AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.88
Data decisione, Autorità:
08.06.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.88
BS/sc
Lugano
8 giugno 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2003
di
RICO1
rappr. da: RAPP1
contro
la decisione del 10 novembre 2003 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel mese di
maggio 2000 RICO1 classe 1956, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti.
Appurato
che la precedente attività di manovale non era più esigibile, egli è stato
sottoposto ad un accertamento professionale.
Terminato
tale accertamento, con due decisioni 7 marzo 2003 l'Ufficio assicurazione
invalidità ha riconosciuto all’assicurato un quarto di rendita (grado
d’invalidità del 41%), incluse una rendita per la moglie e tre rendite per
figli, dal 1° febbraio 2001 al 30 settembre 2001 e dal 1° luglio 2002 in
avanti. Dal 2 ottobre 2001 al 30 giugno 2002 egli aveva infatti ricevuto delle
indennità giornaliere a seguito dei provvedimenti professionali a cui è stato
sottoposto e quindi in quel periodo non gli è stata versata una rendita.
Contestualmente
l’amministrazione ha negato il versamento della mezza rendita per caso di
rigore non essendo adempiute le condizioni di legge.
Con opposizione
7 aprile 2003 l’assicurato, rappresentato dal RAPP1, ha invece sostenuto che,
sulla base dei propri calcoli, la fattispecie debba esser considerata quale
caso di rigore ed ha quindi chiesto l’erogazione della mezza rendita.
Inoltre,
egli ha rilevato come il diritto alla rendita debba essere accordato dal 1°
febbraio 2001 sino al 1° ottobre 2001, avendo beneficiato delle indennità
giornaliere (più elevate della rendita), solo dal 2 ottobre 2001, data d’inizio
degli accertamenti professionali (dossier Cassa, doc. 6).
Con
decisione su opposizione 10 novembre 2003, l’amministrazione ha parzialmente
accolto l’opposizione, facendo presente quanto segue:
"
(…)
- Per
quanto attiene al diritto a rendita per il giorno 1. ottobre 2001,
l'opposizione è fondata.
Dalla
lettura degli atti risulta infatti che i provvedimenti professionali hanno
preso avvio in data 2 ottobre 2001. Le indennità giornaliere sono quindi state
riconosciute a partire da tale data (cf. decisione 7.11.2001).
Ne
risulta che il 1. ottobre 2001 l'interessato aveva ancora diritto al versamento
della rendita.
Conseguentemente
all'assicurato dev'essere riconosciuto il diritto a rendita anche per il mese
di ottobre 2001. L'importo da versare dovrà comunque essere ridotto in
considerazione delle indennità giornaliere percepite per i giorni 2 a 31
ottobre 2001.
Il
medesimo verrà comunque notificato tramite decisione separata.
- Per
quanto attiene invece alla richiesta volta all'ottenimento della mezza rendita
quale caso di rigore, l'opposizione deve essere respinta. Al proposito si
rileva infatti che le obiezioni sollevate sono state proposte alla Cassa di
compensazione competente, in casu quella della __________.
Tramite
parere 16 settembre u.s. la medesima ha confermato il rifiuto. Per quanto
attiene al calcolo, si rinvia direttamente al relativo conteggio annesso alla
presente decisione, e parte integrante della stessa." (doc. B)
1.2. Con
tempestivo ricorso, l’assicurato, sempre rappresentato dal succitato servizio
giuridico, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione ed il
conseguente versamento di una mezza rendita d’invalidità, quale caso di rigore,
dal 1° luglio 2002 ed il riconoscimento d’interessi di mora.
Delle
singole motivazioni si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.3. Con risposta
di causa 17 febbraio 2004 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del
ricorso, allegando il parere 5 febbraio 2003 della Cassa di compensazione
__________ (Cassa) del seguente tenore:
"
(…)
In seguito alla delibera dell'Ufficio AI del
cantone Ticino l'assicurato sopra citato ha diritto ad una rendita d'invalidità
a partire dal 1° febbraio 2001 (grado d'invalidità 41%). Il Signor _RICO1 ha
percepito le indennità giornaliere dell'AI dal 2.10.2001 - 30.06.2002. Con la
decisione N° 1 del 7.03.2003 abbiamo accordato un quarto di rendita
d'invalidità con effetto dal 1.02.2001 - 30.09.2001. In seguito ai pagamenti
delle indennità giornaliere abbiamo interrotto il pagamento della rendita. Con
la decisione N° 2 del 7.03.2003 abbiamo accordato al Signor _RICO1 nuovamente
le stesse prestazioni.
Nel ricorso dell'assicurato il suo avvocato
afferma, che avremmo dovuto accordare la rendita AI anche per il mese di
ottobre 2001, dato che l'assicurato ha percepito le indennità giornaliere a
partire dal 2.10.2001; dunque non per il mese intero. Riferendosi materialmente
a quanto scritto il fatto non sussiste, ma non ha nessuno influsso sulle
prestazioni pagate. La rendita mensile di Fr. 582.00 avrebbe dovuta essere
accorciata di un 30/30 (2.10.01 - 31.10.01 = 30 giorni), questo fa si che Fr.
582.00 : 30 = Fr. 19.40 x 30 giorni = Fr. 582.00. Per questo motivo abbiamo
fissato la scadenza della rendita AI con la decisione N° 1 fino al 30.09.2001
per potere aggirare la riduzione. Tutto questo è stato spiegato telefonicamente
in data 19.01.2004 all'avvocato __________. Il quale ha accordato quanto gli
abbiamo spiegato ed in seguito non si rilascerà una nuova decisione (vedi nota
telefonica allegata).
Per quanto riguarda l'assegnazione di una mezza
rendita secondo l'art. 28 cpv. 1 bis LAI manteniamo la posizione alla nostra
dichiarazione del 16.09.2003. I calcoli sono corretti e l'assicurato non ha
diritto a una mezza rendita in caso di rigore." (Doc. IVbis)
1.4. Il 25
febbraio 2004 il ricorrente ha confermato le proprie motivazioni ricorsuali.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono quindi applicabili le disposizioni della LAI, come pure
quelle della LPC, in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Non
applicabili sono per contro le norme di legge introdotte, al 1° gennaio 2004,
dalla 4a revisione dell’AI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se _RICO1 ha diritto o meno ad una mezza rendita quale caso
di rigore unicamente dal 1° luglio 2002. Per il precedente periodo d’erogazione
della rendita (1° febbraio – 30 settembre 2001), come ammesso dallo stesso
ricorrente, le indennità giornaliere di malattia superano infatti le spese
riconosciute ai sensi della LPC (cfr. ricorso punto no 2).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216 ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40
%.
Tuttavia
prescrive l’art. 28 cpv. 1bis LAI che, nei casi di rigore, il diritto
alla mezza rendita nasce con un grado d’invalidità del 40 per cento almeno. Il
Consiglio federale definisce tali casi di rigore.
L’art.
28bis cpv. 1 OAI stabilisce che è dato caso di rigore ai sensi dell’articolo 28
capoverso 1bis LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo
1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità (LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L’ufficio AI determina il reddito che l’assicurato potrebbe
conseguire esercitando l’attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere
da lui. Questo guadagno può essere inferiore a quello che può conseguire un
invalido giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI se l’assicurato non può o può
soltanto in parte utilizzare la sua capacità residua di guadagno a causa
dell’età avanzata, del suo stato di salute, della situazione del mercato o per
qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile (art. 28bis cpv. 2 OAI).
Le
casse di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti
secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali.
L’articolo 14a dell’OPC-AVS/AI non è applicabile nella determinazione
dei casi di rigore (art. 28bis cpv. 3 OAI).
2.5. Secondo
l’art. 3a LPC,
"
Le spese riconosciute e i redditi determinanti
dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita e
degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati (cpv. 4).
Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto
o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente
per ogni coniuge. I redditi determinanti e la sostanza sono attribuiti per metà
a ognuno dei coniugi. Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori
particolari (cpv. 5).
Per il calcolo della prestazione complementare
annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi determinanti superano le
spese riconosciute(cpv. 6)."
Per
quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:
" 1 Per le persone che non vivono
durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone
che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi.
Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.
2 Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in
un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese
riconosciute sono le seguenti:
- tassa giornaliera;
- importo per le spese personali.
3 Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un
istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il
conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione
di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo
dell'immobile;
c. premi versati alle
assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione
malattie;
d. importo forfetario
annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia."
Dal 1°
gennaio 2001 l’importo computabile a titolo di fabbisogno per persone sole
è di fr. 15’280 al minimo e di fr. 16’800 al massimo; per coniugi fr. 22’920 al
minimo e fr. 25'320 al massimo; per gli orfani e i figli che danno diritto ad
una rendita per figli AVS o dell’AI, fr. 8'050 al minimo e fr. 8’850 al massimo
(Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari dell’AVS/AI, RS
831.308).
Dal 1° gennaio 2003, invece, tale fabbisogno per persone sole consiste
in fr. 15’700 al minimo e in fr. 17’300 al massimo; per coniugi fr. 23'550 al
minimo e fr. 25'950 al massimo; per gli orfani e i figli che danno diritto ad
una rendita per figli AVS o dell’AI, fr. 8'260 al minimo e fr. 9'060 al massimo
(Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari dell’AVS/AI, RS
831.308).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Non sono,
invece, computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):
"a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del
Codice civile 1);
b. le prestazioni
d'aiuto sociale;
c. le prestazioni
pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per
grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di
studio e altri aiuti finanziari all'istruzione."
Secondo
il capoverso 3, infine,
" Il
Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi
dell'AVS o dell'AI sono computati quali redditi."
2.6. Riguardo
alle basi temporali del calcolo dei redditi e della sostanza, va fatto presente
che secondo l’art. 23 OPC:
"
Di regola, per il calcolo della prestazione
complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso
dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno
in cui è assegnata la prestazione (cpv. 1).
Per gli assicurati la cui sostanza e i cui
redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale,
se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato. (cpv. 2)
Il calcolo della prestazione complementare
annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre
prestazioni periodiche correnti (art. 3c cpv. 1 lett. d LPC) (cpv. 3).
Se la persona che
pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella
domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi
redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei
ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2,
occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi
annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla
prestazione (cpv. 4)."
2.7. Nel caso in
esame, il ricorrente contesta il calcolo eseguito per competenza dalla Cassa di
compensazione della __________ (art. 28 bis cpv. 3 OAI) relativo alla
determinazione del caso di rigore.
Occorre
innanzitutto ricordare che l’art. 28bis cpv. 3 OAI prevede espressamente che le
spese riconosciute e i redditi sono determinati secondo le disposizioni della
LPC, applicando le aliquote massime federali (cfr. consid. 2.4).
Nel
ricorso l’assicurato ha rettamente fatto presente che i limiti per la copertura
del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett.a LPC non sottostanno alla regola
temporale dell’art. 23 cpv. 1 OPC, motivo per cui vanno applicati i limiti
corrispondenti all’anno in cui la prestazione deve essere versata, rispettivamente
- nel caso in esame - all’anno in cui si cui si chiede il riconoscimento del
caso di rigore e non, come eseguito dalla Cassa, quello precedente (cfr.
consid. 2.5).
Lo stesso
discorso vale anche per il premio dell’assicurazione malattia, quale spesa
riconosciuta ai sensi dell’art. 3b cpv. 3 lett. d LPC , computabile nella forma
di un importo fortetario annuo corrispondente al premio medio nazionale.
In
concreto, se da una parte, la Cassa per il calcolo del caso di rigore riferito
al 2002 ha computato il limite del fabbisogno vitale del 2001 di fr. 48'920
(previsto per coniugi e tre figli) e che tale importo corrisponde comunque
anche a quello in vigore nel 2002, dall’altra, essa ha invece applicato
l’importo forfetario del premio cassa malattia previsto per il 2001 (fr.
11'292), ma non
fr. 12'156 per il 2002 (2 x fr. 4'368 per adulto e 3 x fr. 1'140 per bambino;
cfr. Allegato VI, stato 1°gennaio 2002, delle direttive sulle rendite (DR),
pubblicate dall’UFAS).
Riguardo all’anno 2003, l’amministrazione ha erroneamente tenuto conto del
limite di fabbisogno del 2002 (fr. 48'920) e non quello stabilito per il 2003
(fr. 50'110: fr. 25'950 per coniugi + fr. 9060 per il primo e per il secondo
figlio e fr. 6’040 per il terzo figlio), nonché dell’importo per i premi cassa
malati di fr. 11'292.-- relativo al 2002, invece della cifra di fr. 12’996
riconosciuta per il 2003 (2 x fr. 4'680 per adulto, 3 x fr. 1’212 per bambino;
cfr. allegato VI DR, stato 1° gennaio 2003).
2.8. Per quel che
concerne i redditi da attività lucrativa conseguiti dalla moglie, il ricorrente
ha sottolineato quanto segue:
"
(…) Per quanto attiene al reddito del lavoro,
conseguito dalla moglie dell'assicurato, la Cassa per l'anno 2002 ha computato
il salario ottenuto nell'anno precedente, e cioè fr. 44'368.-- netti, ai quali
ha dedotto la franchigia di fr. 1'500.--, le spese di conseguimento del reddito
di fr. 2'200.-- e ha computato il totale in ragione di 2/3 (fr. 27'112.--). Il
reddito effettivamente conseguito nel 2002 è invece inferiore (la Cassa ha
computato nel 2003 fr. 20'660.--, riferiti al reddito conseguito nel 2002).
Sarebbe quindi più corretto basarsi sul guadagno effettivo ottenuto durante il
2002, in quanto l'art. 23 cpv. 4 OPC prevede che se il richiedente la
prestazione rende verosimile che il suo salario attuale sarà notevolmente
inferiore a quello conseguito nell'anno precedente, si può fare astrazione
dalla regola enunciata al primo capoverso di detto articolo, e cioè che si deve
computare il reddito conseguito l'anno prima. Tale eccezione deve quindi
trovare applicazione non soltanto per l'anno durante il quale si chiede la
prestazione corrente, ma pure nel caso di una richiesta di arretrati, come si
presenta nella fattispecie. In effetti la differenza di reddito è considerevole
(reddito lordo nel 2001: fr. 49'600.--; reddito lordo nel 2002: fr. 39'040.--)
e se ne deve tener conto.
PROVE: richiamo incarto AI
Riguardo al calcolo valido a partire
dall'1.1.2003, dovrebbe pure venir computato il salario effettivo per l'anno
2003, e non più il salario del 2002, in quanto a partire dall'1.1.2003 la
moglie dell'assicurato dispone di un contratto di lavoro regolare al 50%,
mentre durante gli anni precedenti si trattava di un contratto su chiamata, con
percentuali di lavoro anche superiori. La signora __________ in effetti soffre
pure lei di problemi di salute e per questo ha dovuto ridurre la propria
attività lavorativa. Il guadagno ottenuto durante i primi 11 mesi del 2003,
ricalcolato poi su di un anno come prevede il cpv. 4 dell'art. 23 OPC, giunge
ad un importo simile a quello computato dalla Cassa e corrispondente a quanto
conseguito durante il 2002 e pertanto si può riprendere il dato calcolato dalla
Cassa. In effetti i problemi di salute avevano obbligato la moglie dell'assicurato
a ridurre la propria attività lavorativa già durante l'anno 2002. (…)"
(Doc. I, pto. 5)
Orbene,
per quel che concerne il calcolo relativo al 2002, considerata la notevole
flessione di reddito lordo (da fr. 49'600 nell’anno di computo 2001 a fr.
39'040 nel 2002), rettamente l’assicurato propone l’applicazione dell’art. 23
cpv. 4 OPC (cfr. consid. 2.6). Pertanto è corretto computare il reddito
conseguito dalla moglie nel 2002 di fr. 39'040, corrispondente a fr. 20'660 di
reddito netto privilegiato, importo di cui l’amministrazione ha tenuto conto
per la verifica dell’eventuale caso di rigore del 2003.
Riguardo al 2003, come espressamente dichiarato dal ricorrente, può essere
confermato l’importo di fr. 20'660 preso in considerazione dalla Cassa e
riportato nel foglio di calcolo (doc. B).
2.9. Infine, per
quel che concerne le prestazioni correnti, l’assicurato ha fatto presente:
"
(…)
Il punto più controverso è però il computo delle
indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione che l'assicurato ha
percepito a partire dall'1.7.2002.
La Cassa non ha tenuto conto della restituzione
chiesta dalla Cassa disoccupazione del SEI a seguito del riconoscimento del
grado d'invalidità del 41%, restituzione in parte compensata con le rendite
arretrate d'invalidità e in parte chiesta direttamente all'assicurato.
Retrospettivamente il signor _RICO1 ha quindi diritto unicamente ad
un'indennità giornaliera da parte dell'assicurazione disoccupazione in ragione
del 59%, cioè fr. 105.85 x 21.7 gg x 12 mesi, per un totale annuo di fr.
27'563.--.
La cassa invece, ha computato ancora una volta le
indennità dell'assicurazione disoccupazione ottenute l'anno precedente come
pure le indennità giornaliere dell'AI.
A partire dall'1.7.2002 l'assicurato non ha più
beneficiato di indennità da parte dell'AI e dunque si devono computare solo le
prestazioni correnti (art. 23 cpv. 3 OPC), in casu le indennità di
disoccupazione, ricalcolandole su di un anno. (…)" (Doc. I, pto. 6)
Va qui
precisato che le indennità giornaliere dell’assicurazione disoccupazione,
malattia, infortuni e invalidità non sono considerati redditi privilegiati ai
sensi dell’ 3 cpv. 2 LPC (corrispondente ora all’art. 3c cpv. 1 lett. a LPC,
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1998) e vengono quindi computati
integralmente (Pratique VSI 2003 pag. 264 consid. 3d; Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgeserigerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über Ergänzungsleistunge zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung, Zurigo 1994, pag. 29), motivo per cui la Cassa ha
rettamente conteggiato integralmente le indennità giornaliere LAMal, AI e LADI.
Occorre
tuttavia ricordare che, ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 OPC, il calcolo della
prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle
rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti e che quindi
devono essere prese in considerazione al valore attuale (“Gegenwartsbemessung”,
cfr. Carigiet, Ergänzungsleistung zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag.
109).
In casu,
questo significa che per il calcolo del caso di rigore riguardante il 2002
occorre computare le indennità giornaliere dell’AI percepite dall’assicurato
fino al mese di giugno 2002 (fr. 27'063 al netto degli oneri sociali, cfr.
conteggio dossier Cassa, doc. 31) ed in seguito l’indennità di disoccupazione e
non, come operato dalla Cassa, le indennità giornaliere dell’assicurazione
malattia e quelle dell’AI erogate nel 2001.
Va poi
considerata, contrariamente a quanto sostiene l’amministrazione, la restituzione
delle indennità di disoccupazione non dovute a seguito del riconoscimento di un
grado d’invalidità del 41% (cfr. doc. C). La giustificazione adottata dalla
Cassa, ossia che la verifica del caso di rigore viene eseguita prima della
procedura di compensazione e che quindi l’importo compensato non influisce sul
calcolo del caso di rigore, non risulta essere pertinente (cfr. presa di
posizione 16 settembre 2003 pag. 2, allegata alla decisione su opposizione).
Da un
lato va fatto presente che sul retro della decisione contestata è indicata la
compensazione da effettuare; dall’altro, non è corretto computare integralmente
l’indennità di disoccupazione allorquando l’assicurato ne ha diritto unicamente
nella misura del 59%.
Ne
discende dunque che ai fr. 13’782 (fr. 105,85 d’indennità giornaliera al 59% di
fr. 179,40 moltiplicato per 21,7 giorni al mese, il tutto moltiplicato per i 6
mesi da luglio a dicembre 2002 ) di prestazioni LADI vanno aggiunte le
indennità giornaliere AI, motivo per cui si giunge a complessivi fr. 40’845
( 27'063 + 13’782) di prestazioni (eccetto la rendita AI, computata
separatamente al valore attuale). Pertanto, alla proposta del ricorrente di
considerare unicamente le indennità di disoccupazione non può essere
data adesione.
Per
quanto concerne il 2003, invece, fanno stato unicamente le indennità di
disoccupazione mensili riportati su un anno, vale a dire fr. 27'563.— (
fr. 105,85 x 21,7gg x 12).
2.10. Stante quanto
riportato ai precedenti considerandi, si ha in conclusione il seguente calcolo:
anno
2002
Spese
premi cassa malati max fr. 12'156.--
pigione annua fr. 8'724.--
Importo
fabbisogno vitale
(coniugi + 3 figli) fr. 48'920.--
totale
spese fr. 69'800.--
Redditi
2/3 reddito privilegiato fr. 20'660.--
rendita AI (582 x 12) fr.
6'984.--
indennità AI + LADI fr. 40’845.--
Totale
redditi fr. 68’489.--
anno
2003
Spese
premi
cassa malati max fr. 12'996.--
pigione annua fr. 8'724.--
Importo
fabbisogno vitale
(coniugi + 3 figli) fr. 50’110.--
totale spese fr. 71’830.--
Redditi
2/3
redditi privilegiati fr. 20’660.--
rendita
AI (599 x 12) fr. 7188.--
indennità
AI + LADI fr. 27'563.--interessi
bancari fr.
6.--
Totale
redditi fr. 55’417.--
Essendo
dunque, per il 2002 e per il 2003, le spese non coperte dai redditi, ne
consegue l’esistenza di un caso di rigore, indi per cui all’assicurato deve
essere erogata una mezza rendita AI con effetto retroattivo al 1° luglio 2002,
atteso comunque che per il 2004 l’amministrazione dovrà procedere alla verifica
dei presupposti dell’art. 28 cpv. 1bis LAI.
2.11. L’assicurato
ha chiesto il versamento d’interessi moratori.
Fino al
31 dicembre 2002, secondo la costante giurisprudenza del TFA, nel settore delle
assicurazioni sociali per principio non venivano versati interessi di mora, a
meno che la legge non lo prevedesse espressamente (cfr. STCA del 19 gennaio
2000 nella causa A., inc. 30.1999.25; DTF 119 V 134, 119 V 79 e 113 V 50 con
riferimenti, cfr. anche SVR 1997 AHV Nr. 132).
Questo principio conosceva delle eccezioni.
Infatti, il TFA ha riconosciuto il diritto ad
interessi moratori allorché si riscontravano “circostanze particolari”.
Queste circostanze sono state considerate
realizzate in presenza di manovre illecite o dilatorie degli organi
amministrativi (DTF 101 V 118).
Con
l’entrata in vigore al 1° gennaio 2003 della LPGA è stato introdotto l’obbligo
da parte dell’amministrazione di versare degli interessi moratori.
L'art. 26
cpv. 1 LPGA prevede infatti che i crediti di contributi dovuti o di contributi
indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o
rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui
e termini di breve durata.
Per il cpv. 2 dell'art. 26 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente
attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di
mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al
più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
Secondo
l’art. 6 OPGA non hanno diritto ad interessi di mora conformemente all’articolo
26 capoverso 2 LPGA, l’avente diritto, o i suoi eredi, se gli arretrati vengono
versati a terzi (lett. a); terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni
anticipate o che hanno diritto al versamento di arretrati conformemente
all’articolo 2 capoverso 3 (lett. b).
L’art. 7
OPGA preve infine:
"
1 Il tasso
per l’interesse di mora è del 5 per cento all’anno.
2 L’interesse
di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino
alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese
in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso
l’ordine di pagamento.
3 Se la
prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora, conformemente
all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati l’interesse di mora va
calcolato sull’intera prestazione e versato in proporzione della quota di
prestazione sulla quale l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione
complessiva.”
Va qui
precisato che l’interesse moratorio è dato unicamente sui versamenti
(retroattivi) di prestazioni a seguito di decisioni rese dopo il 1° gennaio
2003. Nessun interesse moratorio è dovuto per periodi antecedenti al 1° gennaio
2003 (cfr. marg. 10512 delle direttive UFAS sulle rendite AVS/AI e Kieser, ATSG
Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 26 nota 26 pag. 306).
In casu,
essendo trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto alla mezza rendita per caso
di rigore, l’assicurato ha diritto a interessi moratori, e ciò a decorrere dal
1° gennaio 2003.
Qualora la Cassa avesse già versato il quarto di rendita, gli interessi sono da
calcolare sulla differenza d’importo tra quarto e mezza rendita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione contestata è modificata nel senso che _RICO1 ha diritto ad una mezza
rendita dal 1° luglio 2002, oltre agli interessi moratori ai sensi dei
considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà al ricorrente fr. 1000.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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