AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.73
Data decisione, Autorità:
18.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.73
RG/sc
Lugano
18 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso dell'11 settembre
2003 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 14 agosto 2003 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata nel 1946, ausiliaria di pulizie e casalinga, nel marzo 2002 ha presentato
una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto
affetta da coronaropatia (doc. _).
Acquisita
la necessaria refertazione medica ed esperiti ulteriori accertamenti, in
particolare un'inchiesta per persone occupate nell'economia domestica eseguita
nel gennaio 2003, con decisione 20 marzo 2003 l’UAI ha respinto la richiesta di
prestazioni motivando:
"
In caso di invalidità di almeno il 40% vi è
diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di
almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).
In caso di contemporaneo esercizio di un'attività
lucrativa e del compimento della mansioni consuete occorre determinare la parte
rispettiva dell'una e dell'altra attività (art. 16 della Legge federale sulla
parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA). La limitazione
nell'esercizio dell'attività lucrativa è determinata dal confronto dei redditi,
mentre quella relativa ai lavori abituali è determinata da un confronto della
capacità lavorativa in questo ambito. Il grado d'invalidità è calcolato in funzione
degli handicap nelle due attività (art. 27bis dell'Ordinanza sull'assicurazione
per l'invalidità (OAI)).
Per la determinazione del grado d'invalidità è
ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o
meno.
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medico-economica acquisita
agli atti AI si rileva che l'Assicurata è inabile nella misura del 50% in
qualità di salariata (quota del 32%).
Per quanto concerne le limitazioni che incontra
nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione
dell'economia domestica, come da inchiesta effettuata a domicilio ne risulta
un'inabilità del 32%.
Dalla tabella sottostante risulta un grado di
invalidità globale del 38%.
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità parziale
Salariata 32 % 50
% 16 %
Casalinga 68 % 32 % 22
%
Grado d'invalidità 38
%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%,
il diritto alla rendita non esiste. (…)" (Doc. _)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurata, in data
31 marzo
2003 l’UAI ha emanato una decisione su opposizione confermando il diniego di
prestazioni (doc. _).
1.3. Contro la
decisione su opposizione è tempestivamente insorta l'assicurata, patrocinata
dall'avv. __________.
Nel postulare l'erogazione di un quarto di rendita, l’insorgente ha in
particolare rilevato:
"
(…)
- Nell'ambito
dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica
l'UAI ha applicato dei criteri estremamente opinabili in
particolare per quanto attiene alle percentuali assegnate all'una o all'altra
incombenza, sia essa di carattere professionale, sia essa di natura privata.
II risultato (che non può non
suscitare perplessità) è che il grado di incapacità della signora __________
(frutto di valutazioni del tutto soggettive e non supportare da criteri oggettivi
o ancorati in una legge o in direttive precise e munite di una base legale)
sfiora il minimo previsto della legge per ottenere ¼ di rendita ma essendo
stato valutato (appunto: valutato!) al 38% non raggiunge il richiesto minimo
del 40%.
Ne è derivata una prima decisione
dell'UAI oggetto in prima battuta di un'opposizione.
La decisione su opposizione non ha
spostato di una virgola il parere espresso precedentemente ancorché l'UAI nel
complesso di 4 pagine di decisione abbia speso solo una decina di righe per
commentare la fattispecie in modo generico e senza addentrarsi nelle singole
censure sollevate dalla signora __________ nella propria opposizione.
Tale decisione non può evidentemente
soddisfare la signora __________ che si vede costretta ad impugnarla per i
motivi che verranno esplicitati qui di seguito e che in buona sostanza
riprenderanno in larga misura quanto già espresso in sede di opposizione.
- Un primo
sostanziale aggravio ed una prima importante considerazione riguarda la natura
stessa della rendita d'invalidità.
L'assicurazione invalidità è
tipicamente un'assicurazione sociale e che come tale deve essere (di tutta
evidenza) sociale.
Orbene l'artificiosa costruzione di un
grado d'invalidità del 38% è quanto di più manifestamente asociale possa essere
proposto.
Tanto più che si tratta di valutazioni
estremamente soggettive (e quindi opinabili) che avrebbero potuto portare anche
a parametrizzazioni diverse per poter giungere a quel 40% che rappresenta il
minimo di incapacità per poter percepire una rendita AI.
Il
presupposto fondamentale della socialità è quindi manifestamente
violato.
- L'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (documento fondamentale
ai fini della decisione oggetto della presente opposizione) presta il fianco a
più di una censura nella misura in cui, come già anticipato al considerando
precedente, si ha tutta l'impressione che si sia voluto giocare con le cifre
onde arrivare a puntellare la decisione presa a priori di non far beneficiare
la signora __________ di una rendita d'invalidità.
Sull'aspetto medico non vi sono grandi
discussioni vista l'assoluta chiarezza dei referti medici del dott. __________
e soprattutto del dott. __________.
Unanimi sono le tesi mediche secondo
le quali la signora ________, a seguito dei problemi cardiaci avuti, si è vista
ridotta la propria capacità lavorativa alla metà sia da un profilo
dell'intensità dello sforzo fisico, sia da un profilo dell'impiego di tempo.
Se la quantificazione dell'incapacità
al guadagno (concetto di fondo per l'AI) per quanto
attiene l'attività lavorativa quale ausiliaria per le pulizie presso le scuole
comunali di Losone è chiara e documentata, non altrettanto si può dire per
quella che è stata la valutazione degli impedimenti nell'esercizio delle
mansioni all'interno dell'economia domestica.
Per praticità e per migliore lettura
il sottoscritto patrocinatore ha condensato in una tabella (doc. _) le 7
posizioni di valutazione effettuate dall'UAI riprendendo tali parametri, tale
e quale, dal formulario d'inchiesta.
- Dall'opinabile
valutazione (opinabile proprio perché si tratta di una valutazione, operazione
tipicamente soggettiva) dell'assistente sociale dell'UAI (doc. _) la ricorrente
ed il di lei patrocinatore hanno elaborato due varianti altrettanto sostenibili
e che vanno a toccare semplicemente il grado d'importanza assegnata ad ogni
singola incombenza riconducendo tali parametri ad una migliore logica legata al
corso ordinario delle cose ed all'esperienza di vita.
In una prima rielaborazione (doc. _)
si è semplicemente proceduto a portare sul medesimo piano di importanza le
posizioni no. 2. e 3. equiparandole (in tutta logica) da un profilo
dell'importanza appunto.
Ciò che rientra nella logica legata
all'impegno che una donna dedica alle faccende domestiche quotidiane, secondo
il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita.
Del resto né l'assistente sociale, né
l'UAI in sede di giudizio hanno, commentato questa censura, motivando le
ragioni che stanno alla base di una differenziazione del "peso" e
dell'importanza delle posizioni 2. e 3. limitandosi ad un'acritica e generica
conferma.
Anche senza toccare le percentuali
degli impedimenti, si arriva ad una percentuale d'invalidità per queste
attività del 35% che, traslata nello schema finale del grado attuale degli
impedimenti porta il grado d'invalidità complessivo al 40% ossia al tasso
minimo per l'ottenimento di ¼ di rendita Al.
- Ancor più
aderente alla realtà è la seconda variante (doc. _) laddove si sono messe sullo
stesso piano di importanza le posizioni no. 2., 3. e 5., il tutto seguendo
(anche in questo caso) la logica nonché il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita.
In effetti il tempo e l'impegno da
dedicare alla preparazione dei pasti e alla pulizia della cucina da un Iato,
al rispolvero, alla pulizia dei pavimenti e dei vetri e i rifare i Ietti
dall'altro ed ancora lavare, stendere, stirare, cucire e lavare è sicuramente
equivalente.
Anche in questo caso mettendo sullo
stesso piano di importanza queste tre attività e senza toccare le percentuali
degli impedimenti si arriva allo stesso risultato del doc. _ e
quindi ad un grado d'invalidità del 40%.
A dire il vero e ad ulteriore riprova
della bontà delle argomentazioni di cui sopra va sottolineato che la
percentuale degli impedimenti per i lavori di rispolvero, pulizia dei
pavimenti, dei vetri, ecc. dovrebbe godere di un grado di impedimento ancor più
ampio se solo si pone mente al fatto che la signora _______ può svolgere queste
attività solo limitatamente dovendo far capo a terze persone che deve in parte
retribuire.
La valutazione dei vari parametri ed
il potere d'apprezzamento dell'assistente sociale doveva e deve quindi essere
"guidata" oltre che dal buon senso, anche dal principio di natura
sociale della rendita AI e questo soprattutto quando i risultati delle
valutazioni sfiorano (come nel caso di specie) il limite minimo per
l'ottenimento della rendita.
- Ben
si vede quindi come il fatto di essere giunti ad un grado di invalidità del
38%, sfiorando da vicinissimo il tasso minimo, significa non aver voluto a
priori riconoscere la ben chiara e consolidata situazione d'invalidità della
signora __________, "giocando" con le cifre a disposizione
dell'assistente sociale nell'ambito del suo potere d'apprezzamento.
Le valutazioni che hanno portato al
tasso d'invalidità del 38% potevano e possono benissimo essere riviste con un
leggero ritocco verso l'alto alfine di caratterizzare e consolidare, come già
sottolineato, la prerogativa sociale della rendita AI.
In questo senso è ovvio che (decisione
impugnata consid. 4 in fine) l'assistente sociale abbia confermato la propria
valutazione e l'autorità giudicante l'abbia fatta propria per giungere al
rifiuto della rendita.
Il tutto però senza minimamente
entrare nelle singole censure di dettaglio contenute nell'opposizione (che qui
vengono integralmente riprese e ribadite), ma limitandosi ad osservare che le
contestazioni della opponente (e qui ricorrente) erano generiche.
Un'attenta,
critica ed oggettiva rilettura delle osservazioni espresse in quella sede (e
delle tabelle di calcolo allegate) avrebbero dovuto portare l'UAI a ben altre
considerazioni: bastava sforzarsi a volerlo fare ...
- Oltretutto
nell'inchiesta medesima (pag. 2) è stata rilevata la situazione finanziaria della
famiglia __________ come precaria alla luce del fatto che il marito lavora solo
al 50% come custode delle scuole comunali e per il rimanente beneficia di una
rendita Al mentre l'assicurata percepisce oggi solo la metà dello stipendio ed
ha perso il diritto alle indennità di malattia a decorrere dal gennaio 2003.
Alla luce di quest'ultimo accertamento
è ancora più manifesta la penalizzazione a carico della signora __________ nel
vedersi negato il riconoscimento di un aiuto di natura sociale, ossia delle
postulata rendita
La contraddizione nella quale cade
l'UAI è stridente nella misura in cui nell'inchiesta effettuata ci si adopera
per sottolineare la precaria situazione finanziaria della famiglia __________
(il che "chiamava" riflessioni di natura sociale) ma d'altro canto in
sede di decisione si argomenta che la situazione sociale e finanziaria della
famiglia è un elemento assolutamente irrilevante.
La situazione è quindi estremamente
chiara e se non verrà corretta rappresenterà una voluta penalizzazione di una
situazione che evoca ben altri criteri e ben altre riflessioni. (…)"
(Doc. _, pag. 3-7)
1.4. Con la
risposta di causa l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame,
osservando in particolare:
" Rilevato
come l'allegato di ricorso non presenti nuovi elementi di valutazione rispetto
a quelli già analizzati in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita
per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su
opposizione.
Si vorrebbe ad ogni modo ribadire che, contrariamente a quanto
sostenuto da controparte, nello stabilire il grado di invalidità
l'amministrazione non ha né la facoltà di considerare le condizioni economiche
dell'assicurata - che nulla hanno a che vedere con il grado di impedimento
riscontrato nello svolgimento delle attività domestiche - né, tanto meno,
quella di variare e correggere il grado di invalidità a proprio piacimento.
A quest'ultimo proposito si rileva che il Tribunale federale ha
già chiaramente stabilito che il grado d'invalidità non può essere oggetto di
arrotondamento alcuno, anche se minimo (in casu l'Alta Corte ha negato la
possibilità di arrotondare al 66 2/3% un grado d'invalidità
fissato al 65,5% (cf. Pratique VSI 6/2001, p.
265))." (Doc. _)
1.5. Con scritto
13 ottobre 2003 la ricorrente si è riconfermata nella propria domanda di
giudizio (V).
in
diritto
in
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA 21 luglio 2003 nella causa N. [I
707/00], 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], 4 febbraio 2002 nella
causa B. [H 212/00], 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], 10 ottobre
2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.,
22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], 26 ottobre 1999 nella causa C. [I
623/98]).
nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della
vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento
della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF
121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in
vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Non
applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della
4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag.
216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40
%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid.
2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité. Les
prestations, Losanna 1985, pag. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA (cfr. 28 cpv. 2 vLAI): metodo generale del raffronto dei redditi, DTF
128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989,
pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op.
cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid.
3a).
2.4. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC
1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. pag.
199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
"
L’invalidità degli assicurati senza attività
lucrativa ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LPGA è calcolata in funzione del
grado d’impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici, l’educazione
dei figli e le attività caritative non rimunerate. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
Al
proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984
pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag.
458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994,
pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984
pag. 139; Valterio, op. cit., pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa
torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui
"
1 In caso di
assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano
gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità relativa è computata
secondo l’articolo 16 LPGA. Ove si consacrassero inoltre alle loro mansioni
consuete ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LPGA, l’invalidità è fissata
conformemente all’articolo 27 per quest’altra attività. In tal caso, occorre
determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione
nell’azienda del coniuge e quella del compimento degli altri lavori abituali e
calcolare il grado di invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in
questione.
2 Quando si
possa presumere che gli assicurati, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V
146.
2.6. In concreto non sono
contestate le quote parti di attività applicate dall’UAI nella querelata
decisione. Parimenti non contestate sono le risultanze mediche come pure il
grado d'incapacità stabilito per quanto riguarda l'attività lucrativa
esercitata a tempo parziale.
In lite è
unicamente la valutazione del grado d'invalidità per la parte d'attività
casalinga. L'insorgente censura segnatamente la ripartizione percentuale delle
singole mansioni domestiche operata in sede d'inchiesta domiciliare, come pure
la percentuale d'impedimento attribuita alle mansioni di pulizia.
Come
detto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico, l’invalidità è da
stabilire confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora
accessibili con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole
stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle
Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio
del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
- Conduzione dell'economia
domestica,
(pianificazione,
organizzazione
del lavoro,
controllo
5
-
Spese e acquisti diversi 10
-
Alimentazione (preparazione
dei
pasti, lavori di pulizia
della
cucina) 40
-
Pulizia dell'appartamento 10
-
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione
e trasformazione
degli
abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
- Cura dei figli e di altri membri
della
famiglia ---
- Diversi (cura di terzi, cura
delle
piante e degli
animali,
giardinaggio) 5
- Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia
stessa, attività di utilità
pubblica,
perfezionamento,
creazione
artistica, attività
superiore
alla media nella
confezione
e nella trasformazione
dei
vestiti). 20"
In Pratique
VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive
supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande
invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI
dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva
nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI
1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni
abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in
ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle
dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia
domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo
inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cifra 3097), ha
previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di
un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"Di regola,
si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica
costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
- Conduzione
dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo)
2
5
- Alimentazione
(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina,
approvvigionamento)
10
50
- Pulizia
dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,
pulire le finestre, fare i letti)
5
20
- Acquisti
e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5
10
- Bucato,
manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare,
rammendare, pulire le scarpe)
5
20
- Accudire
i figli o altri familiari
0
30
- Altre
attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere
animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di
perfezionamento, attività creative)*
0
50
- Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi
e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK
1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA 22
agosto 200 in re C.G., consid. 4 [I 102/00]). Un'intervento da parte
dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente
erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 in re S.
consid. 2 [I 681/02]).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., pag. 211; RCC 1989 p. 131
consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA,
a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI,
ha rilevato:
"
(…)
4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung
an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes.
Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung
zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE
125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene
Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine
qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse
sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen
und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der
die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten
im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet
und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll
beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage
im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden
Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich
kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall
zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs
auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig
zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort
und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter)
zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es,
wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt
und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern
(vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung
der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S.
vom 4. September 2001, I 175/01).
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA 2
febbraio 1999 in re M.J.V. e 17 luglio 1990 in re W.), ritenuto che una presa
di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 in re S. [I 681/02] e del 28 febbraio 2003
in re S. [I 685/02]).
Tali
condizioni non paiono nelle specie adempiute: la totalità delle indicazioni
fornite dalla casalinga nell'ambito dell'inchiesta domiciliare risultano del
tutto attendibili e non contrastano per il resto con il giudizio, cui è per
altro fatto esplicito richiamo a sostegno della tesi ricorsuale, in merito
all'incapacità lavorativa espresso in sede medica (50% d'incapacità nella
professione di ausiliaria di pulizia, evitando "lavori non indifferenti
come sforzo fisico" o "sforzi intensi", cfr. doc. _).
In casu,
a mente di questa Corte, non sono quindi ravvisabili elementi o concreti indizi
che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata
dall'assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle
circostanze ed ai riscontri concreti. Conformi ai succitati parametri (cfr.
consid. 2.7), le percentuali di ripartizione applicate - oltre che
considerare la percentuale massima prevista dalla succitata tabella per le
attività di pulizia dell'appartamento (percentuale che nulla agli atti consente
del resto di eccezionalmente valutare in misura superiore) - tengono
conto anche del fatto che trattasi di economia domestica composta unicamente da
due persone; ciò, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, comporta
una (seppur di poco) più elevata considerazione in termini percentuali delle
mansioni contemplate al pto n. 2 (preparazione dei pasti, pulizia della cucina
attività, riserve) rispetto ad economie domestiche composte, oltre che dai
coniugi, anche da figli in età scolastica. Non va infine dimenticato che, nei
casi come quello in esame, occorre tenere conto anche della ripartizione dei
compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e
cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal vigente
diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI
1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro -
pur considerando, oltre l'aiuto da parte della figlia, solo una parziale
collaborazione del marito (beneficiario di una rendita AI al 50%) - di
ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con
riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico (cfr.
pto 5.3: pulizia dell'appartamento e 5.5: bucato), le quali risultano per altro
giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le
circostante concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado
d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'UAI
sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso
complessivo d'invalidità fissato al 38%.
Un
arrotondamento di tale tasso al grado minimo richiesto per l'erogazione di una
rendita (40%) - ciò che l'insorgente, per quanto è dato di capire, ritiene
debba essere applicato nel caso concreto - non entra nella fattispecie in linea
di conto. Secondo la più recente giurisprudenza federale, infatti, un
arrotondamento, per difetto o per eccesso, va unicamente effettuato, secondo le
regole della matematica, in caso di tassi con cifre decimali (STFA 19
dicembre 2003 in re R. [U 27/02 consid. 3]).
Il
ricorso deve essere pertanto respinto, l'atto impugnato meritando piena
tutelata in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster