AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.106
Data decisione, Autorità:
20.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00106
MA/gm
Lugano
20 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2000
di
contro
la decisione del 21 novembre 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
ha beneficiato di una prestazione complementare annua dal 1° gennaio 1997 sino
al 31 maggio 2000 percependo complessivamente l’importo di frs. 16'586.— (cfr.
atti dell’amministrazione).
1.2. Con
decisione 16 ottobre 2000 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la
Cassa) ha chiesto ad __________ la restituzione di frs. 14'462.— equivalenti a
prestazioni complementari percepite, a torto, durante il periodo suddetto (cfr.
consid. 1.1.).
A motivazione di tale provvedimento, l'amministrazione adduce che l’assicurata
avrebbe sottaciuto di possedere sostanza immobiliare in Italia, contravvenendo
in tal modo all’obbligo di informare ai sensi dell’art. 24 OPC (cfr. atti
dell’amministrazione). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Il 13
novembre 2000 __________ ha presentato un’istanza volta ad ottenere il condono
dell’importo di frs. 14'462.— che la Cassa le ha chiesto in restituzione,
rilevando, in particolare, quanto segue:
"
Con decisione del 16 ottobre 2000 mi viene
chiesto il rimborso fr. 14'462 percepiti dalla prestazione complementare dal
1997 al 1999 in quanto non avevo comunicato di essere proprietaria di una
sostanza immobile in Italia.
Notifico anzitutto che nella mancata
dichiarazione non esiste minimamente mala fede. Tale immobile non rappresenta
un mio investimento e ancor meno una speculazione logistica, non è fonte di
nessun reddito, ma eventualmente fonte di spese necessarie per il suo
mantenimento. L'esserne proprietaria non comporta di conseguenza una variazione
importante della mia situazione finanziaria tale da non giustificare l'allora
richiesta prestazione complementare che mi ha permesso di vivere dove a suo
tempo avevo deciso di lavorare e stare.
Sono a beneficio della rendita AI (fr.
1320.--/mensili) e priva di altri redditi in quanto il mio stato psicofisico
non mi permette di lavorare.
Chiedo quindi che mi venga condonato l'obbligo
della restituzione sia in virtù della buona fede in cui ho agito, sia in virtù
delle mie precarie situazioni economiche e di salute."
1.4. In data 21
novembre 2000 (doc. _) la Cassa ha respinto la domanda di condono
dell’assicurata (cfr. consid. 1.3.) con le seguenti motivazioni:
" Abbiamo
esaminato la sua domanda di condono dell'importo chiestole in restituzione.
Le prestazioni complementari riscosse a torto devono essere
restituite. Il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona
fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 16 LPC).
Queste condizioni legali devono quindi essere entrambe
soddisfatte.
La buone fede non è riconosciuta dalla legge quanto il versamento
a torto della prestazione complementare è dovuto a negligenza della persona tenuta
alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non
ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui,
tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento
dell'obbligo d'informare o accettando prestazioni complementari versategli a
torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta
dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle
condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti di reddito
stabiliti dalla legge aumentati del 50 per cento: si deve pur tenere conto, in
questo esame, di tutte le circostanze speciali (per esempio: malattie, invalidità,
forti oneri di mantenimento, ecc.).
Nel suo caso il requisito della "buona fede" non è
soddisfatto in quanto l'indebito versamento della prestazione complementare è
stato causato dal fatto che non ha comunicato alla nostra cassa di essere
proprietaria di una sostanza immobiliare in Italia.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono
non é necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave.
Per questi motivi la sua domanda di condono è respinta."
(Doc. _)
1.5. Contro questa
decisione, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si
è così espressa:
" In
ordine
La decisione qui impugnata è stata notificata il 21 novembre 2000
e normalmente ritirata presso l'ufficio postale.
Il termine di 30 giorni per l'inoltro del ricorso é pertanto
rispettato.
Nel merito
Dal 1986 ho svolto in Svizzera il lavoro di cameriera che mi ha
permesso di vivere dignitosamente e inserita a tutti i livelli. Nel 1993 ho
dovuto rinunciare al lavoro di cameriera perché colta da forti dolori ai piedi
(metatarsalgia), che si sono estesi alle gambe e alla schiena. Mi sono
sottoposta a tutte le cure del caso per combattere questi disturbi che mi
rendevano inabile al lavoro, sfortunatamente senza successo.
Interrotta l'attività lavorativa sono stata posta al beneficio
delle indennità di disoccupazione (con perdita di salario), e ho continuato a
curarmi fiduciosa di poter riprendere il lavoro. Di fronte al peggioramento
della malattia, aggravata da stati di depressione, ho inoltrato domanda
all'assicurazione invalidità e ho ottenuto una rendita del 50% a decorrere dal
mese di settembre 1997 e del 100% a decorrere dal mese di settembre 1998.
Dalla cessazione dell'attività lavorativa al momento del
riconoscimento della rendita totale ho vissuto soprattutto dei miei risparmi.
Nel frattempo non solo non migliorava il mio stato fisico, ma peggioravano le
mie condizioni psichiche. Mi sono sottoposta a tante cure, sono ricorsa alla
medicina alternativa, sempre sperando in un miglioramento.
Per il mio sostentamento, esauriti i risparmi, ho inoltrato
domanda di PC, attraverso la quale ho potuto tornare a una vita decorosa seppur
senza lussi.
Oggi l'istituto delle assicurazioni sociali rivendica il rimborso
delle PC percepita e rifiuta la mia dichiarazione d'aver agito in buona fede,
malgrado sia stata io stessa a dichiarare di essere proprietaria di un
appartamento in Italia, vuoto dal momento del decesso di mio padre, 1991. Nella
sua valutazione l'istituto delle assicurazioni sociali non considera le mie
condizioni fisiche e psichiche del momento e antecedenti all'inoltro della
domanda di PC, che mi trovavano in uno stato di confusione e abbattimento
dovuto alla mancanza di liquidità per far fronte ai miei oneri che ho sempre
rispettato. La mancata notifica al momento della compilazione del formulario
non è stata intenzionale e non visava a trarre benefici economici in quanto
l'appartamento in Italia non ha mai costituito una fonte di reddito, non potevo
abitarlo e non potevo far fronte ai necessari lavori di manutenzione. Il
complemento alla rendita era semplicemente quanto mi permetteva di continuare a
vivere nel paese che ho scelto per lavorare e viverci, senza accumulare
ricchezze. E il tutto in buona fede. Il fatto di non poter lavorare e l'aver esaurito
i miei risparmi, oltre ad essere un gravame, mi aveva tolto ogni sicurezza.
Nella sua decisione, l'istituto delle assicurazioni sociali
rinuncia d'esaminare l'onere troppo grave del rimborso in quanto manca il
requisito della buona fede.
Con questo avanza la pretesa di restituzione di un importo che non
possiedo essendo chiamata a vivere della sola rendita AI (inferiore al minimo
d'esistenza) e sempre in condizioni di malattia fisica e abbattimento morale
che mi rendono oneroso, vedi impossibile, la ricerca di altre soluzioni o
possibilità di realizzare un'entrata dalla sostanza che sarebbe sempre
inferiore al canone di affitto attualmente pagato.
La decisione impugnata deve quindi essere riformata in tal senso.
Richiamata la legislazione in materia di assicurazioni sociali
chiedo piaccia
G I U D I C A R E
- Il Ricorso è integralmente accolto.
Di
conseguenza la decisione del 21 novembre 2000, dell'ufficio assicurazioni
sociali viene annullata.
-
Viene
riconosciuto il condono del rimborso delle prestazioni complementari.
-
Viene
ricalcolato il diritto alla prestazione complementare in base al possibile
reddito effettivo dell'appartamento detenuto in Italia
-
Protestate tasse e spese." (Doc. _)
1.6. Nella sua
risposta del 22 febbraio 2001 (doc. _) la Cassa ha chiesto di respingere
l’impugnativa, osservando:
" (…)
La resistente ha respinto la domanda di condono ritenendo non
assolto il requisito della buona fede.
In concreto la resistente ha potuto rilevare che l'assicurata, al
momento della richiesta di una prestazione complementare alla rendita Al
inoltrata in data 5 marzo 1998 per il tramite dell'Agenzia comunale AVS di
__________, non indicava di essere proprietaria di sostanza immobiliare
posseduta in Italia (vedi p.to 44.02 del formulario di richiesta).
Questo fatto ci è in seguito sempre stato sottaciuto ed in
particolare anche in occasione delle notifiche di inizio anno all'or quando la
resistente, con l'invio della nuova situazione valida dal 10 gennaio 1999 rispettivamente 1° gennaio 2000,
notificava la nuova situazione rammentando nel contempo al beneficiarlo che
ogni modifica delle condizioni personali ed economiche deve essere annunciata
immediatamente al Servizio prestazioni complementari e assegni famigliari
dell'Istituto delle assicurazioni sociali.
Incomprensibile appare dunque l'atteggiamento della ricorrente la
quale, dopo aver ricevuto la prima decisione di prestazione complementare
intimata in data 13 luglio 1998 ed in seguito ottenuto per ben due volte la
nuova situazione stato 1° gennaio 1999 e
1° gennaio 2000, avrebbe potuto rilevare
che la resistente non era assolutamente a conoscenza della proprietà fondiaria
posseduta all'estero.
Visto quanto precede e tutto ben considerato la resistente ritiene
che il comportamento della ricorrente non consente il riconoscimento della
buona fede.
Alla luce di quanto precede si chiede pertanto, a codesto lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso
confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione dell’importo di fr. 14'462.— (doc.
agli atti dell’amministrazione) percepito, a torto, dall’assicurata e
segnatamente il rifiuto della Cassa di compensazione di riconoscere, nel caso
concreto, l’esistenza del presupposto della buona fede.
A mente
dell'art. 47 LAVS, applicabile per analogia alle prestazioni complementari in
virtù dell'art. 27 OPC, perché sia concesso il condono dell'obbligo di
restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti
presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 p. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 p. 182 consid.
4):
Quindi,
se una sola delle due condizioni suelencate non è adempiuta il condono non può
essere concesso.
2.3. A proposito
della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso di
assenza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall’altro quello a sapere
se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o
avrebbe potuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere
l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di
fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 110 V 27;
DTF 102 V 245; STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R. p. 3).
La buona
fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato. Infatti, in applicazione analogica dell'art. 3 cpv. 2 CCS,
"nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia
compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da
lui".
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure, a maggior ragione, se non ha violato
tale obbligo (U. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen” in RSJB 1995 pag. 473 e seg.).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
La
violazione dell’obbligo di informare non è tuttavia data nel caso in cui il richiedente
è incapace di discernimento (art. 13 e 16 CCS). In tale evenienza, infatti, non
può essergli imputato un comportamento colpevole. La capacità di discernimento
si valuta in relazione con l’azione concreta, esaminando le circostanze
obbiettive e soggettive esistenti al momento del suo svolgimento (DTF 112 V
101; 108 V 126).
2.4. In merito al
presupposto della buona fede, giova inoltre rilevare che il TFA in una recente
sentenza del 25 maggio 2001 in re A (P 3/01 Mh), ha precisato che:
"
(…)
La bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement à tort de la
prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à
restitution. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des
conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous
silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou
par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation
personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas
été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été
acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103
consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a)"
La
dottrina, invece, si è così espressa:
"
Guter Glaube ist entweder gegeben oder nicht. Er
kann nicht nur teilweise bejaht werden. Der gute Glaube ist von vornherein zu
verneinen, wenn der der Rückerstattung zugrunde liegende Tatbestand durch ein
arglistiges oder grobfahrlässiges Verhalten herbeigeführt worden ist. Grobe
Fahrlässigkeit liegt vor, wenn eine Versicherte bzw. ein Versicherter ausser
acht lässt, was jedem verständigen anderen Menschen in gleicher Lage und unter
gleichen Umständen als beachtenswert hätte erscheinen müssen
Nicht gutgläubig ist demnach, wer bei der
Anmeldung und bei der Abklärung der Verhältnisse arglistig oder grobfahrlässig
Tatsachen verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht hat oder die Melde- oder
Auskunftspflicht arglistig oder grobfahrlässig nicht oder nicht rechtzeitig
erfüllt hat. Zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs darf der bzw. dem
Versicherten die Unrechtmässigkeit der bezogenen Leistungen nicht bekannt
gewesen sein."
(cfr. E.
Carigiet/ U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000,
pag. 63; per una casistica sulla buona fede nell’ambito di una domanda di
condono della restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite
cfr. pure E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p.67 e
seg.).
2.5. Giusta
l’art. 24 OPC
« la
persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o
l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza
ritardo all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari
ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della
situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di
informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia
dell’avente diritto. »
Tale
obbligo di informare, tra l’altro, è espressamente riportato sul retro della
“decisione formale PC alla rendita AVS/AI” rilasciata dalla Cassa cantonale di
compensazione.
Inoltre, per quanto attiene all’obbligo di indicare correttamente la sostanza
mobiliare ed immobiliare posseduta dal richiedente la PC per l’anno in corso,
si rileva che le avvertenze alla cifra 44 del formulario ufficiale “Richiesta
di una prestazione complementare alla rendita AVS e AI” indicano:
«
Sotto questa voce deve essere indicato anche il valore di sostanze possedute
fuori dal comune di domicilio, fuori cantone e all’estero. (…) »
2.6. Nel caso di
specie, dunque, occorre esaminare se __________ ha percepito in buona fede la
prestazione complementare indebitamente riscossa.
A sostegno
della propria buona fede, l’assicurata adduce di aver dichiarato, lei stessa,
la proprietà dell’appartamento in Italia, precisando, in particolare, che la
mancata notifica al momento dell’inoltro della richiesta PC non era volta a
trarre benefici di carattere economico, non essendo l’appartamento in questione
fonte di reddito alcuno (cfr. doc. _).
Inoltre, ella
rimprovera all’amministrazione di non aver considerato, nella valutazione dei
presupposti per la concessione del condono, le pessime condizioni fisiche,
psichiche ed economiche in cui è venuta a trovarsi a seguito della mancanza di
liquidità (cfr. doc. _).
Ebbene, a
mente del TCA, tale assunto non basta per riconoscere alla ricorrente il
presupposto della buona fede.
In effetti,
alla luce di quanto esposto ai precedenti considerandi (cfr. segnatamente
consid. 2.5.) ed a prescindere dal fatto che dall'ignoranza del diritto nessuno
può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa N.L. contro CPCAD
e TCA, C 366/99 Ws, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la
giurisprudenza ivi citata), questa Corte deve ritenere che l'assicurata era a
conoscenza del suo dovere d'annunciare la proprietà fondiaria in Italia già a
decorrere dal 5 marzo 1998, ossia dal giorno della richiesta della prestazione
complementare (cfr. documentazione agli atti dell’amministrazione). In quella
circostanza, come pure in sede di notifica della nuova situazione finanziaria
per gli anni 1999 e 2000, ella ha dunque sottaciuto di possedere sostanza
immobiliare all’estero.
A parere del
TCA, ciò rappresenta almeno una grave negligenza ai sensi della giurisprudenza
federale succitata (cfr. consid. 2.4.).
Come detto (cfr. consid. 2.5.), infatti,
l’obbligo di informare la Cassa di ogni mutamento delle condizioni personali ed
ogni variazione importante della situazione materiale oltre ad essere
espressamente sancito dalla legge è pure riportato sui formulari ufficiali di
richiesta, non potendo quindi sfuggire all’attenzione del richiedente.
Ciò a maggior
ragione se si considera che, secondo la generale esperienza della vita,
dev’essere considerato notorio al cittadino il fatto che l’erogazione di una
prestazione complementare ad opera dell’autorità preposta, che per sua natura è
finalizzata a garantire all’avente diritto “un reddito minimo” per far fronte
ai “fabbisogni vitali” (cfr. RCC 1992 p. 346), non può che fondarsi sulla
situazione finanziaria effettiva del richiedente, compresa, quindi, la
proprietà fondiaria oltre i confini nazionali.
Del resto, per
quanto infruttuosa sia, la proprietà fondiaria configura senz’altro una
componente essenziale della sostanza di una persona che, di norma e non solo
nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. diritto tributario), va
notificata all’autorità competente.
2.7. Alla luce di
quanto precede, l’agire dell’assicurata non consente, poiché lesivo
dell’obbligo di informare ai sensi dell’art. 24 OPC, il riconoscimento del
presupposto della buona fede.
Pertanto,
ritenuto che per la concessione del condono dell'obbligo di restituzione è
necessario che siano adempiuti cumulativamente entrambi i presupposti (buona
fede ed onere troppo grave, cfr. consid. 2.2.) e che se una sola delle due
condizioni non è data lo stesso non può essere concesso, questo TCA, pur comprendendo
lo stato d’animo dell’assicurata a seguito dell’acutizzarsi della malattia e
della carenza di liquidità, non può che confermare la decisione di rifiuto
senza dover ancora esaminare l’esistenza dell’onere troppo grave.
Il ricorso
dell’assicurata va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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