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Numero d'incarto:
32.2003.62
Data decisione, Autorità:
05.11.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.62
rg/gm
Lugano
5 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 18 luglio 2003
interposto da
rappr. da: ____________
contro
la decisione del 2 luglio 2003 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 25 settembre 2003
dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del seguente tenore:
" Preso
atto dell'allegato di ricorso e della relativa documentazione, rileviamo quanto
segue. Considerato come gli elementi di prova presentati in sede di opposizione
siano stati giudicati inidonei ad attestare un peggioramento dello stato di
salute dell'assicurato, l'amministrazione ha confermato la propria decisione 31
marzo 2003.
In questa sede l'assicurato
ha prodotto un parere stilato dal cardiologo __________, parere che
l'amministrazione ha sottoposto al proprio Servizio medico (SMR). A giudizio di
quest'ultimo lo stato del paziente ha effettivamente subito un peggioramento,
che dovrebbe essere oggetto di valutazione.
Riteniamo quindi corretto procedere ad ulteriori
indagini di carattere medico.
In parziale accoglimento del
ricorso lo scrivente Ufficio propone quindi un rinvio degli atti, dovendosi in
tal caso ritenere annullata la decisione impugnata." (cfr. Doc. _)
richiamato lo scritto 4 novembre 2003 della
__________ che comunica di aderire alla proposta dell'Ufficio
dell'assicurazione invalidità (cfr. Doc. _);
atteso che l'accordo intervenuto tra le
parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
§) gli
atti vengono trasmessi all'Ufficio dell'assicurazione invalidità affinché
proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
- non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità verserà alla parte ricorrente fr. 300.- a titolo
di ripetibili;
- intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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