AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.66
Data decisione, Autorità:
16.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.66
RG/sc
Lugano
16 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2003 di
contro
la decisione del 10 luglio 2003 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel marzo
2002, __________, operaia di fabbrica, ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita d'invalidità
(doc. _).
Con
riferimento a tale richiesta, il medico curante dr. __________ ha posto la
seguente diagnosi:
"
Diagnosi
· Fibromialgia generalizzata primaria.
· Scompenso
statico per inclinazione del bacino da sinistra a destra, dislivello anche di
10mm.
· Gravi
turbe statiche con riduzione lordosi cervicale da C1 a C4, cifosi da C4 a C7,
discopatie gravi C4/5/6/7, scoliosi cervico-toraco-lombare a S di intensità
medio-grave.
· Sindrome cervico-toraco-vertebrale cronico recidivante."
(Doc. _)
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui in particolare una perizia reumatologica
eseguita nel marzo 2003 (doc. _), per decisione 12 maggio 2003 l’UAI ha
respinto la richiesta argomentando:
"
In caso in invalidità di almeno il 40% vi è
diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di
almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).
Il grado d'invalidità viene determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza
invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la
manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina
il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte
generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA), finora art. 28 cpv. 2
LAI).
Per la determinazione del grado d'invalidità è
ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o
meno.
Esito degli accertamenti:
· Dalla
documentazione raccolta agli atti ed in particolare da informazioni avute dal
suo datore di lavoro risulta che lei era impiegata quale operaia addetta al
controllo di utensili diamantati al microscopio. Si trattava di un'attività
leggera, dove vi era la possibilità di fare delle pause e di alternare la
posizione eretta e la posizione seduta. Il datore di lavoro indica inoltre che
il rendimento non era ridotto a causa del danno alla salute.
· Per
quanto riguarda il lato medico abbiamo richiesto un rapporto al Dr. __________,
il quale non prendeva posizione a riguardo dell'incapacità lavorativa ma
proponeva una perizia. Abbiamo quindi incaricato il Dr. __________ di esperire
una perizia medica. Dalla stessa risulta che la sua precedente attività presso
la ditta __________ e altre attività medio-leggere sono ancora esigibili almeno
in misura del 70-80%, il che esclude il diritto ad un rendita AI.
· Provvedimenti
professionali non entrano pure in linea di conto in quanto non potrebbero
migliorare in modo sostanziale la capacità di guadagno." (Doc. _)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurata (doc. _), acquisita ulteriore
documentazione medica agli atti (doc. _), con decisione su opposizione 10
luglio 2003 l'UAI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc.
_).
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurata ha contestato in sostanza le risultanze
mediche poste a fondamento del querelato provvedimento osservando:
"
Dal mese di ottobre 1999 quando sono entrata in
malattia, ho avuto i problemi di salute descritti nei vari rapporti medici
allegati.
Dai rapporti medici non risulta però quanto io
dico ai medici, in particolare al medico della perizia, che anche per leggeri
lavori di casa, come il riporre un piatto dell'armadio non mi è possibile e
devo aspettare il ritorno di mio marito per riporli, con conseguenza che
rimango per un'ora a piangere sulla mia incapacità di svolgere questi lavori
leggeri.
Mi chiedo come farei in un posto di lavoro,
aspettare che il dolore mi passi e che il datore di lavoro accettasse una
simile situazione.
Inoltre a più riprese e ai vari medici che mi
hanno visitata ho chiesto di eseguire una risonanza magnetica ma la stessa non
è mai stata fatta, mi chiedo il perché.
In conclusione chiedo di rivalutare la decisione
presa nei miei confronti." (Doc. _)
1.4. Nella risposta
di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha
chiesto la reiezione del ricorso,
1.5. Con scritto
19 settembre 2003 l'insorgente ha chiesto l'esperimento di ulteriori indagini
mediche (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito
della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l'assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi
Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40
%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Losanna 1985,
pag. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pag. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Nel caso in
esame l'insorgente contesta le risultanze peritali su cui l'amministrazione ha
fondato il proprio giudizio e chiede inoltre l'esecuzione di ulteriori indagini
mediche (segnatamente una risonanza magnetica).
Dal referto peritale risulta che lo specialista in reumatologia, dopo aver
esposto dettagliatamente l’anamnesi, i dati soggettivi e le constatazioni
obiettive, ha accertato che l’assicurata è affetta da
"
(…)
- DIAGNOSI:
4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla
capacità di lavoro:
- Sindrome panvertebrale cronica su:
-
Discrete turbe statiche (rotoscoliosi
destroconvessa).
-
Discrete
alterazioni degenerative, soprattutto a livello cervicale tra C4 e C7.
-
Tendenza
alla cronicizzazione ed alla generalizzazione dei dolori nel senso di una
sindrome fibromialgica.
- Cefalea/emicrania cronica.
4.2. Diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità di lavoro:
-
Obesità (BMI 31).
-
Ipertensione arteriosa trattata.
(…I" (Doc. _)
esprimendo
in seguito la seguente valutazione:
"
(…)
- VALUTAZIONE E PROGNOSI
Si tratta di un'assicurata 50enne che lamenta già
da diversi anni (almeno una decina) diffusi dolori al sistema locomotore, i
quali si sono ulteriormente aggravati nel corso degli ultimi 5-6 anni, ed in
modo particolare nell'ottobre 1999, quando ha dovuto definitivamente smettere
di lavorare.
Gli accertamenti già più volte eseguiti dal
curante, così come da specialisti (ricordo soprattutto le visite eseguite dal
dr. __________ e dal dr. __________, entrambi reumatologi a __________), hanno
potuto evidenziare discrete alterazioni degenerative e turbe statiche al
rachide. Le terapie da loro prescritte non hanno potuto comunque influenzare in
modo significativo i suoi dolori (sembra anzi che l'assicurata faccia molta
fatica a farsi toccare, poiché ciò scatena dolori ancora più intensi, così che
misure di medicina manuale non possono neppure venire in considerazione). Dagli
scarsi atti del dossier AI non risultano altrimenti patologie internistiche
significative. In assenza di esami recenti mi sono permesso di eseguire un
piccolo esame di laboratorio, che ha potuto evidenziare un leggero aumento
della VES a 23mm/h con PCR comunque negativa; ulteriori valori nella norma, ad
eccezione di un lieve rialzo della fosfatasi alcalina (significato
patologico?).
Nello stato clinico ho potuto riscontrare
un'assicurata in buone condizioni generali, la quale presenta effettivamente
discrete turbe statiche al rachide con abbassamento del bacino a dx di 1-2cm ed
un'evidente scoliosi destroconvessa. La mobilità del rachide è comunque
abbastanza ben conservata, nessun indizio per una radicolopatia. Si evocano
invece diffusi dolori di carattere chiaramente fibriomialgico un po' a tutto il
sistema locomotore. Nessun segno clinico per un'artropatia infiammatoria.
Dall'anamnesi non ho neppure alcun indizio che possa far pensare ad una
patologia infiammatoria, né ad una forma di artrite, né tanto meno di
collagenosi.
Le radiografie da me nuovamente eseguite, visto
che le ultime presenti nel dossier radiologico datavano ormai di quattro anni
or sono, hanno potuto confermare delle alterazioni degenerative abbastanza
marcate soprattutto a livello cervicale tra C4 e C7, mentre non vi sono
particolari alterazioni degenerative a livello toracico e solo leggere a
livello lombare.
Riassumendo, ci troviamo di fronte ad
un'assicurata che presenta una sindrome algica diffusa di carattere
fibromialgico.
Non credo che le turbe statiche e le discrete
alterazioni degenerative al rachide sopra menzionate possano completamente
spiegare i suoi disturbi attualmente lamentati.
L'assicurata presenta inoltre alcuni disturbi
neurovegetativi che ben si accompagnano alla diagnosi di fibromialgica, come ad
esempio croniche cefalee/emicranie, nonché la relazione dei dolori alle
condizioni climatiche, così come la sensazione di bruciore nella schiena, nelle
gambe e sotto i piedi.
Sebbene non tocchi a me giudicare lo stato
psichico dell'assicurata, non mi è sembrato di riscontrare evidenti segni per
una depressione o per disturbi psichici significativi che potrebbero
influenzare il suo quadro clinico e di conseguenza la sua capacità lavorativa.
Per quanto concerne la valutazione della sua
incapacità lavorativa, sotto l'aspetto puramente reumatologico ritengo che sia
possibile attestare un'incapacità lavorativa che non supera il 20-30% per un
lavoro medio-leggero, che non richieda cioè sforzi eccessivi per la colonna
vertebrale e che le permetta di cambiare frequentemente di posizione. Il lavoro
precedentemente svolto quale operaia presso la ditta __________ era fisicamente
non pesante, visto che non doveva né sollevare pesi, né eseguire continui
movimenti di flessione ed estensione del tronco; tutt'al più era un lavoro un
po' monotono (non mi è chiaro se vi era effettivamente la possibilità di
cambiare frequentemente di posizione).
La limitazione della sua capacità lavorativa del
20-30% da me ora attestata può essere giustificata con le turbe statiche e le alterazioni
degenerative sopra descritte, soprattutto quelle a livello cervicale. Per un
lavoro invece fisicamente più pesante come quello di ausiliaria di pulizia vi è
un'incapacità lavorativa valutabile attorno al 50%. Quale casalinga vi è pure
una solo leggera incapacità lavorativa di non oltre il 20-30%.
La prognosi è probabilmente da considerare
negativa, vista l'ormai subentrata cronicizzazione dei dolori e l'assenza di
una qualsiasi risposta alle molteplici terapie già finora provate. Ho inoltre
il dubbio che da parte dell'assicurata non vi sia alcun interesse/compliance
nell'esecuzione di una terapia regolare per migliorare la condizione dei suoi
dolori, rispettivamente della sua colonna vertebrale. Dubito infatti che
un'adeguata cura stazionaria-intensiva possa ora influire sui suoi disturbi e
di conseguenza sulla sua capacità lavorativa. Sotto l'aspetto medicamentoso
l'assunzione di AINS può tuttalpiù influire almeno parzialmente sul mal di
testa, ma difficilmente sugli altri dolori osteomuscolari.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
- Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi
constatati
A livello psicologico e mentale è ormai subentrata una forma di cronicizzazione del dolore con
tendenza somatoforme.
A livello fisico è
presente una parziale limitazione della sua capacità lavorativa dovuta alle
alterazioni degenerative e strutturali del rachide più volte menzionate.
Nell'ambito sociale non vi dovrebbero invece essere menomazioni di rilievo.
- Conseguenze dei disturbi sull'attività
attuale
Ricordo che la signora ________ non lavora ormai
più da quasi quattro anni (ha smesso infatti di lavorare nell'ottobre 1999).
L'ultimo lavoro da lei svolto era quello di operaia presso una ditta che si
occupava della produzione di piccoli utensili di precisione. Si trattava perciò
di un lavoro fisicamente non particolarmente pesante, anche se probabilmente un
po' monotono. Ritengo perciò che l'attività da lei svolta quale operaia sia
ancora esigibile, almeno nella misura del 70-80%. La leggera limitazione della
sua capacità lavorativa le dovrebbe permettere di avere delle pause un po' più
lunghe, così da poter cambiare frequentemente di posizione e sgranchire la
struttura osteo-muscolare.
È difficile ora attestare da quando la paziente
sarebbe teoricamente ancora abile nella misura del 70-80% a lavorare, visto che
non lavora ormai più già dall'ottobre 1999 e non vi sono atti precisi che
giustifichino la sua incapacità lavorativa.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
- È possibile effettuale
provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? … ?
Da quanto mi risulta non sono ancora stati
previsti provvedimenti di reintegrazione professionale. È comunque impensabile
che la paziente possa usufruire di una riqualifica professionale. Potrebbe
comunque essere reinserita in ambito lavorativo, sempre che possa trovare
un'attività adeguata medio-leggera, che non richieda sforzi particolari per la
colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, movimenti
ripetuti di flessione ed estensione del tronco) e che le permetta inoltre di
cambiare frequentemente di posizione (in parte seduta ed in parte in piedi).
Ritengo che l'assicurata, oltre alla precedente attività quale operaia,
potrebbe anche svolgere il lavoro di commessa oppure di inserviente presso un
distributore di benzina (tutti questi lavori con una capacità lavorativa del
70-80%).
Lavori di pulizia sarebbero invece meno indicati
e per questi si dovrebbe attestare un'incapacità lavorativa di circa il
50%."
(Doc. _)
Dagli atti emerge inoltre che con certificato 22
aprile 2002, come visto (cfr. consid. 1.1), il medico curante dr. __________ ha
diagnosticato una "fibromialgia generalizzata primaria" oltre
ad uno "scompenso statico per inclinazione del bacino", a
"gravi turbe statiche con riduzione lordosi cervicale da C1 a C4,
cifosi da C4 a C7, discopatie gravi C4/5/6/7, scoliosi cervico-toraco-lombare a
S di intensità medio-grave" e ad una "sindrome cervico-toraco-vertebrale
cronico recidivante."
Con successivo certificato 12 agosto 2002 (doc. _), il
medesimo sanitario ha precisato che l'assicurata è in grado di svolgere
unicamente attività leggere.
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i
punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i
mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.
inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di
ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità
dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
2.7. Orbene, dal
profilo reumatologico, a mente di questa Corte la fattispecie, anche per
quanto riguarda il giudizio sull'incapacità al lavoro sotto tale aspetto,
risulta essere stata adeguatamente e compiutamente indagata tramite la perizia
specialistica del 1° aprile 2003, alla quale va senz'altro attribuita piena
valenza probatoria conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr.
consid. 2.6), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
indagini.
Tuttavia,
le puntuali considerazioni espresse dal perito ("ci troviamo di fronte
ad un'assicurata che presenta una sindrome algica diffusa di carattere
fibromialgico"/"l'assicurata presenta … alcuni disturbi
neurovegetativi che ben si accompagnano alla diagnosi di fibromialgia"/"
a livello psicologico e mentale è ormai subentrata una forma di
cronicizzazione del dolore con tendenza somatoforme", cfr. consid.
2.5), come pure dall'ulteriore certificazione medica agli atti (cfr. la
diagnosi di "fibromialgia generalizzata primaria" posta dal
dr. __________, doc. _) inducono a far ritenere che la fattispecie non sia
stata accertata in maniera completa.
Infatti,
come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001
in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la
dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott,
Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial,
1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme
(segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale
del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I
423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I
721/02) - può essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual
der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002
in re W., I 240/01).
Alla luce
delle considerazioni che precedono, si rende quindi necessario, onde
addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute
dell'assicurata e sulle sue effettive rispercussioni invalidanti, procedere -
ed in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità amministrativa - ad
un'accurata valutazione della componente psichiatrica di cui non risulta
esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le succitate sentenze STFA 19 giugno
2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA 27 maggio
2002 in re W., I 240/01; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9
ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02 [v.
anche STFA 2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21 marzo 2003 in re K., I
343/202, STFA 10 ottobre 2003 in re G., I 533/02], aventi per oggetto
fattispecie in cui l'affezione in rassegna è stata fatta oggetto (anche) di
un'indagine psichiatrica).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La decisione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi
all'UAI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento degli accertamenti
di cui al considerando 2.7.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster