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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.22
Data decisione, Autorità:
06.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.22
RG/sc
Lugano
6 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2003
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 2 gennaio 2003 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto ed in diritto
-
che
__________, tramite l'avv. __________, con ricorso 4 febbraio 2003 ha impugnato
la decisione 2 gennaio 2003 con cui l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
respinto la sua richiesta di prestazioni presentata il 22 agosto 2001 (cfr.
doc. _);
-
che il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza
che le ha notificate.
In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente
(DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316
consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio
2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il
momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla
posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA
alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);
-
che la
procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale;
-
che per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga;
-
che nel
caso in esame, le decisioni dell’UAI di cui si chiede l'annullamento non hanno
ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto
contro di esse deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
4 febbraio 2003 é irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze,
rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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