AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.84
Data decisione, Autorità:
04.06.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.84
ZA/tf
Lugano
4 giugno 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2003
di
RICO1
rappr. da: RAPP1
contro
la decisione del 15 ottobre 2003 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nell'aprile
2001, RICO1 nato nel rappresentante di prodotti per la gelateria, ha inoltrato
una richiesta di prestazioni AI per adulti, postulando di poter essere posto al
beneficio di provvedimenti professionali (doc. AI 21).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui in particolare una perizia reumatologica
eseguita nel marzo 2002 dal dr. __________ (doc. AI 31), con progetto di
decisione 27 novembre 2002 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni,
argomentando:
"
Giusta l'art. 17 della legge federale per
l'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto ad una riformazione in una
nuova attività, se questo provvedimento è reso necessario dall'invalidità e se,
in tal modo, la capacità di guadagno può essere presumibilmente mantenuta o
notevolmente migliorata.
Il diritto alla riformazione non può essere
riconosciuto se la perdita di guadagno che l'assicurato subisce o subirebbe
durevolmente, svolgendo attività ritenute esigibili, non raggiunge il 20%.
Preso atto della documentazione medica e del
rapporto del consulente in integrazione si rileva che l'Assicurato dal 1996 al
1997 ha lavorato come rappresentate presso una ditta di prodotti destinati alla
produzione di gelateria. Tale attività risultava (e risulta) congeniale poiché
permetteva di variare a piacimento la posizione del corpo e i pesi da portare
variavano dai 4-5 kg.
In tale professione potrebbe oggi guadagnare ca.
fr. 48'802.- all'anno.
Nella sua attività di "riempitore di
sigarette degli automatici", potrebbe percepire, senza il danno alla
salute, fr. 52'000.- annui.
Ne risulta pertanto unicamente una perdita di
guadagno del 7% che preclude ogni diritto a riformazione.
Si rileva inoltre che non avendo una formazione
specifica con una prima formazione non vi sarebbe comunque un aumento
sostanziale di stipendio da giustificare la messa in atto di provvedimenti di
integrazione professionale.
L'Assicurato è in grado di svolgere un'attività
non qualificata e semplice, come si rileva inoltre dalla perizia del Dr.
__________, e dunque può reintegrarsi attraverso i normali canali di
collocamento." (doc. AI 45)
Con
scritto 28 aprile 2003, l'assicurato, rappresentato dall' RAPP1 ha osservato:
"
L'assicurato non condivide l'intenzione espressa
da parte di codesto Ufficio, ritenuto non sufficientemente accertato dal
profilo medico che, nel caso concreto, il provvedimento richiesto non
risulterebbe opportuno, come invece sostenuto nell'avviso espresso dal Dr.
__________. Quest'ultimo, infatti, auspicherebbe per il signor _RICO1 "un
cambiamento di professione, un nuovo apprendistato…".
Deve inoltre essere ritenuta la scarsa esperienza
professionale dell'assicurato, il quale, nonostante in passato abbia potuto
esercitare la professione di rappresentante presso una ditta di prodotti
destinati alla produzione di gelateria e che, a parer medico, poteva definirsi
"congeniale" al proprio stato di salute, oggi non ravvede altre
possibilità che quelle di una riformazione in una nuova attività.
Come risulta dalle perizie mediche, una
riformazione professionale è certamente da ricondurre allo stato di salute del
signor _RICO1.
L'assicurato necessita inoltre di una ginnastica
quotidiana rivolta alla stabilizzazione della colonna lombare, la quale risulta
condizionata anche dall'impiego svolto.
Si giustifica pertanto un intervento da parte
dell'assicurazione AI.
Per formazione professionale vanno intesi i
provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la
capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo
l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell'invalidità.
Per quanto attiene al confronto dei redditi, si
chiede inoltre che l'Ufficio AI abbia a valutare la capacità di guadagno
dell'assicurato ritenendo le possibilità sia di un miglioramento sia di un
mantenimento della stessa.
Sulla scorta di quanto precede si chiede che
l'Ufficio dell'assicurazione invalidità abbia a rivedere il progetto di
decisione 27 novembre 2002, e che lo stesso giunga alla conclusione di un
accoglimento della domanda formulata dal signor _RICO1" (doc. AI 53).
1.2. Con
decisione 5 maggio 2003, l'amministrazione ha confermato il proprio progetto di
decisione, argomentando:
"
Nel caso in cui un'attività esigibile, la
perdita di guadagno a causa dell'invalidità non raggiunga in modo durevole il
20% almeno, non c'è diritto ad una riformazione.
Nella sua attività di "riempitore di
sigarette degli automatici", potrebbe attualmente percepire, senza il
danno alla salute, fr. 52'000.- annui.
Dalla perizia del Dr. _________ si rileva che
l'Assicurato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di svolgere
attività non qualificate e semplici a tempo pieno. Nell'ambito di tali attività
l'Assicurato sarebbe in grado di percepire un reddito annuo teorico di fr.
39'547.- (tabelle RRS 2002 con riduzione al 10%). Ne consegue un grado di
invalidità del 24%.
Una riformazione per es. come impiegato di vendita
o come impiegato di commercio, porterebbe ad un salario pari a ca. fr. 39'000.-
annui.
Considerato che non vi sarebbe un aumento
sostanziale di stipendio con una riqualifica, non si giustifica la messa in
atto di provvedimenti di integrazione professionali.
Inoltre, preso atto del rapporto del consulente
in integrazione professionale si rileva che l'Assicurato dal 1996 al 1997 ha
lavorato come rappresentante presso una ditta di prodotti destinati alla
produzione di gelateria. Tale attività risultava (e risulta) congeniale poiché
permetteva di variare a piacimento la posizione del corpo e i pesi da portare
variavano dai 4-5 Kg.
In tale professione potrebbe oggi guadagnare ca.
fr. 48'802.- annui." (doc. AI 55)
Contro
questa decisione l'assicurato ha interposto opposizione rinviando alle
argomentazioni sollevate con le osservazioni del 28 aprile 2003 (cfr. doc. AI
57).
1.3. Con
decisione su opposizione 15 ottobre 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità ha
confermato la propria precedente decisione, argomentando:
"
Nel presente caso, come visto, l'assicurato pone
innanzitutto in discussione la bontà degli accertamenti medici.
Orbene, per quanto attiene al valore probatorio
di una perizia, occorre rammentare che secondo costante giurisprudenza, le perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici
specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, sin tanto che indizi concreti non inducano a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176).
Idem per quanto attiene a perizie
dell'amministrazione fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31).
In concreto lo scrivente Ufficio non ravvede
alcun motivo che dovrebbe indurlo a mettere in discussione la valutazione del
dottor __________, e ciò sia a motivo del fatto che la correttezza della
medesima é stata confermata dal nostro Servizio medico (SMR), sia perché
comunque non è stato presentato alcun elemento suscettibile di indurre l'amministrazione
a diversa conclusione.
Anche per quanto attiene all'aspetto economico
l'amministrazione conferma il proprio giudizio.
In particolare, quale reddito senza invalidità è
stato adottato quello dell'ultima professione esercitata. In effetti, in assenza
di danno alla salute detta attività avrebbe potuto continuare ad essere svolta,
ed avrebbe fruttato un salario annuo pari almeno a fr. 52'000.- (stato al
2001).
Considerato che al momento attuale l'assicurato
non esercita alcuna attività lucrativa, e non si dispone di conseguenza di un
dato di riferimento, il reddito presumibile da invalido è invece stato
calcolato su base teorica.
In effetti, in base a consolidata giurisprudenza
del Tribunale federale, qualora difettino dati economici effettivi, possono
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, ed in particolare
quelli editi dall'Ufficio federale di statistica. Tali redditi possono poi
essere ridotti nella misura massima del 25% al fine di considerare quei fattori
che nel caso di specie sono suscettibili d'influenzare il reddito (tipo di
permesso, grado di occupazione, necessità di svolgere attività leggere, …) (DTF
126 V 75).
Nella fattispecie la consulente in integrazione
ha calcolato il reddito teorico da invalido sulla base di tale giurisprudenza.
Si rilevi inoltre che, al fine di favorire l'assicurato, essa ha inoltre
adottato dei valori sensibilmente inferiori a quelli normalmente adottati (in
pratica il primo quartile invece della mediana).
L'introduzione di ulteriori correttivi non
sarebbe quindi né indicata, né comunque consentita.
A questo punto occorre infatti precisare che il
compito dell'assicurazione invalidità consiste nello stabilire in abstracto le
capacità di guadagno dell'assicurato. Le difficoltà che il medesimo incontra
concretamente nel reperire un'attività lucrativa adeguata non devono essere
prese a carico dell'assicurazione invalidità, bensì da quella contro la
disoccupazione (cf. DTF 107 V 21, ZAK 1984, p. 347).
In definitiva i termini di paragone stabiliti
risultano quindi corretti, e meritano pertanto tutela.
Per quel che concerne infine il diritto ad una
riqualifica professionale, la consulente in integrazione ha osservato che
quand'anche venissero messi in atto i postulati provvedimenti, la capacità di
guadagno rimarrebbe sostanzialmente la medesima.
Considerato come una riformazione si giustifichi
solo se idonea a conservare o migliorare in misura essenziale la capacità al
guadagno (art. 17 LAI), la presa di posizione della consulente appare
corretta." (doc. AI 70)
1.4. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall' RAPP1 ha contestato
le risultanze mediche poste a fondamento del querelato provvedimento come pure
il reddito da valido considerato dall'Ufficio assicurazione invalidità postulando
nel contempo l'erogazione di una mezza rendita d'invalidità:
" Per
eseguire il confronto dei redditi, l'autorità amministrativa ha considerato che
l'ultima professione esercitata senza invalidità, quella presso la __________,
fruttava a RICO1 un salario annuo di almeno fr. 52'000.--.
Considerato che, al momento della valutazione eseguita dalla
consulente per l'integrazione, l'assicurato non stava esercitando alcuna
attività, il reddito presumibile da invalido dev'essere calcolato in base ai
dati statistici ed è stato quantificato in fr. 39'547.-- annui.
Paragonando i salari, si evince che, a causa del danno alla
salute, la capacità di guadagno dell'assicurato è ridotta del 24%. In base alla
soglia determinante fissata dalla giurisprudenza, di cui si è detto al
considerando precedente, il ricorrente avrebbe pertanto, da questo punto di
vista, diritto alla riqualifica.
L'Ufficio preposto sostiene che quand'anche venissero messi in
atto i provvedimenti richiesti, la capacità di guadagno rimarrebbe sostanzialmente
la medesima. Una riformazione presso la scuola professionale commerciale
porterebbe infatti ad un salario annuo di fr. 39'000.--. Anche per questo
motivo l'adozione dei provvedimenti professionali non si giustificherebbe.
Anzitutto, per quel che concerne le attività la cui retribuzione
iniziale è poco elevata, non si deve solo prendere in considerazione le
possibilità di guadagno attuali: occorre pure tenere conto, emettendo un
pronostico, di altri fattori, quali l'evoluzione dei salari e la durata dell'attività
(cfr. STF 124 V 108).
Conclusa una formazione quale impiegato di vendita o di commercio,
lo stipendio annuo al quale il ricorrente avrebbe diritto, non sarebbe di certo
inferiore a fr. 45'000.-- annui.
A prescindere da quanto appena asserito, va indicato che la tesi
sostenuta dall'autorità amministrativa si rivela essere in perfetta
contraddizione con quanto recitano le normative applicabili al caso concreto.
Queste prevedono chiaramente il diritto alla riformazione professionale
nell'ipotesi in cui la capacità di guadagno possa essere - presumibilmente
conservata - mantenuta (cfr. artt. 17 cpv. 1 LAI e 6 cpv. 1 OAI).
Senza qualifica alcuna e con le tante limitazioni di ordine fisico
che il suo stato di salute gli impone, il ricorrente riscontra grandi
difficoltà a collocarsi nel mondo del lavoro. Trovare un'attività a lui
confacente non è per nulla semplice. Solitamente le attività per le quali
l'Ufficio invalidità ritiene l'assicurato abile, ripetitive e semplici, sono di
tipo fisico e necessitano pertanto la buona salute di cui RICO1 non gode.
Con l'ottenimento di un diploma riconosciuto, il ricorrente, che
avrebbe la possibilità di trovare un impiego qualificato, stabile e confacente
alle sue esigenze ergonomiche, conserverebbe dunque la propria capacità di
guadagno ed avrebbe addirittura la possibilità di migliorarla.
Anche in base a questo criterio, _RICO1 avrebbe diritto alle
prestazioni postulate.
Prove: c.s.
Da ultimo, va rilevato che la valutazione del Dr. med. __________ (doc. I) è origine di parecchie perplessità.
Essa si pone anzitutto in evidente contrasto con i pareri finora
ottenuti dai vari specialisti interpellati, i quali hanno apertamente suggerito
l'adozione di provvedimenti d'ordine professionale da parte dell'assicurazione
invalidità (cfr. doc. B, E, H).
Oltre a ciò, va evidenziata l'enorme contraddizione contenuta
nella perizia stessa.
II medico elenca dapprima una lunga serie di limitazioni, quali la
necessità di esercitare un'attività con carichi variabili, di cambiare spesso
posizione del corpo, di evitare lavori che richiedano il doversi chinare
ripetitivamente o con movimenti di rotazione ripetitivi della colonna
vertebrale. Dopodiché egli mette inspiegabilmente in dubbio la necessità
dell'adozione di provvedimenti d'integrazione, in quanto l'assicurato, ritenuto
nonostante tutto completamente abile al lavoro, già in passato era riuscito a
collocarsi autonomamente, trovando, a suo modo di vedere, un'attività a lui
confacente.
II medico castiga così la buona volontà e l'impegno dimostrati dal
signor _RICO1 in occasione della procedura relativa alla prima domanda di
prestazioni invalidità. Paradossalmente, l'assicurato avrebbe in
quell'occasione fatto meglio a rinunciare alla propria iniziativa di trovare un
posto di lavoro ed attendere l'attribuzione di quanto richiesto.
Quale conclusione si osserva che l'impiego che il Dr. __________
definisce come congeniale, il rappresentate in una ditta di prodotti ed
articoli semilavorati per gelateria, é un'attività estremamente particolare e
poco comunque. Tali sono i motivi per cui male si capisce come una simile
attività possa valere da termine di paragone. Equità, buon senso e logica non
permettono di giungere alla medesima deduzione del perito.
Per tutti i motivi appena enunciati, viene messo in dubbio il
valore probatorio della valutazione medica e le conclusioni del perito, affatto
logiche, vanno pertanto ritenute poco affidabili (cfr. STF 123 V 176).
Prove: c.s.
In conclusione, il signor _RICO1 sposato dal 1992 e padre di una
ragazza di 13 anni, chiede l'espletamento di una nuova perizia e la conseguente
rivalutazione del caso, atta a concedergli il diritto ai necessari
provvedimenti professionali, alternativamente ad una mezza rendita
invalidità." (doc. I)
1.5. Nella risposta di causa
l'Ufficio AI confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha
chiesto la reiezione del ricorso, osservando:
" Considerato
che i temi di discussione sollevati in questa sede sono già stati trattati in
ambito di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a
richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale
postula l'integrale conferma.
Per quel che concerne in particolare la questione relativa alla
riqualifica professionale, si vorrebbe evidenziare il fatto che la questione a
sapere se un assicurato vi abbia o meno diritto non è risolvibile a mezzo di un
semplice calcolo. Se così fosse, non avrebbe senso far ricorso alla figura del
consulente in integrazione professionale. Altri sono gli elementi che vengono
considerati nei singoli casi, quali ad esempio la gravità delle limitazioni che
il danno alla salute implica, le esperienze professionali accumulate, il fatto
che le precedenti professioni siano ancora esigibili o meno, il rapporto fra il
costo di un'eventuale riformazione ed il maggior guadagno del quale
l'assicurato potrebbe usufruire al termine del provvedimento, la scolarità di
base, ecc..
In questo ambito il consulente in integrazione professionale
fruisce di un ampio margine di apprezzamento, che l'amministrazione non mette
di principio in discussione, eccettuati naturalmente i casi in cui il risultato
dell'analisi sia insostenibile.
Nel caso concreto l'amministrazione non ha ravvisato motivi atti a
concludere che le osservazioni formulate dalla consulente non potessero essere
poste alla base del provvedimento impugnato.
Per quanto attiene invece alla questione medica, come già si è
avuto modo di sottolineare la perizia è stata oggetto di esame da parte del
nostro Servizio medico, il quale non ha espresso obiezioni al riguardo.
Si rilevi inoltre come le conclusioni alle quali giunge il dottor
_________ non divergano da quelle espresse dal medico curante, dottor
__________, il quale ha a suo tempo dichiarato che un'attività adeguata avrebbe
potuto essere svolta senza alcuna limitazione di rendimento (cf. rapp.
29.5.2001, dic. n. 25 inc. AI).
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il
ricorso." (doc. IV)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli
26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18
febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata
in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche
legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid.
1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il
Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Non applicabili per contro
sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI,
entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per quanto concerne la
materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono
applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda
espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del contendere è
sapere se l'assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità (chiesta per la
prima volta con il ricorso, cfr. doc. I pag. 9) e/o a dei provvedimenti di
riformazione professionale.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
-
un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
-
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pagg. 216ss).
Va precisato che, secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50
% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che,
ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e
ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989 p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, p. 232;
Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,
pagg. 316ss, nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche cfr. STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Secondo l’art. 17 LAI,
l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la
sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità
al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura
essenziale.
Invalido ai sensi di
questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del
danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una
perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis
1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).
Secondo l’art. 6 cpv. 1
OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV p.
230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op.
cit., pag. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pagg. 127/128). Di regola è dato il diritto ad un
provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde
alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente
superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF
122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 128; DTF 99 V 35). La
legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF
124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una
proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può
attendere (Meyer-Blaser, op. cit., pagg. 130/131).
2.6. Nella presente fattispecie
con referto 13 marzo 2002 il dr. __________, reumatologo ed internista, ha
certificato:
" (…)
- Diagnosi
Sindrome cervicospondilogena bilaterale e lombospondilogena a
destra cronica su
-
minime alterazioni degenerative della cervicale (uncartrosi
C3/4),
-
minime alterazioni degenerative della lombare (protrusione
recessale foraminale L5/S1 a sinistra, spondilartrosi L3-S1)
-
spondilolistesi di 1° grado L5/S1 su sponddolisi L5
-
cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo,
-
decondizionamento muscolare
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Sulla base delle patologie sopraelencate, l'assicurato è abile al
lavoro
nella misura del 100% ad un rendimento al 100% a partire da
subito, in un'attività con carichi variabili (carico massimo a 20 kg), con la
possibilità di cambiare spesso la posizione del corpo, evitando possibilmente
lavori che richiedono il doversi chinare ripetitivamente o movimenti di
rotazione ripetitivi della colonna vertebrale.
Ricorderemo che, stando agli atti, dall'inizio 1996 alla fine
novembre 1997 l'assicurato era occupato come rappresentante per una ditta di
prodotti destinati alla produzione di gelateria; questa professione gli
risultava congeniale in quanto poteva variare a suo piacimento le posizioni del
corpo ed i pesi da portare variavano dai 4-5 kg: aveva dunque rinunciato a
seguire una riformazione professionale, richiesta allora all'assicurazione
invalidità.
Rimane ora dunque dubbia la necessità di una riformazione
professionale, dato che l'assicurato in passato era riuscito a trovare
un'attività confacente alle sue necessità ergonomiche." (doc. AI 31)
In precedenza l'assicurato
è stato visitato da diversi medici.
Il dr. __________, dopo
averlo visitato una prima volta il 18 agosto 2000 (cfr. doc. AI 25), in data 17
gennaio 2001 ha osservato:
" La
situazione del paziente è globalmente invariata, con dolori lombari
persistenti.
Le RX funzionali non evidenziano un'instabilità. La RM,
a sua volta, mostra un'incipiente discopatia, con lieve disidratazione ma spazi
conservati, nei livelli L5/S1 e L3/4. Nessuna compressione radicolare.
In conclusione, trattasi, quindi, di una sindrome
lombospondilogena e lombovertebrale per incipienti processi degenerativi, ma
soprattutto per scompenso muscolare. Ho proposto al paziente un'attività
sportiva ponderata in palestra." (doc. AI 25)
Il dr. __________, medico
curante, in data 29 maggio 2001 ha certificato:
" 1.
Trattamento dal 14.07.2000
-
Ultima consultazione il 28.05.2001
-
Il paziente già in passato era in cura per mal di schiena così
presso il Dr. __________ di __________ che nel 1999 ha eseguito un TAC lombare.
II paziente gira il Ticino e riempie i distributori di sigarette, cioè, gira in
macchina tutto il giorno, deve alzare e trasportare pesi e riempire le
macchinette. Durante questi percorsi con l'auto e i trasporti di pacchi di
sigarette spesso ha mal di schiena e deve fermarsi un momentino.
-
Il paziente si lamenta di dolori lombari irradianti nelle due
gambe, specialmente quando sta in macchina a lungo, quando deve alzare pesi,
così da dover prendere ogni giorno delle Ponstan 500 mg.
-
Paziente trentatreenne in buono stato fisico, auscultazione e
percussione del cuore e dei polmoni nella norma, pressione arteriosa 120/80
mmHg, polso 64 min. regolare, 179 cm e 75 Kg. Stazioni linfatiche senza segni
d'infiammazione. Polsi periferici palpabili, riflesssi simmetrici. Colonna
lombare leggermente diminuita nel movimento con dolori all'altezza L5 - S1,
alla pressione riflessi simmetrici, Laségue dalle due parti 90°, forza
muscolare e sensibilità simmetrica agli arti inferiori.
-
TAC lombare L3 -S1 del 1999 presso l'Ospedale __________ di
__________: spondilolistesi vera tra l'interspazio L5 - S1, minima sofferenza
radicolare L5 sinistra su ernia foraminale a sinistra livello L5 - S1.
Visita presso il Dr. _________ ad __________ il 18.10.2000 e il
17.01.2001: le lastre funzionali non evidenziano un'instabilità. La risonanza
magnetica a sua volta mostra un incipiente discopatia con lieve disidratazione
ma spazi conservati nei livelli L5 - S1, L3 - L4. Nessuna compressione
radicolare. Diagnosi: sindrome lombospondilogena e lombovertebrale per
incipienti processi degenerativi ma soprattutto per scompenso muscolare.
-
Diagnosi: sindrome lombospondilogena e lombovertebrale con lisi
e listesi L5-S1 senza instabilità al momento. Ernia discale foraminale L'5-S1
sulla TAC del 1999.
-
Come proposto da Dr. _________ il paziente dovrebbe
giornalmente eseguire degli esercizi per aumentare la muscolatura della colonna
toraco-lombare per stabilizzare quest'ultima. Chiaramente il mestiere che sta
eseguendo, girando in macchina dalla mattina alla sera, stressato, gli offre
poche possibilità di seguire regolarmente degli esercizi presso un
fisioterapista per poi eseguirli.
II paziente sta tuttora lavorando a tempo pieno.
Per il futuro vedrei un cambiamento di professione, un nuovo
apprendistato, sperando che il paziente resista a quest'impegno tipo
apprendista di commercio o professioni simili." (doc. AI 25)
2.7. L'Ufficio AI ha in seguito
affidato la valutazione economica del caso alla consulente in integrazione
professionale __________ (in seguito:
consulente).
Basandosi sulle succitate perizie, con rapporto finale 16 agosto 2002 la
consulente ha osservato:
" In
base alla perizia medica del dottor _________ (13 marzo 2002), risulta che "l'assicurato
è abile al lavoro nella misura del 100% ad un rendimento al 100% a partire da
subito, in un'attività con carichi variabili (carico massimo a 20 kg), con la
possibilità di cambiare spesso la posizione del corpo, evitando possibilmente
lavori che richiedono il doversi chinare ripetitivamente o movimenti di
rotazione ripetitivi della colonna vertebrale".
Sempre nella perizia, il medico evidenzia come in passato (dal 1996
al 1997) il signor _RICO1 ha lavorato come rappresentate presso una ditta di
prodotti destinati alla produzione di gelateria. Tale attività risultava (e
risulta) congeniale poiché permetteva di variare a piacimento le posizioni del
corpo e i pesi da portare variavano dai 4-5 kg. In effetti, già in passato,
l'assicurato aveva rinunciato ad usufruire di una formazione professionale
poiché aveva questo posto. Il posto non è stato lasciato per problemi di salute
bensì per "fine stagione", come riportato nel "questionario per
il datore di lavoro" del 1997.
Considerato quanto sopra. il dottor _________ mette in dubbio la
necessità di una qualifica professionale seguita dall'AI.
Secondo quanto sopra riportato, l'attività svolta dal 1996 al 1997
è ancora esigibile in misura totale.
A questo punto, procedo con il confronto dei redditi.
Nella professione di rappresentate presso una ditta di prodotti di
gelateria, l'assicurato potrebbe oggi guadagnare circa Fr. 48'802.- all'anno.
Nella sua attività di "riempitore di sigarette degli
automatici", potrebbe percepire, senza il danno alla salute, Fr. 52'000.-
annui.
La CGR è dunque del 93%.
L'assicurato non ha una formazione specifica, non è qualificato.
Se l'AI intervenisse sarebbe dunque una prima formazione e non una riformazione.
La media RSS, senza entrare nel merito dei criteri di validità,
riguardante attività ripetitive e semplici è fissata in Fr. 43'941.- annui.
Considerate le limitazioni di salute ritengo adeguata una riduzione del 10%,
ottenendo così Fr. 39'547.- all'anno.
Una formazione sovvenzionata dall'AI, per esempio come impiegato
di vendita (sfruttando le conoscenze già in possesso dal signor _RICO1) o come
impiegato di commercio, porterebbero ad un salario pari a circa Fr. 39'000.-
annui.
Considerato che non vi sarebbe un aumento sostanziale di stipendio
con una qualifica, non si giustifica la messa in atto di provvedimenti di
integrazione professionale.
Il signor _RICO1 è in grado di svolgere una attività non
qualificata e semplice, sempre stando a ciò che viene riportato nella perizia,
e dunque può reintegrarsi attraverso i normali canali di collocamento.
Su tale base si ritiene conclusa la lavorazione della
pratica." (doc. AI 38)
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.9. Nel caso in esame, questo TCA
non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è
pervenuto il dr. _________ (cfr. doc. AI 37).
Il perito, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è
portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute (dal punto di
vista reumatologico) lamentato dall’assicurato sulla base di accertamenti
approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito
alla totale capacità lavorativa nelle precedenti professioni di venditore di
articoli semilavorati/operatore di sigarette, di rappresentante di prodotti
destinanti alla gelateria e in attività consone ai limiti funzionali esposti in
sede peritale, ossia in attività con carichi variabili (carico massimo a 20
kg), con la possibilità di cambiare spesso la posizione del corpo, evitando
possibilmente lavori che richiedono il doversi chinare ripetitivamente o
movimenti di rotazione ripetitivi della colonna vertebrale.
Il perito ha parimenti
sollevato dubbi sulla necessità di una riformazione professionale, dato che
l'assicurato in passato era riuscito a trovare un'attività confacente alle
proprie necessità ergonomiche (vedi l'ultima attività di venditore di articoli
semilavorati/operatore di sigarette svolta dall'assicurato in misura del 100%
dal gennaio 2000 al settembre 2001, e nella misura del 50% - ma non per motivi
clinici - sino a dicembre 2001).
Le conclusioni peritali
hanno ricevuto conferma anche da parte del SMR (doc. AI 33).
Neppure i medici che lo
avevano visitato in passato (dr. _________ e dr. __________, cfr. doc. AI 25)
hanno del resto espresso valutazioni completamente diverse da quelle esposte
dal perito. In data 17 gennaio 2001, il dr. _________ ha semplicemente proposto
al ricorrente "un'attività sportiva ponderata in palestra" (doc. AI
25), mentre il dr. __________, con referto 29 maggio 2001, dapprima concordando
con il dr. __________ sulla necessità da parte dell'assicurato di intraprendere
un'attività sportiva, ha quindi proposto un cambiamento di professione (un
nuovo apprendistato) sperando che il paziente resistesse a quest'impegno "tipo
apprendista di commercio o professioni simili" (doc. AI 25).
Riguardo a quest'ultimo
parere medico, lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini del
presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziato e non conforme
ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.). Non va
inoltre dimenticato che, come ricordato in precedenza, il
medico curante, in dubbio, attesta a favore del suo paziente (cfr.
consid. 2.8).
La
valutazione specialistica del dr. _________ - alla quale deve essere attribuita
forza probatoria piena (cfr. consid. 2.8.) - non è comunque nemmeno
contraddetta da quanto certificato dal Dr. __________, neurochirurgo.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti volti a stabilire un'eventuale
riduzione di rendimento nell'ultima attività svolta dall'interessato.
2.10. In
merito alla valutazione economica operata dal consulente in integrazione
professionale va osservato quanto segue.
Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit. p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli
assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15
–18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare
la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Nel
dettagliato ed esaustivo rapporto 16 agosto 2002 la consulente, tendendo conto
delle risultanze peritali – in particolare delle limitazioni reumatologiche -,
ha rettamente evidenziato come l’assicurato possa essere normalmente integrato
in attività leggere, non qualificate quale ad esempio quella esercitata in
passato di rappresentante di prodotti destinati alla gelateria (cfr. doc. AI 38).
Egli ha
inoltre dichiarato che l'assicurato non ha una formazione specifica e che
quindi l'auspicata riformazione cui egli si riferisce sarebbe una prima
formazione e non una riformazione. Concludendo, il consulente afferma che con
una "qualifica" (o prima formazione) non ci sarebbe comunque un
aumento sostanziale di stipendio e che quindi l'assicurato potrebbe
reintegrarsi attraverso i normali canali di collocamento.
Tali
provvedimenti non porterebbero, viste le scarse conoscenze scolastiche di base,
ad un incremento della capacità di guadagno in tempi brevi. Del resto
l'assicurato ha dimostrato in passato (cfr. doc. AI 26) di poter trovare un
lavoro confacente alle esigue limitazioni cui accennava il dr. __________.
In ogni
caso non occorre qui ulteriormente dilungarsi nell'esame della necessità di
eventuali provvedimenti integrativi. Il dr. _________ ha infatti stabilito che
nella precedente professione l'assicurato è abile al 100%, in quanto le
limitazioni che il medico ha indicato erano confacenti con la professione di
venditore di articoli semilavorati/operatore di sigarette. Del resto egli non
ha minimamente accennato ad una parziale incapacità lavorativa nell'ultima
attività esercitata dall'assicurato.
Quindi non è nemmeno
necessario operare un confronto dei redditi dal momento che l'ultima attività
dell'assicurato era esigibile nella misura del 100%.
L'assicurato ha del resto
continuato a lavorare al 100% sino al settembre 2001 e solo per 3 mesi al 50%
(la diminuzione del grado d'impiego, come evidenziato dalla consulente, non
risulta peraltro essere stata la conseguenza di una malattia o di qualsivoglia
altro impedimento di carattere fisico).
In
conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il
ricorso dev’essere respinto.
2.11. L'assicurato, per il tramite del suo
rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare una "controperizia".
Al proposito si
osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,
122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita per quanto riguarda la valutazione
dell'incapacità lavorativa (rispettivamente al guadagno) dell'assicurato sino
al momento della decisione impugnata, per cui non appare necessario procedere
ad una perizia giudiziaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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