AIUTO
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Numero d'incarto:
33.2000.3
Data decisione, Autorità:
18.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00003
MB/sc
Lugano
18 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 1999
di
contro
la decisione del 24 novembre 1999 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 24 novembre 1999, con effetto dal 1. febbraio 1999, la Cassa
cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha assegnato a __________, beneficiaria
di una rendita dell'AVS, una prestazione complementare mensile di fr. 58, di
cui fr. 34 vengono versati all'Ufficio assicurazione malattia. A motivazione
della decisione l'amministrazione ha addotto che la sostanza immobiliare non
viene computata al valore di stima, bensì al valore venale, in quanto non
rappresenta l' abitazione primaria dell'interessta (doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso pervenuto al TCA in data 13 dicembre 1999, __________ ha
impugnato la decisione dell'amministrazione chiedendo che la stima
dell'immobile venga ridotta a fr. 400'000, di cui fr. 200'000 a carico
dell'interessata. A motivazione del gravame l'assicurata ha precisato che:
"
L'istituto delle assicurazioni sociali, su
istanza dell'interessata, ha proceduto ad emanare una decisione sulla
prestazione complementare alla rendita AVS/AI della sig.ra __________.
L'istituto ha stabilito che l'istante ha diritto ad una rendita mensile di SFr.
58.-.
La sostanza è stata fissata ad un valore
commerciale di SFr. 240'000.- (50%).
Interpellata telefonicamente la persona che ha
trattato la pratica, non è stata in grado di fornire delucidazioni sui criteri
tecnici con i quali è stato fissato il valore commerciale di SFr. 240'000.-.
La stima ufficiale del mapp. No. __________RFD __________,
di proprietà della CE di __________, di cui la sig.ra __________ possiede ½, è
fissata in circa SFr. 304'000.- (70%).
Lo stato dell'immobile è sicuramente carente e le
caratteristiche dello stesso sono da considerare modeste.
Nello stabile è pure inserita una carrozzeria
(attività artigianale poco molesta).
Questa attività artigianale, senza dubbio,
compromette in parte la tranquillità della casa, comportando così una
diminuzione del valore"
(Doc. _).
1.3. Con risposta
di causa 14 aprile 2000, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le
seguenti motivazioni:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti rileviamo che la
ricorrente è titolare, in comproprietà con la figlia, in ragione di ½ della
particella N. __________sita in territorio di __________.
La stessa si trova degente ininterrottamente dal
1° dicembre 1998 presso la Casa Anziani __________.
Per quanto attiene la valutazione della sostanza
immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
"La sostanza immobiliare che non serve da
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo della PC deve
essere computata al valore corrente."
Nel caso specifico si verifica quanto previsto
dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato la perizia tecnica atta a
stabilire il valore corrente della sostanza immobiliare posseduta in
comproprietà.
Per questa valutazione è stato dato mandato
all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di
stabilire un valore corrente della sostanza immobiliare di fr. 240'000.-- (½
di fr. 480'000.-).
Circa i parametri utilizzati per valutare la
sostanza la resistente non può che riconfermarsi nel valore citato e contestato
in quanto scaturito da una perizia specificatamente richiesta. A tal proposito
giova infatti ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale pressi amministrativa."
(Doc. _)
1.4. Pendente
causa il TCA ha sottoposto all'assicurata, per osservazioni, la perizia
immobiliare 8 novembre 1999 esperita dall'Ufficio stima, su incarico della
Cassa di compensazione, allo scopo di stabilire il valore venale del fondo
della ricorrente.
L'interessata
ha esposto il proprio punto di vista con scritto 8 maggio 2000 e chiesto che
venga effettuato un sopralluogo.
In seguito
alle precisazioni dell'assicurata, l'Ufficio stima ha effettuato un sopralluogo
e ha ridotto il valore venale immobiliare complessivo da fr. 480'000 a fr.
440'000. La nuova perizia è stata trasmessa al TCA che l'ha a sua volta
sottoposta alla ricorrente e alla Cassa, per presa di posizione.
La prima ha
omesso di presentare osservazioni, mentre la seconda ha dichiarato che, in
seguito alle modifiche del valore venale, il diritto alla PC è pari a fr. 191
mensili.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF
(RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia
di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni
cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986
pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della
sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e
pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1).
Per
quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che,
" Per
le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. tassa
giornaliera;
b. importo per le
spese personali (cpv. 2)."
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il
conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione
malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.5. Con il
ricorso l’assicurata contesta il valore venale della sostanza immobiliare di
sua proprietà in ragione di 1/2, computato ai fini del calcolo della PC, in
quanto sarebbe troppo elevato. Essa chiede quindi che si tenga conto di un
importo pari a 1/2 di fr. 400'000.
Pendente
causa l'Ufficio stima e la Cassa di compensazione, hanno dato parzialmente
seguito alle censure dell'assicurata, fissando il valore venale dell'immobile
in fr. 440'000 rispettivamente dichiarando che dopo la modifica del valore
venale l'assicurata ha diritto a una PC mensile di fr. 191.
L’art. 3c
cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi
determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).
La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).
In caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferior (cpv. 5).
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
I
capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.
Se,
quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato
il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza computabile
deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione
sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni
commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con
valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli
secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
2.6. In casu
l'immobile dell'assicurata non le serve da abitazione, in quanto risulta
risiedere in casa per anziani. Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione
ha computato il valore venale degli immobili di sua proprietà. Il fatto non è
del resto contestato.
In
proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale l’amministrazione
deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti
dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva
nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale.
Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore
superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti
inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a
stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare
operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti
(STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.7. L’Ufficio
stima, con perizia immobiliare 29 marzo 1999, ha stabilito in complessivi fr.
480'000 il valore venale complessivo dell'immobile di proprietà dell'assicurata
in ragione di 1/2. Pendente causa questo importo è stato ridotto a fr. 440'000
(XI). Questo nuovo valore, stabilito sulla base di un sopralluogo avvenuto alla
presenza della figlia dell'assicurata e in cui è stato conto delle censure
sollevate da quest'ultima pendente causa, non è stato contestato.
Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili,
se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V 212;
SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993 in
re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è
completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami
approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella
presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto
qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).
Il
giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia,
compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione
della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli
aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata
giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve
valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale
SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite
immobiliari (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
2.8. Dalla nuova
perizia, eseguita pendente causa dall'Ufficio stima e dalle osservazioni
trasmesse dai periti in questa occasione, risulta in particolare quanto segue:
" Con
riferimento alla vostra richiesta del 12 maggio 2000, tendente al riesame della
nostra perizia, a seguito del ricorso del 6 dicembre 1999 contro la decisione
di prestazione complementare alla rendita AVS/AI del 24 novembre 1999 da parte
dell'IAS e alle osservazioni del 8 maggio 2000 presentate dalla signora
__________, abbiamo esperito un incontro con la signora __________ (figlia
dell'assicurata) il 3 luglio 2000.
Durante l'incontro abbiamo analizzato i vari aspetti riguardanti
le valutazioni espresse nella nostra perizia e le osservazioni presentate dalla
signora __________, procedendo ad un ulteriore sopralluogo. Si è pure discusso
della differenza tra la procedura di valutazione dei valori di stima ufficiali,
che sono determinati in ossequio alla Legge sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare e al rispettivo regolamento d'applicazione e quella
applicata nella richiesta della prestazione complementare, fornendo le
necessarie informazioni.
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione
vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza
della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la
situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale
della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si
trovano i fondi;
b) i prezzi
pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute
nella località negli ultimi anni;
c) il valore di
reddito accertato sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto
corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti
paragonabili;
d) il valore dei
fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua
maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi di
abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le norme
pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le
caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo
sfruttamento, il grado di urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei
fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.
Dal riesame della perizia vi sono alcuni elementi che è giusto
modificare per meglio adattarli alla situazione reale, in particolare:
• Il valore
cubico unitario relativo all'abitazione risulta in effetti troppo elevato in
considerazione dello stato attuale della costruzione.
• Il tasso di
capitalizzazione risulta, in effetti, troppo prudenziale in considerazione
dell'utilizzo dell'edificio e in confronto con casi similari.
Sulla base dei considerandi abbiamo ritenuto di modificare alcuni
elementi per meglio adattarli alla situazione reale.
Pertanto in allegato vi ritorniamo, debitamente modificata, la
nostra valutazione relativa alla particella no. __________di __________."
(Doc. _)
Da un raffronto della prima e della seconda perizia risulta in particolare che
il prezzo al metro cubo dei fabbricati è stato ridotto da fr. 300 a fr. 270,
mentre vi è stata una diminuzione del valore di reddito da fr. 402'857 a fr.
363'871, tramite l'applicazione di un tasso di capitalizzazione più elevato.
Le nuove
conclusioni a cui sono giunti gli esperti pendente causa a seguito del
sopralluogo effettuato alla presenza della figlia della ricorrente non sono
contestate. Non vi sono inoltre elementi nell'incarto atti a mettere in
discussione né la correttezza della nuova perizia, che ha tenuto conto delle
censure della ricorrente, né la misura della riduzione del valore. L'assicurata
dal canto suo non ha del resto in alcun modo dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali che (SVR 1996
KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI
1994 p. 210/211) i valori immobiliari sarebbero inferiori a quelli stabiliti
dai periti tramite le modifiche introdotte pendente causa. In simili condizioni
questo referto può pertanto essere posto alla base del presente giudizio.
Del resto
la perizia si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel
ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito.
Essa giunge inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai
criteri giurisprudenziali succitati.
Per
questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni
peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S
consid. 2b).
2.9. Il ricorso
dev'essere, quindi, parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata.
L'incarto
viene rinviato alla Cassa affinché stabilisca l'ammontare della prestazione
complementare a cui ha diritto __________ con effetto dal 1 febbraio 1999,
tenuto conto di sostanza immobiliare computabile al valore venale di fr.
220'000.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto è
rinviato alla Cassa di compensazione affinché stabilisca il diritto alla prestazione
complementare di __________ con effetto dal 1 febbraio 1999, tenuto conto di
sostanza immobiliare computabile al valore venale di fr. 220'000.--.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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