AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.91
Data decisione, Autorità:
23.06.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.91
ZA/RG/sc
Lugano
23 giugno
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2003
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 novembre 2003 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
settembre 2000, RI 1, nato nel 1945, di professione autista-magazziniere, ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento
di una rendita d'invalidità in quanto sofferente di coxartrosi bilaterale
sintomatica a destra e stato da protesi totale ABG di entrambe le anche.
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui in particolare una perizia ortopedica
eseguita nel giugno 2002, per decisione 9 maggio 2003 l’CO 1 ha riconosciuto
all'assicurato un quarto di rendita dal 1° novembre 2000, argomentando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Dal 9.11.1999 (inizio dell'anno di attesa) la sua
capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
· Dalla
documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto si evince la
limitazione del 50% nella professione svolta fino all'insorgenza del danno alla
salute; attività che rispecchiano le indicazioni mediche e non richiedono
qualifiche professionali specifiche sono esigibili in misura completa.
Di seguito si riporta il calcolo effettuato per
fissare il grado d'invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 44'772.00
con invalidità CHF
24'717.00
Perdita di guadagno CHF 20'055.00 = Grado
d'invalidità 45%
Decidiamo pertanto:
Dal 01.11.2000 lei ha diritto ad un quarto di
rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore.
Per la verifica del caso di rigore, la invitiamo
a ritornarci il foglio complementare 3, qui allegato, debitamente compilato e
firmato, entro 14 giorni. Se ciò fosse tralasciato, l'esame del caso di rigore
non potrà essere effettuato per cui potremo unicamente versare un quarto di
rendita. (…)" (Doc. AI 46)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall'avv. __________,
postulante l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità e la fissazione al
60% del grado d'invalidità, con decisione su opposizione 17 novembre 2003 l'UAI
ha confermato la propria precedente decisione, motivando:
"
(…)
- Nella
fattispecie, giova ricordare che, a causa di uno stato di salute precario,
l'assicurato ha presentato un'incapacità lavorativa totale dal novembre 1999,
riprendendo poi il precedente lavoro in misura del 50% dall'aprile 2000 (4.25
ore di lavoro giornaliere per 5 giorni la settimana). L'amministrazione ha
istruito la richiesta di prestazioni, procedendo dapprima a completare gli atti
raccogliendo le necessarie informazioni presso il datore di lavoro, il medico
curante e l'assicurazione Helsana garante del diritto alle indennità
giornaliere.
II Servizio medico regionale dell'AI
(SMR) ha poi esaminato gli atti dell'incarto e ritenuto doveroso ordinare una
perizia medica presso il Dottor E. __________ di Bellinzona, specialista FMH in
chirurgia ortopedica.
II rapporto del citato specialista,
redatto in data 17 giugno 2002, diagnostica uno stato dopo protesi totale
bilaterale e una spondilartrosi, definisce l'attività attuale svolta
dall'assicurato ancora proponibile con rendimento normale sull'arco di 4-5 ore
di lavoro al giorno, controindica la guida del furgone per lunghi tratti e
rileva difficoltà allo spostamento di pesi superiori ai 10-15 Kg, soprattutto
salendo e scendendo le scale. Per quanto attiene all'espletamento di attività
che non costringono l'assicurato a trasportare pesi oltre 10-15 Kg per lunghi
tratti, in particolare sulle scale e su terreni sconnessi, con la possibilità
di evitare la posizione seduta per oltre mezzora, la capacità di lavoro è
ritenuta quasi totale. L'intero incarto AI è poi stato successivamente
sottoposto alla consulente AI in integrazione, affinché fosse chiarito se,
mediante l'adozione di eventuali misure professionali, l'assicurato potesse
migliorare la sua capacità lavorativa e lucrativa. Altro fine di questa
valutazione era naturalmente quello di determinare la capacità di guadagno
residua, ancora conseguibile nello svolgimento di attività lucrativa nel
rispetto delle limitazioni mediche.
La consulente in integrazione
professionale ha rassegnato le sue osservazioni con rapporto datato 02 gennaio
2003, mettendo in evidenza l'inapplicabilità di provvedimenti d'integrazione
volti ad un recupero della capacità di guadagno e all'esclusione del diritto ad
una rendita, menzionando pure che l'assicurato non ipotizza alcuna possibilità
di un collocamento presso un altro datore di lavoro in quanto auspica il
mantenimento della situazione d'integrazione attuale. Nelle sue conclusioni, ha
proposto infine di favorire il mantenimento della situazione di lavoro odierna
presso il datore di lavoro che lo occupa dal 1976, attribuendo
contemporaneamente il diritto ad una mezza rendita.
L'amministrazione non ha però ritenuta
applicabile la soluzione prospettata dalla consulente in integrazione,
definendo il grado di invalidità nella misura del 45% sulla base di un paragone
teorico dei redditi. Tale modo di procedere appare corretto e merita conferma
per i seguenti motivi.
Innanzitutto occorre subito spiegare
che le disposizioni federali in vigore nel campo dell'Assicurazione federale
per l'invalidità stabiliscono una nozione del mercato del lavoro teorica ed
astratta e si basa sul presupposto fondamentale che vi sia un mercato
equilibrato, ovvero un certo equilibrio tra la domanda e l'offerta di
manodopera e dunque un ventaglio piuttosto ampio di possibili scelte (RCC 1985,
pag. 469). Detto in altri termini, la determinazione del grado di invalidità è
indipendente dalle fluttuazioni del mercato, non essendo quindi esaminate le
possibilità concrete per reperire un posto di lavoro. Le difficoltà che un
assicurato incontra nel trovare un impiego idoneo vengono infatti già
considerate nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Occorre inoltre sottolineare che,
conformemente ad un principio generale, spetta all'assicurato l'obbligo di ridurre
il danno. In virtù di tale obbligo, egli deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova attività (cfr. marg.
1045 Circolare sull'invalidità e la grande invalidità). Nella determinazione
del grado di invalidità, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (Sentenza TFA 09.05.2001 in re
S.D.). In esito a queste disposizioni e normative, nel caso relativo al Signor RI
1 il reddito va perciò stabilito in base alle statistiche RSS sopraccitate, in
quanto, lavorando a tempo pieno in un'attività adeguata, l'assicurato sarebbe
teoricamente in grado di conseguire un reddito migliore di quello attuale.
Tenendo conto delle necessarie riduzioni applicabili in concreto a causa del
danno alla salute e di altre contingenze particolari (età, formazione
professionale, attività svolta nel corso degli anni, ...), calcolate in un
massimo consentito del 25%, al quale è stata aggiunta un'ultima riduzione del
25% a causa del limitato rendimento, otteniamo così un reddito da invalido di fr.
24'717.-, il quale, paragonato al reddito che l'assicurato avrebbe normalmente
conseguito senza danno alla salute, origina un grado di invalidità o di incapacità
al guadagno del 45%.
In funzione di questi elementi l'CO 1
ha quindi rettamente concesso il diritto ad un quarto di rendita dal 01°
novembre 2000, dopo un anno ininterrotto di attesa in incapacità lavorativa
(art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
- Con
l'atto di opposizione, il legale dell'assicurato ha annesso un nuovo
certificato medico rilasciato in data 10 giugno 2003 dal curante Dr. O. __________i,
referto sottoposto per competenza dall'amministrazione al SMR. Questi in
sintesi ha posto le proprie considerazioni, rilevando che il citato rapporto
non porta elementi diversi o supplementari al rapporto peritale dettagliato del
Dr. __________ che di conseguenza non si presta a critiche. Per quanto attiene
ai risvolti psicologici sollevati nell'opposizione, il SMR annota che non sono
connotati come patologia e che non vi è alcuna certificazione, né da parte
dell'ortopedico, né di altro medico, a sostegno della presenza di patologia
alcuna.
In considerazione di tutti questi
aspetti, l'Ufficio cantonale AI deve confermare integralmente la decisione
impugnata del 09 maggio 2003." (Doc. AI 53)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha
ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:
"
(…)
Sulla base della situazione di fatto relativa ai disturbi di cui
soffre il ricorrente ed in considerazione che l'invalidità risulta essere un
concetto economico giuridico e non medico (DTF 110 V 275); si sottolinea come
nella fattispecie l'assicurato non sia purtroppo in grado di mantenere la
propria capacità di guadagno in ragione del 55%, come sostenuto dall'CO 1à.
Errato risulta essere il calcolo operato dall'CO 1à del Canton
Ticino, che porta a considerare l'assicurato incapace di guadagno in una
percentuale del 45 %.
In effetti vi é da considerare che la capacità lavorativa del
signor RI 1, a causa dei seri disturbi alla salute e delle due protesi alle
anche, in un'altra potenziale professione, più scadente dal punto di vista
retributivo, non potrà effettivamente superare il 40%.
In tale ottica risulta più che auspicabile espletare una chiara
perizia, che abbia a determinare la residua capacità di guadagno del
ricorrente.
Risulta oltremodo evidente che la valutazione offerta dell'CO 1 su
cui poggia la decisione qui impugnata, risulta essere sommaria e non tien conto
della reale e concreta incapacità di guadagno dell'assicurato a seguito dei
gravi disturbi alla salute di cui egli a tutt'oggi soffre; disturbi di
carattere labile e che tendono, con l'età, al sicuro peggioramento
E' innegabile che il danno alla salute abbia una ripercussione
economica e che nella fattispecie siano adempiti tutti gli elementi costitutivi
per poter erogare all'assicurato una mezza rendita ai sensi LAI:
-
siamo in presenza di un danno alla salute
-
é costatata un'incapacità di guadagno a mente dell'art. 7 LPGA
-
l'incapacità
di guadagno e cagionata dal danno alla salute, tra i quali sussiste un rapporto
causale.
Di conseguenza chiedesi che allo stesso vengano riconosciute le
prestazioni AI a lui realmente confacenti ed in particolare, considerata la sua
certa incapacità di guadagno di almeno il 60%, chiedesi che all'opponente venga
posto a beneficio di una mezza rendita AI.
Anche se in maniera teorica, nel
raffronto tra redditi bisognerebbe considerare una congiuntura normale,
sussiste il fatto che per equità e giustizia risulta realisticamente
impensabile e lesivo del principio della proporzionalità, imporre
all'assicurato una capacità di guadagno residua a quanto sopra argomentato. Ciò
considerata la realtà dei fatti e l'attuale congiuntura, ma soprattutto il
reale stato di salute del qui ricorrente, che impedisce di esercitare
un'attività lucrativa che possa permetterci di mantenere una capacità
finanziaria almeno pari al 55% di quanto in precedenza, come vorrebbe sostenere
l'CO 1.
Il signor RI 1 a causa del danno
alla salute non potrà esercitare qualsiasi altra attività lucrativa che gli
permetta di mantenere la precedente capacità di guadagno in una misura
superiore al 40%
Risulta in effetti
irrealizzabile che il signor RI 1, nelle condizioni di salute in cui si
ritrova, possa avviare o procrastinare l'esercizio di una qualsiasi attività
lucrativa oltre al 40 %. Si sottolinea che ciò é stato chiaramente indicato
anche dal consulente AI in integrazione professionale.
Nel caso in esame l'assicurato
non é in grado di svolgere in misura superiore al 40% alcun altro lavoro
remunerativo a lui confacente ed anche meno pesante dell'attuale esercitato in
maniera parziale. Ne discende che il suo danno alla salute e la conseguente
incapacità di guadagno sono sicuramente suscettibili di una valutazione
giuridica ai fini dell'erogazione di una mezza rendita AI.
Prove: perizia medica, richiamo incarto AI, doc.
Come ribadito chiedesi l'espletamento
di nuova perizia medica che abbia a valutare l'esatta capacità di guadagno
residua del signor RI 1 e ciò anche tenuto conto delle implicazioni
psicologiche d'instabilità che gli interventi subiti alle anche ed il suo
attuale stato di salute, cagionano.
In effetti per l'analisi della fattispecie vi é pure da
considerare come la malattia ed i disturbi alla salute patiti dal signor RI 1,
causano notevoli disturbi fisici che non sono appunto stazionari; bensì di
carattere estremamente labile e tendenti al peggioramento. Egli fa estrema
fatica a restare in piedi per più di due ore e non può alzare pesi.
In particolare ci si riferisce ai problemi deambulatori causati
dai disturbi fisici di cui soffre il signor RI 1i, che creano anche instabilità
emotiva e psicologica per le quali il perito Dr. __________ non ha effettuato
alcuna seria indagine.
A tal proposito gli atti medici su cui poggia la decisione
impugnata non si esprimono sufficientemente ed esaustivamente ed il ricorrente
ritiene estremamente opportuno essere sottoposto ad una nuova ed ulteriore
perizia medica che attesti il suo completo stato di salute attuale,
conformemente all'art. 44 LPGA.
In effetti, onde poter far luce sulla reale capacità di guadagno
residua del ricorrente, nonché sul suo stato di salute, si rende necessario
l'espletamento di una nuova perizia medica, che non potrà che confermare quanto
espresso dal suo medico curante Dr. __________ e quanto indicato anche dal
responsabile AI in integrazione professionale.
Prove: perizia medica
Sulla base di detta nuova prova dovrà conseguentemente essere
provvisto all'erogazione di una mezza rendita AI ai sensi dell'art. 28 LAI,
considerato che l'assicurato é sicuramente invalido almeno nella misura del
60%.
Come risulta d'altronde dalla valutazione finale del consulente AI
d'integrazione professionale, agli atti, il signor RI 1i deve poter beneficiare
di regolari intervalli di riposo ed oltretutto, valutato il caso, non risulta
possibile argomentare per l'applicazione di misure di reintegrazione
professionale, volti al recupero della capacità di guadagno precedente. Lo
stesso consulente d'integrazione valutato il danno alla salute; la specificità
delle mansioni svolte dal signor RI 1 e le attitudini dell'assicurato, giunge
alla chiara ed inequivocabile conclusione che allo stesso debba essere
riconosciuta una mezza rendita AI; così come richiesto con il presente
gravame." (Doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l’CO 1, confermando il contenuto della decisione su
opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pp. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Non
applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della
4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità, ed in
particolare, come chiede il ricorrente, al riconoscimento di un grado
d'invalidità del 60%.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pagg. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40
%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543
consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; Pratique VSI 2000 pp. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21
consid. 2c; Scartazzini, op. cit, p. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et
de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316ss, nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima
di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche cfr. STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Con rapporto
medico 6 settembre 2000, il dr. __________, internista, ha evidenziato:
"
(…)
Diagnosi:
-
coxartrosi bilaterale
-
stato dopo
impianto di protesi totale ABG non cementata a destra il 24.III.1999, a sin.
10-XI-1999
-
iniziale contrattura di Dupuytren bilateralmente al IV raggio
-
discopatia L4-L5
-
ipertensione arteriosa?
-
Obesità (BMI 33 ½)
Raccomandazioni del medico di fiducia:
Il paziente era inabile al lavoro in misura totale dopo il primo
Intervento fino al 15 agosto 1999, in seguito egli aveva ripreso il lavoro in
misura totale fino al secondo intervento. Dal 9 novembre 1999 al 21 aprile 2000
egli era nuovamente inabile al lavoro in misura totale, dal 21 aprile 2000 egli
ha ripreso il lavoro in misura del 50% (mezza giornata). Egli non si sente in
grado di aumentare la capacità lavorativa a causa del lavoro fisicamente
pesante e dei disturbi presenti dopo lo sforzo del lavoro. Una richiesta di
rendita AI non è ancora stata inoltrata.
AI momento del controllo ritengo ancora giustificata la capacità
lavorativa parziale (50%). Per l'ulteriore procedere propongo di sottoporre il
paziente ad una cura fisioterapica (del resto già proposta da Dr. __________ nel
suo rapporto del 21-VIII-2000), mirata alla mobilizzazione e lo scioglimento
della rigidità enorme, inoltre si dovrà analizzare il tipo di lavoro del
paziente cercando di assegnarli possibilmente delle mansioni fisicamente meno
pesanti. Per un'attività idonea, d'impegno fisico leggero o medio, il paziente
potrebbe riacquistare la capacità lavorativa totale." (Doc. AI 16)
Nella
"proposta medico" del 2 agosto 2001, la dr.ssa __________ ha
rilevato:
" L'A.
presenta sicuramente un'incapacità lavorativa del 50% nella sua attività di
aiuto-magazziniere e in altre attività pesanti. E meno chiara invece la
capacità residua in attività meno pesanti, medio-leggere. Infatti il Dr __________i,
diversamente dal Dr __________, dichiara un'inabilità del 50% definitiva, in
tutte le attività.
Chiederei un rapporto al Dr. __________ chiedendogli
specificatamente se lo stato attuale dell'A, cioè dopo 2 interventi per
coxartrosi con decorso favorevole, gli permetterebbe di eseguire attività
leggere in maniera maggiore del 50% e ,nel l'affermativa, in quali." (Doc.
AI 19)
In data 7
settembre 2001, il dr. __________, chirurgo ortopedico, ha osservato:
" in
complemento al mio rapporto scritto il 23.8.01 e dopo aver rivisto il paziente
il 6.9.01, posso fornirvi le indicazioni
seguenti.
Confermo che il paziente accusa difficoltà a rimanere in piedi per
lungo tempo, motivo per cui non ha potuto riprendere il suo lavoro quale
magazziniere nella misura superiore al 50%. E' tuttora inabile al 50%.
Ultimamente lamenta inoltre dolori lombari con irradiazione dolorosa sul lato
laterale delle cosce bilateralmente. Perciò lo stato globale generale del
paziente tende lievemente a peggiorare. Bisogna quindi considerare l'inabilità
lavorativa del 50% come praticamente definitiva. Dei provvedimenti
professionali non potrebbero migliorare la sua capacità lavorativa. Inoltre un
cambiamento di professione alla sua età, sarebbe ragionevolmente fallimentare e
di difficile esecuzione. Altri provvedimenti terapeutici non possono migliorare
l'attuale capacità lavorativa." (Doc. AI 21)
Nella
"proposta medico" del 18 settembre 2001, la dr.ssa __________ ha
osservato:
" II
Dr. Min__________tti è abbastanza esplicito sul fatto che I'A. non possa più
svolgere attività pesanti, come quelle richieste da un magazziniere, a tempo
pieno. E invece meno chiaro se si può esigere, almeno sul piano medico-teorico,
che egli lavori a tempo pieno in attività medio-leggere.
Richiedo dunque una perizia ortopedica per valutare la capacità
lavorativa residua nella professione di magazziniere e in attività
leggere." (Doc. AI 23)
Il perito
incaricato dall'UAI, dr. __________, chirurgo ortopedico, in data 17 giugno
2002 ha allestito la propria perizia:
"
(…)
- Valutazione e prognosi
Si tratta quindi di un paziente decisamente obeso che ha subito
l'intervento di protesi totale delle anche sicuramente con un notevole
beneficio.
Persistono ancora sintomi periarticolari ma soprattutto penso che
il problema principale sia dovuto alla spondilartrosi lombare con importante
rigidità articolare. Dal punto di vista medico non penso che ulteriori
provvedimenti terapeutici possano sostanzialmente influire lo stato di cose.
Riterrei quindi lo stato stazionario, eventualmente con una certa tendenza al
peggioramento.
II paziente a più riprese mi afferma di assolutamente essere
impossibilitato ad aumentare la propria capacità lavorativa, sostenendo che non
sa fino a quando potrà lavorare in questa percentuale.
B CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
- Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai
disturbi costatati a livello psicologico e mentale
Nessuno
A livello fisico:
II paziente è limitato soprattutto nel sollevare pesi, salire e
scendere le scale e stare a lungo in posizione seduta.
Nell'ambito sociale
Nessuno
- Conseguenza dei disturbi sull'attività attuale
2.1 Come si
ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
II paziente attualmente non riesce a guidare il furgone per lunghi
tratti, ha difficoltà a spostare pesi superiori ai 10-15 kg, soprattutto
salendo e scendendo le scale. Queste limitazioni lo costringono a limitare la
sua attività lavorativa a mezza giornata.
2.2 Esatta
descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico
Per attività che non costringono il paziente a trasportare pesi
oltre i 10-15 kg per lunghi tratti, soprattutto sulle scale e che non lo
obbligano alla posizione seduta per più di mezz'ora, il paziente sarebbe abile
in misura completa.
2.3 L'attività attuale è ancora praticabile:
Si, 4-5 ore al giorno
2.5 E'
presente inoltre una diminuzione della capacità lavorativa?
No, se si limita il tempo di lavoro. Se il paziente dovesse
rimanere sul posto di lavoro tutto il giorno, sicuramente dovrebbe essere
esonerato dal trasporto di pesi e dallo stato a lungo seduto alla guida.
2.7 Da
quando esiste una limitazione della capacità lavorativa dal lato medico di
almeno il 20%?
Dalla data del primo intervento del 24.03.1999 con una pausa tra
il 15.08.1999 e il 09.11.1999, periodo in cui il paziente ha lavorato in misura
completa. Dal 21.04.2000 il paziente lavora nella misura del 50% fino alla data
odierna.
2.8 Quale è
stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità lavorativa?
Dopo la seconda operazione il paziente ha ripreso il lavoro in
misura del 50% dal 21.04.2000 sino ad oggi.
C CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
- E'
possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono
previsti?
Attualmente non vi è in atto alcun provvedimento di integrazione
in quanto il paziente lavora nella sua vecchia attività nella misura del 50%.
Si tratta inoltre di un paziente di 57 anni che difficilmente potrebbe essere
reintegrato in una nuova attività professionale.
- E'
possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Penso che se il paziente è obbligato ad effettuare il lavoro di
trasporto da solo, un aumento della capacità lavorativa sarebbe poco esigibile.
Se vi fosse peraltro la possibilità di farsi aiutare da una seconda persona,
soprattutto nel trasporto dei pesi più importanti, ritengo che la capacità
lavorativa attuale potrebbe essere decisamente aumentata.
- L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Per attività che non costringono il paziente a trasportare pesi
oltre i 15 kg, soprattutto su terreni sconnessi e sulle scale e che non lo
costringono a mantenere la posizione seduta coatta per più di mezz'ora, ritengo
che il paziente potrebbe essere giudicato abile in misura completa.
3.2 In che
misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni ?
6-7 ore al giorno.
3.3 E' presente inoltre una riduzione della capacità di
lavoro?
Sì nella misura del 50% per quanto riguarda le limitazioni sopra
citate.
IN CONCLUSIONE
Ritengo che per lavori a tempo pieno in una attività
medio-leggera, il paziente potrebbe essere anche ingaggiato in misura completa,
ciò almeno sul piano medico teorico." (Doc. AI 32)
Il medico
AI del SMR, dr. __________r, in data 20 giugno 2002 ha infine osservato:
"
Alla luce della perizia del Dr. __________ si
considera l'A. inabile nella misura del 50% nella sua attuale professione
dall'aprile 2000; in attività consone come descritte nella perizia è abile in
misura completa. Non vi sono provvedimenti reintegrativi da
intraprendere." (Doc. AI 33)
In data
10 giugno 2003, il dr. __________, ha certificato:
"
(…)
EVOLUZIONE
Ultimamente il paziente accusa un peggioramento
dei dolori a livello della anche. I dolori sono localizzati a livello del
trocantere maggiore bilateralmente. Fa fatica a stare in piedi più di 2 ore.
Non riesce più ad alzare pesi.
Radiologicamente
non vi sono segni di scolamento delle protesi. Alcune calcificazioni
periarticolari bilateralmente.
VALUTAZIONE
In queste condizioni il paziente non è più abile
a svolgere l'attività di magazziniere per più di 3 ore al giorno. Ne risulta
che l'inabilità lavorativa viene valutata al 60% dal 10.6.03." (Doc. AI
47)
Il medico
responsabile del SMR, dr. __________, in data 27 ottobre 2003 ha infine osservato:
" La
decisone di grado AI del 09.05.03 viene contestata dall'assicurato adducendo,
tra l'altro, che la valutazione medica del Dr. __________ non sia completa e, a
prova di questo, allega un certificato del Dr. __________, ortopedia FMH.
Si rileva, dagli atti medici, che:
- il Dr. __________,
con il suo rapporto del 10.06.03, afferma che il paziente lamenta, negli ultimi
tempi un peggioramento dei dolori alle anche, che fa fatica a stare in piedi
per durata superiore alle due ore e che non riesce più ad alzare pesi.
Attesta che radiologicamente non vi
sono segni di scollamento della protesi e che vi sono alcune calcificazioni
periarticolari.
Attesta l'impossibilità di svolgere
l'attività di sempre (magazziniere) per più di tre ore.
- il dr. __________,
oltre alla problematica delle anche aveva valutato anche lo stato della colonna
vertebrale e lo stato generale, per quanto di interesse.
Dà
indicazioni plausibili sull'IL nell'attività svolta e in altre meglio adeguate.
-
II
certificato/rapporto del dr. __________ non porta elementi diversi o
supplementari al rapporto dettagliato del Dr. __________.
-
il
rapporto del dr. __________k, proprio perché completo e dettagliato, non si
presta a critiche.
-
Nell'atto
d'opposizione si solleva il problema dei risvolti psicologici; si afferma qui
che tali risvolti non sono connotati come patologia e che non vi è alcuna
certificazione, né da parte dell'ortopedico né di altro medico a sostegno della
presenza di patologia.
(neppure negli atti già presenti all'incarto).
In conclusione, con i documenti agli atti, non si intravede alcun
motivo per considerare differentemente la base "medica" che ha
portato alla decisone contestata." (Doc. AI 52)
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella
causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., p. 111).
2.6. Nel caso in esame, questo TCA non intravede ragioni
che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr.
__________.
Il perito, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è
portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute (dal punto di
vista ortopedico) lamentato dall’assicurato sulla base di accertamenti
approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito
alla parziale capacità lavorativa (4-5 ore al giorno) nella precedente
professione di autista-magazziniere ed alla totale capacità lavorativa in
attività consone ai limiti funzionali esposti in sede peritale, ossia in
attività che non costringono l'assicurato a trasportare carichi superiori a
10-15 kg, soprattutto sulle scale o su terreni sconnessi e che non lo obbligano
alla posizione seduta per più di mezz'ora. Il perito ha concluso affermando che
l'assicurato potrebbe lavorare per 6-7 ore al giorno in attività consone alle
menomazioni di cui il ricorrente è portatore. Egli ha altresì precisato
che se ci fosse la possibilità di affiancare all'assicurato una seconda persona
nella sua attuale attività di autista-magazziniere, la capacità lavorativa
potrebbe essere "decisamente aumentata".
Il perito ha parimenti
sollevato dubbi sulla necessità di provvedimenti d'integrazione, in quanto
l'assicurato continua a lavorare nella sua vecchia attività in misura del 50%.
Le conclusioni peritali
hanno ricevuto conferma anche da parte del SMR (doc. AI 33).
Neppure i medici che hanno
visitato l'assicurato in passato (dr. __________ e dr. __________, doc. AI 16,
20, 21) hanno del resto espresso valutazioni completamente diverse da quelle
esposte dal perito. Entrambi i medici hanno del resto attestato un'incapacità
lavorativa del 50% nella professione di autista-magazziniere (doc. AI 16, 20,
21); il dr. __________r ha anche precisato che il paziente potrebbe lavorare al
100% in attività "d'impegno fisico leggero o medio" (doc. AI 16).
Solo in data 10 giugno
2003, il dr. __________ certifica un'incapacità lavorativa pari al 60%
nell'attività di autista-magazziniere.
Riguardo a quest'ultimo
parere medico, lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini del
presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziato e non conforme
ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5). Non va
inoltre dimenticato che, come ricordato in precedenza, il
medico curante, in dubbio, attesta a favore del suo paziente (cfr.
consid. 2.6).
La valutazione
specialistica del dr. __________ - alla quale deve essere attribuita forza
probatoria piena (cfr. consid. 2.5) - non è comunque contraddetta nella sua
analisi medica specialistica da quanto certificato sia dal dr. __________ che
dal dr. Minotti, salvo per quanto riguarda la valutazione della capacità
lavorativa residua a far tempo dal giugno 2003 espressa da quest'ultimo.
Per
quanto attiene invece alla problematica psichica sollevata solo in sede di
opposizione, il TCA si limita a constatare che agli atti non v'è nessuna
refertazione medica in tal senso, né l'assicurato a provveduto ad inviarne una
circostanziandone l'influenza sulla capacità di lavoro.
Il dr. __________
ha del resto risposto negativamente al quesito volto a sapere se esistono
"menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi costatati a
livello psicologico e mentale" (doc. AI 32, pag. 4).
Il legale
del ricorrente si è solo limitato a chiedere l'erezione di una nuova perizia
che tenga conto anche "delle implicazioni psicologiche d'instabilità che
gli interventi subiti alle anche" gli cagionano (doc. I).
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti volti a stabilire un'eventuale
riduzione di rendimento nell'ultima attività svolta dall'interessato.
2.7. L'CO
1 ha in seguito affidato la valutazione economica del caso alla consulente in
integrazione professionale __________ (in seguito: consulente).
Basandosi sulla succitata perizia e sui referti medici agli atti, con rapporto
finale 2 gennaio 2003 la consulente ha osservato:
"
(…)
Elementi medico teorici
Oggettivi
In sintesi, così come indicato
dalla Dr. __________ del SMR e nella perizia del Dr. __________, il signor RI 1,
che presenta diagnosi invalidanti di Stato dopo protesi totale bilaterale alle
anche e Spondilartrosi, è ritenuto inabile nella misura del 50% (il medico
perito indica 4-5 ore al giorno) nella sua attuale professione di
Autista/Magazziniere, professione esercitata dal 1977 sempre presso la ditta __________
RI 1i di Magadino; stando alla
valutazione medico-teorica del perito, in attività adeguate e rispecchianti tutta
una serie di limitazioni (attività che non costringono il paziente a
trasportare pesi oltre i 10-15 kg per lunghi tratti, soprattutto sulle scale e
che non lo obbligano alla posizione seduta per più di mezz'ara) l'abilità
potrebbe essere completa (il medico perito poi però quantifica a circa la 6-7
ore al giorno).
Soggettivamente
II signor RI 1 in sede di
colloquio ha messo in evidenza tutte le sue difficoltà motorie, i dolori e la
necessità di assumere ad intervalli più o meno regolari una posizione di riposo
(questo presso l'attuale datore di lavoro è consentito e tollerato).
Attualmente lavora solo al
mattino, nel negozio al dettaglio della ditta RI 1 (non si tratta della ditta
di famiglia); per via del danno alla salate gli sono stati tolti i compiti di
fattorino addetto alle consegne; a lui sono affidati i lavori al banco senza
l'obbligo di alzare pesi; si occupa della vendita al banco quando il resto
degli impiegati è fuori sede per le consegne ai clienti; il datore di lavoro è
molto comprensivo, gli è consentito prendersi dei momenti di riposo in funzione
dei dolori. L'A. non ritiene di poter lavorare in misura maggiore
nemmeno in un contesto lavorativo con carichi molto leggeri e/o sedentario ad
ergonomia variabile.
Elementi socio
economici
L'assicurato ha frequentato
normalmente le classi di scuola elementare e di scuola maggiore qui in Ticino;
ha poi intrapreso una formazione professionale seguendo un apprendistato di
Muratore (AFC conseguito nel 1964); ha esercitato la professione appresa fino
al 1976, poi l'ha interrotta perché ritenuta troppo pesante.
Nel 1977 è entrato alle
dipendenze della ditta RI 1 di Magadino, dove per molti anni ha svolto mansioni
di Autista-magazziniere addetto alle consegne ai clienti, fino al 1999. Dal
manifestarsi del danno alla salute, che non gli ha più consentito lo
svolgimento delle mansioni di consegna della merce ai clienti, la ditta ha
offerto una nuova soluzione: quella della vendita al banco
nel negozio al dettaglio; il lavoro attuale può essere - ed è - svolto nella
misura del 50%; in pratica lavora al mattino quando gli altri dipendenti sono
impegnati nelle consegne esterne.
Dal punto di vista economico
dovrebbe essere pagato - per il lavoro al 50% - fr. 1'722.- mensili; di fatto
pur essendo già state esaurite le indennità malattia - come indicato nello
scritto del DL del 27 ottobre 02 - il datore di lavoro versa ancora lo
stipendio quasi completo; lo stesso DL chiede pure se vi sarà un risarcimento
qualora al signor RI 1 fosse attribuita una rendita d'invalidità con effetto
retroattivo.
In pratica per il lavoro svolto
attualmente - al 50% - é remunerato con uno stipendio annuo pari fr. 22'386.-;
mentre per un lavoro al 100% l'ammontare dello stipendio annuo sarebbe invece
di fr. 44'772.- (3'444.- per 13 mensilità).
Consulenza, discussione ed attitudine alla reintegrazione
La situazione complessiva,
ovvero danno alla salute e le conseguenti limitazioni fisico-motorie, le
conoscenze scolastiche di base e il tempo trascorso dal periodo della frequenza
di una scuola, le specificità delle mansioni finora svolte, non ci permettono
di argomentare per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione
professionali, dell'assicurazione invalidità, volti ad un recupero della
capacità di guadagno e/o
all'esclusione del diritto ad una rendita d'invalidità; difficile è pure la
configurazione di un'attività adatta che possa essere appresa in tempi
relativamente brevi o empiricamente, atta allo scopo.
L'assicurato è rassegnato e
centrato sugli impedimenti conseguenti al danno alla salute; non ipotizza la
possibilità di un collocamento presso un altro datore di lavoro; egli aspira al
mantenimento della situazione d'integrazione attuale, la sua attitudine
unitamente alla realtà degli impedimenti fisici non favoriscono la progettualità
e quindi l'ipotesi di riconversione professionale in una qualsivoglia altra
attività lavorativa/lucrativa in un contesto lavorativo diverso da quello
presente.
Devo sottolineare che sarebbe
comunque azzardato per un cambiamento di datore di lavoro,
con l'ipotesi - a mio avviso piuttosto remota nella sua realizzazione - che
altrove il signor RI 1 potrebbe lavorare in misura maggiore e/o completa e con
questo recuperare la capacità di guadagno fino a valori escludenti il diritto
ad una rendita d'invalidità.
Conclusioni
Nel caso specifico non ci sono i presupposti per l'applicazione di
provvedimenti d'integrazione professionali volti ad un recupero della capacità
di guadagno; il danno alla salute, la specificità delle mansioni esercitate finora
e le attitudini di questo assicurato non permettono di pensare alla possibilità
di ridurre il grado d'invalidità tramite provvedimenti d'integrazione
professionali a carico dell'AI e con questo la possibilità di escludere il
diritto ad una rendita.
Si propone la definizione della pratica favorendo il mantenimento
dell'attuale situazione d'integrazione (anche se al 50%) presso il datore di
lavoro che lo occupa dal 1976 e con questo l'attribuzione di una mezza rendita
d'invalidità." (Doc. AI 40)
Nella
"proposta capo servizio" del 10 febbraio 2003, il funzionario
incaricato ha dissentito dalla conclusone cui è giunta la consulente,
motivando:
" Prendo
atto del rapporto della Consulente IP - Sig.ra __________ che non posso
ritenere soddisfacente per i seguenti motivi:
· II
Sig. RI 1 svolgeva un'attività controindicata a livello medico. Ultimamente il
datore di lavoro gli ha alleggerito il carico, consentendogli di svolgere
lavori prevalentemente al banco, non è dato di sapere se il lavoro attuale
permetta di evitare il trasporto/sollevamento di pesi superiori ai 10/15 kg. Se
così fosse si può ritenere che, per esempio, le attuali mansioni sarebbero
esigibili in misura completa. Mantenendo l'attuale situazione d'integrazione
significa però, implicitamente, accettare che lo stesso non può svolgere
nessun'altra attività. Per cui, nel momento di un eventuale peggioramento non
avremmo altra possibilità che assegnargli una rendita intera.
· La
giurisprudenza permette di utilizzare, quale confronto dei redditi, il reddito
effettivamente realizzato da un assicurato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua. Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado d'invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (Sentenza TFA 09.05.01 in re S.D. -
275.44.176.310).
· Va
infine rammentato che - conformemente ad un principio generale che informa
anche il diritto delle assicurazioni sociali - all'assicurato incombe l'obbligo
di diminuire il danno. In virtù di
tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua
invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario in una nuova attività.
· In
conclusione, in ossequio alle disposizioni citate, dobbiamo applicare il
reddito determinato dalle statistiche RSS con la deduzione massima consentita
dalla giurisprudenza (25%). Prudenzialmente effettuiamo anche una riduzione
della capacità produttiva media imputabile al danno alla salute del 25%,
infatti, il Dr. __________, nella sua perizia, da un lato giudica il paziente
abile in misura completa, ma poi nel paragrafo successivo afferma che le
attività consone al danno alla salute possono essere svolte in ragione di 6-7
ore al giorno (media 25%). Otteniamo così un reddito da invalido di fr. 24'717.-
annui e determiniamo un grado d'invalidità del 44.8% (si veda calcolo agli
atti)." Doc. AI 41)
2.8. In
merito alla valutazione economica operata dal consulente in integrazione
professionale va osservato quanto segue.
Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.
1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i
provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Nel
dettagliato ed esaustivo rapporto 2 gennaio 2003 la consulente, tenendo conto
delle risultanze peritali – in particolare delle limitazioni ortopediche -, ha
evidenziato che nel caso di specie non sono dati i presupposti per l'applicazione
di provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero della capacità di
guadagno, e ciò a causa del tipo di danno alla salute (limitazioni
fisico-motorie), della specificità delle mansioni finora svolte e delle
limitate conoscenze scolastiche di base. La consulente ha inoltre precisato che
è impensabile trovare un'attività che possa essere appresa in tempi
relativamente brevi e atta a migliorare la residua capacità lavorativa
dell'assicurato.
A ben
vedere, la consulente ha posto l'accento sul fatto che l'assicurato ha trovato
presso il suo datore di lavoro un ambiente dal profilo umano ideale. Questo è
comprensibile e non si vuole qui di certo sminuirne l'importanza. Tuttavia,
decisivo è definire il più oggettivamente possibile la residua capacità di
lavoro dell'assicurato in un'ottica economica.
D'altra
parte, in relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio
generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, p. 61).
In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
Ora,
tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non
sono determinanti per la valutazione dell'invalidità (cfr. consid. 2.3), ma sono piuttosto rilevanti per la
fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido. Infatti, secondo
la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Nella fattispecie non può
essere ignorato quanto evidenziato dal perito, ossia come l’assicurato
possa essere normalmente integrato in attività leggere, non qualificate e
consone ai limiti funzionali esposti in sede peritale, ossia in attività che
non costringono l'assicurato a trasportare carichi superiori a 10-15 kg,
soprattutto sulle scale o su terreni sconnessi e che non lo obbligano alla
posizione seduta per più di mezz'ora. Il perito ha concluso affermando che
l'assicurato potrebbe lavorare per 6-7 re al giorno in attività compatibili con
le menomazioni di cui il ricorrente è portatore. A tale valutazione il TCA deve
prestare totale adesione (notasi, per inciso, che recentemente il TFA, in una
sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa M.B. pubblicata in Pratique VSI 2004
p. 137, ha attribuito più importanza alle valutazioni mediche che non alle
valutazioni emerse dall'indagine sulle attività nell'economia domestica).
In
conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con
la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208
consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC
Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui __________
RI 1 è portatore - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche
possibilità di miglioramento - provoca una incapacità al lavoro pari al 50%
nella sua precedente professione di autista-magazziniere, e nell'ordine del 25
% in attività leggere compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in
sede peritale.
In tale contesto, dunque, è corretto
procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione
contestata, partendo da un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle
attività ritenute proponibili.
2.9. Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.
16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale autista-magazziniere
(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non
qualificate (reddito da invalido).
Come
detto (cfr. consid. 2.3), determinante
per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti
modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento
dell’emanazione della decisione contestata.
Nella
fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato
partirebbe dal 1° novembre 2000 (inabilità lavorativa al 50% dal novembre 1999,
doc. AI 16, 32), indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a
quell'anno.
2.9.1. Per quel che concerne il reddito da valido, nel rapporto 2
gennaio 2003 la consulente ha preso in considerazione l’importo annuo di fr.
44'772 (fr. 3'444.-- x 13 mensilità) quale salario riferito al 2002
(doc. AI 39).
Per quanto riguarda il 2000, il datore di lavoro ha attestato (in caso
di attività al 100%) un reddito di fr. 42'547.--. Considerando un adeguamento
in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 5/2004, tabella B10.2, p. 95), per il 2001
il salario da valido deve essere cifrato in
fr. 43'611.-- (42'547 : 100 x 2.5 + 42'547), mentre che per il 2003 il
salario da valido deve essere cifrato in fr. 45' 399.-- (44'772 : 100 x 1.4 +
44'772).
2.9.2. Riguardo al reddito
da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).
In applicazione dei succitati criteri, secondo
costante giurisprudenza di questo Tribunale, conformemente ai dati statistici
salariali (valore mediano) pubblicati dall'Ufficio federale di statistica
(L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000), il salario ipotetico nel
2000 conseguibile in attività leggera e ripetitiva
adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali
riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (DTF
124 V 323; VSI 2000 p. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000
nella causa A, I 482/99), riportato su 41,8 ore (La vie
économique 2/2002, Tabella B9.2, pag. 88), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x
12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne
(Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare
è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.--
(fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).
Per quanto riguarda l'applicazione di suddetti dati
statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non criticabile
l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici
presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai
valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re
G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid.
3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in
re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa
K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione
a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli
nazionali).
Per calcolare in casu il reddito da invalido si
deve quindi partire da un salario di fr. 50’498.-- riferito al settore privato
(”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel
settore privato”, RAMI 2001 p. 348), riferito al 2000. Considerata
una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 75% e pur
applicando un'ulteriore riduzione massima del 25%, ciò che comporta la determinazione di un salario
da invalido di fr. 25'249.--, dal raffronto di tale reddito con quello da
valido di fr. 42'547.--, risulta un’incapacità al guadagno del 40,65% (42'547
– 25'249 x 100 : 42'547), valore che deve essere arrotondato al 41%
(secondo la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il
risultato matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per
difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).
Anche per
il 2001 la situazione non cambia.
Il reddito statistico ritenuto per il 2000,
adattato alla media settimanale di 41.7 ore valida per il 2001 (La vie
économique 5/2004, tabella B 9.2, cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa D.
[I 203/03], consid. 4.4) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La
vie économique 5/2004, tabella B10.3), ammonta a fr. 51'626.-- (50'377 x
1902 : 1856).
Considerata
anche qui una riduzione complessiva
pari al 50%, comportante la
determinazione di un salario da invalido di fr. 25'813.--, dal raffronto di
tale reddito con quello da valido, di fr. 43'611.--, risulta un’incapacità al guadagno del 40.81% (43'611 – 25'813 x 100 : 43'611), da arrotondare al 41%.
Secondo i recenti dati statistici salariali
elaborati dall’Ufficio federale di statistica per l'anno 2002, il
salario mediamente percepito in tale anno in Ticino, riportato su una media di
41,7 ore settimanali (La vie économique 5/2004, Tabella
B9.2), per un’attività leggera e
ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 51'266.-- (fr. 4098 : 40 x
41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40’945.-- (fr. 3273 : 40 x 41,7 x 12) per le
donne (Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di
fr. 52’755.-- (fr. 4217 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 41’195.-- (fr. 3293
: 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico). Ne consegue in concreto la determinazione di un reddito da invalido
di fr. 25'633 (51'266 x 50 : 100), dal cui raffronto con il reddito da valido
di fr. 44'772.-- si ottiene un'incapacità pari al 42.74% (44'772 - 25'633 X 100
: 44'772), arrotondata al 43%.
Visto il
risultato al quale si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla
DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2003 (anno
in cui è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità
risulti inferiore al 50%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad una
mezza rendita.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma,
mentre il ricorso dev’essere respinto.
2.10. L'assicurato, per il tramite del suo
rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare un'ulteriore perizia medica che
"attesti il suo completo stato di salute attuale".
Al proposito si
osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove, cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita per quanto riguarda la valutazione
dell'incapacità lavorativa (rispettivamente al guadagno) dell'assicurato sino
al momento della decisione impugnata, per cui non appare necessario procedere
ad una perizia giudiziaria. La generica affermazione del legale dell'assicurato
sull'esistenza di un'eventuale problematica psicologica, di per sé non è
sufficiente per ordinare una perizia.
Se le
condizioni dell'assicurato dovessero comunque effettivamente peggiorare - anche
dal profilo psicologico -, al ricorrente sarà data comunque la possibilità di
chiedere una revisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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