giusta l'art. 277 CCS l'assegno di mantenimento dei genitori dura di massima
sino alla maggiore età (cpv. 1). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non
ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa
ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono
continuare a provvedere al suo mantenimento sino al momento in cui una simile
formazione possa normalmente concludersi (cpv. 2).
La
giurisprudenza del TF ha precisato come l'assegno di mantenimento fondato sul
cpv. 2 della menzionata norma perduri, riservata la capacità economica dei
genitori, sino a che il figlio abbia potuto acquisire un'adeguata formazione
professionale e, se maturando, sino al conseguimento, in tempi normali della
licenza universitaria o al diploma di studio superiore (cfr. DTF 118 II 98 seg.
consid. 4a, 117 II 129 seg. consid. 3b).
Contrariamente
alle diverse disposizioni del diritto delle assicurazioni sociali, il CCS non
prevede una limitazione d'età (cfr. FF 1993 I 935).
Il
legislatore, infatti, ha espressamente scartato l'introduzione dell'età limite
di 25 anni (cfr. DTF 117 II 127 seg.).
Tuttavia
il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto di non includere
nell'obbligo di mantenimento dei genitori ex art. 276 CCS seg. le eventuali
prestazioni pecuniarie accordate ad un figlio maggiorenne ancora dedito agli
studi.
L'Alta
Corte federale ha osservato che la condizione posta dall'art. 277 cpv. 2 CCS,
relativa a quanto si possa ragionevolmente pretendere sottolinea il carattere
eccezionale dell'assegno di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli
maggiorenni. La situazione economica dei genitori deve essere relativamente
buona perché essi siano tenuti a provvedere al sostentamento di un figlio che
ha compiuto i 18 anni. Il TFA ha, di conseguenza, giudicato che non vi è nessun
diritto di dedurre dal reddito determinante la pensione alimentare versata da
un beneficiario di PC a favore di un figlio maggiorenne che è ancora a
tirocinio o agli studi. Nel caso di un beneficiario di PC, la sussistenza di un
obbligo a prestare gli alimenti nei confronti di tale figlio deve essere negata
per motivi di esigibilità in base alle condizioni finanziarie (cfr. RCC 1991
pag. 335).
In casu
il ricorrente non è già al beneficio di PC. La presente vertenza è sorta
proprio a causa del rifiuto da parte della Cassa cantonale di compensazione di
erogare la PC.
Comunque,
pure nella fattispecie, le tasse per la scuola del figlio non devono essere
riconosciute quale fabbisogno.
In caso
contrario, infatti, si rischierebbe di avvantaggiare chi ha una situazione
economica migliore a scapito di chi già è al beneficio di PC. Ciò in
particolare nell'ipotesi in cui la concessione della PC dipenda proprio
dall'eventuale deduzione dal reddito determinante delle spese per il
mantenimento del figlio maggiorenne agli studi, in altre parole quando il
fabbisogno eccede il reddito determinane unicamente a causa dell'importo
versato al figlio maggiorenne. Si creerebbe così una disparità di trattamento
non giustificata.
Inoltre
il TFA ha sì considerato che il diritto di famiglia è una premessa per il
diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente, ma ciò è escluso nel
caso esistano altri regolamenti (cfr. DTF 121 V 128). Dal momento, quindi, che
il limite di età per beneficiare di una rendita completiva AI è fissato in modo
assoluto a 25 anni (cfr. art. 35 cpv. 1 LAI in relazione ad art. 25 cpv. 5 LAVS
e FF 1990 II 55), non è possibile derogare a questa limitazione applicando
l'art. 277 cpv. 2 CC.
Secondo
il TCA il versamento mensile al Collegio Universitario non può dunque essere
dedotto dal reddito determinante quale spesa riconosciuta.
Giova
osservare che il figlio dell'assicurato potrebbe eventualmente beneficiare di
un assegno di studio o un prestito ai sensi dell'art. 19 segg. della Legge
della scuola e del Regolamento delle borse di studio, sempre che i presupposti
legali siano, nel caso di specie, adempiuti.
2.11. Per inciso va
rilevato che l'assicurato nel ricorso 21 maggio 2000 ha indicato che ora il suo
stipendio è di fr. 1'421.30 mensili. Di conseguenza, benché giusta l'art. 23
OPC di regola per il calcolo della prestazione complementare annua siano
considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile
precedente, egli disponeva già al momento della decisione della Cassa di un
reddito leggermente superiore a quello ritenuto per il conteggio.
In simili
condizioni, il calcolo effettuato dalla Cassa di compensazione è corretto e,
dunque, il ricorso dev'essere respinto in quanto i redditi superano il
fabbisogno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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