AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2000.38
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00038
RS/sc
Lugano
19 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2000 di
contro
la decisione del 21 aprile 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 21 aprile 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa)
ha accolto la richiesta di prestazioni complementari di __________,
beneficiaria di una rendita dell'AVS, limitatamente, tuttavia, al
riconoscimento del premio dell'assicurazione malattie obbligatoria con effetto
dal 1° gennaio 2000 (cfr. doc. _).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale postula:
"
- Che sia operata una contro-perizia dei miei
beni e che il valore di
stima
sia ridotto ad un importo più equo.
- Che sia tenuto conto
delle mia particolare situazione personale e
finanziaria e sia
quindi ammessa al beneficio della prestazione
complementare."
(Doc. _)
A
motivazione del proprio gravame l'assicurata ha, in particolare, osservato che:
"
(…)
-
Percepisco
una rendita AVS di Fr. 1'240.‑ mensili. Non ho mai chiesto prima d'ora la
prestazione complementare. Mio marito è deceduto nel gennaio 1995 dopo una
degenza di diversi anni all'__________, in quanto colpito dalla malattia
d'Alzeihmer. Nemmeno allora, quando la Cassa Malati non mi corrispondeva più
alcuna prestazione, ho chiesto l'aiuto dello Stato ed ho utilizzato tutti i
nostri risparmi. Fin che ho potuto restare a casa mia la rendita AVS, facendo
molto attenzione alle spese e non avendo l'affitto da pagare, la facevo
bastare. Dal dicembre 1999 sono però dovuta essere, purtroppo, ricoverata in
una Casa per anziani (il __________) in quanto non sono più autosufficiente,
infatti sono costretta tutto il giorno in carrozzella.
-
Ovviamente la
mia rendita AVS essendo degente in una Casa per Anziani con una retta di fr.
75.‑ giornalieri (a cui si devono aggiungere le spese personali e quelle
della casa) non copre nemmeno la metà del fabbisogno. I redditi indicati ai
punti (2) ‑ sostanza computabile ‑ e 28 ‑valore locativo ‑
della decisione, ben si sa, figurano solo sulla carta. Non ho figli; i parenti
più prossimi sono quattro nipoti (figlie di una mia sorella) che non sono certo
benestanti.
-
Mi sono
quindi vista obbligata a chiedere la prestazione complementare, che purtroppo
mi è stata rifiutata in quanto il valore commerciale della sostanza è stato
stimato in Fr. 165'750.- così suddivisi : fr. 130'750.‑ per la casa
d'abitazione a __________ e fr. 35'000.‑ per la proprietà a __________
(cantina), valore che reputo eccessivo.
-
La casa
d'abitazione, in cui sono vissuta fino al momento del mio trasporto in Ospedale
e successivo ricovero nella Casa per anziani, è una costruzione alquanto
vecchia, povera e fatiscente, avuta in eredità, che apparteneva già ai miei
nonni, e i cui unici locali abitabili sono due, un soggiorno con retro cucina
non arredato e una camera. Solo il soggiorno è riscaldato da una stufa a nafta.
I serramenti esterni (comprese le rolladen) sarebbero da cambiare, come pure
l'impianto elettrico che dall'ultimo controllo non è più conforme alle prescrizioni.
Nel
caso di forti piogge entra acqua sia dal tetto che dalle finestre. Sarebbe
impossibile nello stato attuale poterla affittare. In caso di vendita l'intera
costruzione sarebbe praticamente da ricostruire con l'impiego di un ingente
capitale. Perciò il valore stimato sarebbe irrealizzabile.
- La proprietà
a __________ è costituita da una vecchia cantina in decadimento a ridosso del
Monte __________ avuta in eredità da mio papà, che la usava per fare il vino. È
sprovvista di illuminazione e ovviamente non riscaldata. C'è solo un rubinetto
per l'erogazione dell'acqua fredda. L'unico valore calcolabile è quello del
terreno, la cui superficie totale, compresi i 24 mq del fabbricato, è di mq.
Stimandola
a Fr. 35'000.- ne risulta un valore al mq di fr. 365.‑, ciò che mi
sembra veramente esagerato." (Doc. _)
1.3. Con risposta
20 luglio 2000 l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso con le
seguenti motivazioni:
"
(…)
La ricorrente si trova degente definitivamente presso la Casa per anziani
__________ dal 7 dicembre 1999.
Dall'esame della documentazione agli atti rileviamo inoltre che la
ricorrente è titolare delle particelle N. __________ e __________site in
territorio di __________ nonché della particella N. __________ nel comune di
__________.
Per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare
l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
" La
sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona
compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."
Nel caso specifico si è verificato quanto previsto dal citato
articolo per cui la resistente ha ordinato le perizie tendenti a stabilire il
valore corrente della sostanza immobiliare di proprietà della ricorrente.
Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale
di stima il quale, a perizia conclusa, ha fatto sì che il computo della
sostanza al valore corrente, considerato nel calcolo in fr. 165'750.‑
(pos. 44.02 della tabella di calcolo PC), permettesse il solo riconoscimento
del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria.
Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la
resistente non può che riconfermasi nel valore citato e contestato in quanto
scaturito da perizie specificatamente richieste. A tal proposito giova inoltre
ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.
Alla luce di quanto precede e tutto ben considerato si chiede
pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler
respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
1.4. Pendente
causa la Cassa ha trasmesso al TCA le perizie esperite dall'Ufficio stima, su
incarico della Cassa di compensazione, allo scopo di stabilire il valore venale
dei fondi della ricorrente.
1.5. Il 20
settembre 2000 questo Tribunale ha notificato all'assicurata copia delle
perizie, assegnandole un termine di 20 giorni per presentare le proprie
osservazioni (cfr. doc. _).
Con
scritto 13 novembre 2000 la ricorrente, dopo esserne stata sollecitata, ha
rilevato che:
"
(…)
vi comunico di non avere osservazioni in merito
alle perizie immobiliari dell'Ufficio cantonale di stima." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF
(RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è
più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II
pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito
rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e
di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994
p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione
della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.3. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
Per
quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. tassa
giornaliera;
b. importo per le
spese personali (cpv. 2)."
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.4. Con il
ricorso l’assicurata contesta il valore venale della sostanza immobiliare di
sua proprietà computato ai fini del calcolo della PC, in quanto sarebbe troppo
elevato (cfr. consid.1.2.).
L’art. 3a
cpv. 7 lett. b LPC prevede che il Consiglio federale disciplina la valutazione
dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).
La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).
In caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5).
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
I
capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.
Se,
quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato
il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni
commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con
valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli
secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
2.5. Nella
presente fattispecie gli immobili dell'assicurata non le servono da abitazione,
in quanto essa risiede in una casa per anziani.
Correttamente,
quindi, la Cassa di compensazione ha computato il valore venale dei fondi di
sua proprietà.
In
proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale
l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il
TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che
consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5).
A mente
dell’Alta Corte sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle
prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti
(Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare
operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti
(STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.6. L’Ufficio
stima, con perizie immobiliari 10 aprile 2000, ha stabilito in fr. 165'750.--
il valore venale complessivo degli immobili di proprietà dell'assicurata (cfr.
perizie immobiliari agli atti dell'amministrazione).
Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V
212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993
in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è
completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami
approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella
presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto
qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).
Il
giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia,
compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione
della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli
aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata
giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve
valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale
SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite
in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
2.7. L'assicurata
sostiene che l'importo computato dalla Cassa a titolo di valore venale delle
sue proprietà immobiliari è eccessivo, sia perché l'abitazione edificata sul
mappale n° __________RF di __________ è vecchia e fatiscente, sia perché la
cantina situata sulla particella N° __________RF di __________ è in decadimento
ed è pure sprovvista di illuminazione e di riscaldamento. A mente della
ricorrente, pertanto, i valori indicati nei rapporti peritali sono
irrealizzabili (cfr. consid. 1.2.).
Tuttavia
non vi è alcun indizio agli atti, secondo cui il valore corrente degli immobili
andrebbe ridotto rispetto a quello stabilito dall'amministrazione.
Dalle
perizie (cfr. atti dell'amministrazione) si evince che il perito ha proceduto a
valutare i fondi considerando i fabbricati proprio al loro stato attuale e che
ha tenuto conto delle pessime condizioni di manutenzione dell'abitazione. Va,
inoltre, rilevato che dal piano regolatore risulta che le particelle di
proprietà dell'assicurata sono ubicate in zona nucleo vecchio, per cui si
giustifica un valore venale più elevato.
Occorre
quindi concludere che non vi sono elementi atti a mettere in discussione la
correttezza delle perizie.
Del resto
queste ultime si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti
nel ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo
ambito. Esse giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto
stabilito dai criteri giurisprudenziali succitati.
Per
questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni
peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S
consid. 2b).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che l'assicurata, pur
avendone avuto la possibilità, non ha formulato nessuna osservazione alle
perizie trasmessele del TCA (cfr. consid. 1.5).
2.8. Nel proprio
ricorso l'assicurata ha chiesto una controperizia tendente a stabilire il
valore corretto ed equo delle sue proprietà immobiliari (cfr. consid. 1.2.).
Il TCA
rileva che la richiesta di un'ulteriore perizia può essere rifiutata quando
tutti gli elementi necessari ai fini di una valutazione corretta del valore
venale di un fondo, alla data decisiva, sono già disponibili nell'incarto per
cui nuovi accertamenti sarebbero superflui (cfr. STFA del 14 luglio 2000 nella
causa M.T., I 35/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 124
V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d; 122 III 223 consid. 3c; 122 II 469
consid. 4a; DTF 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c).
Infatti,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure
STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib
229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non
costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4
cpv. 1 CF, corrispondente all'art. 29 cpv. 2 della nuova CF (DTF 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In
concreto la fattispecie deve essere considerata sufficientemente chiarita dall'esame
degli atti dell'incarto, per cui questo Tribunale rinuncia ad esperire una
controperizia.
2.9. Poiché il
valore venale complessivo dei beni immobili di proprietà dell'assicurata è pari
a fr. 165'750.--, il totale dei redditi determinanti corrisponde a fr.
32'945.--, come peraltro correttamente ritenuto dalla Cassa nel calcolo della
PC (cfr. doc. _).
Tenendo
conto che il fabbisogno della signora __________ è di fr. 34'949.--, deve
essere erogata alla ricorrente una prestazione complementare di fr. 2'004.--
annui.
Al
riguardo va segnalato che l'art. 26 OPC concernente l'ammontare minimo della
prestazione complementare annua, prevede che:
"
I beneficiari di prestazioni complementari annue
ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della
differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a
quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto."
Inoltre
l'art. 26a OPC prevede che:
"
L'ammontare massimo della prestazione
complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato
dell'ammontare forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie
secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC."
Queste
due disposizioni, entrate in vigore il l 1° gennaio 1998 a seguito della terza
revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla
riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal
(cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, pag. 34 segg.).
Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo
contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della
determinazione delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997
concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale
sull'assicurazione malattia, pag. 5).
In Ticino
era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai
cambiamenti introdotti dalla LAMal.
L'art. 3
della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale
riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio
del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di
applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue:
"
Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni
complementari AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli
assicuratori."
Va,
comunque, osservato che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte
attraverso la LPC (tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio
cantonale) in parte attraverso i sussidi LAMal.
La
prestazione complementare di fr. 2'004.-- annui, di cui è beneficiaria
l'assicurata, è in ogni caso inferiore all'importo che essa deve ancora
versare, dedotto il sussidio cantonale, alla sua cassa malati a titolo di
premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Pertanto,
alla luce della legislazione federale e cantonale, occorre concludere che la
ricorrente ha diritto al pagamento integrale del premio relativo
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, come peraltro correttamente
ammesso dalla Cassa (cfr. doc. _).
In simili
condizioni il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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