AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2000.37
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00037
rs
Lugano
19 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2000 di
__________ e __________
contro
le decisioni del 13 aprile 2000 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
decisioni del 13 aprile 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito:
Cassa) ha respinto, con effetto dal 1° settembre 1999, rispettivamente dal 1°
gennaio 2000, la richiesta di __________ e __________, tendente
all'assegnazione di una prestazione complementare mensile (cfr. atti
dell'amministrazione).
1.2. Con
tempestivo ricorso 7 maggio 2000 gli assicurati hanno impugnato le decisioni
dell'amministrazione precisando che:
"
(…)
- La
nostra casa di vacanza di __________ era in precedenza valutata fr. 96'226.-- e
caricata di un debito ipotecario di fr. 160'000.-- (vedi notifica di tassazione
allegata), non riusciamo a capire come si sia rivalutata a fr. 295'000.--.
La casa di __________ è la
nostra unica proprietà e non è neppure la prima abitazione per cui non ci
permette neppure un risparmio di affitto.
Vi chiediamo perciò di
riesaminare la situazione." (Doc. _)
1.3. Con risposta
20 luglio 2000 l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso con le
seguenti motivazioni:
"
Dalla documentazione agli atti si rileva che la
particella N. __________ RFD di proprietà dei ricorrenti, sita in territorio
del comune di __________, non serve da abitazione ai coniugi ma trattasi bensì
di una casa per vacanza.
A tal proposito per quanto
attiene la valutazione della sostanza immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC
stabilisce:
"La sostanza
immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa
nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente".
Nel caso concreto si
verifica quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato
la perizia tecnica atta a stabilire il valore corrente della sostanza
immobiliare posseduta e non usata a scopo abitativo.
Per questa valutazione è
stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa,
ha permesso di stabilire un valore corrente della sostanza immobiliare di fr.
295'000.-- (pos. 44.02 della tabella di calcolo PC).
Circa i parametri
utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che riconfermarsi nel
valore citato e contestato in quanto scaturito da una perizia specificatamente
richiesta. A tal proposito giova inoltre ricordare che anche codesto lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale
pressi amministrativa." (Doc. _)
1.4. Pendente
causa la Cassa ha trasmesso al TCA la perizia immobiliare esperita dall'Ufficio
stima, su incarico della cassa di compensazione, allo scopo di stabilire il
valore venale del fondo di proprietà della signora __________.
1.5. Il 20
settembre 2000 questo Tribunale ha notificato agli assicurati copia della
perizia, assegnando loro un termine di 20 giorni per presentare le proprie
osservazioni scritte (cfr. doc. _).
I
ricorrenti, nonostante ne siano stati sollecitati (cfr. doc. _), sono rimasti
silenti.
in
diritto
2.1. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF
(RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è
più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto
esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag.
143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II
pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito
rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e
di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994
p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione
della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e
9).
2.2. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.3. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
Per
quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per le persone
sole, almeno 14 690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1
gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr.
16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per
il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o
orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18
novembre 1998).
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a.spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario
annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari
versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.4. Con il
ricorso gli assicurati contestano il valore venale della sostanza immobiliare
di proprietà della moglie, computato ai fini del calcolo della PC per un
importo complessivo di fr. 295'000.--, in quanto sarebbe troppo elevato
rispetto al valore di stima di fr. 96'226.--.
L’art. 3a
cpv. 7 lett. b LPC prevede che il Consiglio federale disciplina la valutazione
dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1998
"1) La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata
secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta
del Cantone di domicilio.
-
Se tali regole non esistono, la sostanza computabile deve essere
valutata secondo le regole stabilite per le persone morali dalla legislazione
sull'imposta federale diretta.
-
I Cantoni possono considerare quali determinanti le regole che la
legislazione sull'imposta federale diretta stabilisce per le persone morali.
-
La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o
a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere
computata al valore corrente."
Se la
sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1
dell'art. 17 OPC, secondo il quale la valutazione della sostanza computabile
deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni
commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con
valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli
secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
2.5. Con effetto
dal 1 gennaio 1999 i capoversi 2 e 3 dell’art. 17 sono stati abrogati, mentre
sono stati aggiunti i capoversi 5 e 6, del seguente tenore:
" In
caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore
venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a
elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il
valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire
un immobile a un valore inferiore.
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
2.6. Nella
fattispecie l'immobile appartenente alla signora __________ e, sito nel Comune
di __________, non serve da abitazione alla coppia, la quale in virtù di un
contratto di locazione vive a __________ in un'abitazione familiare di
proprietà della figlia (cfr. atti dell'amministrazione). Correttamente, quindi,
la Cassa di compensazione ha computato il valore venale del fondo di __________
(cfr. consid. 2.5.).
In
proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale
l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il
TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che
consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti
inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a
stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare
operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti
(STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.7. L'Ufficio
stima, con perizia 28 febbraio 2000, ha stabilito in fr. 295'000.-- il valore
venale dell'immobile della moglie dell'assicurato.
Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V
212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993
in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è
completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami
approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella
presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto
qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).
Il
giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia,
compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione
della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli
aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata
giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve
valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale
SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite
in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
2.8. In concreto
dal rapporto peritale (cfr. atti dell'amministrazione) emerge che la particella
n° __________RFD, sita in una zona di PR a insediamento particolare R3, è
composta di abitazione, portico, sottoscala e prato, corrispondente a
complessivi mq 1'651. Si tratta in particolare di una casa di vacanza
bifamiliare costruita negli anni '70, ubicata a sud del nucleo di __________ in
una zona tranquilla, caratterizzata da costruzioni unifamiliari e bifamiliari.
Le
installazioni e gli arredamenti dell'abitazione hanno uno standard di rifiniture
semplice e lo stato di conservazione è buono. L'accesso alla strada comunale è
sì diretto, tuttavia il sentierino che conduce alla via pubblica è pericoloso e
non adeguato all'abitazione.
Dalla
descrizione summenzionata risulta evidente che i periti hanno tenuto conto
delle caratteristiche del fondo in questione.
Occorre
pertanto concludere che non vi sono elementi atti a mettere in discussione la
correttezza della perizia.
Del resto
quest'ultima si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel
ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito.
Essa giunge inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai
criteri giurisprudenziali succitati.
Va,
peraltro, segnalato che i ricorrenti non hanno contestato la perizia (cfr.
consid. 1.5.) e dunque nemmeno hanno invocato argomenti attendibili per
censurare il risultato a cui sono giunti i periti.
Per tutti
questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni
peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S
consid. 2b).
In simili
condizioni le decisioni impugnate non possono che essere confermate, in quanto
il valore della sostanza computato dalla Cassa è corretto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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